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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
CI AN, LA
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRAP 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110051140902000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120005054529000 DIRITTI CAMERAL 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120005054529000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120005054529000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna
- l'intimazione n. 29320229014255572000 - a seguito di notifica in data 28/11/2022
- con le sottese cartelle nn. 1. 29320110051140902000, 2. 29320120005054529000,
29320120074068415000;
- avente un importo complessivo di € 32.512,56;
- anni 2007-8-9.
Segnatamente:
- Intimazione di pagamento, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 50 D.P.
R. 602/1973, portata a conoscenza in data 01.12.2022 ed identificata con il numero
29320229014255572000, avente un importo complessivo di € 32.512,56
- nonché avverso - e limitatamente - alle prodromiche cartelle di pagamento, come di seguito identificate:
- cartella di pagamento n. 29320110051140902000, asseritamente notificata in data 30.12.2011, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di
Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF e relative sanzioni e interessi, riferita all'anno
2007, dell'importo di € 1.457,76;
- cartella di pagamento n. 29320120005054529000, asseritamente notificata in data 02.04.2012, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di
Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF, addizionale comunale e regionale all'IRPEF,
IVA e relative sanzioni e interessi, riferite all'anno 2008, dell'importo di € 12.968,04, nonché relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di presunto mancato pagamento di diritto annuale riferito all'anno 2008, per euro 187,32;
- cartella di pagamento n. 29320120074068415000, asseritamente notificata in data 22.02.2013, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRAP, IRPEF, ritenute alla fonte, addizionale comunale e regionale all'IRPEF, IVA e relative sanzioni e interessi, riferita all'anno 2009, dell'importo di € 11.279,21, nonché relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di mancato pagamento di diritto annuale iscrizione alla camera di Commercio di Catania relativo all'anno 2009 per euro 194,51.
Sono state eccepite:
- L'omessa notifica delle sottostanti cartelle;
- difetto di motivazione sul capitale, interessi, sanzioni e aggio richiesti;
- L'intervenuta prescrizione
Si sono costituite ADER e l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992; - l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
Omessa notifica della cartella di pagamento
La Parte lamenta che le cartelle di pagamento cui fa riferimento l'atto di intimazione impugnato, non sono state notificate. Pertanto chiede che sia dichiarata la nullità dell'atto di intimazione e delle cartelle ad essa presupposte, nonché dei relativi ruoli.
In merito ADE ha eccepito che le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92, sicchè – assume - nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa tributaria ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.
Orbene, con successiva memoria, la ricorrente, ha controeccepito:
- “In relazione alla cartella di pagamento n. 29320110051140902000, asseritamente notificata in data
30.12.2011, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF e relative sanzioni e interessi, riferita all'anno 2007, dell'importo di € 1.457,76 risulta prodotta relata di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Il procedimento di notificazione non si è, tuttavia, perfezionato atteso che la raccomandata informativa prevista dalla normativa non è stata mai consegnata al destinatario che pertanto, non ha mai avuto conoscenza dell'atto medesimo. La ricevuta di ricevimento prodotta non reca alcuna firma nello spazio riservato all'incaricato alla distribuzione. Si lamenta pertanto la violazione dell'articolo 140 cod. proc. civ. in relazione alla predetta cartella dal momento che l'avviso informativo è stato nella specie effettivamente spedito ma mai ricevuto dal contribuente. La notificazione in questione è avvenuta ex art.140 cod.proc.civ., disposizione che è stata fatta oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale (C.
Cost. sent. n. 3/2010) “nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi
10 giorni dalla relativa spedizione”. In particolare, risulta nella specie regolarmente inviato l'avviso informativo ma non vi è prova della sua ricezione da parte del contribuente;
dalle risultanze in atti emerge come, in contesto di irreperibilità relativa, l'agente postale abbia restituito al mittente il plico non recapitato, previa apposizione di una dicitura manoscritta illeggibile e senza 'spuntatura' di alcuna delle caselle predisposte per l'indicazione della causa del mancato recapito medesimo. Non viene inoltre prodotto l'avviso prescritto dall'articolo 140 c.p.c. privando l'odierna ricorrente …. della possibilità di procedere alla verifica del suo contenuto, come prescritto dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che: “L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario”. In definitiva, non può dirsi che l'avviso raccomandato informativo sia stato ritualmente portato nella sfera di effettiva conoscibilità del contribuente e che, di conseguenza, la mancata ricezione di esso sia in qualche modo a questi imputabile”,
- “la cartella di pagamento n. 29320120005054529000, asseritamente notificata in data 02.04.2012, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di
Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF, addizionale comunale e regionale all'IRPEF,
IVA e relative sanzioni e interessi, riferite all'anno 2008, dell'importo di € 12.968,04, nonché relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di presunto mancato pagamento di diritto annuale riferito all'anno 2008, per euro 187,32, risulta essere stata consegnata, in data 02.04.2012, al marito della ricorrente, come da relata di notifica prodotta dalle parti resistenti. Come prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall'art. 26, ultimo comma, del D.P.
R. n. 602 del 1973, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso di specie la raccomandata prevista dalla richiamata norma non è stata inviata. Il messo notificatore, infatti, non ha indicato sulla relata di notifica della cartella esattoriale il numero di raccomandata che sarebbe stata inviata alla destinataria per il perfezionamento della notifica ed ha preferito affidare il detto incombente al Consorzio_1 che, all'evidenza non era, alla data di presunta spedizione, soggetto abilitato ai sensi di legge alle notifiche degli atti giudiziari. Tanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti e segnatamente dal documento intestato a “Consorzio_1” e denominato “distinta di accettazione raccomandate”, all'evidenza privo di alcuna sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio di spedizione, il quale – a ben vedere - riproduce esclusivamente un elenco di numeri di raccomandata con a fianco il nominativo del destinatario ed il riferimento al numero di cartella, senza che vi sia indicato l'indirizzo di destinazione dell'atto e senza alcuna attestazione circa l'intervenuta spedizione e successiva ricezione del plico. In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero - e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario - copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo, va fornita da chi
è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova. La semplice attestazione dell'invio di una raccomandata non è idonea a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco. Nel caso specifico, non sussiste alcuna attestazione di spedizione da parte del messo notificatore apposta sulla relata di notifica della cartella esattoriale, ma esclusivamente un estratto di asserita spedizione di raccomandate emesso da un soggetto privato non abilitato che – peraltro – non sottoscrive il documento attestando quanto in esso indicato. … Poiché si evince chiaramente che la cartella esattoriale è stata notificata precedentemente alla riforma del 2017, deve ritenersi che, la notifica sia inesistente. …. Nel caso di specie – si ripete - il messo notificatore non ha indicato e non ha attestato nel corpo della relata di notifica di avere inviato la raccomandata indicata nel prospetto del Consorzio_1, non quest'ultimo potendo dal canto suo, dare alcuna fede privilegiata di avvenuto invio”;
- “la cartella di pagamento n. 29320120074068415000, risulta essere stata consegnata a mani della ricorrente in data 22.02.2013. Seppur la notifica è stata regolarmente effettuata non vi può essere dubbio che, relativamente alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di presunto mancato pagamento di diritto annuale - e con riferimento alle sanzione ed agli interessi richiesti
- sia maturata la prescrizione. La prescrizione è comunque maturata anche nel caso in cui la notifica delle cartelle esattoriali fosse ritenuta validamente effettuata. Invero, la cartella di pagamento n.
29320110051140902000, sarebbe stata notificata in data 30.12.2011, la cartella di pagamento n.
29320120005054529000, in data 02.04.2012 e la cartella di pagamento n. 29320120074068415000, in data 22.02.2013. L'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata alla ricorrente in data
01.12.2022, oltre il termine decennale di prescrizione del credito, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29320120074068415000, notificata in data 22.02.2013. Analogo discorso per le ulteriori somme richiesta a titolo di diritto camerale il cui credito segue la prescrizione quinquennale, ormai ampiamente maturata”.
Eccepisce, infine, che “ comunque, in relazione a tutte le cartelle esattoriali impugnate la prescrizione delle sanzioni e degli interessi maturata anche nel caso in cui venisse ritenuta come provata la ritualità della contestata notifica. L'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le sanzioni tributarie si prescrivono per il trascorrere del termine di 5 anni. Inoltre, la Cassazione (Cassazione civ. sezione tributaria ordinanza N. 20622 del 22.07.2025) ha affermato che se tali sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie non derivano da sentenza passata in giudicato il termine rimane quello dei 5 anni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; Cass. n.
20955/2020; Cass. n. 23162/2020; Cass. n. 5577 del 26 febbraio 2019 e Cass. n. 12715 del 20 giugno
2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7362 del 22 settembre 2016”.
Orbene, le superiori successive eccezioni, rispetto all'originario motivo di ricorso di omessa notificazione dell'atto impugnato, sono tardive, avendo ER fonatamente eccepito all'udienza la tardività della memoria di parte resistente, depositata oltre il termine di legge dei dieci giorni antecedenti l'udienza fisata.
Prescrizione del diritto alla riscossione
La Parte eccepisce la prescrizione del diritto al recupero delle imposte dovute.
ADE sostiene che le cartelle di pagamento sono divenute definitive, poiché la Parte non le ha impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92.
L'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, dopo la notifica delle cartelle,in assenza di pagamenti, i termini prescrizionali sono stati interrotti, dall'intimazione, atto oggi opposta. A tal proposito, si fa anche presente che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020
“Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n.
125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021.
Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi la prescrizione, considerando il periodo sospensivo la prescrizione della citata Legge di Stabilità e dei D.L. a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cartelle in questione risultavano essere non perenti alla data di notifica della intimazione oggi opposta.
Sulla nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse esposti, per sopraggiunta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali sarà
l'Agente della riscossione a dimostrare la notifica degli atti interruttivi.
Solo per mero tuziorismo difensivo, l'Ufficio fa osservare poi che l'iscrizione a ruolo è perfettamente legittima sia nell'an che nel quantum ed ineccepibilmente conforme alla normativa applicabile alla fattispecie in esame, oltreché non contestata se non con argomentazioni prive di qualsivoglia rilevanza processuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· rigetta il ricorso
· condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro
1500, 00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 27.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente IA IA ZI TO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente
CI AN, LA
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014255572000 IRAP 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110051140902000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120005054529000 DIRITTI CAMERAL 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120005054529000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120005054529000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074068415000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna
- l'intimazione n. 29320229014255572000 - a seguito di notifica in data 28/11/2022
- con le sottese cartelle nn. 1. 29320110051140902000, 2. 29320120005054529000,
29320120074068415000;
- avente un importo complessivo di € 32.512,56;
- anni 2007-8-9.
Segnatamente:
- Intimazione di pagamento, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 50 D.P.
R. 602/1973, portata a conoscenza in data 01.12.2022 ed identificata con il numero
29320229014255572000, avente un importo complessivo di € 32.512,56
- nonché avverso - e limitatamente - alle prodromiche cartelle di pagamento, come di seguito identificate:
- cartella di pagamento n. 29320110051140902000, asseritamente notificata in data 30.12.2011, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di
Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF e relative sanzioni e interessi, riferita all'anno
2007, dell'importo di € 1.457,76;
- cartella di pagamento n. 29320120005054529000, asseritamente notificata in data 02.04.2012, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di
Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF, addizionale comunale e regionale all'IRPEF,
IVA e relative sanzioni e interessi, riferite all'anno 2008, dell'importo di € 12.968,04, nonché relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di presunto mancato pagamento di diritto annuale riferito all'anno 2008, per euro 187,32;
- cartella di pagamento n. 29320120074068415000, asseritamente notificata in data 22.02.2013, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRAP, IRPEF, ritenute alla fonte, addizionale comunale e regionale all'IRPEF, IVA e relative sanzioni e interessi, riferita all'anno 2009, dell'importo di € 11.279,21, nonché relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di mancato pagamento di diritto annuale iscrizione alla camera di Commercio di Catania relativo all'anno 2009 per euro 194,51.
Sono state eccepite:
- L'omessa notifica delle sottostanti cartelle;
- difetto di motivazione sul capitale, interessi, sanzioni e aggio richiesti;
- L'intervenuta prescrizione
Si sono costituite ADER e l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992; - l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
Omessa notifica della cartella di pagamento
La Parte lamenta che le cartelle di pagamento cui fa riferimento l'atto di intimazione impugnato, non sono state notificate. Pertanto chiede che sia dichiarata la nullità dell'atto di intimazione e delle cartelle ad essa presupposte, nonché dei relativi ruoli.
In merito ADE ha eccepito che le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92, sicchè – assume - nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa tributaria ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.
Orbene, con successiva memoria, la ricorrente, ha controeccepito:
- “In relazione alla cartella di pagamento n. 29320110051140902000, asseritamente notificata in data
30.12.2011, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF e relative sanzioni e interessi, riferita all'anno 2007, dell'importo di € 1.457,76 risulta prodotta relata di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Il procedimento di notificazione non si è, tuttavia, perfezionato atteso che la raccomandata informativa prevista dalla normativa non è stata mai consegnata al destinatario che pertanto, non ha mai avuto conoscenza dell'atto medesimo. La ricevuta di ricevimento prodotta non reca alcuna firma nello spazio riservato all'incaricato alla distribuzione. Si lamenta pertanto la violazione dell'articolo 140 cod. proc. civ. in relazione alla predetta cartella dal momento che l'avviso informativo è stato nella specie effettivamente spedito ma mai ricevuto dal contribuente. La notificazione in questione è avvenuta ex art.140 cod.proc.civ., disposizione che è stata fatta oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale (C.
Cost. sent. n. 3/2010) “nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi
10 giorni dalla relativa spedizione”. In particolare, risulta nella specie regolarmente inviato l'avviso informativo ma non vi è prova della sua ricezione da parte del contribuente;
dalle risultanze in atti emerge come, in contesto di irreperibilità relativa, l'agente postale abbia restituito al mittente il plico non recapitato, previa apposizione di una dicitura manoscritta illeggibile e senza 'spuntatura' di alcuna delle caselle predisposte per l'indicazione della causa del mancato recapito medesimo. Non viene inoltre prodotto l'avviso prescritto dall'articolo 140 c.p.c. privando l'odierna ricorrente …. della possibilità di procedere alla verifica del suo contenuto, come prescritto dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che: “L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2) l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario”. In definitiva, non può dirsi che l'avviso raccomandato informativo sia stato ritualmente portato nella sfera di effettiva conoscibilità del contribuente e che, di conseguenza, la mancata ricezione di esso sia in qualche modo a questi imputabile”,
- “la cartella di pagamento n. 29320120005054529000, asseritamente notificata in data 02.04.2012, relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate di Catania– Ufficio territoriale di
Acireale - a titolo di presunto mancato pagamento di IRPEF, addizionale comunale e regionale all'IRPEF,
IVA e relative sanzioni e interessi, riferite all'anno 2008, dell'importo di € 12.968,04, nonché relativa alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di presunto mancato pagamento di diritto annuale riferito all'anno 2008, per euro 187,32, risulta essere stata consegnata, in data 02.04.2012, al marito della ricorrente, come da relata di notifica prodotta dalle parti resistenti. Come prescritto dall'art. 60, comma 1, lettera b-bis), del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, applicabile alla notificazione della cartella di pagamento in virtù del richiamo operato dall'art. 26, ultimo comma, del D.P.
R. n. 602 del 1973, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso di specie la raccomandata prevista dalla richiamata norma non è stata inviata. Il messo notificatore, infatti, non ha indicato sulla relata di notifica della cartella esattoriale il numero di raccomandata che sarebbe stata inviata alla destinataria per il perfezionamento della notifica ed ha preferito affidare il detto incombente al Consorzio_1 che, all'evidenza non era, alla data di presunta spedizione, soggetto abilitato ai sensi di legge alle notifiche degli atti giudiziari. Tanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti e segnatamente dal documento intestato a “Consorzio_1” e denominato “distinta di accettazione raccomandate”, all'evidenza privo di alcuna sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio di spedizione, il quale – a ben vedere - riproduce esclusivamente un elenco di numeri di raccomandata con a fianco il nominativo del destinatario ed il riferimento al numero di cartella, senza che vi sia indicato l'indirizzo di destinazione dell'atto e senza alcuna attestazione circa l'intervenuta spedizione e successiva ricezione del plico. In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero - e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario - copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo, va fornita da chi
