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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (art. 429 c.p.c.)
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. RG 1814/2023, cui è stara riunita quella recante
1817/2023, promosse da:
e Parte_1 Parte_2
Avv. Vincenzo BOMBARDIERI
Ricorrenti contro
CP_1
Avv. Massimo AUTIERI, e Dario Cosimo ADORNATO Controparte_2
Resistente
RILEVATO
- che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria il 24.5.2023 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cpc, e adivano Parte_1 Parte_2 in giudizio l' chiedendo la condanna del medesimo al pagamento dei TFR dovuti in CP_1 relazione ai contratti a tempo determinato stipulati in data 31.12.204 con il Comune di
LL CA e successive proroghe sino al 31.3.2021: in particolare sostenevano che illegittimamente l'Istituto avesse rifiutato il pagamento in quanto non vi era stata soluzione di continuità tra i contratti a tempo determinato de quibus (conclusisi, appunto, il 31.3.2021) e le successive assunzioni a tempo indeterminato sempre presso il medesimo Comune e a far data dal 1.4.2021;
- che si costituiva tempestivamente l' , contestando le pretese attoree e chiedendo la CP_3 reiezione del ricorso, assumendo la necessità di una soluzione temporale (nella specie pacificamente assente) tra le due tipologie di contratto;
- che dopo numerosi differimenti il nuovo giudice assegnatario della causa, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft
Teams;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento.
1 Le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono pacifiche e, comunque, provate documentalmente: i ricorrenti, assunti entrambi con contratti a tempo determinato del 31.12.2014 presso il comune di LL CA, hanno prestato senza alcuna cesura temporale attività lavorativa presso l'ente fino al 31.3.2021, per poi essere dal medesimo assunti con contratti a tempo indeterminato a far data dal 1.4.2021.
Ciò detto in punto fatto, in punto diritto costituisce, ormai, ius receptum (vds. ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav n°13244 del 14.5.2024) il principio per cui “il Trattamento di fine rapporto (c.d.
TFR) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sul tema in esame della frazionabilità sono intervenute le
Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24280 del 2014…
Le Sezioni Unite hanno posto in evidenza l'intervenuto cambiamento nel tempo del quadro normativo, perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (legge n. 335 del 1995), ha
"armonizzato" i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120, cod. civ. (come riformato dalla legge n. 297 del 1982).
Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 cod. civ., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, è venuto meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della non frazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicava anche l'estinzione del rapporto previdenziale.
Ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 24280 del 2014, è stata data continuità dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2828 del 2021, Cass. n. 5895 del 2020),
e si è affermato che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, la esigibilità del TFR è ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' . CP_1
Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la
'cessazione dal servizio' ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, i ricorsi non possono che trovare accoglimento, non essendo, da un lato, rilevante e necessaria una cesura temporale tra i contratti de quibus e, dall'altro, in punto quantum, non avendo l'onerato contestato CP_3 specificatamente l'importo indicato nei rispettivi atti introduttivi.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco superiore ai parametri ministeriali minimi dello scaglione di riferimento (causa previdenziale, valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per il numero delle parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento dei ricorsi, condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma lorda di euro 4.299,03 a titolo di TFR maturato in ordine al contratto a tempo determinato in essere con il Comune di LL CA tra il 1.1.2015 ed i 31.3.2021, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla maturazione della spettanza al saldo;
b) in favore di , della somma lorda di euro 4.559,04 a titolo di TFR maturato Parte_2 in ordine al contratto a tempo determinato in essere con il tra il Controparte_4
1.1.2015 ed i 31.3.2021, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla maturazione della spettanza al saldo;
c) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Vincenzo Bombardieri dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 22/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (art. 429 c.p.c.)
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. RG 1814/2023, cui è stara riunita quella recante
1817/2023, promosse da:
e Parte_1 Parte_2
Avv. Vincenzo BOMBARDIERI
Ricorrenti contro
CP_1
Avv. Massimo AUTIERI, e Dario Cosimo ADORNATO Controparte_2
Resistente
RILEVATO
- che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria il 24.5.2023 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cpc, e adivano Parte_1 Parte_2 in giudizio l' chiedendo la condanna del medesimo al pagamento dei TFR dovuti in CP_1 relazione ai contratti a tempo determinato stipulati in data 31.12.204 con il Comune di
LL CA e successive proroghe sino al 31.3.2021: in particolare sostenevano che illegittimamente l'Istituto avesse rifiutato il pagamento in quanto non vi era stata soluzione di continuità tra i contratti a tempo determinato de quibus (conclusisi, appunto, il 31.3.2021) e le successive assunzioni a tempo indeterminato sempre presso il medesimo Comune e a far data dal 1.4.2021;
- che si costituiva tempestivamente l' , contestando le pretese attoree e chiedendo la CP_3 reiezione del ricorso, assumendo la necessità di una soluzione temporale (nella specie pacificamente assente) tra le due tipologie di contratto;
- che dopo numerosi differimenti il nuovo giudice assegnatario della causa, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft
Teams;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento.
1 Le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono pacifiche e, comunque, provate documentalmente: i ricorrenti, assunti entrambi con contratti a tempo determinato del 31.12.2014 presso il comune di LL CA, hanno prestato senza alcuna cesura temporale attività lavorativa presso l'ente fino al 31.3.2021, per poi essere dal medesimo assunti con contratti a tempo indeterminato a far data dal 1.4.2021.
Ciò detto in punto fatto, in punto diritto costituisce, ormai, ius receptum (vds. ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav n°13244 del 14.5.2024) il principio per cui “il Trattamento di fine rapporto (c.d.
TFR) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sul tema in esame della frazionabilità sono intervenute le
Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24280 del 2014…
Le Sezioni Unite hanno posto in evidenza l'intervenuto cambiamento nel tempo del quadro normativo, perché il legislatore, con la riforma delle pensioni (legge n. 335 del 1995), ha
"armonizzato" i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall'art. 2120, cod. civ. (come riformato dalla legge n. 297 del 1982).
Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 cod. civ., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, è venuto meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della non frazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicava anche l'estinzione del rapporto previdenziale.
Ai principi enunciati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 24280 del 2014, è stata data continuità dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2828 del 2021, Cass. n. 5895 del 2020),
e si è affermato che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, la esigibilità del TFR è ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' . CP_1
Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la
'cessazione dal servizio' ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, i ricorsi non possono che trovare accoglimento, non essendo, da un lato, rilevante e necessaria una cesura temporale tra i contratti de quibus e, dall'altro, in punto quantum, non avendo l'onerato contestato CP_3 specificatamente l'importo indicato nei rispettivi atti introduttivi.
2 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti, e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco superiore ai parametri ministeriali minimi dello scaglione di riferimento (causa previdenziale, valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma operato l'aumento per il numero delle parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento dei ricorsi, condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della somma lorda di euro 4.299,03 a titolo di TFR maturato in ordine al contratto a tempo determinato in essere con il Comune di LL CA tra il 1.1.2015 ed i 31.3.2021, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla maturazione della spettanza al saldo;
b) in favore di , della somma lorda di euro 4.559,04 a titolo di TFR maturato Parte_2 in ordine al contratto a tempo determinato in essere con il tra il Controparte_4
1.1.2015 ed i 31.3.2021, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla maturazione della spettanza al saldo;
c) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Vincenzo Bombardieri dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta/Locri il 22/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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