TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice della Sezione civile del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa Maria Marino Merlo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 495/2016 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato il Parte_1 C.F._1
13.10.1967 a Caivano ed elettivamente domiciliato in P.zza Marconi n°3 Barcellona
P.G. presso e nello studio dell'avv. Massimiliano Fabio che lo rappresenta e difende per procura in atti;
attore
E
, C.F.: , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore, ed elettivamente domiciliata in via Torino n. 10, Barcellona
P.G. presso lo studio dell'avv. Barbera Filippo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
convenuto
E
1 p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna via Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo de Francesco, ed elettivamente domiciliata in
Barcellona P.G. via S. Filippo Neri n.13 presso lo studio dell'avv. Chiara Mostaccio;
terza chiamata in causa avente per OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 20.06.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Oggetto del presente procedimento è l'azione promossa da Parte_1
nei confronti del , diretta ad ottenere la condanna al
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti all'incidente occorsogli in data 19.08.2014, alle ore 17:00. In particolare, il ha esposto che, mentre si trovava presso Parte_1
la spiaggia dello Scario del Comune di è stato violentemente colpito da un CP_1
grosso frammento di roccia che, staccatosi improvvisamente, è rotolato fino alla sottostante spiaggia, ferendolo alla gamba sinistra. L'attore ha rappresentato di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, ove
è stato sottoposto ad accertamenti conclusisi con la diagnosi di “frattura a più rime a carico dell'epifesi pross. della tibia sinistra. che interessano tutto il 3 prossimale della diafisi. Frattura pluriframmentaria dell'epifesi prossimale del perone, prognosi 40 giorni” e che, a causa del sinistro, egli ha riportato gravissime lesioni
2 che gli hanno provocato una inabilità temporanea totale di giorni 50, un'inabilità parziale del 50% di giorni 70, un'inabilità parziale al 25% per ulteriori giorni 90, oltre che una invalidità permanente in misura del 10/11%. Il ha Parte_1
ulteriormente esposto che il convenuto, diffidato con lettera dell'8.09.2014 CP_1
al risarcimento dei danni subiti, non ha provveduto al chiesto risarcimento e che la proposta di negoziazione assistita, trasmessa con lettera raccomandata A/R del
24.07.2015, è rimasta priva di riscontro. Tutto ciò premesso, l'attore ha chiesto di ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del in persona del sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e, conseguentemente, di condannare il al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti nell'incidente, da quantificarsi in una somma pari a €.46.353,33
o nella misura ritenuta giusta ed equa in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data dell'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di Controparte_1
costituzione con atto di chiamata in causa di terzi, e ha contestato quanto ex adverso addotto. In particolare, ha chiesto di rigettare la domanda attorea poiché infondata, e ha affermato la propria mancanza di responsabilità nella causazione dell'evento per cui è causa, dovuto esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore; in subordine, di ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art.1227 c.c. e di ridurre le richieste risarcitorie formulate nei limiti del giusto e provato, tenuto conto dell'effettivo ammontare dei danni lamentati. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3 Autorizzata la richiesta chiamata in causa, si è costituita la
[...]
la quale, in via preliminare, ha chiesto di accertare la Controparte_2
decadenza dell'assicurata dalla garanzia per non aver denunciato il sinistro nei termini previsti dall'art. 12 delle condizioni contrattuali di polizza, in subordine, di essere chiamata a provvedere entro il limite di franchigia contrattuale. Nel merito, ha contestato le domande avanzate dall'attore, di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
In corso di causa è stata espletata la prova orale.
All'udienza del 20.06.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata pronunciata la presente sentenza.
La domanda avanzata da parte attrice è infondata e va rigettata.
Si deve premettere che la fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni di parte attrice, che ha lamentato di aver subito danni a causa della caduta di un frammento di roccia, è riconducibile alla nota tematica della responsabilità della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c. Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali…rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione..” (così Cass. 6101/2013 e, nello stesso senso,
Cass. nn. 7805/2017, 6703/2018, 16295/2019, 6651/2020 e 6826/2021).
Come noto l'art.2051 c.c. disponendo che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" disegna,
4 secondo la giurisprudenza consolidata, un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode, che può essere vinta unicamente dalla prova, con onere a carico di quest'ultimo, che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato. Tale ipotesi prescinde, altresì, dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati. Ed invero, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessaria la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, nonché dell'esistenza di una relazione di custodia tra il titolare del potere fisico sulla cosa e quest'ultima, essendo onere del custode, per escludere la propria responsabilità, dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale;
in particolare è stato affermato che "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (cfr. Cass. n. 11526/2017).
5 Sulla base di tali premesse occorre, allora, verificare se nella fattispecie in esame sussistano i presupposti per l'affermazione della responsabilità per danno da cose in custodia.
La prima questione che occorre esaminare riguarda la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. La custodia postula l'esistenza di un effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete di regola al proprietario, ma che può competere anche al possessore o detentore.
Nel caso di specie, è pacifico che l'evento di causa è avvenuto sulla spiaggia dello Scario del Comune di di proprietà del secondo l'art. CP_1 Controparte_3
822 c.c. (“... fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e
i porti ...”), la cui gestione amministrativa, a seguito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali, operato con il d.lgs. 112 del
1998 in attuazione della legge 59 del 1997, nonché con il d.lgs. 96 del 1999, è stata interamente devoluta ai Comuni, con espressa previsione che il conferimento in questione comprende altresì le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali quali, ad esempio, quelle di vigilanza, sicché non può dubitarsi che la spiaggia fosse nella custodia del quale soggetto che aveva Controparte_1
effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa.
Nel merito, si osserva che, in base all'istruttoria svolta in corso di causa, non può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico.
Infatti, i testimoni di parte attrice hanno fornito una ricostruzione non inequivocabile della dinamica dell'occorso. Sul punto, il teste Testimone_1
6 escussa all'udienza del 14.04.2023, pur confermando la circostanza 1) delle note 183
n. 2 di parte attrice (ovvero che “Che, in data 19.08.2014, alle ore 17:00 circa, il Sig.
si trovava in località Spiaggia dello Scario del Comune di Parte_1
”), ha dichiarato “In quei giorni mi trovavo in vacanza alle isole Eolie, non CP_1
ricordo quale isola in particolare fosse, ed ho conosciuto in spiaggia il sig.
[...]
. Confermo che il si trovava nella spiaggia dello Scario Persona_1 Per_1
alle 17,00. Il era su uno scoglio ed io ed altri conoscenti eravamo vicini Parte_1
a lui parzialmente immersi nell'acqua del mare. Ho visto la porzione di roccia colpire la gamba del ma non il momento in cui si è staccata”; “Non Parte_1
ricordo esattamente dove ci trovavamo al momento dell'accaduto, se a destra guardano il mare o a sinistra od al centro della baia”, “Io ho visto il masso colpire il
mentre si trovava in acqua insieme a me ed altri amici, compreso mio Parte_1
marito”, “Ricordo che eravamo con i piedi immersi nell'acqua; eravamo vicini alla riva. Io mi trovavo vicino al ma non proprio accanto. Il sasso era Parte_1
abbastanza grande ma non ricordo esattamente quanto. Ha colpito solo il
[...]
. Ricordo che il era di fianco alla scogliera ma non ricordo il Pt_1 Parte_1
lato se sinistro o destro…ricordo che al momento della caduta del masso in acqua con il c'era la moglie, io e mio marito, non ricordo se ci fosse anche la Parte_1
figlia dell'attore” (v. processo verbale del 14.04.2023). Del pari, il teste,
[...]
, escusso alla medesima udienza, ha dichiarato “Quel giorno ero in spiaggia Tes_2
con lui… il stava su un sasso posto sulla spiaggia, non ricordo se seduto Parte_1
o in piedi ed io e mia moglie ci trovavamo vicino nell'acqua, eravamo vicini alla riva. Ricordo di aver visto un sasso colpire il ma non ho visto da dove si Parte_1
è staccato”, “Se non ricordo male, noi ci trovavamo all'incirca al centro della
7 spiaggia, anzi mi trovavo vicino lo scoglio grande raffigurato nelle foto”, “al momento dell'incidente io stavo facendo il bagno, ho sentito il urlare mi Parte_1
sono girato verso di lui ed ho visto che aveva un sasso sulla gamba di circa 20 cm di diametro” (v. processo verbale del 14.04.2023). Di talché, dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice non è possibile accertare in maniera precisa le modalità dell'occorso, dal momento che entrambi i testimoni non hanno descritto, con sufficiente chiarezza, l'esatta modalità di verificazione del sinistro e dell'asserito distacco della porzione di roccia.
A ciò si aggiunga che il teste di parte convenuta, , sul Testimone_3
punto ha affermato “Preciso che nessuno mi ha parlato di un masso caduto ma mi è stato raccontato che il è caduto e aveva un danno al ginocchio. Io non Parte_1
l'ho visto sanguinare.”
Peraltro, nel verbale di Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania del 19.08.2014, si legge unicamente “mentre si trovava sugli scogli riferisce di essere stato colpito alla gamba sn da una pietra che si è spostata improvvisamente”
(v. all. 2 della citazione) e nella cartella clinica non sono offerti elementi ulteriori da cui desumere la compatibilità tra la riferita dinamica dell'occorso e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite
(v. all. 10 della citazione). Si aggiunga, ancora, la carenza documentale sub specie di mancata produzione di eventuali accertamenti o rilievi eseguiti dalle Autorità locali.
A tal riguardo, il teste (in qualità di dipendente del Testimone_4 CP_1
sino all'Agosto del 2019) ha riferito “ai tempi del sinistro io ero vigile urbano
[...]
del e non siamo stati chiamati per intervenire, né siamo stati Controparte_1
informati dell'accaduto” (v. processo verbale del 15.03.2024). Ne viene che, in
8 conclusione, non risulta compiutamente soddisfatto l'onere della prova incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendovi evidenza della relativa dinamica.
Ulteriormente, dall'istruttoria è emerso che nel luogo dell'occorso, vigesse il divieto di balneazione.
Sul punto, il teste , che ha dichiarato di conoscere bene lo Testimone_3
stato dei luoghi (“Io conosco bene i luoghi perché li frequento da sempre”, ove, peraltro, “gestivo un baretto che si trova sulla spiaggia dello Scario”), ha esposto che “il soggetto che ha avuto l'incidente si trovava fuori dalla spiaggia in un posto interdetto, ricordo che sulla spiaggia vi era un cartello che delimitava la zona interdetta ed avvisava del pericolo di caduta massi. Ricordo che alcuni miei clienti mi hanno chiesto in prestito un materassino per poter accedere al tratto interdetto e soccorrere il malcapitato;
questo signore è stato soccorso e trasportato via mare con il materassino in quanto era l'unica via per poterlo raggiungere visto che
l'attraversamento a piedi attraverso gli scogli sarebbe stato pericoloso per i soccorritori e per la persona soccorsa. I miei clienti mi hanno riferito che lui chiedeva il soccorso tramite elicottero ma secondo loro era pericoloso ed hanno ritenuto più utile trasportarlo sulla spiaggia via mare tramite il materassino. A quel punto io mi sono avvicinato ed ho visto il materassino che dalla zona interdetta si avvicinava alla spiaggia, trasportato dai soccorritori;
nel frattempo è stata chiamata
l'ambulanza…posso riferire che oltrepassato il divieto da me sopra indicato, il percorso diventa molto pericoloso per la presenza di scogli. La strada meno pericolosa è quella via mare. Nel cartello da me indicato, oltre alla comunicazione di caduta massi vi è il divieto di balneazione, mentre il bagno è permesso nella spiaggia Scario…Il posto dove mi è stato raccontato che si è verificato l'incidente è
9 al di là della spiaggia Scario, nella zona interdetta alla balneazione” (v. processo verbale del 24.10.2024). A tal riguardo, il teste , escusso in qualità di Testimone_5
responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di ha confermato le circostanze CP_1
A) e B) della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 depositata dalla ovvero CP_2
che “vero o non che il sinistro si è verificato in un luogo assolutamente precluso al libero accesso in quanto nella zona esisteva il divieto di balneazione” e “vero o non che il divieto di balneazione era segnalato da appositi cartelli” e ha precisato “In quel luogo c'era il divieto di balneazione disposto sia dal Comune che dalla CP_1
Capitaneria di Porto. Il luogo al quale mi riferisco è adiacente alla Spiaggia di
Scario, unica spiaggia del Comune di dove vi è il permesso di balneazione. CP_1
Precisamente il luogo è fuori dalla spiaggia, ad ovest della stessa. Il confine tra la spiaggia balneabile ed il luogo dove si è verificato l'incidente, interdetto al pubblico,
è delimitato da un filo al quale i dipendenti del comune affiggono un cartello che avvisa del pericolo. Non è possibile collocare transenne in quanto la zona è una scogliera… la delimitazione è costituita da un cavo di acciaio con un cartello in quanto non è possibile collocare barriere o transenne sugli scogli”. Del pari, la circostanza che “La spiaggia Scario” è “l'unico luogo balneabile del Comune di
” (v. processo verbale dell'udienza del 15.03.2024) è stata confermata anche CP_1
dal teste , che ha specificato “posso riferire che una parte del luogo, Testimone_4
costituita da una pietraia che si trova sotto il costone, è interdetta all'utilizzo per sicurezza ed è delimitata da cartelli di pericolo e staccionata;
il divieto di accesso riguarda la zona sottostante il costone. Io non so se vi è un divieto di balneazione, quello che è certo è che la zona interdetta è ben delimitata e tale limitazione è visibile anche dal mare” e “posso confermare è che la spiaggia Scario è libera e si
10 può accedere mentre la zona sotto il costone è interdetta e delimitata” (v. ancora processo verbale del 15.03.2024).
Pertanto, prive di rilievo risultano le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice concernenti la presenza dei bagnanti in spiaggia (in particolare,
[...]
ha riferito “posso riferire che la spiaggia era frequentata da molte Tes_1
persone, anche famiglie con bambini”, confermando la circostanza n. 8 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. del convenuto “la spiaggia dove si è CP_1
verificato il sinistro è libera, non privata, e non è richiesta alcun tipo di autorizzazione per accedervi” dichiarando “Non vi era nella spiaggia alcun cartello di divieto di balneazione”, e, parimenti, quanto alle dichiarazioni rese da
[...]
che ha riferito “posso riferire che quel giorno in spiaggia vi era molta Tes_2
gente” e “io non ho visto alcun cartello di divieto di ingresso o balneazione, “non ricordo cartelli che indicassero il divieto di balneazione. Io ho visto persone in spiaggia e ho deciso di scendere con mia moglie per fare il bagno”), posto che la
Spiaggia dello Scario non era oggetto del divieto, bensì la sola area adiacente in cui si trovava l'attore al momento della verificazione del sinistro. Inoltre, la teste
[...]
che ha negato di aver visto i predetti cartelli di divieto nei luoghi di causa, Tes_1
ha riferito “Per me era la prima volta che mi recavo in quella spiaggia dove ci trovavamo già da qualche ora. Anzi preciso che in precedenza ci eravamo recati per guardare la spiaggia ma quel giorno per la prima volta abbiamo trascorso la giornata nella Spiaggia dello Scario” e, del pari, il teste ha dichiarato Tes_2
“Era la prima volta che andavamo in quella spiaggia” (v. ancora processo verbale del 14.04.2023). D'altronde, la veridicità delle deposizioni testimoniali, quanto meno nel loro nucleo essenziale, è oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice
11 di merito sulla scorta di elementi di natura oggettiva -la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.- ma anche di carattere soggettivo come la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite- (cfr.
Cassazione civile sez. II, 17/02/2020, n.3849).
Del pari, - in conformità al costante orientamento giurisprudenziale della
Cassazione, secondo cui l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende (cfr. ex multis Cass. 29472/2023) - nessuna valenza probatoria assumono le dichiarazioni rese dall'attore, escusso all'udienza dell'1.07.2019, che ha negato le circostanze articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del
Comune di (ovvero, ha negato che “il giorno dell'incidente, nella zona CP_1
interessata esisteva un divieto assoluto di balneazione segnalato con cartelli e, altresì, il tratto di spiaggia ove si trova lo scoglio su cui l'attore era sdraiato al momento della caduta del masso, era specificatamente interdetto con fisiche delimitazioni” e “che l'attore ha oltrepassato le suddette delimitazioni, benché avvertito e diffidato a non farlo e si è rifiutato di ritornare indietro” v. memoria depositata il 29.06.2018), nonché ha negato le circostanze articolate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 della terza chiamata ovvero, “che il sinistro CP_2
si è verificato in un luogo assolutamente precluso al libero accesso in quanto nella zona esisteva il divieto di balneazione”, “che il divieto di balneazione era segnalato da appositi cartelli”, “che la porzione di spiaggia in cui è consentita la balneazione
è separata da quella in cui è vietato l'accesso da una recinzione”, “che l'attore è
12 caduto da uno scoglio sul quale si era arrampicato”, v. memoria depositata il
25.06.2018), (v. interrogatorio formale dell'1.07.2019).
Alla luce degli elementi acquisiti al presente giudizio, deve ritenersi che la condotta posta in essere dal sia stata certamente imprudente e non Parte_1
adeguata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Le circostanze emerse dall'assunzione della prova testimoniale inducono a ritenere che, nel caso di specie, il danno non sia stato l'effetto dell'esclusivo dinamismo interno della cosa, tale da manifestare di per sé sola quel collegamento causale necessario ed ineliminabile rispetto al fatto lesivo subito dal danneggiato, ma sia stato invece conseguenza dell'interazione con la cosa medesima della condotta del danneggiato.
