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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2024, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3608 del RGAC dell'anno 2021
TRA
(C.F. e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, dagli avv.ti Pasquale Corapi e Francesco Rotundo, elettivamente domiciliate, in Catanzaro, via Musolino 19/B, giusta procura in atti
ATTRICI
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Agosto, giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliata in Filiale di di Cata nzaro, ufficio legale, Piazza Luigi CP_1
Rossi, 1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da Verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , evocavano in Parte_1 Parte_3 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare la convenuta
[...] in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alle signore Controparte_1 Pt_1
e la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), nonché gli interessi
[...] Parte_3 maturati dalla data di emissione del Buono Fruttifero a Termine alla data del soddisfo oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa alla luce della pale se violazione dei doveri di informazioni perpetrata da Con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del giudizio”.
Premettevano di avere sottoscritto in data 19.11.2001 un buono fruttifero del valore di euro
5.000,00 emesso da;
che tale buono non riportava sul retro alcuna indicazione in CP_1 ordine, alla serie, agli interessi e/o alla scadenza, ma unicamente l'indicazione "a termine" oltre alla dicitura:” Sez. 03 19 Novembre 2001 –Santa 18/143 0010 E. Organizzazione_1
5.000,00 BFT 4837” ; che, recatesi per incassare il buono presso l'Ufficio Postale di emissione, in data 2 novembre 2020, era stato loro opposto che il loro diritto era prescritto;
di avere messo in mora , con raccomandata a.r. del 11.11.2020, r imasta senza utile Controparte_1 riscontro, così come l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
che, conclusosi con esito negativo –per mancata adesione di anche il procedimento Controparte_1 di mediazione obbligatoria, si erano determinate ad agire in giudizio, deducendo l'illegittimità del rifiuto opposto.
Allegavano, che il predetto buono veniva emesso a seguito del D.M. 19.12.2000, il quale stabiliva regole ed adempimenti in tema di trasparenza ed obblighi informativi, che risultavano violati nel caso di specie, così come le regole di correttezza, diligenza e buona fede, configurando un grave inadempimento da parte della convenuta, che non aveva loro consegnato il foglio illustrativo contenente le caratteristiche dell'investimento e da tale gr ave omissione, derivava l'insorgere di un obbligo restitutorio e risarcitorio.
Infatti, ritenuto in buona fede che i titoli fossero monetizzabili in vent'anni, non essendo state edotte su termini e condizioni di rimborso, si erano trovate nell'impossibilit à di esercitare tempestivamente il proprio diritto, che per le motivazioni esposte non poteva considerarsi prescritto, in tal senso, eccepivano, infatti, l'impedimento del decorso della prescrizione sancito dall'art. 2935 c.c.
Concludevano pertanto nel merito per la condanna nei confronti delle alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 5.000,00 oltre agli interessi maturati e per il risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 siccome infondata in fatto ed in diritto, previa declaratoria di intervenuta prescrizione.
Esponeva, che il buono postale in oggetto apparteneva alla serie "a termine" "AA2", in vigore dal 14.4.2001 al 22.10.2001 istituita con DM 29.3.2001 (G.U. n. 87 del 14.4.2001) per il quale era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) che diventava infruttifero alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso de l montante maturato (capitale più interesse al netto della ritenuta fiscale) si prescriveva decorso il successivo decennio.
Pertanto, essendo iniziato a decorrere il termine prescrizionale dal giorno successivo a quello in cui il buono aveva cessato di produrre interessi, il diritto al rimborso ex adverso preteso, era ormai abbondantemente prescritto.
Evidenziava, inoltre, che dall'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, non era più previsto l'obbligo di apporre timbri sul retro dei buoni postali e di aver ottemperato agli obblighi informativi di cui all'art. 6 del medesimo D.M., “ , espone nei propri locali Controparte_1 aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali", mediante consegna del foglio illustrativo, seppure dell'operazione finanziaria non vi era più traccia, atteso il venir meno dell'obbligo di conservazione della documentazione ultradecennale e che fosse dipeso, quindi, dalle attrici, non aver acquisito le informazioni necessarie al fine di esercitare per tempo il diritto al rimborso, in quanto lo stesso DM prevede la possibilità per i sottoscrittori di recarsi presso qualsiasi ufficio postale
(dove si trovava affisso avviso sui termini di prescrizione dei buoni fruttiferi postali, rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale), per ottenere informazioni sulle condizioni applicate ai buoni fruttiferi in loro possesso. Sosteneva, inoltre, che tali gli obblighi erano stati rispettati, mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, che prevedono l'emissione dei Buoni Postali.
Evidenziava che, quanto ai buoni della serie AA2, di competenza di ai Organizzazione_2 sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 345 quinques, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dal 14/04/2001, e non reclamati entro il termine di prescrizione decennale, venivano comunicati al Ministero dell'Economia e Finanze e versati al , istituito dalla medesima legge, gestito dalla società " " ed ai sensi dell'art. 4 CP_2 Org_3 della circolare del medesimo del 3 novembre 2010 e Organizzazione_4 che non sono restituibili.
All'atto del deposito della prima memoria di cui all'art. 183 VI comma cpc, le attrici modificavano le loro conclusioni nel seguente modo:” IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO
Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 corrispondere alle signore e la somma di € Parte_1 Parte_3
5.000,00(cinquemila/00), nonché gli interessi maturati dalla data di emissione del Buono
Fruttifero a Termine alla data del soddisfo. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO Condannare al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa e/o al Controparte_1 risarcimento dei danni corrispondenti all'intera perdita dell'investimento subito dalle a ttrici, alla luce della palese violazione dei doveri di trasparenza e di informazione e dei principi di correttezza e buona fede da parte di Con vittoria di spese, diritti e onorari Controparte_1 del giudizio”.
Istruita la causa tramite l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, sulle conclusioni precisate, tramite il deposito di note scritte, dalla sola parte attrice, all'udienza del
13.10.23, la stessa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta in via principale da parte attrice è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno precisare che i Buoni Fruttiferi Postali, secondo costante giurisprudenza di legittimità, vanno qualificati, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione, (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 201 7; soprattutto Cass. civ., sez. un., 11/02/2019, n. 3963), quali titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto medesimo senza l'osservanza dell e forme proprie della cessione.
I diritti spettanti ai sottoscrittori sono dettati dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrarne “ab externo” (e anche, eventualmente, in itinere) il contenuto, secondo la previsione di cui all'art. 1339 c.c.
In tal senso, si ritiene, quindi, che né la data di scadenza, né il resoconto dei rendimenti delle somme investite, né l'apposizione della serie di emissione siano elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerente ai buoni fruttiferi po stali, atteso che alle medesime informazioni implicitamente rinvia la data di emissione dei buoni medesimi.
Invero, sul punto, si condivide il consolidato orientamento espresso da numerose pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui “qualora sul buono non sia stata apposta alcuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura 'a termine', come nel caso in esame, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono”, sicché “dalla data di emissione del titolo, mediante la consultazione della tabella dello 'Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi
Postali A termine', è possibile verificare la data di scadenza dei buoni emessi in quella data e per quella serie” (Decisione del Collegio di Coordinamento n. 2385/2023).
Con DM 29.3.2001 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.4.2001 sono state emesse due nuove serie di buoni fruttiferi postali, serie ordinaria "A2" (liquidati in linea capitale e interessi entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione) e serie a termine "AA2" (che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, art. 8 del DM), E' pacifica la n atura "a termine" del buono azionato, poiché reca a fronte la dicitura "a termine" e sul retro, la dicitura " a Organizzazione_5
Termine"
Il Buono postale di cui alla presente controversia, risulta emesso in data 19.11.2001 e quindi sotto la vigenza del DM su citato, il cui art. 8, colloca la scadenza “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione", per cui ad esso andrà applicato lo specifico regime previsto dal DM di riferimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Essendo stato emesso in data 19.11.2001, la scadenza dello stesso va quindi collocata alla data del 31 dicembre 2008.
Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello di Torino Sez. I,
Sent., 16/08/2021) è corretto individuare "il dies a quo del termine di prescrizione nel 31 dicembre del settimo anno successivo all'anno di emissione, poiché la carenza, nella norma, di riferimenti a un giorno specifico non può che condurre al termine dell'anno solare” .
