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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3055/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17284/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
CI S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189983717 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1073/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nominativo_1 e Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Nola (NA) alla Indirizzo_1 n. 50 impugna la Comunicazione di Avvenuta iscrizione del Fermo Amministrativo n.
20247405242451289983717 relativa alla TARI anni d'imposta 2015 2016 2017 2018 2019, emessa per il mancato pagamento del prodromico preavviso di fermo Amministrativo 202374051901812056373868 notificato in data 02/11/2023.
La ricorrente eccepisce: 1) illegittimità della tariffa perché il Comune ha già emesso e notificato le richieste di pagamento per gli anni accertati che la contribuente ha regolarmente pagato. Violazione del ne bis in idem e del principio di tutela dell'affidamento e buona fede. 2) la nullità del fermo impugnato per la cointestazione del veicolo, oggetto di provvedimento esecutivo, con Nominativo_2 . 3) la prescrizione. Ne chiede pertanto l'annullamento. Il Comune di Giugliano in Campania e MUNICIPIA SpA non si costituivano in giudizio. Alla udienza del 23.1.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente ha fornito prova dell'integrale pagamento del debito oggetto della procedura cautelativa con la conseguente illegittimità del Fermo Amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce. Vanno poste a carico delle parti resistenti in solido, nella misura indicata in dispositivo, oltre rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna CI PA ed il Comune di Giugliano al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre oneri ed accessori.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17284/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
CI S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052424512189983717 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1073/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nominativo_1 e Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Nola (NA) alla Indirizzo_1 n. 50 impugna la Comunicazione di Avvenuta iscrizione del Fermo Amministrativo n.
20247405242451289983717 relativa alla TARI anni d'imposta 2015 2016 2017 2018 2019, emessa per il mancato pagamento del prodromico preavviso di fermo Amministrativo 202374051901812056373868 notificato in data 02/11/2023.
La ricorrente eccepisce: 1) illegittimità della tariffa perché il Comune ha già emesso e notificato le richieste di pagamento per gli anni accertati che la contribuente ha regolarmente pagato. Violazione del ne bis in idem e del principio di tutela dell'affidamento e buona fede. 2) la nullità del fermo impugnato per la cointestazione del veicolo, oggetto di provvedimento esecutivo, con Nominativo_2 . 3) la prescrizione. Ne chiede pertanto l'annullamento. Il Comune di Giugliano in Campania e MUNICIPIA SpA non si costituivano in giudizio. Alla udienza del 23.1.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente ha fornito prova dell'integrale pagamento del debito oggetto della procedura cautelativa con la conseguente illegittimità del Fermo Amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce. Vanno poste a carico delle parti resistenti in solido, nella misura indicata in dispositivo, oltre rimborso contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna CI PA ed il Comune di Giugliano al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre oneri ed accessori.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico