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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/02/2024, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1803/2023
Oggi 1 febbraio 2024, davanti alla giudice Ambra Carla Tombesi, in presenza della funzionaria addetta all'ufficio del processo Renata Della Sala sono comparsi:
Per l'avv. Massimiliano TOGNOLA CECCHIN in sostituzione Parte_1
dell'avv. DI MUNDO FRANCESCO
Per l'avv. Martina CATTANEO in sostituzione dell'avv. Controparte_1
FAGGELLA EG Controparte_2
I difensori si riportano ai propri atti e chiedono fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni per parte attrice opponente, come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
per parte convenuta opposta come da comparsa di costituzione e risposta.
La giudice ordina la discussione orale della causa.
I difensori si riportano al contenuto dei propri atti.
La giudice, sentita la discussione come sopra riassunta, pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1803/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
MUNDO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in C.so di Porta Vittoria n. 28 in
Milano presso lo studio dell'avv. CRIPPA CRISTIANO
- parte attrice opponente-
contro
:
(c. f. ), costituitasi tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA EG Controparte_3
AN IA, elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO, 43 20149
MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
1) In Via Preliminare ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda formula dalla CP_
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo o in subordine invitare le parti ad avviare preliminarmente la procedura di mediazione, fissando un termine perentorio per il suo avvio;
CP_ 2) Gradatamente e nel merito ritenere e dichiarare prescritto il credito vantato dall' ed e ritenere e dichiarare nullo il decreto opposto per i motivi di cui in epigrafe e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 11 In via Istruttoria nominare CTU contabile al fine di stabilire se il tasso di interesse sia superiore a quello indicato dalla . Org_1
CP_ Condannare la al pagamento delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 29.922,95, oltre successivi interessi di Controparte_1
mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 11 Il tutto dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione e/o di risarcimento del danno.
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, l'inammissibilità ovvero infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da controparte;
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 4.1.2023 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto del Tribunale di Milano n. 18581 del 16.11.2022, a lui notificato il 30.11.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare € 29.922,95 in favore di quale debito maturato per rate scadute ed Controparte_1
insolute, capitale da restituire in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ed interessi di mora maturati in relazione a contratto di credito al consumo concluso dall'ingiunto con (doc. 3), poi incorporata in Parte_2 [...]
importo ricompreso nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei CP_4 crediti concluse dalla finanziatrice con e da quest'ultima con Controparte_5
Controparte_1
2. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Pt_1
a. ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
in sede monitoria per mancato esperimento di Controparte_1
procedimento di mediazione, obbligatorio in materia di contratti bancari;
b. ha eccepito la prescrizione del credito vantato da parte convenuta opposta per decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di stipulazione del contratto di credito al consumo del 2008;
pagina 4 di 11 c. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 per mancata prova della successione di quest'ultima nel credito
[...]
oggetto della domanda, in ragione del fatto che i criteri indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per identificare i crediti oggetto della classe ceduta sono equivoci;
d. ha dedotto la mancata prova del titolo posto a fondamento della domanda siccome prodotto in copia e non in originale;
e. ha eccepito l'usurarietà del tasso di interesse concordato con il contratto di finanziamento, deducendo quindi la gratuità del contratto di credito al consumo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.,chiedendo quindi di accertare la minore entità del debito maturato in corso di esecuzione del contratto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illecito accertato, senza tuttavia indicare (o documentare) le ragioni per le quali il tasso concordato sarebbe superiore al tasso soglia usura rilevato alla data di stipulazione del contratto;
f. ha eccepito l'abusività di “numerose clausole” del contratto di credito al consumo siccome non sottoscritte oppure stampate con “caratteri intellegibili che rendono le letture delle stesse impossibili” chiedendo quindi la revoca del decreto opposto con condanna al pagamento delle spese di lite delle quali il difensore di parte opponente ha chiesto la distrazione dichiarandosi anticipatario.
3. La convenuta tempestivamente costituitasi in sede di Controparte_1 opposizione, ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta siccome infondata.
