TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO) il 01/01/1952, rappresentato e difeso dall'avvocato RANCAN ENNIO
e
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
06/12/1960, rappresentata e difesa dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Voglia l'intestato Tribunale, preso atto della perdurante volontà delle parti di non riconciliarsi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti concordate condizioni
Assegnazione della casa familiare: la casa coniugale sita in Montecchio Maggiore,
1 Via Madonnetta n. 161, viene assegnata al sig. il quale vi abiterà Parte_1 con il figlio provvedendo direttamente al suo mantenimento. Per_1
Assegno di mantenimento: il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà aumentato ad € 200,00 mensili una volta estinto il finanziamento in essere con Banca Intesa, con ultima rata che scadrà a dicembre 2027.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a CA (MAROCCO) in data 31/05/1977 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE (VI).
All'esito delle udienze del 08/04/2025 e del 20/05/2025, entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio all'estero.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con Sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 946/2024 pubblicata in data 02/05/2024 con attestazione di
2 passaggio in giudicato rilasciata in data 16/12/2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre Parte_1
l'obbligo di occuparsi integralmente del mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 ma non autosufficiente, che abita con lui. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Montecchio Maggiore (VI), Via Madonnetta n. 161 in favore di Parte_1 quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di 'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile la somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con aumento ad € 200,00 mensili nei termini e secondo le modalità concordati tra le parti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
a CA (MAROCCO) in data 31/05/1977 e trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) al n. 40, parte
II, serie C, anno 1977;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MAROCCO) il 01/01/1952, rappresentato e difeso dall'avvocato RANCAN ENNIO
e
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
06/12/1960, rappresentata e difesa dall'avvocato CARRUCCIU GIANCARLO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Voglia l'intestato Tribunale, preso atto della perdurante volontà delle parti di non riconciliarsi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti concordate condizioni
Assegnazione della casa familiare: la casa coniugale sita in Montecchio Maggiore,
1 Via Madonnetta n. 161, viene assegnata al sig. il quale vi abiterà Parte_1 con il figlio provvedendo direttamente al suo mantenimento. Per_1
Assegno di mantenimento: il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà aumentato ad € 200,00 mensili una volta estinto il finanziamento in essere con Banca Intesa, con ultima rata che scadrà a dicembre 2027.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto a CA (MAROCCO) in data 31/05/1977 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE (VI).
All'esito delle udienze del 08/04/2025 e del 20/05/2025, entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio all'estero.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con Sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 946/2024 pubblicata in data 02/05/2024 con attestazione di
2 passaggio in giudicato rilasciata in data 16/12/2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre Parte_1
l'obbligo di occuparsi integralmente del mantenimento del figlio maggiorenne Per_1 ma non autosufficiente, che abita con lui. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Montecchio Maggiore (VI), Via Madonnetta n. 161 in favore di Parte_1 quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di 'obbligo di corrispondere a a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile la somma di € 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con aumento ad € 200,00 mensili nei termini e secondo le modalità concordati tra le parti ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
a CA (MAROCCO) in data 31/05/1977 e trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI) al n. 40, parte
II, serie C, anno 1977;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4