Per cui, ritenendo di aderire a tale orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito, secondo condivisibile principio espresso dall'Arbitro Bancario Finanziario: “ la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni ” (v. ex multis
Decisione del Collegio di Roma n. 8056/2019) la scadenza del buono in questione deve essere collocata al 31.12.2008.
Ne discende che il termine ordinario di prescrizione per il rimborso del capitale e degli interessi maturati, è iniziato a decorrere in data 1° gennaio 2009 e di conseguenza alla data del
2.11.20, quando, le attrici allegano di aver reclamato per la prima volta il pagamento del dovuto, tale termine era ormai inutilmente spirato, non essendo stato documentato alcun valido atto interruttivo;
infatti, la stessa messa in mora versata in atti, è successiva, alla scadenza del termine decennale di prescrizione.
Contrariamente a quanto eccepito da parte attrice non ricorrono nel caso di specie le condizioni per invocare l'applicazione dell'art. 2935 c.c. Risulta pacifico, infatti, il principio secondo cui l'unico fatto idon eo ad impedire il maturare della prescrizione ex art. 2935 c.c. è quello che deriva dal verificarsi di cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e che, da tale evenienza, sono altrettanto pacificamente estranei tutti gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (v. Cass. n. 22072 dell'11 settembre 2018), tra i quali rientra, indubitabilmente, l'ipotesi evidenziata nel caso di specie.
Per cui sotto tale profilo la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Merita invece di trovare accoglimento la domanda risarcitoria, formulata in via subordinata.
Invero, nel caso di specie, il danno patito dalle attrici, discende dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente, consistente nella mancata consegna, in s ede di sottoscrizione, del foglio informativo analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Tale prescrizione, è imposta dall'art. 3, comma 1, del D.M. del Tesoro del 19.12.2000, il quale disciplina le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, oltre che dei singoli decreti istitutivi di ciascuna serie.
Sul punto, la convenuta ha dedotto di aver consegnato la suddetta documentazione e di non aver prodotto lo stesso foglio in quanto relativo ad un'operazion e ultradecennale, di cui non era più obbligata a conservare documentazione, senza, tuttavia, dimostrare l'avvenuta consegna, in sede di sottoscrizione dei titoli, sicché la circostanza è rimasta sfornita di adeguati riscontri probatori.
Va osservato, che pur essendo per le considerazioni, sopra esposte, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata, si impone comunque alle parti una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali princ ipi che devono sempre informare l'esecuzione del contratto.
Gli obblighi di buona fede si specificano, certamente nei doveri di avviso e di informazione della controparte, in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto stesso.
Tanto premesso, nel caso in esame la condotta omissiva della convenuta costituisce violazione, oltre che dell'obbligazione specifica imposta dalla disciplina di settore, anche del generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c .c. nonché del dovere di diligenza qualificata imposto dall'art. 1176 c.c. comma 2, stante la qualità di operatore professionale rivestita dalla medesima convenuta, pertanto, sussistono i presupposti per la sua condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice.
Con riguardo al quantum della richiesta risarcitoria, i danni vanno quantificati in misura pari al capitale versato.
Al riguardo si richiamano le decisioni dell'ABF di Roma n. 11045/2020 e n. 6903/2021, secondo cui “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo. Se infatti è ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”. La deve quindi essere condannata al pagamento della complessiva somma Controparte_1 di € 5.000,00, pari al capitale investito dalle attrici.
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda, che può farsi coincidere con la notifica dell'a tto di citazione (18-10-2021) e sino al soddisfo.
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca, nonché all'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Maria Concetta Belcastro definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Rigetta la domanda proposta in via principale da e;
Parte_1 Parte_3
-Accoglie la domanda proposta in via subordinata e per l'effetto condanna la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e , della somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali come in parte
[...] Parte_3 motiva;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Catanzaro, 15-4-2024
ILGIUDICE
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3608 del RGAC dell'anno 2021
TRA
(C.F. e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, dagli avv.ti Pasquale Corapi e Francesco Rotundo, elettivamente domiciliate, in Catanzaro, via Musolino 19/B, giusta procura in atti
ATTRICI
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Agosto, giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliata in Filiale di di Cata nzaro, ufficio legale, Piazza Luigi CP_1
Rossi, 1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da Verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , evocavano in Parte_1 Parte_3 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare la convenuta
[...] in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alle signore Controparte_1 Pt_1
e la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), nonché gli interessi
[...] Parte_3 maturati dalla data di emissione del Buono Fruttifero a Termine alla data del soddisfo oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa alla luce della pale se violazione dei doveri di informazioni perpetrata da Con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del giudizio”.
Premettevano di avere sottoscritto in data 19.11.2001 un buono fruttifero del valore di euro
5.000,00 emesso da;
che tale buono non riportava sul retro alcuna indicazione in CP_1 ordine, alla serie, agli interessi e/o alla scadenza, ma unicamente l'indicazione "a termine" oltre alla dicitura:” Sez. 03 19 Novembre 2001 –Santa 18/143 0010 E. Organizzazione_1
5.000,00 BFT 4837” ; che, recatesi per incassare il buono presso l'Ufficio Postale di emissione, in data 2 novembre 2020, era stato loro opposto che il loro diritto era prescritto;
di avere messo in mora , con raccomandata a.r. del 11.11.2020, r imasta senza utile Controparte_1 riscontro, così come l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
che, conclusosi con esito negativo –per mancata adesione di anche il procedimento Controparte_1 di mediazione obbligatoria, si erano determinate ad agire in giudizio, deducendo l'illegittimità del rifiuto opposto.
Allegavano, che il predetto buono veniva emesso a seguito del D.M. 19.12.2000, il quale stabiliva regole ed adempimenti in tema di trasparenza ed obblighi informativi, che risultavano violati nel caso di specie, così come le regole di correttezza, diligenza e buona fede, configurando un grave inadempimento da parte della convenuta, che non aveva loro consegnato il foglio illustrativo contenente le caratteristiche dell'investimento e da tale gr ave omissione, derivava l'insorgere di un obbligo restitutorio e risarcitorio.
Infatti, ritenuto in buona fede che i titoli fossero monetizzabili in vent'anni, non essendo state edotte su termini e condizioni di rimborso, si erano trovate nell'impossibilit à di esercitare tempestivamente il proprio diritto, che per le motivazioni esposte non poteva considerarsi prescritto, in tal senso, eccepivano, infatti, l'impedimento del decorso della prescrizione sancito dall'art. 2935 c.c.
Concludevano pertanto nel merito per la condanna nei confronti delle alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 5.000,00 oltre agli interessi maturati e per il risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 siccome infondata in fatto ed in diritto, previa declaratoria di intervenuta prescrizione.
Esponeva, che il buono postale in oggetto apparteneva alla serie "a termine" "AA2", in vigore dal 14.4.2001 al 22.10.2001 istituita con DM 29.3.2001 (G.U. n. 87 del 14.4.2001) per il quale era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) che diventava infruttifero alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso de l montante maturato (capitale più interesse al netto della ritenuta fiscale) si prescriveva decorso il successivo decennio.
Pertanto, essendo iniziato a decorrere il termine prescrizionale dal giorno successivo a quello in cui il buono aveva cessato di produrre interessi, il diritto al rimborso ex adverso preteso, era ormai abbondantemente prescritto.
Evidenziava, inoltre, che dall'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, non era più previsto l'obbligo di apporre timbri sul retro dei buoni postali e di aver ottemperato agli obblighi informativi di cui all'art. 6 del medesimo D.M., “ , espone nei propri locali Controparte_1 aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali", mediante consegna del foglio illustrativo, seppure dell'operazione finanziaria non vi era più traccia, atteso il venir meno dell'obbligo di conservazione della documentazione ultradecennale e che fosse dipeso, quindi, dalle attrici, non aver acquisito le informazioni necessarie al fine di esercitare per tempo il diritto al rimborso, in quanto lo stesso DM prevede la possibilità per i sottoscrittori di recarsi presso qualsiasi ufficio postale
(dove si trovava affisso avviso sui termini di prescrizione dei buoni fruttiferi postali, rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale), per ottenere informazioni sulle condizioni applicate ai buoni fruttiferi in loro possesso. Sosteneva, inoltre, che tali gli obblighi erano stati rispettati, mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, che prevedono l'emissione dei Buoni Postali.
Evidenziava che, quanto ai buoni della serie AA2, di competenza di ai Organizzazione_2 sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 345 quinques, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dal 14/04/2001, e non reclamati entro il termine di prescrizione decennale, venivano comunicati al Ministero dell'Economia e Finanze e versati al , istituito dalla medesima legge, gestito dalla società " " ed ai sensi dell'art. 4 CP_2 Org_3 della circolare del medesimo del 3 novembre 2010 e Organizzazione_4 che non sono restituibili.
All'atto del deposito della prima memoria di cui all'art. 183 VI comma cpc, le attrici modificavano le loro conclusioni nel seguente modo:” IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO
Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1 corrispondere alle signore e la somma di € Parte_1 Parte_3
5.000,00(cinquemila/00), nonché gli interessi maturati dalla data di emissione del Buono
Fruttifero a Termine alla data del soddisfo. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO Condannare al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa e/o al Controparte_1 risarcimento dei danni corrispondenti all'intera perdita dell'investimento subito dalle a ttrici, alla luce della palese violazione dei doveri di trasparenza e di informazione e dei principi di correttezza e buona fede da parte di Con vittoria di spese, diritti e onorari Controparte_1 del giudizio”.
Istruita la causa tramite l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, sulle conclusioni precisate, tramite il deposito di note scritte, dalla sola parte attrice, all'udienza del
13.10.23, la stessa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta in via principale da parte attrice è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno precisare che i Buoni Fruttiferi Postali, secondo costante giurisprudenza di legittimità, vanno qualificati, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione, (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 201 7; soprattutto Cass. civ., sez. un., 11/02/2019, n. 3963), quali titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto medesimo senza l'osservanza dell e forme proprie della cessione.
I diritti spettanti ai sottoscrittori sono dettati dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrarne “ab externo” (e anche, eventualmente, in itinere) il contenuto, secondo la previsione di cui all'art. 1339 c.c.
In tal senso, si ritiene, quindi, che né la data di scadenza, né il resoconto dei rendimenti delle somme investite, né l'apposizione della serie di emissione siano elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerente ai buoni fruttiferi po stali, atteso che alle medesime informazioni implicitamente rinvia la data di emissione dei buoni medesimi.
Invero, sul punto, si condivide il consolidato orientamento espresso da numerose pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui “qualora sul buono non sia stata apposta alcuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura 'a termine', come nel caso in esame, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento, la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono”, sicché “dalla data di emissione del titolo, mediante la consultazione della tabella dello 'Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi
Postali A termine', è possibile verificare la data di scadenza dei buoni emessi in quella data e per quella serie” (Decisione del Collegio di Coordinamento n. 2385/2023).
Con DM 29.3.2001 pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.4.2001 sono state emesse due nuove serie di buoni fruttiferi postali, serie ordinaria "A2" (liquidati in linea capitale e interessi entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione) e serie a termine "AA2" (che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, art. 8 del DM), E' pacifica la n atura "a termine" del buono azionato, poiché reca a fronte la dicitura "a termine" e sul retro, la dicitura " a Organizzazione_5
Termine"
Il Buono postale di cui alla presente controversia, risulta emesso in data 19.11.2001 e quindi sotto la vigenza del DM su citato, il cui art. 8, colloca la scadenza “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione", per cui ad esso andrà applicato lo specifico regime previsto dal DM di riferimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Essendo stato emesso in data 19.11.2001, la scadenza dello stesso va quindi collocata alla data del 31 dicembre 2008.
Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello di Torino Sez. I,
Sent., 16/08/2021) è corretto individuare "il dies a quo del termine di prescrizione nel 31 dicembre del settimo anno successivo all'anno di emissione, poiché la carenza, nella norma, di riferimenti a un giorno specifico non può che condurre al termine dell'anno solare” .
Per cui, ritenendo di aderire a tale orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito, secondo condivisibile principio espresso dall'Arbitro Bancario Finanziario: “ la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all'anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell'anno solare di emissione dei buoni ” (v. ex multis
Decisione del Collegio di Roma n. 8056/2019) la scadenza del buono in questione deve essere collocata al 31.12.2008.
Ne discende che il termine ordinario di prescrizione per il rimborso del capitale e degli interessi maturati, è iniziato a decorrere in data 1° gennaio 2009 e di conseguenza alla data del
2.11.20, quando, le attrici allegano di aver reclamato per la prima volta il pagamento del dovuto, tale termine era ormai inutilmente spirato, non essendo stato documentato alcun valido atto interruttivo;
infatti, la stessa messa in mora versata in atti, è successiva, alla scadenza del termine decennale di prescrizione.
Contrariamente a quanto eccepito da parte attrice non ricorrono nel caso di specie le condizioni per invocare l'applicazione dell'art. 2935 c.c. Risulta pacifico, infatti, il principio secondo cui l'unico fatto idon eo ad impedire il maturare della prescrizione ex art. 2935 c.c. è quello che deriva dal verificarsi di cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e che, da tale evenienza, sono altrettanto pacificamente estranei tutti gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (v. Cass. n. 22072 dell'11 settembre 2018), tra i quali rientra, indubitabilmente, l'ipotesi evidenziata nel caso di specie.
Per cui sotto tale profilo la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Merita invece di trovare accoglimento la domanda risarcitoria, formulata in via subordinata.
Invero, nel caso di specie, il danno patito dalle attrici, discende dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente, consistente nella mancata consegna, in s ede di sottoscrizione, del foglio informativo analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Tale prescrizione, è imposta dall'art. 3, comma 1, del D.M. del Tesoro del 19.12.2000, il quale disciplina le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, oltre che dei singoli decreti istitutivi di ciascuna serie.
Sul punto, la convenuta ha dedotto di aver consegnato la suddetta documentazione e di non aver prodotto lo stesso foglio in quanto relativo ad un'operazion e ultradecennale, di cui non era più obbligata a conservare documentazione, senza, tuttavia, dimostrare l'avvenuta consegna, in sede di sottoscrizione dei titoli, sicché la circostanza è rimasta sfornita di adeguati riscontri probatori.
Va osservato, che pur essendo per le considerazioni, sopra esposte, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata, si impone comunque alle parti una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali princ ipi che devono sempre informare l'esecuzione del contratto.
Gli obblighi di buona fede si specificano, certamente nei doveri di avviso e di informazione della controparte, in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto stesso.
Tanto premesso, nel caso in esame la condotta omissiva della convenuta costituisce violazione, oltre che dell'obbligazione specifica imposta dalla disciplina di settore, anche del generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c .c. nonché del dovere di diligenza qualificata imposto dall'art. 1176 c.c. comma 2, stante la qualità di operatore professionale rivestita dalla medesima convenuta, pertanto, sussistono i presupposti per la sua condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice.
Con riguardo al quantum della richiesta risarcitoria, i danni vanno quantificati in misura pari al capitale versato.
Al riguardo si richiamano le decisioni dell'ABF di Roma n. 11045/2020 e n. 6903/2021, secondo cui “il danno risarcibile è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente), ma non dal rendimento del titolo. Se infatti è ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)”. La deve quindi essere condannata al pagamento della complessiva somma Controparte_1 di € 5.000,00, pari al capitale investito dalle attrici.
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda, che può farsi coincidere con la notifica dell'a tto di citazione (18-10-2021) e sino al soddisfo.
Avuto riguardo alla soccombenza reciproca, nonché all'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Maria Concetta Belcastro definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Rigetta la domanda proposta in via principale da e;
Parte_1 Parte_3
-Accoglie la domanda proposta in via subordinata e per l'effetto condanna la società
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e , della somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali come in parte
[...] Parte_3 motiva;
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Catanzaro, 15-4-2024
ILGIUDICE
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro