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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/08/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14599/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 14599/2023 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Mascia D'Antona Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Gallo Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis 40, 473 bis 41, 473 bis 42 c.p.c.
Conclusioni formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 31.07.2025: per la ricorrente, “Si insiste quindi nella richiesta di autorizzazione di iscrizione delle figlie nella nuova scuola tenuto conto che tale autorizzazione non costituisce un obbligo, ma solo una facoltà concessa alla madre, e che l'iscrizione che verrà perfezionata non appena
l'Istituto Sassetti consentirà di perfezionarla. Solo nel caso di impossibilità di
pagina 1 di 9 trasferimento la signora ritiene giustificato un eventuale diniego che frustrerebbe le Pt_1 legittime aspirazioni e desideri delle figlie. Ci si riporta, nel resto al contenuti degli atti di causa ed alle relative conclusioni”; per il resistente, “Conclusioni Si ribadisce l'opposizione del sig. all'iscrizione CP_1 delle figlie presso l'Istituto Sassetti Peruzzi, in quanto tale scelta: • non è fondata su una seria valutazione orientativa, né da parte delle minori né dei genitori;
• è priva di documentazione scolastica o pareri specialistici a supporto;
• è motivata unicamente dal desiderio di eludere l'impegno richiesto dalle attuali scuole;
• rischia di compromettere la già fragile continuità scolastica delle ragazze. Si chiede pertanto al Giudice di non autorizzare l'iscrizione presso il nuovo istituto in assenza di idonea documentazione e previa acquisizione di una relazione pedagogica o neuropsicologica che dimostri l'effettiva congruenza tra le scelte scolastiche e le attitudini personali delle minori.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex art. 437 bis 40 e ss. c.p.c. ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'emissione in via d'urgenza, inaudita altera parte, dell'ordine di immediata interruzione della frequentazione della minore con il padre e con la famiglia paterna Persona_1 nonché la previsione di incontri tra il padre e la minore in modalità protetta Persona_2 con l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio;
in via istruttoria ha chiesto disporsi l'interrogatorio libero delle parti, l'audizione delle minori e , prova Per_2 Per_1 per testi, nonché l'acquisizione presso gli uffici pubblici di tutti i documenti ritenuti utili, ivi compresa la richiesta di informazioni alle autorità competenti ai sensi dell'art. 473 bis
42 comma V° c.p.c. e relativa trasmissione di atti. In particolare, la ricorrente ha dedotto che nel corso di un colloquio con la psicologa scolastica, la minore avrebbe riferito Per_1 di aver subito nel tempo episodi di violenza fisica da parte del padre, pressioni psicologiche volte a farle rilasciare dichiarazioni non veritiere sulla madre, nonché un atto sessuale non consenziente da parte di un familiare paterno. Tali rivelazioni, confermate alla madre in un momento di forte turbamento emotivo, avrebbero determinato l'interruzione spontanea della frequentazione con il padre e la presentazione di denuncia alle autorità competenti, con l'avvio di procedimenti penali. Per tali motivi la madre, in ragione della gravità e pagina 2 di 9 delicatezza dei fatti dedotti, ha chiesto l'adozione di misure cautelative a tutela della minore.
2. Con provvedimento del 21.12.2023 il Giudice relatore, stante la prospettazione dei gravi fatti commessi ai danni della minore da parte del padre operata dalla Persona_1 ricorrente (condotte maltrattanti), ha disposto d'urgenza e inaudita altera parte l'immediata sospensione degli incontri tra la figlia nata il [...], e il padre e tra Persona_1 detta figlia e la famiglia paterna e l'attivazione di incontri protetti tra la figlia Per_2
nata l' 08.02.2008, e il padre con l'intervento del Servizio sociale competente nei
[...] tempi individuati da detto Servizio.
3. All'udienza del 04.01.2024 si è costituito nel giudizio il resistente Controparte_1 mediante deposito di comparsa di costituzione con cui ha contestato integralmente le accuse mosse dalla ricorrente, negando ogni condotta violenta e sostenendo di aver sempre svolto con dedizione il proprio ruolo genitoriale. Ha attribuito le dichiarazioni della figlia Per_1
a un contesto di disagio adolescenziale e a una gestione materna permissiva, evidenziando episodi di ribellione, scarso rendimento scolastico e condotte problematiche della minore.
Ha chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare le condizioni psicologiche delle figlie e la qualità del legame con ciascun genitore, nonché la revoca degli incontri protetti con la figlia e la conferma dell'affido condiviso. Per_2
Alla medesima udienza sono stati sentiti i procuratori delle parti. Il Giudice, su richiesta di entrambe le parti, ha disposto preliminarmente l'acquisizione dei verbali di audizione della figlia e della figlia redatti dai Carabinieri su delega del Persona_1 Persona_2
P.M. previa autorizzazione dello stesso P.M. e rinviato all'udienza del 17.01.2024.
