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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/04/2025, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 61428/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(ARABIA SAUDITA) il 23/09/1965, con il patrocinio dell'Avv. CANNISTRA'
GIUSEPPE ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
(TURCHIA) il 22/10/1971, con il patrocinio dell'Avv. ANTEZZA ANTONIA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 17763/23 pubblicata il 04.12.2023, l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle condizioni di divorzio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
1 Ed invero le parti, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
13.03.2025, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto pertanto l'accoglimento delle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“a) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Euro 50.000,00 Pt_1 CP_1
(cinquantamila/00) a titolo di assegno divorzile "una tantum" (art. 5, comma 8 legge 898/1970 e s.m.i.), e ciò mediante un acconto pari a Euro 20.000,00
(ventimila/00) da versarsi, libero da commissioni e/o oneri bancari, al momento della sottoscrizione della presente scrittura (che dovrà avvenire al massimo entro il 12.03.2025). La restante somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) sarà versata con pagamenti rateali mensili da Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), liberi da commissioni e/o oneri bancari, a decorrere dal 01.04.2025 fino al deposito della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Roma, successivamente alla quale il sig. dovrà procedere al saldo, in un'unica soluzione ed entro giorni 7 Pt_1
(sette) dal deposito della predetta sentenza, della somma che risulterà in tale momento ancora dovuta, libera da commissioni e/o oneri bancari, al netto dei pagamenti rateali mensili corrisposti dopo il 1° aprile 2025. b) Le Parti danno atto che l'importo dell'assegno divorzile una tantum è congruo, in quanto tiene in considerazione sia le condizioni personali e patrimoniali delle Parti, sia l'avvenuto pagamento a favore della sig.ra dell'importo di Euro 138.200,00 CP_1
(centotrentottomiladuecento/00) già corrisposto in sede di separazione consensuale, sia la rinunzia del sig. a ogni diritto su tutto il patrimonio Pt_1
immobiliare ubicato in Turchia e/o a qualunque titolo ricollegabile alla sig.ra c) Le Parti si obbligano a procedere al deposito, nel giudizio n. 61428/2022 CP_1
R.G., delle note di trattazione scritta in tempo utile per l'udienza del 13.03.2025, chiedendo che il Tribunale disponga il mutamento del rito in divorzio congiunto e l'emanazione della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni concordate nella presente scrittura, che, sottoscritta dalle parti, sarà depositata unitamente alle predette note d'udienza. d) Nell'ipotesi in cui il sig. non provveda al saldo Pt_1
dovuto di cui al precedente art.
2.1. punto a) entro sette giorni dal deposito della già richiamata sentenza di divorzio del Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n.
61428/2022, i pagamenti mensili da Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) frattanto eseguiti nei termini di cui al precedente Art.
2.1. lett. a) dovranno intendersi versati a titolo di assegno divorzile mensile, e non di acconto sulla liquidazione una tantum di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con la conseguenza che il saldo di Euro
2 30.000,00 (trentamila/00) dovrà essere corrisposto per intero senza alcuna detrazione in base ai predetti pagamenti mensili. e) Le Parti dichiarano che, qualora il Sig. non versi per intero la somma di Euro 50.000,00 Pt_1
(cinquantamila/00) nei termini accordati, la somma di Euro 1.500,00 è da intendersi versata a titolo di assegno divorzile mensile ai sensi del superiore Art.
2.1. lett. d) e sarà oggetto di rivalutazione ISTAT a partire dal mese di Aprile 2026, fermo restando la possibilità per la sig.ra GE di mettere in esecuzione l'emananda sentenza di divorzio. f) In applicazione del superiore Art.
2.1. lett. b), il sig. rinunzia espressamente e formalmente a ogni pretesa sulla somma Pt_1
di Euro 38.200,00 (trentottomiladuecento/00), versata alla sig.ra per CP_1
l'apertura di un fondo previdenziale, in esecuzione dell'accordo di separazione omologato. g) In applicazione del superiore Art.
2.1. lett. b) il sig. rinunzia Pt_1
espressamente e formalmente a ogni pretesa sulla somma di Euro 100.000,00
(centomila/00), versata alla sig.ra in esecuzione dell'accordo di separazione CP_1
omologato. h) In applicazione del superiore Art.
2.1. lett. b) il sig. rinunzia Pt_1 espressamente e formalmente a ogni diritto derivante dall'esistita proprietà in capo alla sig.ra degli immobili ubicati in Turchia indicati nella superiore premessa CP_1
C), così come con riferimento a ogni altro immobile a qualunque titolo ricollegabile alla sig.ra In merito ai diritti connessi a tali ultime rinunce, il sig. CP_1 Pt_1
dichiara di non aver più nulla a pretendere, né oggi né in futuro, dalla sig.ra CP_1
e, in tal senso, si impegna a sottoscrivere, contestualmente alla presente scrittura privata, analogo e liberatorio accordo, che la sig.ra si impegna parimenti a CP_1
sottoscrivere e ratificare presso le competenti autorità turche e con l'ausilio dei rispettivi avvocati turchi. i) Il sig. continuerà a mantenere la figlia Pt_1 Per_1 nei termini attuali, ovvero quelli di cui all'accordo di separazione consensuale omologato, che prevedono un mantenimento massimo fino a Euro 3.000,00
(tremila/00) al mese fino alla conclusione degli studi attualmente frequentati in
Italia presso l'Istituto Marangoni (Settembre 2025). Successivamente, a far data dal mese di Ottobre 2025 (compreso) il mantenimento della figlia sarà pari Per_1
a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili e sarà dovuto nei termini di legge fino a quando la ragazza sarà meritevole di sostegno economico durante il percorso che la condurrà al raggiungimento della capacità reddituale lavorativa.
l) La sig.ra con la presente scrittura privata, rettifica le dichiarazioni CP_1
effettuate al punto 3 della propria comparsa di costituzione del 26.09.2023,
3 secondo la quale il sig. sarebbe titolare di almeno 8 (otto) conti correnti Pt_1
bancari (ivi indicati), e dunque si adegua alle dichiarazioni effettuate in proposito dal sig. nell'atto di notorietà depositato agli atti del giudizio (R.G. n. Pt_1
61428/2022). m) La sig.ra a seguito dell'integrale incameramento CP_1 dell'assegno divorzile una tantum di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e della concessione esclusiva diritti di cui alle superiori lettere f), g), h), dichiara di essere pienamente soddisfatta e di non aver più nulla a pretendere dal sig. né a Pt_1
titolo di assegno divorzile, né per ogni altro diritto e/o ragione connessa al rapporto di coniugio. n) Ogni Parte rinunzia alle azioni coltivate e coltivande nei confronti dell'altra Parte, innanzi a ogni giurisdizione nazionale o estera, di natura civile/penale/amministrativa, fatta salva solo la continuazione delle azioni e/o delle iniziative (anche congiunte) che saranno necessarie per formalizzare l'avvenuto divorzio anche in Turchia, e altresì quelle che dovessero rendersi necessarie per effetto e in conseguenza dell'inadempimento e/o inesatto adempimento della presente scrittura privata, finalizzate dunque all'esecuzione della stessa. o) Le
Parti dichiarano che ognuna si farà carico esclusivo di tutti i costi e di tutte le spese affrontate per la coltivazione dei giudizi in Italia e all'estero, obbligandosi a chiedere, laddove ancora necessaria, l'integrale compensazione di costi e spese di giudizio. p) Il presente accordo si sostituisce, con effetto novativo, a quello raggiunto in sede di separazione consensuale omologata, annullandone i relativi obblighi siccome ivi espressi. Art. 3 – Clausole conclusive.
3.1. La Parti procederanno allo scambio della presente scrittura, debitamente sottoscritta, mediante invio di PEC fra i Procuratori nominati.
3.2. Le Parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio e di rinunciare alla comparizione personale all'udienza che sarà all'uopo fissata per la conferma/ ratifica dei presenti accordi.
3.3. Spese, tasse o imposte di registrazione della presente scrittura e/o dell'emananda sentenza del Tribunale di Roma (R.G.
n. 61428/2022) saranno suddivise fra le Parti nella misura del 50%
(cinquantapercento) per ognuna.
3.4. La presente scrittura privata è composta da n. 6 (sei) pagine numerate ed è sottoscritta dalle Parti e, con firma digitale, dai
Procuratori delle Parti per autentica delle firme dei rispettivi Assistiti e per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ex Art. 13, comma 8, Legge
Professionale Forense, e si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC da parte dei rispettivi Legali”.
4 Ebbene, dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma di tale accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario della causa matrimoniale.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n. n.
17763/23 intervenuta tra e , Parte_1 Controparte_1 nonché dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti:
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 61428/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(ARABIA SAUDITA) il 23/09/1965, con il patrocinio dell'Avv. CANNISTRA'
GIUSEPPE ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
(TURCHIA) il 22/10/1971, con il patrocinio dell'Avv. ANTEZZA ANTONIA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 17763/23 pubblicata il 04.12.2023, l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle condizioni di divorzio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
1 Ed invero le parti, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
13.03.2025, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto pertanto l'accoglimento delle condizioni che di seguito integralmente si riportano:
“a) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di Euro 50.000,00 Pt_1 CP_1
(cinquantamila/00) a titolo di assegno divorzile "una tantum" (art. 5, comma 8 legge 898/1970 e s.m.i.), e ciò mediante un acconto pari a Euro 20.000,00
(ventimila/00) da versarsi, libero da commissioni e/o oneri bancari, al momento della sottoscrizione della presente scrittura (che dovrà avvenire al massimo entro il 12.03.2025). La restante somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) sarà versata con pagamenti rateali mensili da Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), liberi da commissioni e/o oneri bancari, a decorrere dal 01.04.2025 fino al deposito della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Roma, successivamente alla quale il sig. dovrà procedere al saldo, in un'unica soluzione ed entro giorni 7 Pt_1
(sette) dal deposito della predetta sentenza, della somma che risulterà in tale momento ancora dovuta, libera da commissioni e/o oneri bancari, al netto dei pagamenti rateali mensili corrisposti dopo il 1° aprile 2025. b) Le Parti danno atto che l'importo dell'assegno divorzile una tantum è congruo, in quanto tiene in considerazione sia le condizioni personali e patrimoniali delle Parti, sia l'avvenuto pagamento a favore della sig.ra dell'importo di Euro 138.200,00 CP_1
(centotrentottomiladuecento/00) già corrisposto in sede di separazione consensuale, sia la rinunzia del sig. a ogni diritto su tutto il patrimonio Pt_1
immobiliare ubicato in Turchia e/o a qualunque titolo ricollegabile alla sig.ra c) Le Parti si obbligano a procedere al deposito, nel giudizio n. 61428/2022 CP_1
R.G., delle note di trattazione scritta in tempo utile per l'udienza del 13.03.2025, chiedendo che il Tribunale disponga il mutamento del rito in divorzio congiunto e l'emanazione della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni concordate nella presente scrittura, che, sottoscritta dalle parti, sarà depositata unitamente alle predette note d'udienza. d) Nell'ipotesi in cui il sig. non provveda al saldo Pt_1
dovuto di cui al precedente art.
2.1. punto a) entro sette giorni dal deposito della già richiamata sentenza di divorzio del Tribunale di Roma nel giudizio R.G. n.
61428/2022, i pagamenti mensili da Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) frattanto eseguiti nei termini di cui al precedente Art.
2.1. lett. a) dovranno intendersi versati a titolo di assegno divorzile mensile, e non di acconto sulla liquidazione una tantum di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con la conseguenza che il saldo di Euro
2 30.000,00 (trentamila/00) dovrà essere corrisposto per intero senza alcuna detrazione in base ai predetti pagamenti mensili. e) Le Parti dichiarano che, qualora il Sig. non versi per intero la somma di Euro 50.000,00 Pt_1
(cinquantamila/00) nei termini accordati, la somma di Euro 1.500,00 è da intendersi versata a titolo di assegno divorzile mensile ai sensi del superiore Art.
2.1. lett. d) e sarà oggetto di rivalutazione ISTAT a partire dal mese di Aprile 2026, fermo restando la possibilità per la sig.ra GE di mettere in esecuzione l'emananda sentenza di divorzio. f) In applicazione del superiore Art.
2.1. lett. b), il sig. rinunzia espressamente e formalmente a ogni pretesa sulla somma Pt_1
di Euro 38.200,00 (trentottomiladuecento/00), versata alla sig.ra per CP_1
l'apertura di un fondo previdenziale, in esecuzione dell'accordo di separazione omologato. g) In applicazione del superiore Art.
2.1. lett. b) il sig. rinunzia Pt_1
espressamente e formalmente a ogni pretesa sulla somma di Euro 100.000,00
(centomila/00), versata alla sig.ra in esecuzione dell'accordo di separazione CP_1
omologato. h) In applicazione del superiore Art.
2.1. lett. b) il sig. rinunzia Pt_1 espressamente e formalmente a ogni diritto derivante dall'esistita proprietà in capo alla sig.ra degli immobili ubicati in Turchia indicati nella superiore premessa CP_1
C), così come con riferimento a ogni altro immobile a qualunque titolo ricollegabile alla sig.ra In merito ai diritti connessi a tali ultime rinunce, il sig. CP_1 Pt_1
dichiara di non aver più nulla a pretendere, né oggi né in futuro, dalla sig.ra CP_1
e, in tal senso, si impegna a sottoscrivere, contestualmente alla presente scrittura privata, analogo e liberatorio accordo, che la sig.ra si impegna parimenti a CP_1
sottoscrivere e ratificare presso le competenti autorità turche e con l'ausilio dei rispettivi avvocati turchi. i) Il sig. continuerà a mantenere la figlia Pt_1 Per_1 nei termini attuali, ovvero quelli di cui all'accordo di separazione consensuale omologato, che prevedono un mantenimento massimo fino a Euro 3.000,00
(tremila/00) al mese fino alla conclusione degli studi attualmente frequentati in
Italia presso l'Istituto Marangoni (Settembre 2025). Successivamente, a far data dal mese di Ottobre 2025 (compreso) il mantenimento della figlia sarà pari Per_1
a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili e sarà dovuto nei termini di legge fino a quando la ragazza sarà meritevole di sostegno economico durante il percorso che la condurrà al raggiungimento della capacità reddituale lavorativa.
l) La sig.ra con la presente scrittura privata, rettifica le dichiarazioni CP_1
effettuate al punto 3 della propria comparsa di costituzione del 26.09.2023,
3 secondo la quale il sig. sarebbe titolare di almeno 8 (otto) conti correnti Pt_1
bancari (ivi indicati), e dunque si adegua alle dichiarazioni effettuate in proposito dal sig. nell'atto di notorietà depositato agli atti del giudizio (R.G. n. Pt_1
61428/2022). m) La sig.ra a seguito dell'integrale incameramento CP_1 dell'assegno divorzile una tantum di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e della concessione esclusiva diritti di cui alle superiori lettere f), g), h), dichiara di essere pienamente soddisfatta e di non aver più nulla a pretendere dal sig. né a Pt_1
titolo di assegno divorzile, né per ogni altro diritto e/o ragione connessa al rapporto di coniugio. n) Ogni Parte rinunzia alle azioni coltivate e coltivande nei confronti dell'altra Parte, innanzi a ogni giurisdizione nazionale o estera, di natura civile/penale/amministrativa, fatta salva solo la continuazione delle azioni e/o delle iniziative (anche congiunte) che saranno necessarie per formalizzare l'avvenuto divorzio anche in Turchia, e altresì quelle che dovessero rendersi necessarie per effetto e in conseguenza dell'inadempimento e/o inesatto adempimento della presente scrittura privata, finalizzate dunque all'esecuzione della stessa. o) Le
Parti dichiarano che ognuna si farà carico esclusivo di tutti i costi e di tutte le spese affrontate per la coltivazione dei giudizi in Italia e all'estero, obbligandosi a chiedere, laddove ancora necessaria, l'integrale compensazione di costi e spese di giudizio. p) Il presente accordo si sostituisce, con effetto novativo, a quello raggiunto in sede di separazione consensuale omologata, annullandone i relativi obblighi siccome ivi espressi. Art. 3 – Clausole conclusive.
3.1. La Parti procederanno allo scambio della presente scrittura, debitamente sottoscritta, mediante invio di PEC fra i Procuratori nominati.
3.2. Le Parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio e di rinunciare alla comparizione personale all'udienza che sarà all'uopo fissata per la conferma/ ratifica dei presenti accordi.
3.3. Spese, tasse o imposte di registrazione della presente scrittura e/o dell'emananda sentenza del Tribunale di Roma (R.G.
n. 61428/2022) saranno suddivise fra le Parti nella misura del 50%
(cinquantapercento) per ognuna.
3.4. La presente scrittura privata è composta da n. 6 (sei) pagine numerate ed è sottoscritta dalle Parti e, con firma digitale, dai
Procuratori delle Parti per autentica delle firme dei rispettivi Assistiti e per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale ex Art. 13, comma 8, Legge
Professionale Forense, e si perfezionerà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC da parte dei rispettivi Legali”.
4 Ebbene, dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma di tale accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario della causa matrimoniale.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n. n.
17763/23 intervenuta tra e , Parte_1 Controparte_1 nonché dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti:
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 02/04/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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