è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova. La semplice attestazione dell'invio di una raccomandata non è idonea a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco. Nel caso specifico, non sussiste alcuna attestazione di spedizione da parte del messo notificatore apposta sulla relata di notifica della cartella esattoriale, ma esclusivamente un estratto di asserita spedizione di raccomandate emesso da un soggetto privato non abilitato che – peraltro – non sottoscrive il documento attestando quanto in esso indicato. … Poiché si evince chiaramente che la cartella esattoriale è stata notificata precedentemente alla riforma del 2017, deve ritenersi che, la notifica sia inesistente. …. Nel caso di specie – si ripete - il messo notificatore non ha indicato e non ha attestato nel corpo della relata di notifica di avere inviato la raccomandata indicata nel prospetto del Consorzio_1, non quest'ultimo potendo dal canto suo, dare alcuna fede privilegiata di avvenuto invio”;
- “la cartella di pagamento n. 29320120074068415000, risulta essere stata consegnata a mani della ricorrente in data 22.02.2013. Seppur la notifica è stata regolarmente effettuata non vi può essere dubbio che, relativamente alla iscrizione a ruolo effettuata dalla Camera di Commercio di Catania a titolo di presunto mancato pagamento di diritto annuale - e con riferimento alle sanzione ed agli interessi richiesti
- sia maturata la prescrizione. La prescrizione è comunque maturata anche nel caso in cui la notifica delle cartelle esattoriali fosse ritenuta validamente effettuata. Invero, la cartella di pagamento n.
29320110051140902000, sarebbe stata notificata in data 30.12.2011, la cartella di pagamento n.
29320120005054529000, in data 02.04.2012 e la cartella di pagamento n. 29320120074068415000, in data 22.02.2013. L'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata alla ricorrente in data
01.12.2022, oltre il termine decennale di prescrizione del credito, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29320120074068415000, notificata in data 22.02.2013. Analogo discorso per le ulteriori somme richiesta a titolo di diritto camerale il cui credito segue la prescrizione quinquennale, ormai ampiamente maturata”.
Eccepisce, infine, che “ comunque, in relazione a tutte le cartelle esattoriali impugnate la prescrizione delle sanzioni e degli interessi maturata anche nel caso in cui venisse ritenuta come provata la ritualità della contestata notifica. L'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 prevede espressamente che le sanzioni tributarie si prescrivono per il trascorrere del termine di 5 anni. Inoltre, la Cassazione (Cassazione civ. sezione tributaria ordinanza N. 20622 del 22.07.2025) ha affermato che se tali sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie non derivano da sentenza passata in giudicato il termine rimane quello dei 5 anni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass. n. 8120 del 23 marzo 2021; Cass. n.
20955/2020; Cass. n. 23162/2020; Cass. n. 5577 del 26 febbraio 2019 e Cass. n. 12715 del 20 giugno
2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7362 del 22 settembre 2016”.
Orbene, le superiori successive eccezioni, rispetto all'originario motivo di ricorso di omessa notificazione dell'atto impugnato, sono tardive, avendo ER fonatamente eccepito all'udienza la tardività della memoria di parte resistente, depositata oltre il termine di legge dei dieci giorni antecedenti l'udienza fisata.
Prescrizione del diritto alla riscossione
La Parte eccepisce la prescrizione del diritto al recupero delle imposte dovute.
ADE sostiene che le cartelle di pagamento sono divenute definitive, poiché la Parte non le ha impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92.
L'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, dopo la notifica delle cartelle,in assenza di pagamenti, i termini prescrizionali sono stati interrotti, dall'intimazione, atto oggi opposta. A tal proposito, si fa anche presente che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020
“Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n.
125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021.
Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi la prescrizione, considerando il periodo sospensivo la prescrizione della citata Legge di Stabilità e dei D.L. a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cartelle in questione risultavano essere non perenti alla data di notifica della intimazione oggi opposta.
Sulla nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse esposti, per sopraggiunta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali sarà
l'Agente della riscossione a dimostrare la notifica degli atti interruttivi.
Solo per mero tuziorismo difensivo, l'Ufficio fa osservare poi che l'iscrizione a ruolo è perfettamente legittima sia nell'an che nel quantum ed ineccepibilmente conforme alla normativa applicabile alla fattispecie in esame, oltreché non contestata se non con argomentazioni prive di qualsivoglia rilevanza processuale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto,
· rigetta il ricorso
· condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro
1500, 00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 27.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente IA IA ZI TO