4. All'udienza del 17.01.2024 il procuratore della ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento già emesso inaudita altera parte; il procuratore del resistente ha fatto presente che il padre aveva iniziato gli incontri protetti con la figlia ed ha concluso Per_2 come da comparsa quanto alla revoca degli incontri protetti all'esito della relazione dei
Servizi Sociali;
ha inoltre fatto presente che era pervenuta richiesta di incidente probatorio da parte del P.M. nell'ambito del procedimento penale per i fatti di cui al presente procedimento. Il Giudice relatore, all'esito, ha confermato il proprio decreto emesso il
21.12.2023 avendo rilevato che le condotte maltrattanti tenute dal padre ai danni della pagina 3 di 9 minore avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla stessa minore e Per_1 dalla figlia sentite entrambe dai Carabinieri su delega del P.M., acquisite agli atti. Per_2
5. All'udienza del 20.03.2024 il Giudice relatore sull'accordo delle parti allo stato, ha disposto, a parziale modifica del precedente provvedimento, incontri osservati del padre nei confronti della sola minore alla presenza di un educatore del Servizio Persona_2
Sociale territorialmente competente nei tempi stabiliti da detto Servizio, raccomandando almeno due incontri osservati ogni settimana compatibilmente con gli impegni della minore;
il Giudice ha inoltre disposto di effettuare istruttoria all'esito dell'incidente probatorio per l'assunzione della deposizione della minore che le parti Persona_1 hanno indicato svolgersi il 31.05.2024, fissando all'uopo l'udienza del 03.07.2024.
6. E' pervenuta relazione dell'assistente sociale di riferimento in data 12.04.2024, con cui detta assistente ha evidenziato il disagio della minore rispetto alla frequentazione Per_2 padre figlia disposta con provvedimento del Giudice relatore del 20.03.2024. Il Giudice ha, pertanto, anticipato l'udienza del 03.07.2024 all' 08.05.2024 per sentire le parti in ordine alle richieste dell'assistente sociale formulate nella relazione.
7. All'udienza dell'08.05.2024 sono state sentite le parti: il procuratore della ricorrente si è rimesso al Tribunale facendo presente che non parlerebbe con la madre di quanto
Per_2 riferisce ai Servizi Sociali, il procuratore del resistente ha chiesto disporsi la conferma del provvedimento in essere e una CTU per la figlia per valutare il migliore regime di
Per_2 affidamento e frequentazione della stessa, nonché l'audizione dell'assistente sociale di riferimento per chiarire le modalità di frequentazione e quanto appreso dalla figlia;
il
Per_2 procuratore della ricorrente si è opposto sia alla richiesta di CTU su , in quanto
Per_2 prematura, sia alla richiesta di audizione dell'assistente sociale di riferimento, in quanto già presente la relazione in atti, ed ha chiesto l'autorizzazione a cambiare la residenza per la figlia presso la madre, in quanto necessaria per ottenere gli assegni familiari,
Per_2 richiesta alla quale il procuratore del resistente si è opposto. Il Giudice relatore all'esito ha disposto che il padre potesse incontrare la figlia con la sola modalità degli incontri
Per_2 protetti per una sola ora alla settimana visto il disagio manifestato dalla minore rispetto alla disciplina della frequentazione padre figlia stabilita con proprio decreto emesso in data
20.03.2024.
pagina 4 di 9 8. Il giudizio è proseguito in via istruttoria mediante il deposito delle relazioni aggiornate da parte dei Servizi incaricati e l'acquisizione di documenti. Con provvedimento del
19.03.2025 è stata disposta CTU psicologica volta ad individuare le condizioni psichiche delle figlie minori ed il consulente nominato, dott. ha depositato la Persona_3 relazione in data 14.07.2025.
9. All'udienza del 16.07.2025, il difensore della ricorrente nulla ha osservato quanto alla
CTU ed ha concluso come da ricorso nonché ha chiesto l'autorizzazione ad iscrivere le figlie ad altro istituto scolastico (Sassetti Peruzzi) anche in assenza del consenso del padre;
il difensore del resistente, sull'istanza formulata all'udienza, ha rilevato che il padre non dava l'assenso al cambio di scuola, si è opposta alla nomina di un coordinatore genitoriale;
per quanto riguarda l'affidamento, ha condiviso le conclusioni del CTU;
per quanto riguarda gli incontri osservati padre-Giulia, in tesi ha chiesto la liberalizzazione vista la maggiore età della stessa, in subordine si è rimesso alla decisione del Tribunale, facendo presente che il sabato il padre lavora;
per quanto riguarda gli incontri , ha CP_2 rilevato che il padre attende che la figlia si determini ad incontrarlo e che lui sarà ben lieto di poterla vedere e frequentare;
all'esito il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio con provvedimento in pari data ha ritenuto opportuno ascoltare le minori prima di adottare i provvedimenti che le riguardino in ordine alla scelta scolastica, ed ha quindi disposto la loro audizione per l'udienza del 28.07.2025 in esito alla quale, disposta ulteriore integrazione documentale, il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per il 31.07.2025 assegnando alle parti termine per note di trattazione scritta. All'udienza cartolare del 31.07.
2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti, si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
10. Quanto all'affidamento delle minori (nata il [...]) e (nata il Per_2 Per_1
09.03.2009) il Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni espresse dal CTU che a pag. 25 della relazione ha sostenuto “Pur all'interno di una separazione che appare fortemente conflittuale, appare opportuno disporre l'affidamento condiviso delle figlie per il (breve) periodo in cui saranno ancora minorenni e sotto la responsabilità genitoriale. [...] con le adeguate misure di sostegno essa appare il regime di affidamento che meglio può tutelare il processo evolutivo delle minori” ed ancora “La scarsa collaborazione tra i genitori, pur necessitando di un adeguato sostegno, non appare tuttavia tale da costituire un ostacolo
pagina 5 di 9 all'affidamento condiviso in quanto tale forma di affidamento, pur funzionando in maniera difettosa, non è mai stata fonte di pregiudizio per le figlie”. Dalla relazione del dott. non emergono elementi tali da escludere la capacità genitoriale di uno Persona_3 dei due genitori. Entrambi, pur presentando criticità specifiche (il padre con tendenza al controllo e scarsa empatia, la madre con eccessiva permissività), mantengono un legame affettivo vivo con le figlie e hanno manifestato disponibilità a occuparsene. Il conflitto genitoriale, sebbene significativo, non ha prodotto effetti pregiudizievoli diretti sulle minori tali da giustificare un affidamento esclusivo. Il Tribunale, pertanto, in adesione a quanto suggerito dal CTU, dispone l'affidamento condiviso delle minori e , con Per_2 Per_1 collocamento presso la madre, ritenendolo il regime più idoneo a tutelare il processo evolutivo delle minori, anche in considerazione della loro età e della necessità di accompagnarle verso l'autonomia.
11. In ordine alla frequentazione di e con il padre, fermo restando la Per_2 Per_1 collocazione delle minori presso la madre, il CTU ha sottolineato che la frequentazione con il padre dovrà tener conto dell'età delle figlie, e del loro desiderio a tal proposito. In particolare, il consulente ha evidenziato una situazione relazionale profondamente differenziata tra le due figlie minori in merito al rapporto con il padre. , pur Per_2 consapevole delle tensioni familiari e delle accuse mosse nei confronti del padre, ha manifestato il desiderio di mantenere un legame con lui. Il CTU ha ritenuto opportuno proporre di confermare gli incontri osservati, suggerendo di spostarli presso il domicilio paterno e di integrarli con un momento di condivisione, come il pranzo del sabato, al fine di favorire una relazione più naturale e meno istituzionalizzata. Diversa è la posizione di
, la quale ha espresso un rifiuto netto e motivato di ogni contatto con il padre e con Per_1 la famiglia paterna. Tale rifiuto, secondo quanto emerso dalla CTU, non è riconducibile a un sentimento di paura, bensì a un vissuto profondo di trascuratezza affettiva, mancanza di riconoscimento e preferenze percepite nei confronti della sorella. La ragazza ha riferito episodi di violenza assistita e diretta, attualmente oggetto di accertamento in sede penale, che hanno inciso significativamente sul suo equilibrio emotivo. Il CTU ha rilevato come il nucleo tematico del mancato riconoscimento da parte del padre sia divenuto centrale nel disagio psichico di , manifestandosi anche in altre relazioni significative. In tale Per_1 contesto, il consulente ha ritenuto inopportuno imporre un dispositivo di frequentazione,
pagina 6 di 9 suggerendo piuttosto di lasciare alla ragazza la libertà di decidere se e quando riprendere i contatti con il padre, nel rispetto del suo attuale stato emotivo e della sua volontà. Il
Tribunale, pertanto, valutate le risultanze della CTU, ritiene di conformarsi parzialmente alle indicazioni ivi contenute in merito alla regolamentazione della frequentazione tra il padre e le figlie minori. In particolare, si ritiene opportuno mantenere per la modalità Per_2 degli incontri protetti, come già in esecuzione e come disposto all'udienza dell' 08.05.2024, tenuto conto del procedimento penale in essere, ovvero che il padre possa incontrare la figlia in modalità protetta per una sola ora alla settimana presso la sede attuale, con Per_2 possibilità di ampliamento, anche in merito allo spostamento del luogo dell'incontro presso la casa paterna, al fine di favorire un graduale riavvicinamento in un contesto rassicurante, il tutto secondo la valutazione dei Servizi Sociali.
