Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05802/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2023, proposto da Helvia Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Antonio Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica;
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
tutti domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli Avv. Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia NA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
Regione ZZ, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
nei confronti
Johnson&Johnson Medical S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 1);
-del Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I. il 15.09.2022 avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc.2);
-del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 (doc.3);
-della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia NA, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-NA per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 4);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La società ricorrente Helvia Hospital S.r.l. opera dal 1999 nel settore della commercializzazione di dispositivi medici, avendo rifornito le aziende sanitarie delle Regioni Marche, ZZ ed Emilia NA senza mai intraprendere attività produttiva propria.
1.2. In punto di fatto premette che in data 26 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute recante le linee guida per la determinazione dell'importo dovuto dalle imprese fornitrici per il ripiano del tetto di superamento dei dispositivi medici.
1.3. Con decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, la Regione Marche ha quantificato in euro 182.228,68 la somma posta a carico della ricorrente per il quadriennio 2015-2018.
1.4. Con determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, la Regione Emilia NA ha richiesto il pagamento di euro 2.289,35.
1.5. Con ricorso, notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 5 gennaio 2023, la società ha chiesto l’annullamento dei suddetti atti, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
I. Carenza di legittimazione del Ministero della salute ad emanare le linee guida 6 ottobre 2022. Violazione della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n. USG0006090 P-1.1 del 21 luglio 2022.
II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione del principio dell’affidamento e dei principi inerenti la partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione degli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione. Illegittimità derivata.
III. Eccesso di potere per violazione/errata applicazione di legge sub specie art. 9 ter d.l. n. 78/15. Violazione dei principi inerenti il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione del principio dell’affidamento. Illegittimità derivata.
IV. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione dei principi inerenti il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione. Violazione del principio dell’affidamento. Illegittimità derivata.
1.6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché la Regione Marche, i quali hanno depositato apposita memoria instando per il rigetto del ricorso.
1.7. Con ordinanza n. 3547 del 13 giugno 2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
1.8. All'udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, previo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta per la decisione.
1.9. Con ordinanza n. 2708/2026, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., del possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali. Sul punto, parte ricorrente sottolinea che la giurisdizione sia stata radicata “ con riferimento agli atti emanati dalle Regioni Marche, Emilia NA ed ZZ ..in ragione della circostanza per cui detti atti siano inscindibili, strettamente connessi e conseguenti ai decreti emessi dal Ministero della Salute in data 06.10.2022 e 06.07.2022 ”.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
3. L'art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nell'ambito del più generale obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria, ha introdotto la previsione di un tetto di spesa cui assoggettare gli acquisti, da parte del SSN, dei dispositivi medici, da definire sia a livello nazionale che regionale.
Il primo, a decorrere dal 2014, è stato fissato al valore del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera f), del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. Il tetto di spesa regionale, per le annualità 2015-2018, è stato poi fissato nella medesima misura del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, con atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
4. L'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disciplinato il procedimento per l'applicazione del payback sui dispositivi medici, prevedendo che il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, certifichi con proprio decreto l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale.
Il successivo comma 9 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota di ripiano del superamento pari al 40% per l'anno 2015, al 45% per il 2016 e al 50% a decorrere dal 2017, stabilendo che ciascuna azienda concorra in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.
5. Il successivo comma 9-bis, introdotto dall'art. 18 del d.l. n. 115 del 2022, convertito dalla legge n. 142 del 2022, ha dettato – con riferimento specifico al quadriennio 2015-2018 – una procedura accelerata, incaricando le regioni e le province autonome di definire, con proprio provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di certificazione, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, previa verifica della documentazione contabile.
Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 ha poi adottato le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali.
6. Con l'art. 8 del d.l. n. 34 del 2023, convertito dalla legge n. 56 del 2023, il legislatore ha istituito un fondo di 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, assegnato alle regioni pro quota, prevedendo altresì la possibilità per le aziende fornitrici di assolvere l'obbligo di ripiano nella misura ridotta del 48% dell'importo determinato dai provvedimenti regionali.
7. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non estendeva incondizionatamente la riduzione al 48% a tutte le aziende fornitrici, anche a quelle che avevano instaurato o intendevano mantenere il contenzioso. Successivamente, il d.l. n. 95 del 2025, convertito dalla legge n. 118 del 2025 (art. 7), ha ulteriormente ridotto al 25% la quota di ripiano dovuta dalle aziende per le annualità 2015-2018.
8. Una volta ricostruito il quadro giuridico generale è possibile passare alla disamina del ricorso introduttivo, il quale risulta articolato secondo quattro gruppi di censure.
9. Con riferimento alla carenza di legittimazione del Ministro della Salute ad emanare le linee guida del 6 ottobre 2022, parte ricorrente sostiene che il Ministro, facente parte di un Governo in regime di prorogatio a seguito delle dimissioni del 21 luglio 2022, non avrebbe avuto legittimazione a emanare provvedimenti normativi o regolamentari, senza l'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri richiesto dalla circolare presidenziale n. USG0006090 P-1.1 del 21 luglio 2022.
Più nel dettaglio, secondo la ricorrente, la previsione di cui all'art. 18 del d.l. n. 115 del 2022, convertito dalla legge n. 142 del 2022, non avrebbe integrato i presupposti di necessità ed urgenza idonei a giustificare la deroga alle restrizioni imposte dalla circolare presidenziale, difettando peraltro dell'assenso della Presidenza del Consiglio.
10. Il motivo è infondato.
In via generale, il principio della prorogatio non incide sulla validità degli atti adottati dal Governo dimissionario nelle materie di ordinaria amministrazione o comunque richieste da urgenti necessità, trovando il suo limite nell'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa (cfr. Corte Cost. n. 196/2003).
Nella fattispecie, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 è stato adottato in esecuzione di una specifica norma di legge – l'art. 18 del d.l. n. 115 del 2022, convertito con legge n. 142 del 2022 – che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, fissando un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa per l'adozione delle linee guida ministeriali.
Pertanto, la legge stessa imponeva al Ministro l'adozione dell'atto entro un termine perentorio, integrando quella condizione di necessità ed urgenza, ovvero di obbligo di legge, che la stessa circolare presidenziale eccepiva dall'ambito del divieto.
11. Come precisato dall'Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria, le norme del d.l. n. 115 del 2022 si inseriscono coerentemente in un consolidato impianto legislativo volto al contenimento e alla razionalizzazione della spesa per dispositivi medici. La circolare presidenziale, d'altronde, non ha forza di legge e non può derogare a norme primarie che impongano termini per l'emanazione di atti ministeriali.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
12. Passando all’esame del secondo motivo, parte ricorrente lamenta che il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 si ponga in aperto contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, con il diritto di partecipazione al procedimento e con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Carta costituzionale.
In particolare, deduce:
a) che la normativa non distingua tra imprese che producono e commercializzano dispositivi medici e imprese che svolgono la sola attività commerciale, come la ricorrente;
b) che non vengano differenziati i settori sanitari che maggiormente hanno inciso al superamento del budget (ortopedia, cardiochirurgia rispetto ad altri settori) né le percentuali di ricarico applicate sui prodotti ceduti;
c) che il criterio del fatturato non tenga conto dei costi d'impresa né dell'utile netto quale base imponibile;
d) che non sia stata garantita la partecipazione al procedimento.
13. Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha espressamente scrutinato e dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., precisando che il meccanismo del payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato.
In particolare:
- in ordine alla censura di violazione dell'art. 41 Cost., la Corte ha affermato che il meccanismo non è irragionevole " in quanto pone a carico delle imprese un contributo solidaristico che trova giustificazione nell'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, soprattutto in una generale situazione economico-finanziaria altamente critica ";
- in ordine alla censura di violazione dell'art. 23 Cost. (riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte), la Corte ha rilevato che la disciplina censurata individua esplicitamente i soggetti gravati dall'obbligo, l'oggetto della prestazione e la procedura, rispettando pienamente la riserva relativa di legge;
- in ordine alla censura concernente la mancata differenziazione tra produttori e distributori, la Corte ha valutato che la misura del riparto è calcolata in proporzione ai rispettivi fatturati, il che esprime di per sé una proporzionalità rispetto alla solidità finanziaria e alla partecipazione al sistema.
14. Con riferimento alla deduzione inerente la mancata partecipazione al procedimento, deve rilevarsi che la Regione Marche ha documentato l'invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 a tutte le ditte fornitrici, compresa la ricorrente, con nota PEC prot. n. 140/128 del 14 novembre 2022.
Peraltro, le osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale sono state valutate, come risulta dal documento istruttorio del decreto regionale n. 52/2022.
La prospettazione è pertanto priva di fondamento.
15. Parimenti infondata è la doglianza relativa all'utilizzo del fatturato al lordo dell'IVA quale base di calcolo del ripiano.
Come chiarito dall'Avvocatura Generale dello Stato, lo Stato e le Regioni acquirenti di dispositivi medici rivestono la qualifica di "consumatori finali" ai fini IVA: la rivalsa è obbligatoria e opera nei confronti di chiunque (art. 18, d.P.R. n. 633/1972), sicché la norma dell'art. 9-ter non avrebbe potuto che determinare la spesa per acquisto di dispositivi medici al lordo dell'IVA, considerando il costo effettivo e complessivo del prodotto posto a carico della pubblica amministrazione acquirente.
