Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento

    Il Collegio rileva che le eccezioni successive all'originario motivo di ricorso (omessa notifica) sono tardive, essendo state sollevate oltre i termini di legge. Pertanto, non vengono esaminate nel merito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Le eccezioni successive all'originario motivo di ricorso (omessa notifica) sono tardive e non vengono esaminate nel merito.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è ritenuta infondata. Il Collegio osserva che, dopo la notifica delle cartelle, i termini prescrizionali sono stati interrotti dall'intimazione opposta. Inoltre, si considera il periodo di sospensione delle attività di riscossione dovuto all'emergenza Covid-19, che ha reso le cartelle non perenti alla data di notifica dell'intimazione. L'agente della riscossione dovrà dimostrare la notifica degli atti interruttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 20
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo