Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 6520
CASS
Sentenza 24 aprile 2003

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Nella determinazione della ragionevole durata del processo, il tempo del processo di cognizione, svoltosi nel contraddittorio tra creditore e debitore, non puo' essere sommato a quello del processo fallimentare successivo, diretto alla soddisfazione del medesimo credito in sede concorsuale, trattandosi di processi diversi sotto i profili soggettivo e oggettivo. Infatti, l'ordinario giudizio di cognizione si svolge nel contraddittorio tra creditore e debitore; mentre il processo fallimentare, nella fase di accertamento del passivo, pone il creditore di fronte alla curatela fallimentare che, rappresentando anche gli interessi della massa dei creditori, e' terza nel rapporto tra singolo creditore concorrente e imprenditore fallito. Inoltre, i due processi hanno oggetto non coincidente che, nell'accertamento del passivo, e' costituito non semplicemente dalla verificazione dell'esistenza del credito del fallito, ma anche dalla sua opponibilita' alla massa dei creditori e, dunque, dal diritto di partecipazione al concorso. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nella determinazione della ragionevole durata del processo, il tempo del processo di cognizione, svoltosi nel contraddittorio tra creditore e debitore, non può essere sommato a quello del processo fallimentare successivo, diretto alla soddisfazione del medesimo credito in sede concorsuale, trattandosi di processi diversi sotto i profili soggettivo e oggettivo. Infatti, l'ordinario giudizio di cognizione si svolge nel contraddittorio tra creditore e debitore; mentre il processo fallimentare, nella fase di accertamento del passivo, pone il creditore di fronte alla curatela fallimentare che, rappresentando anche gli interessi della massa dei creditori, è terza nel rapporto tra singolo creditore concorrente e imprenditore fallito. Inoltre, i due processi hanno oggetto non coincidente che, nell'accertamento del passivo, è costituito non semplicemente dalla verificazione dell'esistenza del credito del fallito, ma anche dalla sua opponibilità alla massa dei creditori e, dunque, dal diritto di partecipazione al concorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 6520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6520
Data del deposito : 24 aprile 2003

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