Quanto a , considerata la sua ferma opposizione a riprendere i contatti con il padre Per_1
e il vissuto soggettivo emerso nel corso della CTU, si ritiene conforme all'interesse della minore, così come espresso dal CTU, non imporre alcuna frequentazione, lasciando a lei la libertà di valutare autonomamente tempi e modalità di un eventuale riavvicinamento fermo restando che, nel caso di un manifestato interesse di ad incontrare il padre, gli Per_1 incontri dovranno tenersi in forma osservata a cura dei Servizi Sociali.
Quanto al coordinatore genitoriale suggerito dal CTU, il Collegio non ne dispone la nomina, non avendo il resistente prestato il suo consenso al riguardo.
12. Sulla scelta scolastica delle minori il Tribunale, esaminati gli atti di causa e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle minori e nel corso Per_2 Persona_1 dell'audizione del 28.07.2025, ritiene di accogliere la richiesta della madre in ordine all'iscrizione delle figlie presso l'Istituto Professionale “Sassetti-Peruzzi” di Firenze.
Dall'ascolto diretto delle minori è emersa in modo chiaro e coerente la volontà di entrambe di abbandonare i rispettivi percorsi scolastici attualmente in corso, ritenuti non rispondenti ai loro interessi e alle loro attitudini. In particolare, ha manifestato il desiderio di Per_2 interrompere l'indirizzo di accoglienza alberghiera, non ritenendosi portata per le lingue straniere, e ha espresso l'intenzione di intraprendere un percorso formativo orientato all'assistenza all'infanzia, in linea con le proprie inclinazioni personali. , dal canto Per_1 suo, ha riferito di non essere stata ammessa alla classe successiva presso l'Istituto Marco
Polo e di non voler più proseguire in quell'ambiente scolastico, ritenuto eccessivamente pagina 7 di 9 gravoso e non adatto alle sue capacità.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e rilevato che le minori, ormai adolescenti, hanno espresso in modo consapevole e motivato la volontà di cambiare istituto, il Tribunale ritiene conforme al loro interesse autorizzare la madre ad iscrivere entrambe le figlie presso l'Istituto Professionale “Sassetti-Peruzzi” per l'anno scolastico 2025/2026, nonostante il dissenso manifestato dal padre.
13. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio compensa per metà le spese tra le parti e pone per l'altra metà detti costi a carico del resistente e a favore della ricorrente.
14. Il Tribunale pone le spese della CTU a carico solidale delle parti, tenuto conto che tale accertamento peritale è stato necessario per verificare le dinamiche relazionali in ordine al nucleo familiare.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento condiviso delle minori (nata il [...]) e Persona_2
(nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 madre Parte_1
2) dispone che il padre possa incontrare la figlia in modalità protetta, come già in Per_2 esecuzione e come disposto all'udienza del 08.05.2024, per una sola ora alla settimana presso la sede attuale, con possibilità di ampliamento, anche in merito allo spostamento del luogo dell'incontro presso la casa paterna, secondo la valutazione dei Servizi Sociali che relazioneranno sulla base di relazioni trimestrali (30.09, 30.12, 30.03, 30.06) al Giudice
Tutelare incaricato della vigilanza;
3) dispone che il padre possa incontrare solo qualora la figlia ne faccia richiesta, e Per_1 comunque in modalità protetta, con incontri da attivarsi a cura dei Servizi Sociali, ai quali viene conferito mandato, con richiesta di relazionare al Giudice Tutelare incaricato della vigilanza sull'andamento di detti eventuali incontri;
pagina 8 di 9 4) autorizza la sola madre ad esprimere il consenso all'iscrizione delle figlie Parte_1
e presso l'istituto Sassetti Peruzzi di Firenze per l'anno scolastico Per_2 Per_1
2025/2026, anche in assenza del consenso del padre;
5) condanna il resistente a rimborsare metà delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente che liquida in euro € 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge, con compensazione per la residua parte;
6) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali e al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 14599/2023 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Mascia D'Antona Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Gallo Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis 40, 473 bis 41, 473 bis 42 c.p.c.
Conclusioni formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 31.07.2025: per la ricorrente, “Si insiste quindi nella richiesta di autorizzazione di iscrizione delle figlie nella nuova scuola tenuto conto che tale autorizzazione non costituisce un obbligo, ma solo una facoltà concessa alla madre, e che l'iscrizione che verrà perfezionata non appena
l'Istituto Sassetti consentirà di perfezionarla. Solo nel caso di impossibilità di
pagina 1 di 9 trasferimento la signora ritiene giustificato un eventuale diniego che frustrerebbe le Pt_1 legittime aspirazioni e desideri delle figlie. Ci si riporta, nel resto al contenuti degli atti di causa ed alle relative conclusioni”; per il resistente, “Conclusioni Si ribadisce l'opposizione del sig. all'iscrizione CP_1 delle figlie presso l'Istituto Sassetti Peruzzi, in quanto tale scelta: • non è fondata su una seria valutazione orientativa, né da parte delle minori né dei genitori;
• è priva di documentazione scolastica o pareri specialistici a supporto;
• è motivata unicamente dal desiderio di eludere l'impegno richiesto dalle attuali scuole;
• rischia di compromettere la già fragile continuità scolastica delle ragazze. Si chiede pertanto al Giudice di non autorizzare l'iscrizione presso il nuovo istituto in assenza di idonea documentazione e previa acquisizione di una relazione pedagogica o neuropsicologica che dimostri l'effettiva congruenza tra le scelte scolastiche e le attitudini personali delle minori.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex art. 437 bis 40 e ss. c.p.c. ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'emissione in via d'urgenza, inaudita altera parte, dell'ordine di immediata interruzione della frequentazione della minore con il padre e con la famiglia paterna Persona_1 nonché la previsione di incontri tra il padre e la minore in modalità protetta Persona_2 con l'intervento dei Servizi Sociali competenti per territorio;
in via istruttoria ha chiesto disporsi l'interrogatorio libero delle parti, l'audizione delle minori e , prova Per_2 Per_1 per testi, nonché l'acquisizione presso gli uffici pubblici di tutti i documenti ritenuti utili, ivi compresa la richiesta di informazioni alle autorità competenti ai sensi dell'art. 473 bis
42 comma V° c.p.c. e relativa trasmissione di atti. In particolare, la ricorrente ha dedotto che nel corso di un colloquio con la psicologa scolastica, la minore avrebbe riferito Per_1 di aver subito nel tempo episodi di violenza fisica da parte del padre, pressioni psicologiche volte a farle rilasciare dichiarazioni non veritiere sulla madre, nonché un atto sessuale non consenziente da parte di un familiare paterno. Tali rivelazioni, confermate alla madre in un momento di forte turbamento emotivo, avrebbero determinato l'interruzione spontanea della frequentazione con il padre e la presentazione di denuncia alle autorità competenti, con l'avvio di procedimenti penali. Per tali motivi la madre, in ragione della gravità e pagina 2 di 9 delicatezza dei fatti dedotti, ha chiesto l'adozione di misure cautelative a tutela della minore.
2. Con provvedimento del 21.12.2023 il Giudice relatore, stante la prospettazione dei gravi fatti commessi ai danni della minore da parte del padre operata dalla Persona_1 ricorrente (condotte maltrattanti), ha disposto d'urgenza e inaudita altera parte l'immediata sospensione degli incontri tra la figlia nata il [...], e il padre e tra Persona_1 detta figlia e la famiglia paterna e l'attivazione di incontri protetti tra la figlia Per_2
nata l' 08.02.2008, e il padre con l'intervento del Servizio sociale competente nei
[...] tempi individuati da detto Servizio.
3. All'udienza del 04.01.2024 si è costituito nel giudizio il resistente Controparte_1 mediante deposito di comparsa di costituzione con cui ha contestato integralmente le accuse mosse dalla ricorrente, negando ogni condotta violenta e sostenendo di aver sempre svolto con dedizione il proprio ruolo genitoriale. Ha attribuito le dichiarazioni della figlia Per_1
a un contesto di disagio adolescenziale e a una gestione materna permissiva, evidenziando episodi di ribellione, scarso rendimento scolastico e condotte problematiche della minore.
Ha chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare le condizioni psicologiche delle figlie e la qualità del legame con ciascun genitore, nonché la revoca degli incontri protetti con la figlia e la conferma dell'affido condiviso. Per_2
Alla medesima udienza sono stati sentiti i procuratori delle parti. Il Giudice, su richiesta di entrambe le parti, ha disposto preliminarmente l'acquisizione dei verbali di audizione della figlia e della figlia redatti dai Carabinieri su delega del Persona_1 Persona_2
P.M. previa autorizzazione dello stesso P.M. e rinviato all'udienza del 17.01.2024.
