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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9394 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 19183/2024
TRA
, difesa dall'avv. PATRICELLI ROSA Parte_1
RICORRENTE
E difesa dagli avv.ti FRANCO TOFACCHI ed EMILIAN Controparte_1
MARKU;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/09/2024, la ricorrente in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Controparte_1
(già con inquadramento nel V° livello del CCNL per le Controparte_2
Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione, fino all'8/11/07.
Riferisce che dal 9/11/07, per intervenuta cessione di ramo di azienda, il proprio contratto di lavoro veniva ceduto alla (già Controparte_3
; che dalla cessione del ramo di azienda fino al 31/12/2022, CP_4 data in cui rassegnava le proprie dimissioni, ha prestato la propria attività lavorativa subordinata alle dipendenze della cessionaria . CP_3
Espone che con sentenza n.2579/2024 del 18.07.2024, la Corte di Appello di
Napoli Sezione Lavoro, dichiarava l'inefficacia nei confronti della ricorrente del contratto di cessione di ramo d'azienda intervenuto fra e la , e, per l'effetto, dichiarava la Controparte_2 CP_4 sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la
, ordinando alla stessa di ripristinare la concreta funzionalità CP_2 dei rapporti, con mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento.
Tanto premesso, e lamentando un decremento della retribuzione ricevuta a titolo di differenze su Premio di Risultato, T.F.R., contributi, ticket restaurant, rispetto a quella che avrebbero percepito se fosse rimasta alle
1 dipendenze di , chiede: Controparte_1
«1) Accertare e dichiarare per i titoli e le causali di cui al presente ricorso, il diritto della sig.ra al pagamento a titolo Parte_1 risarcitorio della complessiva somma di € 36.227,37 di cui € 26.660,59 a titolo di differenze sul PDR, € 4.996,20 a titolo di differenze sui ticket restaurant, € 956,42 per il ricalcolo del TFR sulle differenze retributive ed € 3.614,16 relativamente ai contributi sulle differenze retributive da versare all'Inps, ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il Giudicante, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e, per l'effetto,
2) Condannare la , in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 complessiva somma di € 36.227,37 di cui € 26.660,59 a titolo di differenze sul PDR, € 4.996,20a titolo di differenze sui ticket restaurant, € 956,42 per il ricalcolo del TFR sulle differenze retributive ed € 3.614,16 relativamente ai contributi sulle differenze retributive da versare all'Inps, ovvero per quelle diverse, maggiori o minori somme, che stabilirà il Giudicante, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Condannare la in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari.
4) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno».
Si costituiva la eccependo l'infondatezza del ricorso, chiedendone CP_2 il rigetto.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, contesta che la ricorrente abbia fatto leva su singoli elementi della retribuzione omettendo di fornire gli elementi idonei ad operare una comparazione tra il trattamento complessivo ricevuto in e quello cui avrebbero avuto CP_3 diritto in In proposito, fa leva sull'accordo sindacale del CP_2 novembre 2007 con il quale le parti sociali si davano atto della complessiva equivalenza dei trattamenti economici applicati ai lavoratori da cedente e cessionario.
Il ricorso è infondato, per le considerazioni che seguono, aventi carattere assorbente e tali, pertanto, da non richiedere l'analisi delle ulteriori eccezioni in virtù del consolidato principio della “ragione più liquida”
(per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019), ispirato a condivisibili esigenze di economia processuale.
La ricorrente incentra infatti le proprie difese sulla sperequazione tra due voci retributive (PDR e buoni pasto) in godimento presso la cessionaria
2 e le stesse voci corrisposte dalla ai propri dipendenti nel CP_2 medesimo periodo. Parte ricorrente omette tuttavia di allegare e di provare di avere ricevuto una retribuzione complessivamente inferiore, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, rispetto a quella spettante nel medesimo periodo ai dipendenti della cedente, e che la differenza economica sarebbe specificamente derivante proprio dai minori importi percepiti a titolo di
PDR e buoni pasto.
Principio cardine del processo è, com'è noto, quello secondo cui iudex secundum alligata et probata iudicare debet.
In particolare, soffermandoci, per quanto in questa sede rileva, sulla prima parte del brocardo, ciò che vincola il giudice secundum alligata, è null'altro che la piana applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o della disponibilità dell'oggetto del processo, posto dall'art. 112 c.p.c..
Ovvero, tenuto conto della distinzione tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto, dall'altro, per quanto concerne in particolare i fatti costitutivi, pur essendo libero il giudice, secondo il principio iura novit Curia, di applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al caso concreto (arg. ex art. 113
c.p.c.), egli è però, com'è noto, vincolato e limitato - relativamente sia al petitum, che alla causa petendi - all'accertamento, alla qualificazione ed alla utilizzazione a sostegno della decisione dei soli fatti storici prospettati dalla parte che propone la domanda, e rispetto ai quali, dunque, la parte convenuta ha avuto la possibilità di difendersi e di interloquire nel corso del processo, secondo il principio cardine del contraddittorio.
Non vanno, dunque, con tutta evidenza, confusi i fatti provati con quelli allegati. Di un fatto costitutivo potrebbe anche astrattamente esservi prova in atti, ma se l'attore nulla ha dedotto (id est: allegato) in merito, quel fatto sarebbe pur sempre tamquam non esset, e non potrebbe il giudice liberamente porlo a fondamento della propria decisione, senza che l'altra parte fosse stata messa in condizione di contraddire sul punto.
Sicché, a monte della prova, l'attore è tenuto innanzitutto ad allegare debitamente e compiutamente i fatti storici che costituiscono il fondamento delle proprie pretese, senza che il giudice possa sopperire alle carenze allegatorie con un'attività istruttoria ex officio di carattere integrativo, in violazione del principio dispositivo, posto dagli artt. 112 ss c.p.c..
Per di più dal raffronto tra le buste paga prodotte in atti relative ai rapporti di lavoro presso e , emerge che i parametri CP_3 CP_2 retributivi base applicati dalla prima risultano addirittura superiori a
3 quelli previsti dalla seconda. In particolare, dall'esame comparativo delle buste paga di maggio 2007 ( e maggio 2008 ( si rileva che CP_2 CP_3 il minimo tabellare ammonta, rispettivamente, a € 530,83 per e a € CP_2
899,32 per Parimenti, l'indennità di contingenza risulta più CP_3 elevata nel trattamento economico riconosciuto da , essendo pari a CP_3 euro 325,68 per e a € 521,08 per . CP_2 CP_3
Pertanto, in mancanza di alcuna allegazione da parte della ricorrente circa il trattamento economico nel suo complesso più favorevole di quello percepito nel periodo in questione dalla società cessionaria, essendo stata la domanda limitata a singole voci o istituti che ha percepito presso la e che avrebbe percepito ove avessero continuato a rendere la CP_3 propria prestazione presso la , non vengono forniti quegli elementi CP_2 indispensabili ai fini del necessario raffronto tra il complessivo trattamento retributivo percepito e quello cui la ricorrente avrebbe avuto diritto (e la cui differenza avrebbe pertanto potuto rilevare sotto il profilo risarcitorio, essendo la retribuzione legata in rapporto di corrispettività ad una controprestazione nella specie pacificamente non resa).
La pretesa risarcitoria, infatti, non può prescindere dalla necessità che il giudice sia messo nella condizione di poter verificare se la contrattazione collettiva di categoria che avrebbe dovuto essere applicata, prevedesse un trattamento che, considerato complessivamente, fosse più vantaggioso (per una affermazione del principio in tema di onnicomprensività della retribuzione: Cass. Sez. L, Sentenza n. 16772 del
07/11/2003). E tenuto conto che la convenuta fa leva sul fatto che nell'accordo collettivo stipulato nel novembre 2007 il trattamento economico riservato ai dipendenti provenienti da veniva CP_2 espressamente considerato come «equivalente», il dato (comunque non allegato) della sperequazione a svantaggio dei dipendenti transitati in
Comdata deve ritenersi altresì espressamente contestato.
Tale orientamento è peraltro in linea con il più recente indirizzo della
Corte di cassazione espresso nella sentenza n. 5788 del 24 febbraio 2023, atteso che, nel merito, non è stato allegato, né tantomeno è emerso, che il trattamento economico complessivo percepito dalla lavoratrice sia stato inferiore a quello che la lavoratrice avrebbe conseguito presso . CP_2
Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Tenuto conto della molteplicità degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte
4 costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Napoli, 18/12/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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