Pertanto, l'imprudente condotta, posta in essere pur in presenza della palesata pericolosità del tratto, ha interrotto il nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento occorso, costituendo, di per sé, causa esclusiva dell'occorso e del conseguente evento. Ed invero, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e
l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. n.
21675/2023). Per di più, nella fattispecie la segnaletica apposta costituisce strumento idoneo a neutralizzare la pericolosità della cosa.
Si ricorda al riguardo che “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051
c.c. è esclusa in presenza di esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 31/07/2012, n. 13681).
13 La condotta della vittima, a sua volta, può quindi ritenersi "causa prossima di rilievo", idonea ad escludere la responsabilità altrui: o quando sia stata assolutamente eccezionale, imprevista ed imprevedibile;
oppure quando sia consistita in una negligenza od imprudenza così gravi ed inescusabili da rendere irrilevanti le precedenti condotte colpose di terzi: ciò sul presupposto che queste ultime sarebbero rimaste inoffensive, se la vittima avesse osservato un minimo di diligenza (così la Sez. 3, Sentenza n. 11386 del 17/11/1997, Rv. 510010, che ha affermato la responsabilità esclusiva d'un motociclista, il quale aveva urtato - riportandone lesioni - un mezzo parcheggiato sì in modo irregolare e vietato, ma perfettamente visibile;
così anche la Sez. 3, Sentenza n. 3061 del 10/05/1980, Rv.
406825, che ha affermato la responsabilità esclusiva d'un operaio precipitato da un ponteggio, dopo essersi appoggiato ad un paraschegge che era stato sì malamente saldato, ma che non aveva funzione di parapetto ed al quale non era consentito appoggiarsi).
La ragione dell'occorso per cui è causa è quindi ascrivibile esclusivamente al mancato rispetto della segnaletica di pericolo e, conseguentemente, alla imprudente decisione dell'attore.
Per le medesime ragioni non è neppure ipotizzabile ascrivere al CP_1
convenuto una responsabilità per omessa sorveglianza del tratto di mare interessato dall'occorso per cui è causa, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per poter affermare una responsabilità omissiva del , Controparte_1
infatti, occorre chiarire se dall'ente convenuto – e per esso il bagnino preposto - potesse pretendersi l'adozione di misure di sorveglianza idonee ad evitare l'evento infausto per cui è causa. In tal senso appare opportuno richiamare i principi
14 ordinamentali in punto di causalità omissiva. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “In tema di responsabilità civile, il problema della causalità omissiva postula l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della condotta omessa, e non è possibile ricostruire la serie causale sulla base della almeno iniziale applicazione del principio della cosiddetta equivalenza condizionale ("conditio sine qua non"), senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all'esistenza in capo al soggetto asseritamente danneggiante di un obbligo, giuridico o specifico, di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass. sez. un. pen. n. 30328 del 2002, RV 222138 e 222139)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006). Nel caso di specie, l'attore non ha individuato un obbligo giuridico specifico, a carico del bagnino che sorvegliava la spiaggia, che sarebbe stato violato da quest'ultimo, né può ritenersi che sussistesse un obbligo generico di sorveglianza dell'area marina con divieto di balneazione.
Fermo restando che anche laddove fosse stata individuata una condotta omissiva da parte del bagnino del , sarebbe stato necessario Controparte_1
15 verificare il nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso. Verifica in relazione alla quale agli atti non sono stati forniti sufficienti elementi fattuali (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018 “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto”).
Ne consegue che neppure la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. può essere addebitata al convenuto. Tanto comporta il rigetto della domanda CP_1
attorea.
La domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti della CP_1
deve ritenersi assorbita dal rigetto della Controparte_2
domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno poste carico dell'attore tanto quelle della parte convenuta quanto quelle della parte terza chiamata, secondo il principio di causalità. Tali spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.55/2014 e successive modifiche, per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale, di valore fino a € 52.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
16 eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 495/2016
R.G., così dispone:
− rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
− dichiara assorbita dal rigetto della domanda principale la domanda di garanzia avanzata dal nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_2
− condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio sostenute dal , che si liquidano in €. 7.616,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
− condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio sostenute dalla che liquida in €. Controparte_2
7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 23/07/2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Marino Merlo)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
17