4. All'udienza del 17.01.2024 il procuratore della ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento già emesso inaudita altera parte; il procuratore del resistente ha fatto presente che il padre aveva iniziato gli incontri protetti con la figlia ed ha concluso Per_2 come da comparsa quanto alla revoca degli incontri protetti all'esito della relazione dei
Servizi Sociali;
ha inoltre fatto presente che era pervenuta richiesta di incidente probatorio da parte del P.M. nell'ambito del procedimento penale per i fatti di cui al presente procedimento. Il Giudice relatore, all'esito, ha confermato il proprio decreto emesso il
21.12.2023 avendo rilevato che le condotte maltrattanti tenute dal padre ai danni della pagina 3 di 9 minore avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla stessa minore e Per_1 dalla figlia sentite entrambe dai Carabinieri su delega del P.M., acquisite agli atti. Per_2
5. All'udienza del 20.03.2024 il Giudice relatore sull'accordo delle parti allo stato, ha disposto, a parziale modifica del precedente provvedimento, incontri osservati del padre nei confronti della sola minore alla presenza di un educatore del Servizio Persona_2
Sociale territorialmente competente nei tempi stabiliti da detto Servizio, raccomandando almeno due incontri osservati ogni settimana compatibilmente con gli impegni della minore;
il Giudice ha inoltre disposto di effettuare istruttoria all'esito dell'incidente probatorio per l'assunzione della deposizione della minore che le parti Persona_1 hanno indicato svolgersi il 31.05.2024, fissando all'uopo l'udienza del 03.07.2024.
6. E' pervenuta relazione dell'assistente sociale di riferimento in data 12.04.2024, con cui detta assistente ha evidenziato il disagio della minore rispetto alla frequentazione Per_2 padre figlia disposta con provvedimento del Giudice relatore del 20.03.2024. Il Giudice ha, pertanto, anticipato l'udienza del 03.07.2024 all' 08.05.2024 per sentire le parti in ordine alle richieste dell'assistente sociale formulate nella relazione.
7. All'udienza dell'08.05.2024 sono state sentite le parti: il procuratore della ricorrente si è rimesso al Tribunale facendo presente che non parlerebbe con la madre di quanto
Per_2 riferisce ai Servizi Sociali, il procuratore del resistente ha chiesto disporsi la conferma del provvedimento in essere e una CTU per la figlia per valutare il migliore regime di
Per_2 affidamento e frequentazione della stessa, nonché l'audizione dell'assistente sociale di riferimento per chiarire le modalità di frequentazione e quanto appreso dalla figlia;
il
Per_2 procuratore della ricorrente si è opposto sia alla richiesta di CTU su , in quanto
Per_2 prematura, sia alla richiesta di audizione dell'assistente sociale di riferimento, in quanto già presente la relazione in atti, ed ha chiesto l'autorizzazione a cambiare la residenza per la figlia presso la madre, in quanto necessaria per ottenere gli assegni familiari,
Per_2 richiesta alla quale il procuratore del resistente si è opposto. Il Giudice relatore all'esito ha disposto che il padre potesse incontrare la figlia con la sola modalità degli incontri
Per_2 protetti per una sola ora alla settimana visto il disagio manifestato dalla minore rispetto alla disciplina della frequentazione padre figlia stabilita con proprio decreto emesso in data
20.03.2024.
pagina 4 di 9 8. Il giudizio è proseguito in via istruttoria mediante il deposito delle relazioni aggiornate da parte dei Servizi incaricati e l'acquisizione di documenti. Con provvedimento del
19.03.2025 è stata disposta CTU psicologica volta ad individuare le condizioni psichiche delle figlie minori ed il consulente nominato, dott. ha depositato la Persona_3 relazione in data 14.07.2025.
9. All'udienza del 16.07.2025, il difensore della ricorrente nulla ha osservato quanto alla
CTU ed ha concluso come da ricorso nonché ha chiesto l'autorizzazione ad iscrivere le figlie ad altro istituto scolastico (Sassetti Peruzzi) anche in assenza del consenso del padre;
il difensore del resistente, sull'istanza formulata all'udienza, ha rilevato che il padre non dava l'assenso al cambio di scuola, si è opposta alla nomina di un coordinatore genitoriale;
per quanto riguarda l'affidamento, ha condiviso le conclusioni del CTU;
per quanto riguarda gli incontri osservati padre-Giulia, in tesi ha chiesto la liberalizzazione vista la maggiore età della stessa, in subordine si è rimesso alla decisione del Tribunale, facendo presente che il sabato il padre lavora;
per quanto riguarda gli incontri , ha CP_2 rilevato che il padre attende che la figlia si determini ad incontrarlo e che lui sarà ben lieto di poterla vedere e frequentare;
all'esito il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Il Collegio con provvedimento in pari data ha ritenuto opportuno ascoltare le minori prima di adottare i provvedimenti che le riguardino in ordine alla scelta scolastica, ed ha quindi disposto la loro audizione per l'udienza del 28.07.2025 in esito alla quale, disposta ulteriore integrazione documentale, il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per il 31.07.2025 assegnando alle parti termine per note di trattazione scritta. All'udienza cartolare del 31.07.
2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta delle parti, si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
10. Quanto all'affidamento delle minori (nata il [...]) e (nata il Per_2 Per_1
09.03.2009) il Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni espresse dal CTU che a pag. 25 della relazione ha sostenuto “Pur all'interno di una separazione che appare fortemente conflittuale, appare opportuno disporre l'affidamento condiviso delle figlie per il (breve) periodo in cui saranno ancora minorenni e sotto la responsabilità genitoriale. [...] con le adeguate misure di sostegno essa appare il regime di affidamento che meglio può tutelare il processo evolutivo delle minori” ed ancora “La scarsa collaborazione tra i genitori, pur necessitando di un adeguato sostegno, non appare tuttavia tale da costituire un ostacolo
pagina 5 di 9 all'affidamento condiviso in quanto tale forma di affidamento, pur funzionando in maniera difettosa, non è mai stata fonte di pregiudizio per le figlie”. Dalla relazione del dott. non emergono elementi tali da escludere la capacità genitoriale di uno Persona_3 dei due genitori. Entrambi, pur presentando criticità specifiche (il padre con tendenza al controllo e scarsa empatia, la madre con eccessiva permissività), mantengono un legame affettivo vivo con le figlie e hanno manifestato disponibilità a occuparsene. Il conflitto genitoriale, sebbene significativo, non ha prodotto effetti pregiudizievoli diretti sulle minori tali da giustificare un affidamento esclusivo. Il Tribunale, pertanto, in adesione a quanto suggerito dal CTU, dispone l'affidamento condiviso delle minori e , con Per_2 Per_1 collocamento presso la madre, ritenendolo il regime più idoneo a tutelare il processo evolutivo delle minori, anche in considerazione della loro età e della necessità di accompagnarle verso l'autonomia.
11. In ordine alla frequentazione di e con il padre, fermo restando la Per_2 Per_1 collocazione delle minori presso la madre, il CTU ha sottolineato che la frequentazione con il padre dovrà tener conto dell'età delle figlie, e del loro desiderio a tal proposito. In particolare, il consulente ha evidenziato una situazione relazionale profondamente differenziata tra le due figlie minori in merito al rapporto con il padre. , pur Per_2 consapevole delle tensioni familiari e delle accuse mosse nei confronti del padre, ha manifestato il desiderio di mantenere un legame con lui. Il CTU ha ritenuto opportuno proporre di confermare gli incontri osservati, suggerendo di spostarli presso il domicilio paterno e di integrarli con un momento di condivisione, come il pranzo del sabato, al fine di favorire una relazione più naturale e meno istituzionalizzata. Diversa è la posizione di
, la quale ha espresso un rifiuto netto e motivato di ogni contatto con il padre e con Per_1 la famiglia paterna. Tale rifiuto, secondo quanto emerso dalla CTU, non è riconducibile a un sentimento di paura, bensì a un vissuto profondo di trascuratezza affettiva, mancanza di riconoscimento e preferenze percepite nei confronti della sorella. La ragazza ha riferito episodi di violenza assistita e diretta, attualmente oggetto di accertamento in sede penale, che hanno inciso significativamente sul suo equilibrio emotivo. Il CTU ha rilevato come il nucleo tematico del mancato riconoscimento da parte del padre sia divenuto centrale nel disagio psichico di , manifestandosi anche in altre relazioni significative. In tale Per_1 contesto, il consulente ha ritenuto inopportuno imporre un dispositivo di frequentazione,
pagina 6 di 9 suggerendo piuttosto di lasciare alla ragazza la libertà di decidere se e quando riprendere i contatti con il padre, nel rispetto del suo attuale stato emotivo e della sua volontà. Il
Tribunale, pertanto, valutate le risultanze della CTU, ritiene di conformarsi parzialmente alle indicazioni ivi contenute in merito alla regolamentazione della frequentazione tra il padre e le figlie minori. In particolare, si ritiene opportuno mantenere per la modalità Per_2 degli incontri protetti, come già in esecuzione e come disposto all'udienza dell' 08.05.2024, tenuto conto del procedimento penale in essere, ovvero che il padre possa incontrare la figlia in modalità protetta per una sola ora alla settimana presso la sede attuale, con Per_2 possibilità di ampliamento, anche in merito allo spostamento del luogo dell'incontro presso la casa paterna, al fine di favorire un graduale riavvicinamento in un contesto rassicurante, il tutto secondo la valutazione dei Servizi Sociali.
Quanto a , considerata la sua ferma opposizione a riprendere i contatti con il padre Per_1
e il vissuto soggettivo emerso nel corso della CTU, si ritiene conforme all'interesse della minore, così come espresso dal CTU, non imporre alcuna frequentazione, lasciando a lei la libertà di valutare autonomamente tempi e modalità di un eventuale riavvicinamento fermo restando che, nel caso di un manifestato interesse di ad incontrare il padre, gli Per_1 incontri dovranno tenersi in forma osservata a cura dei Servizi Sociali.
Quanto al coordinatore genitoriale suggerito dal CTU, il Collegio non ne dispone la nomina, non avendo il resistente prestato il suo consenso al riguardo.
12. Sulla scelta scolastica delle minori il Tribunale, esaminati gli atti di causa e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle minori e nel corso Per_2 Persona_1 dell'audizione del 28.07.2025, ritiene di accogliere la richiesta della madre in ordine all'iscrizione delle figlie presso l'Istituto Professionale “Sassetti-Peruzzi” di Firenze.
Dall'ascolto diretto delle minori è emersa in modo chiaro e coerente la volontà di entrambe di abbandonare i rispettivi percorsi scolastici attualmente in corso, ritenuti non rispondenti ai loro interessi e alle loro attitudini. In particolare, ha manifestato il desiderio di Per_2 interrompere l'indirizzo di accoglienza alberghiera, non ritenendosi portata per le lingue straniere, e ha espresso l'intenzione di intraprendere un percorso formativo orientato all'assistenza all'infanzia, in linea con le proprie inclinazioni personali. , dal canto Per_1 suo, ha riferito di non essere stata ammessa alla classe successiva presso l'Istituto Marco
Polo e di non voler più proseguire in quell'ambiente scolastico, ritenuto eccessivamente pagina 7 di 9 gravoso e non adatto alle sue capacità.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e rilevato che le minori, ormai adolescenti, hanno espresso in modo consapevole e motivato la volontà di cambiare istituto, il Tribunale ritiene conforme al loro interesse autorizzare la madre ad iscrivere entrambe le figlie presso l'Istituto Professionale “Sassetti-Peruzzi” per l'anno scolastico 2025/2026, nonostante il dissenso manifestato dal padre.
13. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio compensa per metà le spese tra le parti e pone per l'altra metà detti costi a carico del resistente e a favore della ricorrente.
14. Il Tribunale pone le spese della CTU a carico solidale delle parti, tenuto conto che tale accertamento peritale è stato necessario per verificare le dinamiche relazionali in ordine al nucleo familiare.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento condiviso delle minori (nata il [...]) e Persona_2
(nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_1 madre Parte_1
2) dispone che il padre possa incontrare la figlia in modalità protetta, come già in Per_2 esecuzione e come disposto all'udienza del 08.05.2024, per una sola ora alla settimana presso la sede attuale, con possibilità di ampliamento, anche in merito allo spostamento del luogo dell'incontro presso la casa paterna, secondo la valutazione dei Servizi Sociali che relazioneranno sulla base di relazioni trimestrali (30.09, 30.12, 30.03, 30.06) al Giudice
Tutelare incaricato della vigilanza;
3) dispone che il padre possa incontrare solo qualora la figlia ne faccia richiesta, e Per_1 comunque in modalità protetta, con incontri da attivarsi a cura dei Servizi Sociali, ai quali viene conferito mandato, con richiesta di relazionare al Giudice Tutelare incaricato della vigilanza sull'andamento di detti eventuali incontri;
pagina 8 di 9 4) autorizza la sola madre ad esprimere il consenso all'iscrizione delle figlie Parte_1
e presso l'istituto Sassetti Peruzzi di Firenze per l'anno scolastico Per_2 Per_1
2025/2026, anche in assenza del consenso del padre;
5) condanna il resistente a rimborsare metà delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente che liquida in euro € 2.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge, con compensazione per la residua parte;
6) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali e al Giudice Tutelare territorialmente competenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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