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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/12/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1636/2025
All'udienza del 03/12/2025, davanti al Giudice IO LL, sono presenti
-per la parte ricorrente, , c.f. , l'Avv. Giulia Parte_1 C.F._1
BB in sostituzione del procuratore del ricorrente;
-per la parte convenuta, , nessuno. Controparte_1
L'avv. BB si riporta al ricorso e alle conclusioni rassegnate, illustrandone il contenuto. Chiede che sia dichiarata la contumacia della controparte.
Il giudice, preso atto, dichiara la contumacia del e, chiusa la Controparte_2
discussione, si ritira in camera di consiglio ad ore 10,44.
Ad ore 13,00, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, autorizzate dal giudice a non presenziare, il giudice, in nome del Popolo Italiano, pronuncia la seguente
SENTENZA
L'appello non può accogliersi.
Esso riguarda la sola questione delle spese di lite, che sarebbero state per l'appellante ingiustamente compensate dal Giudice di Pace che pronunciò la sentenza n. 280/2025.
Si ritiene che la compensazione sia corretta.
Già la sentenza n. 10505/2024 aveva modo di osservare che: “In virtù della novità della questione (sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all'esame di questa Corte), obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, per come dà atto anche la sentenza qui impugnata) e di rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio”.
Ebbene, la suddetta sentenza reca data di pubblicazione 18.04.2024.
La contravvenzione era elevata a carico dell'odierno appellante in data 10.05.2024, quindi a ridosso della pronuncia della suddetta sentenza (21 giorni), sicchè si ritiene che, entro questo limitato lasso temporale, mantenga validità la motivazione per la quale la stessa Suprema Corte, nella suddetta sentenza n. 10505/2024, ebbe modo di disporre la compensazione delle spese, ossia il carattere controverso della questione e la non univoca giurisprudenza di merito fino ad allora esistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, quale giudice d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi, rigetta l'appello.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione del ricorso.
Il Giudice
IO LL