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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 27 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1331/2024 R.G.
fra
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Naso ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma Salita San Nicola da Tolentino n.
1/B, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del p.t. - Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Controparte_3 Controparte_4
- in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dalla d.ssa Claudia Datena
[...]
Dirigente giusta delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliata in CP_4 CP_4
Piazza delle Regioni 1;
- - RESISTENTE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.5.2024 e ritualmente notificato, adiva il Giudice del Parte_1
lavoro ed esponeva che, partecipato in data 25.5.2022 alla procedura selettiva di cui al D.M. 50/2021 del 3.3.2021 per l'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, gli veniva erroneamente assegnato un punteggio inferiore (0.6 per anno) e non pieno (punti 6) per il sevizio civile espletato dal ricorrente dal 12.12.2001 al 11.12.2002, inferiore a quello effettivo spettante.
Deduceva nello specifico di avere svolto il servizio militare dal 12.12.2001 al 11.12.2002, non in costanza di rapporto di lavoro, e di avere perciò ottenuto, in forza del D.M. n. 50/2021 all. A un punteggio ridotto rispetto a quello spettante. Adiva il Giudice del Lavoro per l'accertamento e declaratoria del diritto al riconoscimento del punteggio integrale (6pt) del servizio militare e conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al riconoscimento del punteggio integrale previa dichiarazione di nullità o disapplicazione dell'art. 63 DLgs n. 165/2001e corretto inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio scolastico 2022-
2024, per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico”, con vittoria di spese e onorari di causa.
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione di questo
Tribunale in favore del giudice amministrativo, essendo stata dedotta la illegittimità del D.M. n.
50/2021 recante la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie. Ha altresì resistito nel merito, osservando come le norme richiamate da controparte non possano essere interpretate nel senso estensivo dallo stesso proposto e citando orientamenti giurisprudenziali;
concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del giudice adito, atteso che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nelle controversie promosse per accertare il diritto al collocamento nelle graduatorie vengono in rilievo le determinazioni della P.A. assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato che radicano la giurisdizione in capo al giudice ordinario (si veda, ex multis, Sez. U., Ordinanza n. 17123 del 26.06.2019 secondo cui “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”).
Passando al merito del ricorso occorre anzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, prevede che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Analogamente l'art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.
Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma
2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Secondo il ricorrente, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero CP_1
applicabili soltanto per il servizio di leva prestato in pendenza di rapporto di lavoro.
Detta interpretazione restrittiva non tiene però in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010 sopra richiamato. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte in merito, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare, come ad esempio la Corte di Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del
02/03/2020, Rv. 657513 – 02 che ha affermato “secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il
dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in CP_1
costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del
D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta;
non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi
a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il 5 R. G. n. 25472/2014 contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”,
e, in senso conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34687 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 34686 del 2021; Sez. L, Ordinanza
n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del
2021.
In specie nelle ordinanze n. 34687 del 2021 e n. 34686 del 2021 la Corte ha affrontato anche la questione della asserita discriminazione che l'ampia interpretazione dell'art. 2050 comporterebbe in danno delle concorrenti di sesso femminile. Secondo la Corte “Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione né della CP_1
direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva
l'avanzamento nelle graduatorie”.
Analogo orientamento si rinviene nelle decisioni del giudice amministrativo (sentenza CDS n.
1720/22 del 10.03.2022; sentenza CDS n. 3286/22 del 27.04.2022; sentenza CDS n. 7383/22 del
23.08.2022 e da ultima sentenza CDS n. 145 del 4.1.2024 ), nella parte specifica in cui il giudice amministrativo ha ritenuto che "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". Seguendo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo il principio di fondo per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, comma 1 cit.).
Appare evidente che i principi espressi nelle predette pronunce debbano essere applicati anche in relazione alla formulazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e per le graduatorie di istituto e il ricorso va accolto previa disapplicazione in parte qua del D.M. n. 50 del 3.3.2021,
Allegato A punto A, laddove stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con conseguente attribuzione di un punteggio ridotto di soli 0,60 anziché di 6,00 per il caso di svolgimento del servizio di leva non in pendenza di rapporto di lavoro.
Pertanto, in conclusione, va disapplicata, perché ritenuta illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D.
M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D.Lgs. n. 197 del
1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “valido a tutti gli effetti”.
In accoglimento del ricorso va affermato che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di “punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni”, per lo svolgimento del servizio di leva prestato non in costanza di nomina e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia. 3. Le spese di lite vanno interamente compensate in considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2.5.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di al Parte_1
riconoscimento, per il servizio civile svolto non in costanza di nomina, di un punteggio pari a punti 6.00 per ogni anno di servizio, ai fini della collocazione nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” e valide per il triennio 2022/2024;
2. Condanna le Amministrazioni resistenti a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale per svolgimento del servizio civile, per le graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2022-2024.
3. Compensa interamente le spese di giudizio.
Potenza lì 27 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla