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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/10/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 492/2024
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. AGETHLE ANDREAS Parte_1
- per l'avv. MARANGONI GUIDO Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER US
pagina1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 492/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. AGETHLE ANDREAS
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. dott. MARANGONI GUIDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 16 Di parte ricorrente das Bozen, Arbeitsgericht, unter Abweisung sämtlicher Pt_2 Parte_3
entgegenstehender Anträge und Einwände, mit Anfechtung etwaiger Verzichte und Vergleiche im Sinne von Art. 2113 ZGB,
In der Hauptsache:
1. feststellen und erklären, dass die mit vom 09.01.2024 seitens der Per_1
Beklagten verhängte Disziplinarmaßnahme der Geldbuße von 3 Stunden aus den in der Sachverhaltsdarstellung angeführten Gründen unrechtmäßig ist und demzufolge die Aufhebung der genannten Disziplinarmaßnahme verfügen;
2. feststellen und erklären, dass der Rekurssteller aus den im erzählenden Teil angeführten Gründen ein Guthaben gegenüber der Beklagten in Höhe von €
5.306,42 (Lohn Oktober 2023 und 13. Monatsgehalt), für den auf dem
Lohnstreifen Jänner 2024 abgezogenen Schadensersatz in Höhe von € 3.884,66, für nicht bezahlte Überstunden von € 13.237,34, sowie für Fahrtspesen und vorgestreckte Auslagen in Höhe von € 931,55, oder jener anderen höheren oder niedrigeren Beträge, wie sie im Laufe des Verfahrens festgestellt werden mögen, hat und demzufolge
3. die Beklagte zur Bezahlung an den Rekurssteller der Beträge von € 13.237,34 für nicht bezahlte Überstunden, € 5.306,42 (Lohn 2023 und 13. CP_2
Monatsgehalt), für den auf dem Lohnstreifen Jänner 2024 abgezogenen
Schadensersatz in Höhe von € 3.884,66, für nicht bezahlte Überstunden von €
13.237,34, sowie für und vorgestreckte Auslagen in Höhe von € Persona_2
pagina3 di 16 931,55, oder jener anderen höheren oder niedrigeren Beträge, wie sie im Laufe des Verfahrens festgestellt werden mögen, verurteilen.
4. feststellen und erklären, dass der Rekurssteller aus den im erzählenden Teil angeführten Gründen einen nicht vermögensrechtlichen Schaden davongetragen hat und demzufolge die Beklagte aus diesem Titel zur Bezahlung eines
Schadensersatzes in der vom Gericht, eventuell auch im , Controparte_3
festzusetzenden verurteilen. CP_4
Auf jeden Fall: mit Spesenersatz für gegenständliches Verfahren
Di parte convenuta nel merito: previo accertamento della correttezza dell'inquadramento, delle buste paga, della contabilizzazione delle ore lavorate, nonché della legittimità della sanzione disciplinare irrogata, respingere integralmente ogni domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa e dichiarare che nulla è più dovuto – a qualsiasi titolo - al dipendente;
in via riconvenzionale: per i titoli descritti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per colpa grave del ricorrente e per l'effetto condannarlo a risarcire all'azienda il danno patito, pari ad € 24.917,59 per mancato guadagno, € 15.599,62 per danno emergente ed esborsi vari, € 30.000 per danno di immagine, o quelle diverse somme che dovessero risultare di giustizia, oltre ad interessi come per legge;
pagina4 di 16 nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia diritto patrimoniale a favore del ricorrente, disporne la compensazione con le maggiori somme dovute alla resistente;
in ogni caso: con vittoria di onorari e spese di causa tutte, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA, come per legge a favore dell'Avv. Marangoni, che si dichiara antistatario.
pagina5 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 26.08.2024 il ricorrente sig. fa valere, nei confronti Parte_1
del suo datore di lavoro ditta Biologik Srl, crediti per differenze retributive maturate e non corrisposte, accertamento di lavoro straordinario, accertamento di illegittimità di una sanzione disciplinare, nonché di un preteso danno non patrimoniale patito in costanza di rapporto di lavoro.
Precisa di aver prestato servizio pressa la resistente con contratto a tempo pieno, inquadrato alla terza categoria del CCNL Metalmeccanica Industria, tra il
16.01.2023 al 15.01.2024, con netto retributivo concordato pari a € 2.760,00.- e di aver osservato un orario estremamente impegnativo (08.00 -12.00, 13.00 –
18.00 e, da remoto, 19.30 – 21.00, nonché il sabato dalle 08.00 alle 12.00, per un totale di 56,5 ore settimanali), di essere Ingegnere, ma di non aver conseguito l'esame statale di abilitazione che consente l'iscrizione all'albo professionale.
Espone di aver programmato e coordinato, assieme ad un responsabile di progetto, fino a 10 progetti di istallazione di impianti fotovoltaici, con tutta la equipe che dipendeva dal suo lavoro. Inoltre, la resistente avrebbe trattenuto una somma a titolo di risarcimento del danno, per aver inserito in un progetto, poi firmato dalla responsabile. Non disporrebbe delle competenze tecniche necessarie per la relativa decisione. Tale decisione avrebbe comportato una detrazione pari a 3 ore di lavoro, a titolo di sanzione disciplinare, e euro 8.500 a titolo di danni da immagine.
L'impianto, come progettato, con l'inverter scelto, sarebbe andato in funzione con tanto di approvazione da parte di gestore di rete. Infatti, l'inverter CP_5
disporrebbe di tutte le certificazioni necessarie. Inoltre, il CCNL prevedrebbe una responsabilità risarcitoria solo per colpa grave.
pagina6 di 16 Il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare il proprio mezzo ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro, durante il lavoro, ed acquistato un oggetto per il lavoro, con un relativo credito pari ad euro 931,55.
Avrebbe quindi diritto al compenso pattuito, agli straordinari, alle spese sostenute, ed alla restituzione del maltolto per un totale di € 23.359,97, come da un autoprodotto conteggio.
Chiede, inoltre, un danno non patrimoniale per la situazione di stress sofferta durante il periodo lavorativo.
2. La resistente nel costituirsi tempestivamente, a sua volta conferma l'inquadramento del ricorrente al terzo livello del CCNL Metalmeccanico
Artigianato. In qualità di tale non avrebbe soltanto coordinato i progetti, ma ne sarebbe stato pienamente responsabile, sia della gestione tecnica che organizzativa dei progetti, compresa la documentazione.
Nessuno firmava i progetti del sig. , l'orario di lavoro come dedotto Parte_1
viene contestato. Viene contestata una situazione di stress lavorativo abnorme.
Se è vero che il progetto “Auhof” è stato terminato con l'inverter originariamente previsto dal ricorrente, il progetto e l'esecuzione sarebbe stata carente, l avrebbe omesso di relazionarsi/fornito errate informazioni Parte_1
sia al direttore Sig. sia al Sig. responsabile di Per_3 Persona_4
cantiere per conto della committenza. Il committente su un importo pari ad euro
450.000 ca non avrebbe pagato l'importo pari ad euro 24.000, a cui si aggiungerebbero euro 15.000 ca per le riparazioni eseguite dalla resistente, oltre a cagionare un danno all'immagine pari ad euro 15.000.
pagina7 di 16 3. Fallito il tentativo di conciliazione, a seguito di rituale disconoscimento è stata analizzata la sottoscrizione del ricorrente sotto il documento contrattuale prodotto dalla resistente.
La CTU, che qui si intende integralmente riprodotta, senza incorrere in vizi logici o motivazionali, ha ritenuta non autentica la firma del ricorrente sul documento contrattuale prodotto da parte resistente.
Ne consegue che è pacifico l'inquadramento del ricorrente, terza categoria del
CCNL Metalmeccanica Industria. Ciò che è rimasto privo di riscontro probatorio, è che le parti avessero pattuito una paga base pari ad euro 2.760.
Il documento contrattuale fornito dal ricorrente – non firmato – prevede un salario definitivamente inferiore, mentre il documento di parte resistente – disconosciuto con successo – prevede un lordo pari a euro 3.077, ivi incluso un'indennità per gli straordinari, a forfait.
Posto che il salario base non è stato provato, non è nemmeno stato dedotto che il salario base pagato violi le previsioni del CCNL o che sia dovuto alcunché a diverso titolo, fatta eccezione per gli straordinari.
Quanto agli straordinari, essi sono stati si provati per testi nell'an debeatur, ma la prova è incerta nel quantum debeatur.
I principali testimoni – i genitori del ricorrente - non hanno saputo confermare con la necessaria precisione l'orario quotidianamente tenuto, tante dichiarazioni erano vaghe. I testimoni hanno confermato che delle volte aveva lavorato la sera fino a mezzanotte, a volte di sabato, ma nulla di preciso di modo da poter calcolare concretamente una somma superiore a quella erogata da parte datrice pari ad euro 600 mensili.
pagina8 di 16 In sintesi, si ritiene che il ricorrente avesse fatto regolarmente straordinari, ma non si ha la certezza che il suo ammontare superi quanto riconosciuto da parte datrice.
La relativa domanda va quindi rigettata.
4. Con ciò si passa alla disamina del rimborso spese. Il ricorrente sostiene di aver acquistato un pezzo necessario da istallare e che ha dovuto utilizzare regolarmente la propria vettura per andare sui vari cantieri.
In sede di costituzione, parte resistente contesta solo genericamente l'assunto:
“…conteggi non credibili che si impugnano e contestano integralmente nell'an e nel quantum”.
Non si contesta il conteggio analiticamente, sostenendo perché non sarebbe credibile, in ordine all'acquisto la resistente tace totalmente. Unitamente alle varie testimonianze che hanno confermato che il ricorrente doveva utilizzare la sua macchina per andare sui vari cantieri, a volte concedendola in uso addirittura ad altri dipendenti, si ritiene ampiamente provato l'utilizzo della vettura come dedotto. In ordine al quantum parte resistente nulla oppone e comunque gli importi richiesti sono modesti, dichiaratamente corrispondenti alle tabelle ACI.
Gli importi richiesti a titolo di rimborso spese sono quindi dovuti.
5. La questione più importante in termini quantitativa sono i danni che il ricorrente avrebbe cagionato a parte resistente. La questione, inoltre, ha rilevanza anche per la sanzione disciplinare irrogata.
La resistente sostiene intanto che il ricorrente fosse stato il responsabile del progetto e in quanto tale avrebbe inserito nelle liste un inverter non idoneo, poi utilizzato, ma solo a seguito di un iter burocratico importante, che avrebbe comportato coti importanti.
pagina9 di 16 Il ricorrente avrebbe poi commesso altri errori in ordine al progetto “Auhof”, con danni enormi, anche di immagine.
In particolare, la committenza avrebbe segnalato i seguenti problemi:
“1) Rottura tegole copertura del tetto e loro mancata sostituzione,
2) Connesse problematiche di grave infiltrazione,
3) Mancata e/o errata progettazione ed esecuzione di dettaglio, mancata,comunicazione delle progettazioni agli installatori (ad esempio
“Stringen Plan” = disegno tecnico che definisce i collegamenti dei pannellifotovoltaici),
4) Mancanza di dettagli di progetto (come ad es. dei passaggi dei cavi dai tetti alle aree interne),
5) Mancata verifica delle caratteristiche/idoneità del sistema di montaggio
(inadatto poichè ridotta la distanza dalla tegola),
6) Omissione verifiche di corretto funzionamento (collaudi),
7) Mancato collegamento di numerosi pannelli che non producevano energia,
8) Omissione test di impermeabilità del tetto (che avrebbe immediatamente evidenziato i problemi di infiltrazione d'acqua e permesso un intervento più tempestivo),
9) Omissione verifica potenze e tensioni dei pannelli e omesso controllo di corretto collegamento elettrico (che avrebbe immediatamente dimostrato il mancante collegamento di numerosi pannelli),
10) Ritardi nell'avviamento delle pratiche, errata documentazione,
11) Causazione di notevoli ritardi nell'allacciamento dell'impianto e di conseguenza omessi introiti per la produzione e vendita di energia, ritardi sull'incasso degli incentivi, con conseguente danno economico.
pagina10 di 16 Nel caso specifico l' ha omesso di relazionarsi/fornito errate Parte_1
informazioni sia al direttore Sig. sia al Sig. Per_3 Persona_4
responsabile di cantiere per conto della committenza.”
Il ricorrente, a sua volta controdeduce di non essere stato responsabile del progetto, di non aver avuto la qualifica per valutare il tipo di inverter da utilizzare, e che comunque il contratto collettivo prevedrebbe una responsabilità per sola colpa grave.
Ora, il ricorrente pacificamente era inquadrato come terzo livello, che lavorano
“con maggiore autonomia esecutiva … con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative e tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa
… i lavoratori che, sulla base di istruzioni e con riferimento a schemi, eseguono disegni costruttivi di oggetti in metallo prezioso o di sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità,”.
Ora, si evince che un terzo livello di regola non è l'unico responsabile di un progetto, alla luce di formulazioni come “con specifica collaborazione, adeguata autonomia, sulla base di istruzioni…”.
Se da un lato è pacifico che il ricorrente avesse predisposto la lista acquisti, e quindi anche quello dell'inverter per cui è causa, ne consegue che in quanto redattore della lista una responsabilità per la stessa sussiste, a prescindere dall'asserita competenza e dal fatto che egli non era il solo responsabile. Il ricorrente avrebbe dovuto comunicare il difetto di capacità o esperienza professionale, e non redigere una lista non sapendo cosa facesse. Si rileva,
d'altronde, che il ricorrente aveva appena conclusi gli studi, per cui d'altro canto si ritiene che la mancata esperienza era ben nota alla parte datoriale.
pagina11 di 16 Che egli non fosse il solo responsabile è comunque ammesso da parte resistente, laddove gli si contesta letteralmente di aver “omesso di relazionarsi/fornito errate informazioni sia al direttore Sig. sia al Sig. Per_3 Persona_4
responsabile di cantiere per conto della committenza.”
Nella lettera di contestazione l'incolpazione riguarda anche il fatto di non aver informato la dirigenza.
Quindi il ricorrente ha dato concausa al problema, in quanto ha redatto la lista degli acquisti per il progetto. Se effettivamente il lavoro in totale autonomia non corrispondeva all'inquadramento, un tanto non toglie che effettivamente ha redatto la lista degli acquisti e proceduto all'ordine.
Ma per valutare il grado di colpa (secondo l'art 36 CCNL il lavoratore risponde per dolo o colpa grave), e per determinare l'ammontare della percentuale a suo carico, e quindi determinare la sua responsabilità, a livello fattuale le allegazioni sono carenti.
Quanto all'inverter che secondo la resistente sarebbe stato acquistato e montato erroneamente per causa del ricorrente sono pacifici il suo uso ed acquisto, ma questo Tribunale in base a quanto dedotto non è in grado di determinare esistenza ed entità di un eventuale danno effettivo. Si cita, sul punto, la costituzione di parte resistente “Ma ciò è avvenuto dopo molti mesi, l'azienda ha dovuto affrontare ingenti spese, il committente ha avuto un danno patrimoniale e ora si rifiuta di saldare la fattura di saldo.”
Si vede come in base a tali deduzioni sia impossibile non solo ripercorrere il danno effettivo ed esatto, ma anche di stimarlo in termini approssimativi. I documenti prodotti in sede di comparsa conclusionale sono tardivi. Parimenti è difficile sostenere che si tratti di colpa grave, posto che l'inverter è stato pagina12 di 16 pacificamente montato, utilizzato ed autorizzato dal GSE. Nella mail di contestazione la resistente fa menzione di una corrispondenza e-mail tra l' ed un agente di commercio. Tale corrispondenza non è stata Parte_1
prodotta nella presente sede.
Tra le voci di danno compare LI IO: correzione documenti per pratica
TICA”. Pare sia la somma utilizzata per regolare la questione dell'inverter, di poche centinaia di euro.
È quindi impossibile stabilire l'esatto ammontare dei danni, ed il grado di colpa, che quindi non si può presumere essere grave. In ogni caso dal progetto presentato all' si ricava che il progetto è stato firmato sia dal sig. CP_5 Per_3
superiore gerarchico del ricorrente, sia dalla sig. AL IO, ingegnere. Non si ritiene quindi tanto evidente l'errore commesso dal ricorrente, visto che i soggetti gerarchicamente e professionalmente superiori non hanno rilevato il problema.
Il quadro indiziario, quindi, depone in senso di assenza di colpa grave.
Ne discende che la sanzione disciplinare non può essere confermata.
Analogo ragionamento vale per le ulteriori contestazioni: dalla rottura della tegola alle infiltrazioni, dalla mancata verifica dell'istallazione a “Mancata e/o errata progettazione ed esecuzione di dettaglio”, va rilevato come sia impossibile stabilire il grado di colpa del ricorrente, il suo ruolo, il danno, e il concorso di colpa della dirigenza nonché di altri soggetti sul cantiere, di cui si ignora se incaricati dalla committenza o da . Difficilmente si può CP_1
imputare all la rovina di una tegola, non era elettricista, non doveva Parte_1
collegare i pannelli. Peraltro, è pacifico che altri soggetti si occupavano del progetto per conto della committenza, non viene mai spiegato perché o come chi pagina13 di 16 progetta dovesse occuparsi della permeabilità del tetto (qualità che si potrebbe presumere), in sostanza, mancano i dettagli necessari per cui giungere prima ad una valutazione di responsabilità per determinare il grado di responsabilità di per i danni lamentati nei confronti della committenza, e poi all'interno CP_1
di dell' , per colpa grave. CP_1 Parte_1
La colpa grave, in ogni caso, va parametrata al caso concreto. Nella specie va considerato che il ricorrente è un giovane che aveva appena concluso l'università, con un orario di lavoro che prevedeva straordinari praticamente di default, con la spada di Damocle della responsabilità per qualsiasi errore costantemente pendente, quindi un ambiente di tensione, che fa sì che la valutazione in ordine all'elemento soggettivo è attenuata dalle condizioni di lavoro, che a loro volta influiscono sui concetti di diligenza e perizia media esigibili.
In conclusione, un tanto, unitamente alle allegazioni insufficienti vale ad escludere l'elemento oggettivo della colpa grave in capo al ricorrente.
E per valutare la contestazione disciplinare per i danni dedotti, comunque, si dovrebbero conoscerne i dettagli per giungere a determinare nel quantum i danni cagionati. La stessa contestazione da parte del conte (doc 9 resistente) è molto generica.
Se poi una fattura per euro 25.000 è stata sospesa, come annunciato nella lettera di contestazione, un tanto non significa che poi non sia stata pagata, totalmente o parzialmente. È, poi, logicamente e matematicamente scorretto sommare la somma trattenuta dal conte all'importo “pagato” dalla resistente per le riparazioni, posto che le riparazioni dovrebbero abbattere il danno in capo alla committenza, che poi non potrebbe più ritenere i pagamenti. Se poi si aggiunge pagina14 di 16 al calcolo la somma richiesta a risarcimento del danno d'immagine, allora il resistente dovrebbe risarcire il danno una terza volta.
Il danno, quindi, non è provato nemmeno nel quantum debeatur.
6. Non si condivide neppure l'assunto secondo cui avrebbe subito un CP_1
danno d'immagine: un solo progetto problematico non giustifica di per sé un pregiudizio reputazionale. Non è stato dedotto né come il difetto si sarebbe diffuso all'esterno, né in quali termini avrebbe inciso su fatturato o commesse.
7. Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal ricorrente appare infondata. Lo stress psicofisico si sarebbe manifestato in pochi giorni di malattia, in gran parte non psichica. È vero che il sig. è stato Parte_1
contattato dal datore di lavoro durante un'assenza per angina tonsillare, ma ciò non è sufficiente a fondare un nesso causale con patologia psichica.
È indubbio che il ricorrente, giovane e appena laureato, sia stato sottoposto a ritmi lavorativi eccessivi, con una responsabilità quasi imprenditoriale;
ciò ha comportato pressioni notevoli. Tuttavia, il certificato medico prodotto (doc. 10)
è troppo generico per consentire di accogliere la domanda, e danni permanenti non sono dedotti e quindi accertabili.
8. In sintesi, parte datrice deve al ricorrente euro 5.306,42 per retribuzione ottobre 2023 e 13esima, oltre all'importo detratto illegittimamente pari ad euro €
3.884,66, nonché l'importo dovuto a titolo di rimborso spese pari ad euro
931,55;
9. Quanto alle spese di lite, parte ricorrente ha accettato una proposta giudiziale che praticamente rispecchia l'esito della vertenza, parte resistente ha preferito non accettare la proposta. Ne consegue che nonostante non tutte le istanze di parte ricorrente siano state accolte, parte resistente va considerata integralmente pagina15 di 16 soccombente. Altro motivo per accollare le spese a parte resistente è la produzione di un documento recante la firma non autentica. Tale ultimo aspetto giustifica anche l'aumento dello scaglione della fase istruttoria fino al massimo tabellare. La liquidazione delle spese avviene in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la falsità della firma di sul documento Parte_1
contratto di lavoro doc. n. 3 di parte resistente,
condanna parte al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
dell'importo pari ad euro 5.306,42 (retribuzione ottobre 2023 e 13esima), dell'importo detratto illegittimamente pari ad euro € 3.884,66, nonché dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese pari ad euro 931,55, oltre interessi di legge dalle singole scadenze,
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte
[...]
le spese di lite, che si liquidano in € 5.974 per onorari, oltre 15% Parte_1
per spese generali, 118,5 di spese vive, oltre i.v.a., c.p.a.
Pone a carico definitivo di parte resistente le spese di ctu.
22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER US
pagina16 di 16
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 492/2024
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. AGETHLE ANDREAS Parte_1
- per l'avv. MARANGONI GUIDO Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER US
pagina1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 492/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. AGETHLE ANDREAS
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. dott. MARANGONI GUIDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 16 Di parte ricorrente das Bozen, Arbeitsgericht, unter Abweisung sämtlicher Pt_2 Parte_3
entgegenstehender Anträge und Einwände, mit Anfechtung etwaiger Verzichte und Vergleiche im Sinne von Art. 2113 ZGB,
In der Hauptsache:
1. feststellen und erklären, dass die mit vom 09.01.2024 seitens der Per_1
Beklagten verhängte Disziplinarmaßnahme der Geldbuße von 3 Stunden aus den in der Sachverhaltsdarstellung angeführten Gründen unrechtmäßig ist und demzufolge die Aufhebung der genannten Disziplinarmaßnahme verfügen;
2. feststellen und erklären, dass der Rekurssteller aus den im erzählenden Teil angeführten Gründen ein Guthaben gegenüber der Beklagten in Höhe von €
5.306,42 (Lohn Oktober 2023 und 13. Monatsgehalt), für den auf dem
Lohnstreifen Jänner 2024 abgezogenen Schadensersatz in Höhe von € 3.884,66, für nicht bezahlte Überstunden von € 13.237,34, sowie für Fahrtspesen und vorgestreckte Auslagen in Höhe von € 931,55, oder jener anderen höheren oder niedrigeren Beträge, wie sie im Laufe des Verfahrens festgestellt werden mögen, hat und demzufolge
3. die Beklagte zur Bezahlung an den Rekurssteller der Beträge von € 13.237,34 für nicht bezahlte Überstunden, € 5.306,42 (Lohn 2023 und 13. CP_2
Monatsgehalt), für den auf dem Lohnstreifen Jänner 2024 abgezogenen
Schadensersatz in Höhe von € 3.884,66, für nicht bezahlte Überstunden von €
13.237,34, sowie für und vorgestreckte Auslagen in Höhe von € Persona_2
pagina3 di 16 931,55, oder jener anderen höheren oder niedrigeren Beträge, wie sie im Laufe des Verfahrens festgestellt werden mögen, verurteilen.
4. feststellen und erklären, dass der Rekurssteller aus den im erzählenden Teil angeführten Gründen einen nicht vermögensrechtlichen Schaden davongetragen hat und demzufolge die Beklagte aus diesem Titel zur Bezahlung eines
Schadensersatzes in der vom Gericht, eventuell auch im , Controparte_3
festzusetzenden verurteilen. CP_4
Auf jeden Fall: mit Spesenersatz für gegenständliches Verfahren
Di parte convenuta nel merito: previo accertamento della correttezza dell'inquadramento, delle buste paga, della contabilizzazione delle ore lavorate, nonché della legittimità della sanzione disciplinare irrogata, respingere integralmente ogni domanda avversaria per i motivi di cui in narrativa e dichiarare che nulla è più dovuto – a qualsiasi titolo - al dipendente;
in via riconvenzionale: per i titoli descritti in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per colpa grave del ricorrente e per l'effetto condannarlo a risarcire all'azienda il danno patito, pari ad € 24.917,59 per mancato guadagno, € 15.599,62 per danno emergente ed esborsi vari, € 30.000 per danno di immagine, o quelle diverse somme che dovessero risultare di giustizia, oltre ad interessi come per legge;
pagina4 di 16 nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia diritto patrimoniale a favore del ricorrente, disporne la compensazione con le maggiori somme dovute alla resistente;
in ogni caso: con vittoria di onorari e spese di causa tutte, oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA, come per legge a favore dell'Avv. Marangoni, che si dichiara antistatario.
pagina5 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 26.08.2024 il ricorrente sig. fa valere, nei confronti Parte_1
del suo datore di lavoro ditta Biologik Srl, crediti per differenze retributive maturate e non corrisposte, accertamento di lavoro straordinario, accertamento di illegittimità di una sanzione disciplinare, nonché di un preteso danno non patrimoniale patito in costanza di rapporto di lavoro.
Precisa di aver prestato servizio pressa la resistente con contratto a tempo pieno, inquadrato alla terza categoria del CCNL Metalmeccanica Industria, tra il
16.01.2023 al 15.01.2024, con netto retributivo concordato pari a € 2.760,00.- e di aver osservato un orario estremamente impegnativo (08.00 -12.00, 13.00 –
18.00 e, da remoto, 19.30 – 21.00, nonché il sabato dalle 08.00 alle 12.00, per un totale di 56,5 ore settimanali), di essere Ingegnere, ma di non aver conseguito l'esame statale di abilitazione che consente l'iscrizione all'albo professionale.
Espone di aver programmato e coordinato, assieme ad un responsabile di progetto, fino a 10 progetti di istallazione di impianti fotovoltaici, con tutta la equipe che dipendeva dal suo lavoro. Inoltre, la resistente avrebbe trattenuto una somma a titolo di risarcimento del danno, per aver inserito in un progetto, poi firmato dalla responsabile. Non disporrebbe delle competenze tecniche necessarie per la relativa decisione. Tale decisione avrebbe comportato una detrazione pari a 3 ore di lavoro, a titolo di sanzione disciplinare, e euro 8.500 a titolo di danni da immagine.
L'impianto, come progettato, con l'inverter scelto, sarebbe andato in funzione con tanto di approvazione da parte di gestore di rete. Infatti, l'inverter CP_5
disporrebbe di tutte le certificazioni necessarie. Inoltre, il CCNL prevedrebbe una responsabilità risarcitoria solo per colpa grave.
pagina6 di 16 Il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare il proprio mezzo ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro, durante il lavoro, ed acquistato un oggetto per il lavoro, con un relativo credito pari ad euro 931,55.
Avrebbe quindi diritto al compenso pattuito, agli straordinari, alle spese sostenute, ed alla restituzione del maltolto per un totale di € 23.359,97, come da un autoprodotto conteggio.
Chiede, inoltre, un danno non patrimoniale per la situazione di stress sofferta durante il periodo lavorativo.
2. La resistente nel costituirsi tempestivamente, a sua volta conferma l'inquadramento del ricorrente al terzo livello del CCNL Metalmeccanico
Artigianato. In qualità di tale non avrebbe soltanto coordinato i progetti, ma ne sarebbe stato pienamente responsabile, sia della gestione tecnica che organizzativa dei progetti, compresa la documentazione.
Nessuno firmava i progetti del sig. , l'orario di lavoro come dedotto Parte_1
viene contestato. Viene contestata una situazione di stress lavorativo abnorme.
Se è vero che il progetto “Auhof” è stato terminato con l'inverter originariamente previsto dal ricorrente, il progetto e l'esecuzione sarebbe stata carente, l avrebbe omesso di relazionarsi/fornito errate informazioni Parte_1
sia al direttore Sig. sia al Sig. responsabile di Per_3 Persona_4
cantiere per conto della committenza. Il committente su un importo pari ad euro
450.000 ca non avrebbe pagato l'importo pari ad euro 24.000, a cui si aggiungerebbero euro 15.000 ca per le riparazioni eseguite dalla resistente, oltre a cagionare un danno all'immagine pari ad euro 15.000.
pagina7 di 16 3. Fallito il tentativo di conciliazione, a seguito di rituale disconoscimento è stata analizzata la sottoscrizione del ricorrente sotto il documento contrattuale prodotto dalla resistente.
La CTU, che qui si intende integralmente riprodotta, senza incorrere in vizi logici o motivazionali, ha ritenuta non autentica la firma del ricorrente sul documento contrattuale prodotto da parte resistente.
Ne consegue che è pacifico l'inquadramento del ricorrente, terza categoria del
CCNL Metalmeccanica Industria. Ciò che è rimasto privo di riscontro probatorio, è che le parti avessero pattuito una paga base pari ad euro 2.760.
Il documento contrattuale fornito dal ricorrente – non firmato – prevede un salario definitivamente inferiore, mentre il documento di parte resistente – disconosciuto con successo – prevede un lordo pari a euro 3.077, ivi incluso un'indennità per gli straordinari, a forfait.
Posto che il salario base non è stato provato, non è nemmeno stato dedotto che il salario base pagato violi le previsioni del CCNL o che sia dovuto alcunché a diverso titolo, fatta eccezione per gli straordinari.
Quanto agli straordinari, essi sono stati si provati per testi nell'an debeatur, ma la prova è incerta nel quantum debeatur.
I principali testimoni – i genitori del ricorrente - non hanno saputo confermare con la necessaria precisione l'orario quotidianamente tenuto, tante dichiarazioni erano vaghe. I testimoni hanno confermato che delle volte aveva lavorato la sera fino a mezzanotte, a volte di sabato, ma nulla di preciso di modo da poter calcolare concretamente una somma superiore a quella erogata da parte datrice pari ad euro 600 mensili.
pagina8 di 16 In sintesi, si ritiene che il ricorrente avesse fatto regolarmente straordinari, ma non si ha la certezza che il suo ammontare superi quanto riconosciuto da parte datrice.
La relativa domanda va quindi rigettata.
4. Con ciò si passa alla disamina del rimborso spese. Il ricorrente sostiene di aver acquistato un pezzo necessario da istallare e che ha dovuto utilizzare regolarmente la propria vettura per andare sui vari cantieri.
In sede di costituzione, parte resistente contesta solo genericamente l'assunto:
“…conteggi non credibili che si impugnano e contestano integralmente nell'an e nel quantum”.
Non si contesta il conteggio analiticamente, sostenendo perché non sarebbe credibile, in ordine all'acquisto la resistente tace totalmente. Unitamente alle varie testimonianze che hanno confermato che il ricorrente doveva utilizzare la sua macchina per andare sui vari cantieri, a volte concedendola in uso addirittura ad altri dipendenti, si ritiene ampiamente provato l'utilizzo della vettura come dedotto. In ordine al quantum parte resistente nulla oppone e comunque gli importi richiesti sono modesti, dichiaratamente corrispondenti alle tabelle ACI.
Gli importi richiesti a titolo di rimborso spese sono quindi dovuti.
5. La questione più importante in termini quantitativa sono i danni che il ricorrente avrebbe cagionato a parte resistente. La questione, inoltre, ha rilevanza anche per la sanzione disciplinare irrogata.
La resistente sostiene intanto che il ricorrente fosse stato il responsabile del progetto e in quanto tale avrebbe inserito nelle liste un inverter non idoneo, poi utilizzato, ma solo a seguito di un iter burocratico importante, che avrebbe comportato coti importanti.
pagina9 di 16 Il ricorrente avrebbe poi commesso altri errori in ordine al progetto “Auhof”, con danni enormi, anche di immagine.
In particolare, la committenza avrebbe segnalato i seguenti problemi:
“1) Rottura tegole copertura del tetto e loro mancata sostituzione,
2) Connesse problematiche di grave infiltrazione,
3) Mancata e/o errata progettazione ed esecuzione di dettaglio, mancata,comunicazione delle progettazioni agli installatori (ad esempio
“Stringen Plan” = disegno tecnico che definisce i collegamenti dei pannellifotovoltaici),
4) Mancanza di dettagli di progetto (come ad es. dei passaggi dei cavi dai tetti alle aree interne),
5) Mancata verifica delle caratteristiche/idoneità del sistema di montaggio
(inadatto poichè ridotta la distanza dalla tegola),
6) Omissione verifiche di corretto funzionamento (collaudi),
7) Mancato collegamento di numerosi pannelli che non producevano energia,
8) Omissione test di impermeabilità del tetto (che avrebbe immediatamente evidenziato i problemi di infiltrazione d'acqua e permesso un intervento più tempestivo),
9) Omissione verifica potenze e tensioni dei pannelli e omesso controllo di corretto collegamento elettrico (che avrebbe immediatamente dimostrato il mancante collegamento di numerosi pannelli),
10) Ritardi nell'avviamento delle pratiche, errata documentazione,
11) Causazione di notevoli ritardi nell'allacciamento dell'impianto e di conseguenza omessi introiti per la produzione e vendita di energia, ritardi sull'incasso degli incentivi, con conseguente danno economico.
pagina10 di 16 Nel caso specifico l' ha omesso di relazionarsi/fornito errate Parte_1
informazioni sia al direttore Sig. sia al Sig. Per_3 Persona_4
responsabile di cantiere per conto della committenza.”
Il ricorrente, a sua volta controdeduce di non essere stato responsabile del progetto, di non aver avuto la qualifica per valutare il tipo di inverter da utilizzare, e che comunque il contratto collettivo prevedrebbe una responsabilità per sola colpa grave.
Ora, il ricorrente pacificamente era inquadrato come terzo livello, che lavorano
“con maggiore autonomia esecutiva … con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative e tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa
… i lavoratori che, sulla base di istruzioni e con riferimento a schemi, eseguono disegni costruttivi di oggetti in metallo prezioso o di sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità,”.
Ora, si evince che un terzo livello di regola non è l'unico responsabile di un progetto, alla luce di formulazioni come “con specifica collaborazione, adeguata autonomia, sulla base di istruzioni…”.
Se da un lato è pacifico che il ricorrente avesse predisposto la lista acquisti, e quindi anche quello dell'inverter per cui è causa, ne consegue che in quanto redattore della lista una responsabilità per la stessa sussiste, a prescindere dall'asserita competenza e dal fatto che egli non era il solo responsabile. Il ricorrente avrebbe dovuto comunicare il difetto di capacità o esperienza professionale, e non redigere una lista non sapendo cosa facesse. Si rileva,
d'altronde, che il ricorrente aveva appena conclusi gli studi, per cui d'altro canto si ritiene che la mancata esperienza era ben nota alla parte datoriale.
pagina11 di 16 Che egli non fosse il solo responsabile è comunque ammesso da parte resistente, laddove gli si contesta letteralmente di aver “omesso di relazionarsi/fornito errate informazioni sia al direttore Sig. sia al Sig. Per_3 Persona_4
responsabile di cantiere per conto della committenza.”
Nella lettera di contestazione l'incolpazione riguarda anche il fatto di non aver informato la dirigenza.
Quindi il ricorrente ha dato concausa al problema, in quanto ha redatto la lista degli acquisti per il progetto. Se effettivamente il lavoro in totale autonomia non corrispondeva all'inquadramento, un tanto non toglie che effettivamente ha redatto la lista degli acquisti e proceduto all'ordine.
Ma per valutare il grado di colpa (secondo l'art 36 CCNL il lavoratore risponde per dolo o colpa grave), e per determinare l'ammontare della percentuale a suo carico, e quindi determinare la sua responsabilità, a livello fattuale le allegazioni sono carenti.
Quanto all'inverter che secondo la resistente sarebbe stato acquistato e montato erroneamente per causa del ricorrente sono pacifici il suo uso ed acquisto, ma questo Tribunale in base a quanto dedotto non è in grado di determinare esistenza ed entità di un eventuale danno effettivo. Si cita, sul punto, la costituzione di parte resistente “Ma ciò è avvenuto dopo molti mesi, l'azienda ha dovuto affrontare ingenti spese, il committente ha avuto un danno patrimoniale e ora si rifiuta di saldare la fattura di saldo.”
Si vede come in base a tali deduzioni sia impossibile non solo ripercorrere il danno effettivo ed esatto, ma anche di stimarlo in termini approssimativi. I documenti prodotti in sede di comparsa conclusionale sono tardivi. Parimenti è difficile sostenere che si tratti di colpa grave, posto che l'inverter è stato pagina12 di 16 pacificamente montato, utilizzato ed autorizzato dal GSE. Nella mail di contestazione la resistente fa menzione di una corrispondenza e-mail tra l' ed un agente di commercio. Tale corrispondenza non è stata Parte_1
prodotta nella presente sede.
Tra le voci di danno compare LI IO: correzione documenti per pratica
TICA”. Pare sia la somma utilizzata per regolare la questione dell'inverter, di poche centinaia di euro.
È quindi impossibile stabilire l'esatto ammontare dei danni, ed il grado di colpa, che quindi non si può presumere essere grave. In ogni caso dal progetto presentato all' si ricava che il progetto è stato firmato sia dal sig. CP_5 Per_3
superiore gerarchico del ricorrente, sia dalla sig. AL IO, ingegnere. Non si ritiene quindi tanto evidente l'errore commesso dal ricorrente, visto che i soggetti gerarchicamente e professionalmente superiori non hanno rilevato il problema.
Il quadro indiziario, quindi, depone in senso di assenza di colpa grave.
Ne discende che la sanzione disciplinare non può essere confermata.
Analogo ragionamento vale per le ulteriori contestazioni: dalla rottura della tegola alle infiltrazioni, dalla mancata verifica dell'istallazione a “Mancata e/o errata progettazione ed esecuzione di dettaglio”, va rilevato come sia impossibile stabilire il grado di colpa del ricorrente, il suo ruolo, il danno, e il concorso di colpa della dirigenza nonché di altri soggetti sul cantiere, di cui si ignora se incaricati dalla committenza o da . Difficilmente si può CP_1
imputare all la rovina di una tegola, non era elettricista, non doveva Parte_1
collegare i pannelli. Peraltro, è pacifico che altri soggetti si occupavano del progetto per conto della committenza, non viene mai spiegato perché o come chi pagina13 di 16 progetta dovesse occuparsi della permeabilità del tetto (qualità che si potrebbe presumere), in sostanza, mancano i dettagli necessari per cui giungere prima ad una valutazione di responsabilità per determinare il grado di responsabilità di per i danni lamentati nei confronti della committenza, e poi all'interno CP_1
di dell' , per colpa grave. CP_1 Parte_1
La colpa grave, in ogni caso, va parametrata al caso concreto. Nella specie va considerato che il ricorrente è un giovane che aveva appena concluso l'università, con un orario di lavoro che prevedeva straordinari praticamente di default, con la spada di Damocle della responsabilità per qualsiasi errore costantemente pendente, quindi un ambiente di tensione, che fa sì che la valutazione in ordine all'elemento soggettivo è attenuata dalle condizioni di lavoro, che a loro volta influiscono sui concetti di diligenza e perizia media esigibili.
In conclusione, un tanto, unitamente alle allegazioni insufficienti vale ad escludere l'elemento oggettivo della colpa grave in capo al ricorrente.
E per valutare la contestazione disciplinare per i danni dedotti, comunque, si dovrebbero conoscerne i dettagli per giungere a determinare nel quantum i danni cagionati. La stessa contestazione da parte del conte (doc 9 resistente) è molto generica.
Se poi una fattura per euro 25.000 è stata sospesa, come annunciato nella lettera di contestazione, un tanto non significa che poi non sia stata pagata, totalmente o parzialmente. È, poi, logicamente e matematicamente scorretto sommare la somma trattenuta dal conte all'importo “pagato” dalla resistente per le riparazioni, posto che le riparazioni dovrebbero abbattere il danno in capo alla committenza, che poi non potrebbe più ritenere i pagamenti. Se poi si aggiunge pagina14 di 16 al calcolo la somma richiesta a risarcimento del danno d'immagine, allora il resistente dovrebbe risarcire il danno una terza volta.
Il danno, quindi, non è provato nemmeno nel quantum debeatur.
6. Non si condivide neppure l'assunto secondo cui avrebbe subito un CP_1
danno d'immagine: un solo progetto problematico non giustifica di per sé un pregiudizio reputazionale. Non è stato dedotto né come il difetto si sarebbe diffuso all'esterno, né in quali termini avrebbe inciso su fatturato o commesse.
7. Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal ricorrente appare infondata. Lo stress psicofisico si sarebbe manifestato in pochi giorni di malattia, in gran parte non psichica. È vero che il sig. è stato Parte_1
contattato dal datore di lavoro durante un'assenza per angina tonsillare, ma ciò non è sufficiente a fondare un nesso causale con patologia psichica.
È indubbio che il ricorrente, giovane e appena laureato, sia stato sottoposto a ritmi lavorativi eccessivi, con una responsabilità quasi imprenditoriale;
ciò ha comportato pressioni notevoli. Tuttavia, il certificato medico prodotto (doc. 10)
è troppo generico per consentire di accogliere la domanda, e danni permanenti non sono dedotti e quindi accertabili.
8. In sintesi, parte datrice deve al ricorrente euro 5.306,42 per retribuzione ottobre 2023 e 13esima, oltre all'importo detratto illegittimamente pari ad euro €
3.884,66, nonché l'importo dovuto a titolo di rimborso spese pari ad euro
931,55;
9. Quanto alle spese di lite, parte ricorrente ha accettato una proposta giudiziale che praticamente rispecchia l'esito della vertenza, parte resistente ha preferito non accettare la proposta. Ne consegue che nonostante non tutte le istanze di parte ricorrente siano state accolte, parte resistente va considerata integralmente pagina15 di 16 soccombente. Altro motivo per accollare le spese a parte resistente è la produzione di un documento recante la firma non autentica. Tale ultimo aspetto giustifica anche l'aumento dello scaglione della fase istruttoria fino al massimo tabellare. La liquidazione delle spese avviene in base al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la falsità della firma di sul documento Parte_1
contratto di lavoro doc. n. 3 di parte resistente,
condanna parte al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1
dell'importo pari ad euro 5.306,42 (retribuzione ottobre 2023 e 13esima), dell'importo detratto illegittimamente pari ad euro € 3.884,66, nonché dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese pari ad euro 931,55, oltre interessi di legge dalle singole scadenze,
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte
[...]
le spese di lite, che si liquidano in € 5.974 per onorari, oltre 15% Parte_1
per spese generali, 118,5 di spese vive, oltre i.v.a., c.p.a.
Pone a carico definitivo di parte resistente le spese di ctu.
22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER US
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