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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1775/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RO SE, TO
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7955/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2833/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2007
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, la
Banca_2, con sede legale in Aquara alla Indirizzo_1, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale, sig. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 2833 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in data 10.6.2024 (depositata il
26.6.2024 e non notificata), con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento del diniego di rimborso
IRES – presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, d.l. 201/2011, pari ad euro 7.017,00, per l'anno 2007,
e ad euro 17.122,00, per l'anno 2008.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, stante:
a) l'omessa valutazione della doglianza spiegata in ordine al diniego di rimborso afferente l'anno d'imposta
2008;
b) l'erroneità della ritenuta sussistenza, in capo alla Banca_1, di un obbligo di compilazione del rigo RS36 del modello UNICO 2008, relativo all'anno 2007, contenente l'informazione sul costo del personale presente nel bilancio di esercizio.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia, la quale, riportandosi a quanto dedotto nel primo grado del processo, concludeva per il rigetto dell'appello e, per l'effetto, per la conferma della gravata pronuncia.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come è noto, l'art. 2, comma 1, d.l. 201/2011 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, è ammesso in deduzione dell'IRES un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies d.lvo 446/1997. Inoltre, l'art. 6 d.l. 185/2008, rubricato
“Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi” stabilisce che “A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, d.P.R. 917/1986, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 d.lvo 446/1997, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31.12.2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1”.
Orbene, poiché dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti si evince che l'appellante omise di indicare al rigo RS36 del Modello Unico SC anno 2007 il costo del personale, deve ritenersi che legittimamente l'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare che il costo sostenuto per il personale dipendente, così come indicato nell'istanza di rimborso, al netto delle deduzioni spettanti, fosse congruente con i dati in possesso dell'amministrazione, provvide ad utilizzare i dati forniti dallo stesso
Istituto di credito con la dichiarazione, così pervenendo al risultato contabile indicato nell'atto impugnato per entrambe le annualità oggetto di rimborso.
Per le ragioni anzidette, pertanto, l'appello va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 16.2.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RO SE, TO
AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7955/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2833/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2007
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, la
Banca_2, con sede legale in Aquara alla Indirizzo_1, in persona del presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale, sig. Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 2833 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in data 10.6.2024 (depositata il
26.6.2024 e non notificata), con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento del diniego di rimborso
IRES – presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, d.l. 201/2011, pari ad euro 7.017,00, per l'anno 2007,
e ad euro 17.122,00, per l'anno 2008.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, stante:
a) l'omessa valutazione della doglianza spiegata in ordine al diniego di rimborso afferente l'anno d'imposta
2008;
b) l'erroneità della ritenuta sussistenza, in capo alla Banca_1, di un obbligo di compilazione del rigo RS36 del modello UNICO 2008, relativo all'anno 2007, contenente l'informazione sul costo del personale presente nel bilancio di esercizio.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la convenuta Agenzia, la quale, riportandosi a quanto dedotto nel primo grado del processo, concludeva per il rigetto dell'appello e, per l'effetto, per la conferma della gravata pronuncia.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 16.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come è noto, l'art. 2, comma 1, d.l. 201/2011 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, è ammesso in deduzione dell'IRES un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies d.lvo 446/1997. Inoltre, l'art. 6 d.l. 185/2008, rubricato
“Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi” stabilisce che “A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, d.P.R. 917/1986, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 d.lvo 446/1997, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31.12.2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1”.
Orbene, poiché dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti si evince che l'appellante omise di indicare al rigo RS36 del Modello Unico SC anno 2007 il costo del personale, deve ritenersi che legittimamente l'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare che il costo sostenuto per il personale dipendente, così come indicato nell'istanza di rimborso, al netto delle deduzioni spettanti, fosse congruente con i dati in possesso dell'amministrazione, provvide ad utilizzare i dati forniti dallo stesso
Istituto di credito con la dichiarazione, così pervenendo al risultato contabile indicato nell'atto impugnato per entrambe le annualità oggetto di rimborso.
Per le ragioni anzidette, pertanto, l'appello va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 16.2.2026