4. In particolare l'opposta:
a. ad integrazione della documentazione prodotta in sede monitoria e per superare la dedotta mancata prova della titolarità del credito oggetto della domanda, in particolare, ha documentato l'incorporazione di Parte_2
in (doc. 5), la comunicazione con la quale
[...] Controparte_4
a dato notizia a della cessione del credito Controparte_4 Pt_1
maturato in relazione al contratto di credito al consumo a CP_6
(doc. 6), già oggetto di avviso in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. mon.),
[...]
pagina 5 di 11 ed altresì, richiamato il contratto di cessione di crediti in blocco concluso tra e già prodotto in sede Controparte_6 Controparte_1
monitoria (doc. 5 fasc. mon.), cui ha fatto seguito la notifica della cessione al debitore ceduto ricevuta da quest'ultimo il 3.2.2022 (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio), ha prodotto anche stralcio dell'elenco dei crediti ricompresi nell'ambito di quest'ultima cessione (doc. 8) e del relativo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 9). L'opposta ha inoltre prodotto diffida ad adempiere inviata il 19.4.2017 da mandataria di CP_6
con la quale si dava notizia della prima cessione, diffidando il debitore
[...]
dal pagamento del credito (doc. 11);
b. ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di parte opponente, sia con riguardo al termine di prescrizione indicato da controparte che con riguardo al giorno dal quale controparte pretende di far decorrere tale termine, deducendo che al credito vantato si applichi il termine di prescrizione ordinaria decennale e dalla data di scadenza dell'ultimo rateo del finanziamento, nel caso di specie convenuto nel 16.10.2020, richiamando gli atti interruttivi della prescrizione compiuti il 19.4.2017
(oggetto del doc. 10) ed il 3.2.2022 (oggetto dei documenti 6 e 7 del fascicolo monitorio);
c. ha richiamato la documentazione prodotta a dimostrazione del proprio credito e contestato siccome generiche le deduzioni di controparte poste a fondamento della contestazione di mancata prova del credito oggetto della domanda, dell'eccezione di abusività delle clausole contrattuali e di usurarietà del tasso di interesse concordato anche tenuto conto di come il tasso soglia rilevato alla data di stipulazione del contratto era pari al
17,325% mentre il TAN concordato del 4,49% corrispondente ad un TAEG pari all'8,04% ed a un tasso di mora del 15,96%;
d. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'avversaria pretesa di risarcimento dei danni.
5. All'udienza di trattazione del 10.5.2023, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto a richiesta di parte convenuta opposta sul rilievo della mancata pagina 6 di 11 prova della fondatezza dell'opposizione, è stato assegnato a parte convenuta opposta termine di 15 giorni per l'introduzione di domanda di mediazione, essendo la stessa condizione di procedibilità della domanda siccome fondata su contratto bancario ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
6. Con produzione del 18.9.2023, parte convenuta opposta ha documentato di aver tempestivamente avviato il 24.5.2023 procedimento di mediazione, conclusosi al primo incontro del 27.6.2023, al quale hanno partecipato entrambe le parti, con esito negativo.
7. Superata quindi l'eccezione di improcedibilità della domanda, avendo la convenuta opposta dato corso al procedimento di mediazione nei termini assegnati e come prescritto nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, si ritiene che l'opposizione proposta da sia infondata e debba essere Parte_1
rigettata per le ragioni di seguito esposte.
8. ha prodotto, con gli effetti di cui all'art. 2712 c.c., Controparte_1
copia del contratto di credito al consumo nell'ambito del quale è maturato il credito oggetto della domanda (doc. 3), che risulta sottoscritto da e nel quale Pt_1
sono indicati, in modo chiaro e con adeguata evidenza, l'importo complessivo finanziato (€ 27.405,00), comprensivo delle spese di istruttoria e per assicurazione
(pari ad € 375,00 per istruttoria ed € 2.030,00 per assicurazione), la finalità del finanziamento stipulato al fine di estinguere precedente finanziamento, il tasso di interesse corrispettivo concordato (7,449%), il TAEG del finanziamento (8,04%), il numero di ratei restitutori dovuti (120) e l'importo di ciascuna rata (€ 326,00), con pattuizione, all'art. 2 della sezione “finanziamento” di tutte le ulteriori spese concordate ed, all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, del tasso di interesse di mora convenzionale pari al15,95%.
9. L'opposta ha inoltre specificato che il credito vantato è maturato per € 2.956,86 per n. 9 ratei scaduti ed insoluti data di decadenza dal beneficio del termine (ossia il
16.9.2010 come da doc. 8 fasc. mon.), dichiarata quindi in conseguenza del protratto inadempimento del debitore, sintomatico di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186, comma 1, c.c. ed a prescindere dall'applicazione dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, per € 23.923,78 per capitale dovuto alla data di decadenza dal pagina 7 di 11 beneficio del termine e per € 3.042,31 per interessi di mora calcolati su tale debito capitale al tasso previsto in contratto, dalla della cessione alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
10. L'opposta ha altresì pienamente provato di essere succeduta nel credito oggetto della domanda. ha infatti documentato Controparte_1
a. l'incorporazione della finanziatrice in Parte_2 [...]
(doc. 5), Controparte_7
b. che il credito oggetto della domanda è stato ceduto da
[...]
a fatto del quale è stata Controparte_7 Controparte_6
data prova sia tramite la comunicazione di tale fatto compiuta dalla creditrice cedente al debitore ceduto (doc. 6), sia tramite l'avviso della cessione dei crediti in blocco compiuto in favore di tutti i debitori ceduti in
Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. mon.), indicante criteri chiari ed univoci di identificazione della classe dei crediti ceduti (ossia, in sintesi, crediti derivanti da contratti di credito al consumo stipulati ed erogati da Parte_2
in euro, per cui al 29.5.2015 è stata dichiarata la decadenza dal
[...]
beneficio del termine, regolati dalla legge italiana, in cui il finanziamento sia stato integralmente erogato, non comportanti previlegio in favore delle Org_ pubbliche amministrazioni, verso debitori residenti in e diversi da pubbliche amministrazioni e derivante da contratti di credito al consumo);
c. che il credito è stato ceduto ulteriormente tramite operazione di cartolarizzazione conclusa tra e Controparte_6 [...]
della quale risulta prodotto sia il contratto (doc. 5 fasc. Controparte_1
mon.) che, per estratto, l'elenco dei crediti ceduti (doc. 8), cui ha fatto seguito oltre all'avviso dell'intervenuta cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (doc. 9) anche la notificazione della cessione al debitore ceduto, ricevuta da quest'ultimo il 3.2.2022 (doc.ti 6 e 7 del fascicolo monitorio).
11. La documentazione sinora richiamata consente di superare le eccezioni di mancata prova del credito vantato dall'opposta e di mancata prova della titolarità in capo all'opposta del credito vantato, avendo fornito prova Controparte_1
pagina 8 di 11 documentale sia della sussistenza e consistenza del credito vantato che della propria successione a titolo particolare nel credito oggetto della domanda.
12. Parte opponente ha tuttavia eccepito che il credito vantato dall'opposta non sarebbe sussistente, in primo luogo, siccome estinto per prescrizione.
La Cassazione ha da tempo chiarito che il debito restitutorio derivante da contratti di mutuo o finanziamento è di carattere unitario benchè da estinguere tramite il pagamento di ratei da corrispondere nel corso del tempo e ciò comporta sia che sia soggetto all'unitario termine di prescrizione decennale, anche con riguardo al debito maturato per interessi corrispettivi, sia che tale debito unitario non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o della precedente dichiarazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine (cfr. sul punto, da ultimo Cass. civ. Sez. III, 10.2.2023, n . 4232, analogamente Cass. 17798/2011,
1110/1994).
Nel caso oggetto di giudizio, tenuto conto di come sia pacifico tra le parti che il debito restitutorio derivante dal contratto di mutuo sia scaduto il 16.9.2010 quando il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, deve rilevarsi come gli atti interruttivi della prescrizione documentati da parte convenuta opposta, eseguiti tramite diffida ad adempiere sia il 19.4.2017 (doc. 11) sia il 3.2.2022 (doc.
5 e 6 fasc. mon.), abbiano impedito il decorrere del termine di prescrizione ordinaria decennale del credito oggetto della domanda, fatto che dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di parte opponente.
13. Parte opponente ha inoltre eccepito l'insussistenza (parziale) del credito oggetto della domanda siccome il tasso di interesse concordato sarebbe usurario, senza tuttavia allegare alcun elemento di fatto a sostegno dell'eccezione compiuta.
Come recentemente ed autorevolmente evidenziato dalla Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 19567/2020 l'onere della prova in caso di deduzione di usurarietà del tasso di interesse convenzionale prevede che “Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso (…) in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere pagina 9 di 11 della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.”
