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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 505 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 30.04.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 505/2024 R.G.
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mariachiara Garacci
- ricorrente -
e
Controparte_2
(C.F. ) domiciliato in VIA VITO SORBA
[...] P.IVA_1
18 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Battista DI
VINCENZO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l'errata valutazione, da parte dell' , del grado di menomazione psico fisica conseguente all'infortunio sul lavoro CP_1
dallo stesso subito in data 4.8.2020, dalla stesso reputata congrua nella misura del 6%, mentre l' non riconosceva alcuna percentuale di danno. CP_1
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
La domanda è infondata e va rigettata. Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, né il nesso di causalità tra le patite lesioni e detto infortunio, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
Ciò posto, alla stregua delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU all'uopo nominato, che ha concluso: “non è possibile attribuire a Parte_1
alcuna percentuale di danno biologico riferibile al trauma del 4.8.2020”
[...]
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza in assenza di dichiarazione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
Vanno altresì poste definitivamente a carico della ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' per CP_1
complessivi € 1.300,00 oltre oneri di legge.
Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Marsala, 30.04.2025 Il Giudice
Monica D'Angelo