Per l’effetto, l'art. 9, d.l. n. 34 del 2023 ha previsto la detraibilità dell'IVA scorporabile dall'ammontare dei versamenti effettuati, così risolvendo ogni problematica in proposito.
16. Con riferimento al terzo motivo, la società ricorrente si duole del fatto che il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, certificante il superamento del tetto di spesa, sia stato adottato con un ritardo di circa quattro anni rispetto all'ultima annualità cui inerisce (2018 con riferimento al quadriennio 2015/2018), in violazione delle cadenze temporali previste dall'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015. Tale ritardo avrebbe impedito alle imprese fornitrici di conoscere tempestivamente la situazione di sforamento e di orientare di conseguenza le proprie scelte commerciali e partecipative alle gare, con lesione del principio dell'affidamento tutelato dagli artt. 3 e 97 Cost. nonché dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
17. Anche questo motivo deve essere respinto.
In primo luogo, come espressamente statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 140 del 2024, non è ravvisabile la violazione del principio di irretroattività né la lesione dell'affidamento: " le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell'indizione delle gare pubbliche, dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015".
Lo ius superveniens del 2022, con l'introduzione del comma 9-bis nell'art. 9-ter, ha solo reso concretamente operative le esistenti procedure, senza innovare sull'aspetto sostanziale della vicenda.
18. In secondo luogo, la medesima Corte ha chiarito che la fissazione del tetto di spesa regionale con effetti anche sulle annualità pregresse non integra di per sé una illegittimità, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la legittimità dei tetti retroagenti (cfr. Corte Cost. n. 111/2005).
Le imprese, già dal 2014, conoscevano la quantificazione del tetto di spesa nazionale al 4,4% del fabbisogno sanitario; tale misura è stata poi confermata per tutte le regioni con l'accordo del 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR), con la conseguenza che era possibile conformare la propria attività alla prevedibile applicazione del sistema di payback.
19. In ordine alla pretesa violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, come indicato nella propria memoria dall'Avvocatura Generale dello Stato, la normativa nazionale rispetta i parametri delineati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: sussiste una solida base normativa; la misura persegue una legittima causa di pubblica utilità (contenimento della spesa sanitaria per garantire la tutela della salute); l'ingerenza è ragionevole e proporzionata.
La stessa Corte EDU ha affermato che una norma è "prevedibile" quando offre una misura di protezione da ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, specificando che le imprese professionalmente qualificate "sono abituate a dover procedere con un elevato livello di cautela" e devono prestare "particolare attenzione nella valutazione dei rischi" connessi alla loro attività. (IĆ c. Slovenia [GC], § 95; JO c. Finlandia, § 45; IT BA AD c. Bulgaria, § 134; e OV c. Russia, § 43).
20. Con riferimento, infine, al quarto motivo di ricorso, le ragioni di doglianza afferenti i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sono prospettati dalla ricorrente anche per gli effetti caducanti che determinerebbero sui provvedimenti regionali (decreto della Regione Marche n. 52/2022 e determinazione n. 24300/2022 della Regione Emilia NA) in via di illegittimità derivata, i quali, peraltro, avrebbero determinato l’indizione di nuove gare, pur nella consapevolezza dell'avvenuto superamento del limite.
Il motivo è fondato in ordine alla proposizione principale – l'illegittimità derivata – solo nei limiti in cui avesse trovato accoglimento il ricorso principale, il che, per le ragioni già esposte, non può avvenire.
21. Come indicato nell’ordinanza adottata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'impugnazione dei provvedimenti regionali deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il comma 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di:
- verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale;
- definire l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno;
- imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere;
- procedere all'iscrizione in bilancio del relativo credito.
Le regioni e le province autonome non possono, con i provvedimenti oggetto di gravame in questa sede, né determinare il tetto di spesa regionale, né certificarne il superamento, né quantificare l'ammontare dello scostamento in ambito regionale, trattandosi di competenze statali già esercitate. Esse possono e devono solamente porre l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, secondo la quota percentuale anch'essa già fissata a livello normativo.
22. Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 ha delineato le "linee guida propedeutiche" all'emanazione dei provvedimenti regionali, attribuendo agli enti del Servizio sanitario regionale un'attività di carattere meramente istruttorio (ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce "BA0210 – Dispositivi medici" del modello CE consuntivo; calcolo del fatturato annuo al lordo dell'IVA; validazione e certificazione di detto fatturato) e alle regioni un'attività di mero riscontro della coerenza dei dati con il modello CE consolidato regionale, nonché la materiale redazione di un decreto riepilogativo.
Orbene, le attività demandate alle regioni e alle province sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali adottati a monte del procedimento.
Si tratta, da un lato, di un'attività meramente tecnico-contabile, con cui la regione "verifica" la coerenza del fatturato, secondo un'attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio; dall'altro, di un'attività meramente riepilogativa, in cui la regione "compila" un elenco, indicando le aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna di esse dovuti. Tale attività è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi, all'evidenza, di un'attività interamente vincolata.
Sul punto, nella stessa sentenza n. 140 del 2024, la Corte Costituzionale qualifica tale attività di competenza regionale come meramente tecnica di quantificazione dell'importo di ripianamento, ribadendo la natura vincolata dell'intero procedimento.
23. A fronte dell'attività meramente tecnico-contabile svolta dalle regioni, si instaura un rapporto obbligatorio tra l'amministrazione regionale o provinciale e l'impresa fornitrice di dispositivi medici. La società ricorrente è titolare, da un lato, di un obbligo di pagamento, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento regionale; dall'altro, di un diritto soggettivo al corretto calcolo di detto importo.
La situazione giuridica soggettiva della ricorrente, a non pagare o a pagare una somma minore in favore della Regione, non è intermediata dal potere amministrativo in senso proprio, ma deriva direttamente dalla normativa legislativa e dagli atti statali di determinazione del tetto di spesa e di certificazione del suo superamento.
L'importo di ripiano dovuto è calcolato sulla base di una percentuale fissata ex lege , applicata matematicamente al fatturato determinato secondo le modalità stabilite dalla legge e dal decreto ministeriale.
24. Il criterio discretivo tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è costituito dal petitum sostanziale e dalla natura della situazione giuridica soggettiva azionata: la controversia deve avere ad oggetto, in concreto, la contestazione dell'illegittimità dell'esercizio di un potere autoritativo perché possa essere devoluta al giudice amministrativo. Non sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario, collocato "a valle" del potere autoritativo (cfr. Cass., SS.UU., n. 28429/2022; n. 8188/2022; n. 10089/2020).
Nel caso di specie, ancorché definito "provvedimento" dall'art. 9-ter, comma 9-bis, il decreto regionale o provinciale non è espressione di un potere autoritativo della regione a tutela di interessi generali, bensì di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-contabile sul quantum debeatur , come tale involgente un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale.
La stessa Sezione ha già affermato tali principi con numerose pronunce analoghe (cfr. T.A.R. Lazio, III quater, n. 813/2026; n. 809/2026).
25. La Regione Marche ha altresì eccepito che la ricorrente non ha provveduto ad impugnare il decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14 marzo 2025, che ha aggiornato l'elenco delle aziende fornitrici rideterminando al 48% la quota di ripiano in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2024, né il successivo prospetto analitico che ha rideterminato al 25% la somma dovuta ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025 convertito dalla legge n. 118/2025.
Sebbene tale profilo, in via di principio, potrebbe determinare una sopravvenuta carenza di interesse in relazione al decreto originario n. 52/2022, il Collegio ritiene che, risultando già inammissibili le doglianze espresse avverso i provvedimenti regionali per difetto di giurisdizione, ogni ulteriore valutazione in proposito sia assorbita, peraltro anche con riferimento alle ulteriori eccezioni spiegate dalla difesa regionale.
26. Quanto alla domanda di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 (commi 8, 9 e 9-bis) e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 77 Cost., deve rilevarsi che la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle medesime questioni con le sentenze n. 139 e n. 140 del 2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter relative al periodo 2015-2018 e dichiarando incostituzionale l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 nella parte in cui condizionava la riduzione al 48% alla rinuncia al contenzioso.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate non vi è pertanto ragione per una nuova rimessione alla Corte Costituzionale sulle medesime questioni già decise.
27. In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato, per tutte le ragioni sopra esposte.
L'impugnazione dei provvedimenti regionali – ossia del decreto della Regione Marche n. 52/2022 e della determinazione n. 24300/2022 della Regione Emilia NA – deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conseguente facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
28. Attesa la complessità delle questioni giuridiche sottese alla presente decisione, nonché il quadro di incertezza interpretativa che ha caratterizzato la disciplina del payback per i dispositivi medici fino alla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni esposte in motivazione.
Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l'impugnazione dei provvedimenti regionali (decreto della Regione Marche n. 52/2022 e determinazione n. 24300/2022 della Regione Emilia NA), nei sensi espressi in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 23 gennaio 2026, 6 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | UR EN |
IL SEGRETARIO