Nel caso di specie parte attrice opponente non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova, non deducendo mai specificamente, nell'atto di citazione o successivamente, quale fosse il tasso di interesse convenzionale, quale il tasso soglia nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel DM di riferimento, elementi che precludono ogni approfondimento istruttorio in ordine alla eccezione di parte attrice che avrebbe carattere meramente esplorativo e che comporta il rigetto dell'eccezione proposta siccome rivelatasi infondata.
Del resto l'opponente non contesta nemmeno la misura del tasso soglia indicata da controparte, così distante dal tasso di interesse corrispettivo e di mora concordato e dal taeg indicato dall'opposta, e non contestato dall'opponente, da rendere ulteriormente superfluo ogni approfondimento istruttorio sul punto, consentendo di ritenere manifestamente infondata l'eccezione di parte opponente.
14. Non risulta, del pari, fondata l'eccezione di nullità delle condizioni contrattuali concordate nel contratto di credito al consumo siccome abusive nei confronti del consumatore.
Anche in questo caso l'opponente non ha avuto cura nemmeno di indicare le clausole contestate, ma deve in ogni caso rilevarsi come tutte le clausole rilevanti ed applicate nella quantificazione del credito (ossia quelle relative alla determinazione dei ratei restitutori, delle spese concordate, del tasso di interesse corrispettivo e di mora) non sono abusive siccome non comportano alcuna sproporzione tra diritti ed obblighi convenuti tra le parti e siccome chiaramente indicate nel contratto di credito al consumo costituente il titolo della pretesa di parte opposta.
15. L'opposizione si è rivelata, pertanto, manifestamente infondata e deve essere rigettata, fatto che comporta la conferma del decreto opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
16. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal pagina 10 di 11 DM 55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Milano n. 18581 del 16.11.2022, emesso in favore di Controparte_1
decreto che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
[...]
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15%
[...] dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 1 febbraio 2024
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1803/2023
Oggi 1 febbraio 2024, davanti alla giudice Ambra Carla Tombesi, in presenza della funzionaria addetta all'ufficio del processo Renata Della Sala sono comparsi:
Per l'avv. Massimiliano TOGNOLA CECCHIN in sostituzione Parte_1
dell'avv. DI MUNDO FRANCESCO
Per l'avv. Martina CATTANEO in sostituzione dell'avv. Controparte_1
FAGGELLA EG Controparte_2
I difensori si riportano ai propri atti e chiedono fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni per parte attrice opponente, come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
per parte convenuta opposta come da comparsa di costituzione e risposta.
La giudice ordina la discussione orale della causa.
I difensori si riportano al contenuto dei propri atti.
La giudice, sentita la discussione come sopra riassunta, pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1803/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
MUNDO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in C.so di Porta Vittoria n. 28 in
Milano presso lo studio dell'avv. CRIPPA CRISTIANO
- parte attrice opponente-
contro
:
(c. f. ), costituitasi tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA EG Controparte_3
AN IA, elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO, 43 20149
MILANO presso lo studio del difensore
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
1) In Via Preliminare ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda formula dalla CP_
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo o in subordine invitare le parti ad avviare preliminarmente la procedura di mediazione, fissando un termine perentorio per il suo avvio;
CP_ 2) Gradatamente e nel merito ritenere e dichiarare prescritto il credito vantato dall' ed e ritenere e dichiarare nullo il decreto opposto per i motivi di cui in epigrafe e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 11 In via Istruttoria nominare CTU contabile al fine di stabilire se il tasso di interesse sia superiore a quello indicato dalla . Org_1
CP_ Condannare la al pagamento delle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 29.922,95, oltre successivi interessi di Controparte_1
mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
pagina 3 di 11 Il tutto dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di restituzione e/o di risarcimento del danno.
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, l'inammissibilità ovvero infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da controparte;
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 4.1.2023 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto del Tribunale di Milano n. 18581 del 16.11.2022, a lui notificato il 30.11.2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare € 29.922,95 in favore di quale debito maturato per rate scadute ed Controparte_1
insolute, capitale da restituire in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine ed interessi di mora maturati in relazione a contratto di credito al consumo concluso dall'ingiunto con (doc. 3), poi incorporata in Parte_2 [...]
importo ricompreso nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei CP_4 crediti concluse dalla finanziatrice con e da quest'ultima con Controparte_5
Controparte_1
2. A fondamento dell'opposizione proposta in particolare: Pt_1
a. ha eccepito l'improcedibilità della domanda proposta da
[...]
in sede monitoria per mancato esperimento di Controparte_1
procedimento di mediazione, obbligatorio in materia di contratti bancari;
b. ha eccepito la prescrizione del credito vantato da parte convenuta opposta per decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di stipulazione del contratto di credito al consumo del 2008;
pagina 4 di 11 c. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 per mancata prova della successione di quest'ultima nel credito
[...]
oggetto della domanda, in ragione del fatto che i criteri indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per identificare i crediti oggetto della classe ceduta sono equivoci;
d. ha dedotto la mancata prova del titolo posto a fondamento della domanda siccome prodotto in copia e non in originale;
e. ha eccepito l'usurarietà del tasso di interesse concordato con il contratto di finanziamento, deducendo quindi la gratuità del contratto di credito al consumo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.,chiedendo quindi di accertare la minore entità del debito maturato in corso di esecuzione del contratto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illecito accertato, senza tuttavia indicare (o documentare) le ragioni per le quali il tasso concordato sarebbe superiore al tasso soglia usura rilevato alla data di stipulazione del contratto;
f. ha eccepito l'abusività di “numerose clausole” del contratto di credito al consumo siccome non sottoscritte oppure stampate con “caratteri intellegibili che rendono le letture delle stesse impossibili” chiedendo quindi la revoca del decreto opposto con condanna al pagamento delle spese di lite delle quali il difensore di parte opponente ha chiesto la distrazione dichiarandosi anticipatario.
3. La convenuta tempestivamente costituitasi in sede di Controparte_1 opposizione, ha chiesto di rigettare l'opposizione proposta siccome infondata.
4. In particolare l'opposta:
a. ad integrazione della documentazione prodotta in sede monitoria e per superare la dedotta mancata prova della titolarità del credito oggetto della domanda, in particolare, ha documentato l'incorporazione di Parte_2
in (doc. 5), la comunicazione con la quale
[...] Controparte_4
a dato notizia a della cessione del credito Controparte_4 Pt_1
maturato in relazione al contratto di credito al consumo a CP_6
(doc. 6), già oggetto di avviso in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. mon.),
[...]
pagina 5 di 11 ed altresì, richiamato il contratto di cessione di crediti in blocco concluso tra e già prodotto in sede Controparte_6 Controparte_1
monitoria (doc. 5 fasc. mon.), cui ha fatto seguito la notifica della cessione al debitore ceduto ricevuta da quest'ultimo il 3.2.2022 (doc. 6 e 7 del fascicolo monitorio), ha prodotto anche stralcio dell'elenco dei crediti ricompresi nell'ambito di quest'ultima cessione (doc. 8) e del relativo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 9). L'opposta ha inoltre prodotto diffida ad adempiere inviata il 19.4.2017 da mandataria di CP_6
con la quale si dava notizia della prima cessione, diffidando il debitore
[...]
dal pagamento del credito (doc. 11);
b. ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di parte opponente, sia con riguardo al termine di prescrizione indicato da controparte che con riguardo al giorno dal quale controparte pretende di far decorrere tale termine, deducendo che al credito vantato si applichi il termine di prescrizione ordinaria decennale e dalla data di scadenza dell'ultimo rateo del finanziamento, nel caso di specie convenuto nel 16.10.2020, richiamando gli atti interruttivi della prescrizione compiuti il 19.4.2017
(oggetto del doc. 10) ed il 3.2.2022 (oggetto dei documenti 6 e 7 del fascicolo monitorio);
c. ha richiamato la documentazione prodotta a dimostrazione del proprio credito e contestato siccome generiche le deduzioni di controparte poste a fondamento della contestazione di mancata prova del credito oggetto della domanda, dell'eccezione di abusività delle clausole contrattuali e di usurarietà del tasso di interesse concordato anche tenuto conto di come il tasso soglia rilevato alla data di stipulazione del contratto era pari al
17,325% mentre il TAN concordato del 4,49% corrispondente ad un TAEG pari all'8,04% ed a un tasso di mora del 15,96%;
d. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'avversaria pretesa di risarcimento dei danni.
5. All'udienza di trattazione del 10.5.2023, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto a richiesta di parte convenuta opposta sul rilievo della mancata pagina 6 di 11 prova della fondatezza dell'opposizione, è stato assegnato a parte convenuta opposta termine di 15 giorni per l'introduzione di domanda di mediazione, essendo la stessa condizione di procedibilità della domanda siccome fondata su contratto bancario ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
6. Con produzione del 18.9.2023, parte convenuta opposta ha documentato di aver tempestivamente avviato il 24.5.2023 procedimento di mediazione, conclusosi al primo incontro del 27.6.2023, al quale hanno partecipato entrambe le parti, con esito negativo.
7. Superata quindi l'eccezione di improcedibilità della domanda, avendo la convenuta opposta dato corso al procedimento di mediazione nei termini assegnati e come prescritto nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, si ritiene che l'opposizione proposta da sia infondata e debba essere Parte_1
rigettata per le ragioni di seguito esposte.
8. ha prodotto, con gli effetti di cui all'art. 2712 c.c., Controparte_1
copia del contratto di credito al consumo nell'ambito del quale è maturato il credito oggetto della domanda (doc. 3), che risulta sottoscritto da e nel quale Pt_1
sono indicati, in modo chiaro e con adeguata evidenza, l'importo complessivo finanziato (€ 27.405,00), comprensivo delle spese di istruttoria e per assicurazione
(pari ad € 375,00 per istruttoria ed € 2.030,00 per assicurazione), la finalità del finanziamento stipulato al fine di estinguere precedente finanziamento, il tasso di interesse corrispettivo concordato (7,449%), il TAEG del finanziamento (8,04%), il numero di ratei restitutori dovuti (120) e l'importo di ciascuna rata (€ 326,00), con pattuizione, all'art. 2 della sezione “finanziamento” di tutte le ulteriori spese concordate ed, all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, del tasso di interesse di mora convenzionale pari al15,95%.
9. L'opposta ha inoltre specificato che il credito vantato è maturato per € 2.956,86 per n. 9 ratei scaduti ed insoluti data di decadenza dal beneficio del termine (ossia il
16.9.2010 come da doc. 8 fasc. mon.), dichiarata quindi in conseguenza del protratto inadempimento del debitore, sintomatico di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186, comma 1, c.c. ed a prescindere dall'applicazione dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto, per € 23.923,78 per capitale dovuto alla data di decadenza dal pagina 7 di 11 beneficio del termine e per € 3.042,31 per interessi di mora calcolati su tale debito capitale al tasso previsto in contratto, dalla della cessione alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
10. L'opposta ha altresì pienamente provato di essere succeduta nel credito oggetto della domanda. ha infatti documentato Controparte_1
a. l'incorporazione della finanziatrice in Parte_2 [...]
(doc. 5), Controparte_7
b. che il credito oggetto della domanda è stato ceduto da
[...]
a fatto del quale è stata Controparte_7 Controparte_6
data prova sia tramite la comunicazione di tale fatto compiuta dalla creditrice cedente al debitore ceduto (doc. 6), sia tramite l'avviso della cessione dei crediti in blocco compiuto in favore di tutti i debitori ceduti in
Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. mon.), indicante criteri chiari ed univoci di identificazione della classe dei crediti ceduti (ossia, in sintesi, crediti derivanti da contratti di credito al consumo stipulati ed erogati da Parte_2
in euro, per cui al 29.5.2015 è stata dichiarata la decadenza dal
[...]
beneficio del termine, regolati dalla legge italiana, in cui il finanziamento sia stato integralmente erogato, non comportanti previlegio in favore delle Org_ pubbliche amministrazioni, verso debitori residenti in e diversi da pubbliche amministrazioni e derivante da contratti di credito al consumo);
c. che il credito è stato ceduto ulteriormente tramite operazione di cartolarizzazione conclusa tra e Controparte_6 [...]
della quale risulta prodotto sia il contratto (doc. 5 fasc. Controparte_1
mon.) che, per estratto, l'elenco dei crediti ceduti (doc. 8), cui ha fatto seguito oltre all'avviso dell'intervenuta cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (doc. 9) anche la notificazione della cessione al debitore ceduto, ricevuta da quest'ultimo il 3.2.2022 (doc.ti 6 e 7 del fascicolo monitorio).
11. La documentazione sinora richiamata consente di superare le eccezioni di mancata prova del credito vantato dall'opposta e di mancata prova della titolarità in capo all'opposta del credito vantato, avendo fornito prova Controparte_1
pagina 8 di 11 documentale sia della sussistenza e consistenza del credito vantato che della propria successione a titolo particolare nel credito oggetto della domanda.
12. Parte opponente ha tuttavia eccepito che il credito vantato dall'opposta non sarebbe sussistente, in primo luogo, siccome estinto per prescrizione.
La Cassazione ha da tempo chiarito che il debito restitutorio derivante da contratti di mutuo o finanziamento è di carattere unitario benchè da estinguere tramite il pagamento di ratei da corrispondere nel corso del tempo e ciò comporta sia che sia soggetto all'unitario termine di prescrizione decennale, anche con riguardo al debito maturato per interessi corrispettivi, sia che tale debito unitario non possa considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o della precedente dichiarazione di intervenuta decadenza dal beneficio del termine (cfr. sul punto, da ultimo Cass. civ. Sez. III, 10.2.2023, n . 4232, analogamente Cass. 17798/2011,
1110/1994).
Nel caso oggetto di giudizio, tenuto conto di come sia pacifico tra le parti che il debito restitutorio derivante dal contratto di mutuo sia scaduto il 16.9.2010 quando il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, deve rilevarsi come gli atti interruttivi della prescrizione documentati da parte convenuta opposta, eseguiti tramite diffida ad adempiere sia il 19.4.2017 (doc. 11) sia il 3.2.2022 (doc.
5 e 6 fasc. mon.), abbiano impedito il decorrere del termine di prescrizione ordinaria decennale del credito oggetto della domanda, fatto che dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di parte opponente.
13. Parte opponente ha inoltre eccepito l'insussistenza (parziale) del credito oggetto della domanda siccome il tasso di interesse concordato sarebbe usurario, senza tuttavia allegare alcun elemento di fatto a sostegno dell'eccezione compiuta.
Come recentemente ed autorevolmente evidenziato dalla Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 19567/2020 l'onere della prova in caso di deduzione di usurarietà del tasso di interesse convenzionale prevede che “Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso (…) in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere pagina 9 di 11 della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.”
Nel caso di specie parte attrice opponente non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova, non deducendo mai specificamente, nell'atto di citazione o successivamente, quale fosse il tasso di interesse convenzionale, quale il tasso soglia nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel DM di riferimento, elementi che precludono ogni approfondimento istruttorio in ordine alla eccezione di parte attrice che avrebbe carattere meramente esplorativo e che comporta il rigetto dell'eccezione proposta siccome rivelatasi infondata.
Del resto l'opponente non contesta nemmeno la misura del tasso soglia indicata da controparte, così distante dal tasso di interesse corrispettivo e di mora concordato e dal taeg indicato dall'opposta, e non contestato dall'opponente, da rendere ulteriormente superfluo ogni approfondimento istruttorio sul punto, consentendo di ritenere manifestamente infondata l'eccezione di parte opponente.
14. Non risulta, del pari, fondata l'eccezione di nullità delle condizioni contrattuali concordate nel contratto di credito al consumo siccome abusive nei confronti del consumatore.
Anche in questo caso l'opponente non ha avuto cura nemmeno di indicare le clausole contestate, ma deve in ogni caso rilevarsi come tutte le clausole rilevanti ed applicate nella quantificazione del credito (ossia quelle relative alla determinazione dei ratei restitutori, delle spese concordate, del tasso di interesse corrispettivo e di mora) non sono abusive siccome non comportano alcuna sproporzione tra diritti ed obblighi convenuti tra le parti e siccome chiaramente indicate nel contratto di credito al consumo costituente il titolo della pretesa di parte opposta.
15. L'opposizione si è rivelata, pertanto, manifestamente infondata e deve essere rigettata, fatto che comporta la conferma del decreto opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
16. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal pagina 10 di 11 DM 55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Milano n. 18581 del 16.11.2022, emesso in favore di Controparte_1
decreto che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
[...]
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di giudizio, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15%
[...] dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 1 febbraio 2024
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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