Sentenza 24 aprile 2003
Massime • 2
Nella determinazione della ragionevole durata del processo, il tempo del processo di cognizione, svoltosi nel contraddittorio tra creditore e debitore, non puo' essere sommato a quello del processo fallimentare successivo, diretto alla soddisfazione del medesimo credito in sede concorsuale, trattandosi di processi diversi sotto i profili soggettivo e oggettivo. Infatti, l'ordinario giudizio di cognizione si svolge nel contraddittorio tra creditore e debitore; mentre il processo fallimentare, nella fase di accertamento del passivo, pone il creditore di fronte alla curatela fallimentare che, rappresentando anche gli interessi della massa dei creditori, e' terza nel rapporto tra singolo creditore concorrente e imprenditore fallito. Inoltre, i due processi hanno oggetto non coincidente che, nell'accertamento del passivo, e' costituito non semplicemente dalla verificazione dell'esistenza del credito del fallito, ma anche dalla sua opponibilita' alla massa dei creditori e, dunque, dal diritto di partecipazione al concorso. Massima tratta dal CED della Cassazione.
Nella determinazione della ragionevole durata del processo, il tempo del processo di cognizione, svoltosi nel contraddittorio tra creditore e debitore, non può essere sommato a quello del processo fallimentare successivo, diretto alla soddisfazione del medesimo credito in sede concorsuale, trattandosi di processi diversi sotto i profili soggettivo e oggettivo. Infatti, l'ordinario giudizio di cognizione si svolge nel contraddittorio tra creditore e debitore; mentre il processo fallimentare, nella fase di accertamento del passivo, pone il creditore di fronte alla curatela fallimentare che, rappresentando anche gli interessi della massa dei creditori, è terza nel rapporto tra singolo creditore concorrente e imprenditore fallito. Inoltre, i due processi hanno oggetto non coincidente che, nell'accertamento del passivo, è costituito non semplicemente dalla verificazione dell'esistenza del credito del fallito, ma anche dalla sua opponibilità alla massa dei creditori e, dunque, dal diritto di partecipazione al concorso.
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- 1. Il minore imputato di tentato furto in abitazione può essere sottoposto a custodia cautelare. - Cass. penale sez. IV, 10 settembre 2007, n. 34216https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. - Cass. penale sez. IV, 10 settembre 2007, n. 34216https://www.osservatoriofamiglia.it/
- 3. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso l'avvocato FIORENZO GROLLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO CASOLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 05/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Grollino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di appello di ER, depositato il 16 ottobre 2001, IO AN espose che: - con atto notificato il 30 giugno 1981, l'esponente aveva proposto azione per danni nei confronti dell'Impresa del Prato, poi incorporata nella S.I.R. Società imprese riunite s.p.a., davanti al Tribunale di Cagliari;
- il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza in data 11 maggio 1985, di accoglimento della domanda attrice per L. 171.295.000, e contro di essa l'altra parte aveva proposto appello;
- nelle more del giudizio di appello, protrattosi per diversi anni, era intervenuto il fallimento della S.I.R. s.p.a., il giudizio era stato interrotto e poi, per la tardivita della riassunzione da parte della curatela, dichiarato estinto con sentenza 9 aprile 1998; - in data 30 giugno 1998 l'esponente aveva chiesto tardivamente (la verifica dello stato passivo era stata chiusa sin dall'8 marzo 1995) l'insinuazione al passivo del fallimento della S.I.R. s.p.a., pendente davanti al Tribunale di Roma, del suo credito, indicato in L. 2.939.992.077, con il privilegio;
- stante la lunghezza dei tempi processuali e le resistenze della Curatela fallimentare, l'esponente aveva transatto la sua pretesa, riducendola considerevolmente e ottenendo così, in data 4 luglio 2000, l'ammissione al passivo del minor credito di L. 1.200.000.000, con il privilegio;
- il suo credito non era stato ancora soddisfatto;
- l'esponente aveva proposto quindi un ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo contro il Ministro della giustizia per l'equa riparazione del danno conseguente all'eccessiva durata del procedimento. Tanto premesso, il ricorrente chiese la condanna del Ministro della giustizia, a norma della legge n. 89 del 2001, all'equa riparazione dei danni subiti per la violazione del principio della ragionevole durata del processo di cognizione davanti al Tribunale di Cagliari e fallimentare davanti al Tribunale di Roma.
La corte di ER, con decreto 7 marzo 2002, osservò: - che il processo di cognizione e quello fallimentare non potevano essere ritenuti in rapporto di continuità ma erano autonomi, sicché ciascuno di essi poteva dar luogo a richieste di eque riparazione, da proporre davanti agli organi territorialmente competenti in forza di norme inderogabili ex art. 38 c.p.c; - che per il danno derivante dell'eccessiva durata del processo di cognizione di Cagliari era competente il Tribunale di Palermo (come era stato eccepito sin dalla prima udienza); - che, quanto alla lunghezza del processo fallimentare, due anni non potevano considerarsi un termine irragionevolmente lungo per l'accertamento del credito, mentre, tenuto conto della notoria complessità di quella procedura, la durata della fase della liquidazione dell'attivo non aveva fino ad allora violato lo stesso principio. La corte di ER, pertanto, si dichiarò incompetente per la prima domanda, e respinse la seconda.
Per la cassazione del decreto, notificatogli il 17 aprile 2002, ricorre il AN con atto notificato il 10 giugno 2002, affidato a due motivi. Il Ministro della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1 della l. n. 89 del 2001, e dell'art. 6, par. 1^ della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo nonché dell'art. 12 delle preleggi. Si deduce che l'art. 3 della l. n. 89 del 2001, nel dettare le regole sulla competenza, fa riferimento al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, senza distinguere tra fasi e gradi del procedimento stesso, da intendere quindi nella sua unitarietà; che la medesima disposizione parla di gradi di giudizio con riferimento ai gradi di merito, senza distinguere tra fase cognitiva ed esecutiva, sebbene anche la seconda possa comportare giudizi di merito e di legittimità; che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di coerenza e ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione, e violerebbe pure l'art. 24 della Costituzione e l'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantiscono non solo la tutela giudiziaria dei diritti ma anche l'effettività della tutela medesima;
che l'art. 12 delle preleggi dispone che, dove manchi una precisa disposizione, si deve aver riguardo ai principi generali dell'ordinamento, e che tra questi vi è quello di economia processuale, che ispira numerose norme del codice di rito, le quali prevedono anche lo spostamento sia orizzontale e sia verticale di competenza pur di assicurare l'unitarietà del giudizio;
che infine questo principio trovano rispondenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sempre sottolineato l'esigenza di effettività della tutela, considerando i tempi processuali nella loro dimensione complessiva, dal momento della proposizione della domanda a quello del concreto finale soddisfacimento del diritto azionato, confermando così l'unitarietà del procedimento che deve comprendere anche le diverse fasi di cognizione ed esecuzione. Il motivo è infondato. Esso muove dalla premessa che il processo fallimentare possa essere visto come una prosecuzione, e precisamente come la fase di esecuzione collettiva, del processo attraverso il quale il creditore fa valere il suo credito nei confronti dell'imprenditore suo debitore. Ma questa tesi non può essere condivisa. Il processo fallimentare, innanzi tutto, non può essere ridotto ad un procedimento di esecuzione concorsuale, perché comprende una fase, essenziale, di accertamento del passivo, che presenta i connotati tipi del processo di cognizione. Peraltro, l'accertamento del passivo, che non presuppone un precedente giudizio ordinario di cognizione, non costituisce un prolungamento (ed ancor meno una ripetizione) di quest'ultimo neppure nel caso che esso vi sia stato;
e ciò perché i due procedimenti si differenziano sotto molteplici profili, decisivi per l'identificazione delle azioni e dei giudizi, vertendo tra soggetti diversi (l'ordinario giudizio di cognizione si svolge nel contraddittorio tra creditore e debitore;
il processo fallimentare, nella fase dell'accertamento del passivo, pone il creditore di fronte alla curatela fallimentare, che, rappresentando anche gli interessi della massa dei creditori, è terza nel rapporto tra singolo creditore concorrente e imprenditore fallito), ed avendo oggetto non coincidente (costituito, nell'accertamento del passivo, non semplicemente dall'esistenza del credito nei confronti del fallito, ma dalla sua opponibilità alla massa dei creditori, e dunque dal diritto di partecipare al concorso, rispetto al quale la soddisfazione del credito è uno scopo mediato, il cui concreto conseguimento dipende da fattori ulteriori, che esulano dal contraddittorio;
ciò vale a maggior ragione per l'accertamento delle cause di prelazione, la cui utilità si manifesta esclusivamente nel rapporto del creditore con la massa degli altri creditori). Ne deriva che, nella determinazione della ragionevole durata del processo, il tempo del processo di cognizione svoltosi nel contraddittorio tra creditore e debitore non potrebbe essere sommato a quello del processo fallimentare successivo, per la soddisfazione del medesimo credito in sede concorsuale, trattandosi di processi diversi sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo.
Con il secondo motivo di ricorso, vertente sul capo del decreto impugnato con il quale è stata respinta la domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo fallimentare, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge nonché vizi di motivazione del decreto. Il motivo è articolato in due censure: con la prima si deduce che ricorrendo alla categoria del fatto notorio per affermare la complessità del fallimento della S.I.R. s.p.a., la corte di ER aveva violato l'art. 115 c.p.c, trattandosi di circostanza mai prospettata dalle parti, non rientrante nei fatti notori, come sono intesi dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità, e comunque non rispondente alla realtà dei fatti ma suggerita da equivoco con il fallimento di una grande impresa omonima.
Con una seconda censura si deduce che la bipartizione della procedura fallimentare nelle due fasi dell'accertamento del passivo e della liquidazione dell'attivo è ingiustificata: la transazione, con la quale era stata ottenuta l'insinuazione del credito al passivo, non aveva definito la procedura ne' portato al soddisfacimento del credito, ma era stata una tappa obbligata e di passaggio. Per l'udienza di trattazione dell'istanza di insinuazione al passivo era stata fissata una data a distanza di due anni dal deposito, spingendo così il ricorrente ad una transazione con il curatore per vincerne la resistenza;
inoltre, ad un anno dal provvedimento di ammissione, il credito era rimasto insoddisfatto, perché la curatela mancava, e manca tuttora, dei fondi occorrenti, e per procurarseli dovrà prima portare a compimento il recupero dei crediti del Fallimento verso i terzi, operazione tutt'altro che agevole, trattandosi di recuperi in sede contenziosa, con i lunghi tempi prevedibili.
Le due censure non si basano sull'assunto che il tempo trascorso dal momento della domanda di insinuazione al passivo a quella della proposizione del ricorso davanti alla corte di ER (tre anni, tre mesi e sedici giorni) sarebbero troppi per un procedimento fallimentare;
la parte, infatti, non ha dedotto nel giudizio di merito l'esistenza di danni che le sarebbero derivati dall'irragionevole durata del processo fallimentare, considerato isolatamente dal precedente giudizio di cognizione, giacché ha fatto riferimento al processo fallimentare solo come ad una frazione dell'intero giudizio, che, secondo la sua impostazione, era cominciato con la domanda presentata davanti al Tribunale di Cagliari. Ne consegue che nessun vantaggio il ricorrente trarrebbe da una diversa considerazione della durata del processo fallimentare, considerato in modo autonomo e separato dal precedente giudizio di cognizione. Il motivo, pertanto, è inammissibile per difetto di interesse.
La conclusione il ricorso deve essere respinto. La novità della questione sottoposta alla Corte con il primo motivo giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2003