Sentenza 30 novembre 2000
Massime • 1
In tema di processo minorile,l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di appello all'esercente la potestà dei genitori (art.7 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.4448) non sussiste allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato e della celebrazione del giudizio di primo grado, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio di appello attesoché con il raggiungimento della maggiore età egli acquisisce la piena capacità di agire. Ne consegue che in tale ipotesi l'omissione della citazione dei genitori non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2000, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCIUTO CARMELO - Presidente - del 30/11/2000
1. Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - N. 2143
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 024933/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO LE N. IL 31/08/1980
avverso SENTENZA del 22/04/1999 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO LE ha proposto ricorso avverso la sentenza 22 aprile 1999 della Corte d'Appello di Napoli, sez. minorenni, che ha confermato la sentenza 26 giugno 1998 del Tribunale per i minorenni di Napoli, che l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 8.000.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309 (detenzione di kg. 2,248 di hascish a scopo di spaccio).
A sostegno del ricorso si deduce: l'omessa citazione dell'esercente la potestà sul minore e l'omesso avviso al servizio sociale per il giudizio di appello nonché mancanza di motivazione sulla colpevolezza dell'imputato.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 7 e 12 del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) perché il decreto di fissazione dell'udienza di appello non è stato notificato all'esercente la potestà dei genitori e non è stato dato avviso della medesima udienza al servizio minorile.
Questa seconda censura è palesemente infondata perché il ricordato art. 12 non prevede (a differenza dell'art. 7 che verrà di seguito esaminato) che al servizio minorile venga data comunicazione dell'udienza. E, anche se potesse trarsi dai commi 2^ e 3^ del medesimo art. 12 un'indicazione in tal senso, va rilevato che non è prevista, per tale omissione, alcuna sanzione di nullità che pertanto, per il principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.), non può essere dichiarata dal giudice.
Diverso è il caso dell'omissione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'esercente la potestà dei genitori che l'art. 7 del citato d.p.r. 448/1988 espressamente sanziona di nullità.
Nel caso in esame non risulta, dagli atti del procedimento, che tale notifica sia avvenuta. Ne discenderebbe, secondo la tesi del ricorrente, la nullità del giudizio di appello tempestivamente eccepita trattandosi di nullità di ordine generale, ma non assoluta, in quanto concerne l'assistenza dell'imputato ma non la sua citazione o l'assistenza del difensore.
Va però precisato che il caso in esame è connotato dalla particolarità che l'imputato, minorenne al tempo del commesso reato e all'epoca della celebrazione del giudizio di primo grado, è divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio di appello. Il quesito da risolvere riguarda pertanto l'applicabilità dell'art. 7 in esame al caso in cui il minore sia divenuto maggiorenne all'epoca della celebrazione del giudizio (di appello nel caso di specie;
ma il problema riguarda anche il giudizio di primo grado).
A parere della Corte la risposta al quesito deve essere negativa nel senso che tale avviso non sia dovuto se l'imputato sia divenuto maggiorenne. A fronte di ragioni di natura sostanziale che potrebbero consigliare di garantire al minore divenuto maggiorenne un'ulteriore assistenza nel momento in cui affronta il giudizio va rilevato che, con il compimento della maggiore età, il minore acquista la piena capacità di agire ed è, per legge, idoneo a tutelare i suoi interessi anche nel campo penale. È vero che il processo continua a svolgersi, sia in primo che in secondo grado, davanti al giudice minorile ma ciò avviene perché si è voluto attribuire ad un giudice specializzato la cognizione di un fatto commesso quando l'imputato era ancora minorenne.
Se la celebrazione del processo avviene invece quando la maggiore età è stata raggiunta questa tutela perde gran parte del suo significato perché viene ad essere ricollegata non alle opportunità difensive dell'imputato, che il legislatore ritiene ormai definitivamente acquisite, ma al fatto storico del reato commesso. Ma se può in astratto discutersi dell'opportunità di questa ulteriore tutela del minore v'è una ragione insuperabile che non consente di aderire alla diversa tesi fatta propria nel ricorso. Con il compimento della maggiore età e l'acquisto della piena capacità di agire la figura dell'esercente la potestà dei genitori viene meno (art. 316 comma 1^ cod. civ.: "il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore...") così come viene meno la figura del tutore nominato al minore, privo dei genitori, quando raggiunga la maggiore età.
In buona sostanza con il raggiungimento della maggiore età la figura del genitore esercente la potestà viene meno e non può, di conseguenza, la norma in esame riferirsi ad una figura che più non esiste ma che dovrebbe esercitare una funzione attuale nel processo instaurato nei confronti di persona ormai maggiore di età sulla quale il genitore non esercita più alcuna potestà.
Ciò non significa che la citazione dei genitori non possa essere ritenuta opportuna nei procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (o alla sezione minorenni della Corte d'Appello) ma soltanto che l'omissione non può essere ritenuta causa di alcuna conseguenza sulla validità del processo (o del procedimento nel caso in cui l'omissione riguardi l'informazione di garanzia). Infondato (oltre che generico) è infine l'ultimo motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per mancanza di motivazione sulla responsabilità dell'imputato. La Corte di merito ha infatti richiamato, sul tema della responsabilità del ricorrente, l'ampia confessione del medesimo e questa motivazione appare sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato. Trattandosi di minore non viene pronunziata condanna al pagamento delle spese di giudizio (cfr. Cass., sez. un., 31 maggio 2000, Radulovic).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2001