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18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 10. 1. All' articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia".
2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 366, del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori). - 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore e' immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'art. 127.".
2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 366, del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori). - 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore e' immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'art. 127.".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 15186Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 21/02/2002 Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 298 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 37089/2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avv. Corso Bovio, difensore di fiducia di AN IO, n. a Gallarate il 7.11.1937, avverso l'ordinanza in data 17.7.2001 del Tribunale di Milano, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame dei decreti di sequestro emessi dalla Procura della, Repubblica presso il medesimo Tribunale in data 22 e …Leggi di più...
- deposito delle cose sequestrate nella segreteria del pubblico ministero·
- fondamento·
- necessità·
- esclusione·
- difensore·
- deposito·
- attività del pubblico ministero·
- indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988)·
- atti cui ha diritto di assistere