TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5802
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione del Ministero della Salute ad emanare le linee guida

    Il decreto è stato adottato in esecuzione di una specifica norma di legge che imponeva un termine perentorio, integrando una condizione di necessità e urgenza che esula dal divieto della circolare presidenziale. La circolare presidenziale non ha forza di legge e non può derogare a norme primarie.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del principio dell’affidamento e della partecipazione al procedimento, violazione principi costituzionali

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, non violativo degli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost. La partecipazione al procedimento è stata garantita con comunicazione di avvio e valutazione delle osservazioni. L'uso del fatturato al lordo IVA è legittimo in quanto le regioni sono consumatori finali ai fini IVA.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione/errata applicazione di legge, violazione principi buon andamento e trasparenza, violazione principio affidamento

    Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. La normativa del 2022 ha reso operative procedure esistenti senza innovare sull'aspetto sostanziale. La fissazione del tetto di spesa con effetti retroattivi è legittima e le imprese potevano conformare la propria attività alla prevedibile applicazione del sistema. La normativa rispetta i parametri della CEDU.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dai decreti ministeriali impugnati

    L'impugnazione dei provvedimenti regionali è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le attività demandate alle regioni sono meramente attuativo-esecutive e tecnico-contabili, prive di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale, devolvibile alla giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dai decreti ministeriali impugnati

    L'impugnazione dei provvedimenti regionali è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le attività demandate alle regioni sono meramente attuativo-esecutive e tecnico-contabili, prive di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto patrimoniale, devolvibile alla giurisdizione ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5802
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5802
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo