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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA in persona del Giudice unico, dott.ssa Sonia Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta il 26.2.2024 a seguito di atto di citazione in riassunzione ex art. 354 cpc al n. 776/24 RG del Tribunale di Vicenza, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, promossa da:
in persona del suo l.r.p.t. ed amministratore unico, con sede in Zugliano Parte_1
(VI), Via Cà Magra 25, (P. I.V.A. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Andrea Perotto di Schio, PEC con Email_1 domicilio eletto presso il suo studio in Schio, Piazza Almerico da Schio n. 14, come da procura congiunta all'atto di citazione in riassunzione, successore a titolo particolare nel diritto controverso (cessionario credito), che subentra nella posizione di già creditore esecutante nel giudizio di esecuzione presso terzi CP_1
1690/2020 RGE
Attore
Contro
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di VICENZA, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, assistito giusta CP_2 procura generale alle liti del 22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Per_1
Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello ( ), che
[...] C.F._1 ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 - PEC
Email_2
convenuta
Nonché contro 1 ( Codice Fiscale in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentato e difeso dall' avv. Cristoforo Angelo Mosca ( cod. fiscale: ; n. CodiceFiscale_2 fax: 045 / 9273242 ; indirizzo PEC: ) del Email_3
Servizio Legale della Società, giusta Procura Generale alle liti del 27 aprile 2022 per atto notaio del Collegio di Roma (Rep. n. 55418), elettivamente Persona_2 domiciliato in Vicenza, presso la Filiale sita in viale Venezia n. 6
convenuta
Nonché contro
, nato il [...] a [...], residente in [...], CP_4
Torrebelvicino (VI) ( , in qualità di socio unico e liquidatore p.t. C.F._3 di oggi estinta e cancellata dal R.I. (P. I.V.A. Controparte_5
; P.IVA_4
nato a [...] il [...], residente in [...]
Cardatori n. 14/B (C.F. ; C.F._4
in persona del suo l.r.p.t., con sede in (20154) MILANO, Parte_3
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A (P. IVA;
P.IVA_5
in persona del suo l.r.p.t., con sede in (10121) TORINO, Piazza Controparte_6
San Carlo 156 (P. IVA;
P.IVA_6 convenuti contumaci avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 comma II cpc conclusioni per l'attore Parte_1
Accertare e dichiarare che il credito di cui all'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 07.11.2012 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di
Vicenza sez. distaccata di Schio nel giudizio R.E.S. n. 2713/2012 è stato oggetto di cessione ex art. 1260 ss. c.c. e che, per l'effetto, fin dalla data di perfezionamento della prima cessione, avvenuto in data 12.06.2013 con l'incontro del consenso di cedente ( e cessionaria ( , quest'ultima è stata la Controparte_5 CP_1 legittima titolare di detto credito fino al 06.09.2023, data in cui si è avuta l'ultima cessione del credito nei confronti della nuova cessionaria la quale è Parte_1 quindi l'odierna titolare di tali crediti e diritti;
2 2)Conseguentemente, accertare e dichiarare che oggi ha diritto a Parte_1 vedersi corrispondere da tutta la parte residua del credito di cui all'ordinanza CP_2 di assegnazione sopra citata, parte residua da calcolarsi attraverso la semplice differenza tra “credito totale, comprensivo delle mensilità maturate precedentemente alle cessioni stesse” MENO “pagamenti effettuati con efficacia liberatoria”, e ciò a prescindere dalla data di notifica della cessione, che rileverà invece solo per l'attribuzione dell'efficacia “liberatoria / non liberatoria” dei pagamenti eventualmente effettuati e documentati, ma che non incide invece sulla titolarità dell'intero credito (legittimazione attiva) che spetta al cessionario a seguito del mero incontro del consenso con quello del cedente;
3)Accertare e dichiarare che, anche in base all'insegnamento di Cass. n. 143/2023, non ha dato prova di aver effettuato pagamenti con efficacia liberatoria CP_2 relativamente alle mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020, in quanto detti versamenti
(asseriti e tempestivamente contestati) non sono stati provati con documentazione adeguata (distinte di bonifici andati a buon fine e non solo “ordinati”);
4) Conseguentemente, condannare al pagamento, in favore dell'odierna CP_2 cessionaria di tale credito maturato e non ancora pagato con efficacia Parte_1 liberatoria, pari alle 69 mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020, ossia pari ad euro
25.668,00;
5) In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, imposte ed accessori di legge, con espressa richiesta di applicazione dell'art. 4, co. 1bis, D.M. 55/2014 (link), stante la metodologia di redazione impiegata per gli atti di causa, poiché sono stati redatti conformemente alla suddetta previsione che prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto.”. Sul punto si richiama pure la Circolare emessa dal Presidente della Corte d'Appello di
Venezia in data 03.12.2019 (doc. 24 – Circolare Presidente C.d.A. Venezia).
3 conclusioni per il convenuto CP_2
Nel merito:
I. accertare e dichiarare che nulla deve a sino al febbraio 2020 in CP_2 CP_1 relazione alla comunicazione confermativa di cessione di crediti e debito del
12.6.2013 e per l'effetto annullare l'atto di precetto notificato il 4.11.2020 e l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 20.11.2020.
II. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare , quale socio unico e liquidatore di CP_4 CP_5
[... in liquidazione, estinta e cancellata, e/o a manlevare e a Parte_2 tenere indenne dal pagamento di qualunque somma a favore di CP_2 CP_1 comprese le spese di lite.
Spese di lite rifuse. conclusioni per il convenuto : Controparte_3 non precisate. Si presumono precisate come da comparsa depositata in data
18.4.2024
Svolgimento del processo –Motivi della decisione
Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 20.11.2020, CP_1 sottoponeva ad esecuzione forzata tutte le somme e/o crediti dovuti a da CP_2
, e , incardinando innanzi al Parte_3 Controparte_3 Pt_3 CP_6
Tribunale di Vicenza il procedimento esecutivo n. 1690/2020 R.G.E., sul presupposto del mancato pagamento, da parte di di somme dovute in quanto cessionaria CP_2 del credito cha aveva verso , in forza dell'ordinanza di Controparte_5 CP_2 assegnazione emessa dal Tribunale di Vicenza sezione distaccata di Schio in data
7.11.12 nell'ambito del procedimento esecutivo n. 2713/2012 R.G.E.
In data 01.12.2020 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, CP_2
c.p.c., deducendo di aver provveduto a pagare quanto dovuto in forza dell'indicata ordinanza, per il periodo luglio 2014 – febbraio 2020 (69 mensilità) a
, in persona di in ragione del fatto che, fino al CP_5 Parte_2
23.01.2020, non aveva avuto notizia della cessione del credito da a CP_5
P.R.G.
Con provvedimento comunicato in data 22.04.2021 il G.E.
ritenuto che
P.R.G. non fosse : “… legittimata a richiedere il pagamento all' relativo ad annualità CP_2
4 antecedenti al 2020 e nel periodo in cui la stessa esecutante non era formalmente la titolare del credito…”. sospendeva l'esecuzione e assegnava termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito, condannando alle spese della CP_1 fase cautelare.
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2021, instaurava il giudizio CP_1 di merito ex art. 616 c.p.c. deducendo che:
- non aveva mai dato prova dei pagamenti effettuati per il credito per cui si CP_2 procede (mensilità da 01.07.2014 a 28.02.2020);
- la cessione si perfeziona al momento dell'incontro del consenso delle parti Cont ( e ) e non al momento della notifica ai terzi ( . L'eventuale CP_5 CP_2 notifica ai terzi non ha effetto costitutivo;
l'unico effetto è che laddove la notifica sia omessa i pagamenti effettuati nei confronti del cedente (precedente titolare) avranno comunque efficacia liberatoria per il ceduto. Tale efficacia liberatoria, però, si ha solo e soltanto laddove i pagamenti siano stati effettivamente fatti: cosa che nel caso di specie non è stata provata. Se tali pagamenti precedenti alla notifica non sono stati fatti, il cessionario può sempre chiederne conto ed esigerli, essendo egli subentrato integralmente nella posizione del cedente e potendo quindi sollevare tutte le domande ed eccezioni che poteva sollevare lui.
- infondatezza della tesi della ratifica di . CP_5
Con comparsa depositata in data 03.09.2021 si costituiva in giudizio CP_2 chiedendo, tra l'altro, di essere autorizzata alla chiamata in causa di Parte_2
[...] Controparte_5
I terzi chiamati rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 1310/2022 pubbl. il 25.07.2022, il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande di rigettando quelle di e per l'effetto condannava CP_2 CP_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
In data 24.01.2023 proponeva appello, instaurando il procedimento n. CP_1
144/2023 R.G..
Si costituiva mentre veniva dichiarata la contumacia di e CP_2 Parte_2 di . CP_5
In data 24.11.2023, la Corte d'Appello di Venezia pronunciava la sentenza n.
2309/2023, con la quale dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Vicenza
5 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e disponeva la rimessione della causa al Tribunale di Vicenza, compensando tra le parti le spese del primo e del secondo grado.
Con atto ritualmente notificato, a cui aveva medio tempore Parte_1 CP_1 ceduto il credito oggetto di causa, riassumeva ex art. 354 cpc il giudizio innanzi al
Tribunale di Vicenza nei confronti di , , CP_2 Parte_3 Controparte_6 [...]
, e , successore di CP_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5 cessata e cancellata dal registro delle Imprese in data 06.04.2023.
Con l'indicato atto hiedeva di: Parte_1
- Accertare e dichiarare che il credito di cui all'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 07.11.2012 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di
Vicenza sez. distaccata di Schio nel giudizio R.E.S. n. 2713/2012 e stato oggetto di cessione ex art. 1260 ss. c.c. e che, per l'effetto, fin dalla data di perfezionamento della prima cessione, avvenuto in data 12.06.2013 con l'incontro del consenso di cedente ( e cessionaria ( , quest'ultima e stata la Controparte_5 CP_1 legittima titolare di detto credito fino al 06.09.2023, data in cui si e avuta l'ultima cessione del credito nei confronti della nuova cessionaria la quale e Parte_1 quindi l'odierna titolare di tali crediti e diritti;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare che oggi ha diritto a Parte_1 vedersi corrispondere da tutta la parte residua del credito di cui all'ordinanza CP_2 di assegnazione sopra citata, parte residua da calcolarsi attraverso la semplice differenza tra “credito totale, comprensivo delle mensilità maturate precedentemente alle cessioni stesse” MENO “pagamenti effettuati con efficacia liberatoria”, e cio a prescindere dalla data di notifica della cessione, che rileva invece solo per l'attribuzione dell'efficacia “liberatoria / non liberatoria” dei pagamenti eventualmente effettuati e documentati, ma che non incide invece sulla titolarità dell'intero credito (legittimazione attiva) che spetta al cessionario a seguito del mero incontro del consenso con quello del cedente;
- Accertare e dichiarare che non ha dato prova di aver effettuato pagamenti CP_2 con efficacia liberatoria relativamente alle mensilita dal 01.07.2014 al 28.02.2020;
- Conseguentemente, condannare al pagamento, in favore dell'odierna CP_2 cessionaria di tale credito maturato e non ancora pagato con efficacia Parte_1
6 liberatoria, pari alle 69 mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020, ossia pari ad euro
25.668,00;
costituendosi con comparsa in data 7.5.2024, ribadiva la mancanza di CP_2
Cont legittimazione di e di a richiedere i pagamenti dei ratei maturati Pt_1 antecedentemente alla notifica a della cessione del credito e, in ogni caso, di CP_2 aver già pagato a le somme corrispondenti alle 69 mensilita dal Parte_2
01.07.2014 al 28.02.2020.
In data 18.4.2024 si costituiva anche , dichiarando la propria estraneità CP_3 alla vicenda processuale e chiedendo fosse dichiarato l'operato di CP_3 legittimo e diligente.
La causa veniva istruita documentalmente.
Non venivano ammesse le prove per testi e l'ordine di esibizione richieste dalla convenuta sul presupposto che l'unico terzo pignorato che si era costituito CP_2 non aveva avanzato nuove domande né richiesto nuovi mezzi istruttori e non aveva pertanto reso necessario e dunque consentito, lo svolgimento di nuove difese delle parti già costituite.
All'udienza del 28.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in atti, allo spirare dei termini assegnati per deposito di comparse e repliche.
****
Il presente giudizio si è svolto a seguito della rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., per aver il Giudice dell'Appello rilevato la necessità di rendere partecipi della causa di opposizione all'esecuzione anche i terzi pignorati pretermessi , e . Parte_3 Controparte_3 Controparte_6
Dei terzi citati, litisconsorti necessari, si è costituita solo , senza però CP_3 introdurre nuovi temi di indagine o articolare nuovi mezzi di prova, stante la riferita sostanziale estraneità e mancanza di interesse della stessa alle questioni controverse.
Essendo rimaste immutate le domande, le eccezioni, le richieste istruttorie già proposte nei precedenti gradi di giudizio, in questa fase non sono state ammesse la prova testimoniale e l'ordine di esibizione richiesti dalla convenuta nella CP_2 memoria in data 27.6.2024.
7 E infatti, nel giudizio riassunto ai sensi dell'art. 353 c.p.c., se i litisconsorti chiamati non si costituiscano, oppure, costituendosi, non svolgano alcuna nuova difesa o richiesta istruttoria, è da escludersi che le parti già costituite possano articolare nuove istanze istruttorie (ma anche nuove domande ed eccezioni).
Se si ammettesse il contrario, si configurerebbe una sorta di atipica rimessione in termini delle parti, rimessione non consentita nel caso del giudizio ex art. 353 cpc conseguente al difetto del contraddittorio necessario, visto che la pretermissione di una parte determina una nullità parziale del giudizio di primo grado, che non comporta la nullità degli atti precedenti che ne sono indipendenti ex art. 159 I co.
c.p.c., e che è finalizzata a garantire il diritto di difesa al soggetto pretermesso e, solo di riflesso, se esso cioè sviluppa nuove difese o articola mezzi di prova, l'eguale diritto alle controparti.
****
Le questioni che interessano questo procedimento, attinenti alla cessione a P.R.G. del credito spettante a in forza dell'ordinanza di assegnazione del CP_5
7.11.2012, alla notifica della cessione al debitore ceduto ai pagamenti CP_2 effettuati da alla cedente fino al gennaio 2020, sono già state CP_2 CP_5 trattate e risolte in senso favorevole ad dal giudice del primo grado, sulla base CP_2 di argomentazioni e motivazioni che si ritengono condivisibili e che sono conseguentemente fatte proprie.
Queste questioni, pertanto, non saranno esaminate nel dettaglio, anche in considerazione del fatto che, come si è già sottolineato, la rimessione della causa a questo giudice è stata determinata unicamente dalla necessità di estendere il contraddittorio ai litisconsorti necessari pretermessi, e che la costituzione in causa di questi non ha comportato né un mutamento né un ampliamento dei temi d'indagine.
Della bontà dei pagamenti disposti da a favore di fino al gennaio CP_2 CP_5
2020, dunque, non si tratterà ulteriormente, se non per evidenziare ancora una volta che la validità e l'efficacia tra le parti dell'atto di cessione è questione diversa e indipendente dalla efficacia nei confronti del debitore ceduto, che è soggetto estraneo all'accordo: la prima attiene alla titolarità del diritto, la seconda alla sua opponibilità.
8 Ai sensi dell'art. 1264 c.c., infatti, la cessione di un credito è efficace, e dunque opponibile, al debitore ceduto, solo dal momento in cui sia a questi notificata o da questi accettata.
A fronte di tale disposto, non rileva che e abbiano concluso CP_5 CP_1
l'accordo di cessione nel giugno del 2013, ma solo che ne sia venuta a CP_2 conoscenza nel gennaio 2020.
E' dato acquisito che l'accordo di cessione non sia stato trasmesso all' CP_2 contestualmente alla sua conclusione, nel giugno 2013.
Altrettanto acquisito è il convincimento che la missiva raccomandata del Cont 11.12.2019 di , contenendo un mero riferimento ad una “comunicazione confermativa sottoscritta dalla cedente in data 12.6.2013, inviata in pari data a
, mai trasmessa ad non sia comunicazione idonea alla produzione degli CP_2 CP_2 effetti di cui all'art. 1264 c.c..
E' vero, infatti, che la notifica della cessione può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario, senza l'osservanza di formalità particolari, ma è pur vero che se la dichiarazione proviene, come nel caso di specie, dal cessionario, la stessa non può esaurirsi nell'indicazione degli elementi identificativi dell'accordo traslativo del diritto di credito, ma deve essere accompagnata dalla copia integrale dell'accordo tra cedente e cessionario, o da analoga dichiarazione del cedente (Cass. civ. n. 12734/2021).
E dunque, è solo con la comunicazione del 23.1.2020 che può ritenersi che sia CP_2 stata posta nella condizione di sapere dell'effettivo mutamento del soggetto attivo del credito, essendo detta comunicazione accompagnata dalla “conferma della cessione” proveniente dalla cedente . CP_5
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che la notificazione della cessione a sia avvenuta solo “alla ricezione della raccomandata spedita CP_2 il 23.1.2020 giacché la precedente raccomandata ricevuta in data 11.12.2019 non dava comunicazione precisa della cessione, facendo solo riferimento ad una comunicazione asseritamente inviata dalla cedente in data 12.6.2013…”.
***
Con l'atto di citazione del 11.5.2021, ha chiesto di “accertare e dichiarare CP_1 che non ha effettuato pagamenti con efficacia liberatoria relativamente alle CP_2
9 mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020”, sul presupposto che “detti versamenti
(laddove provati) non sarebbero comunque stati effettuati nei confronti di un legittimo titolare … ma nei confronti di un soggetto estraneo privo di qualsiasi potere di rappresentanza sia per che per . CP_5 CP_1
Successivamente, prima) e (poi) hanno dato conto della rinuncia, già CP_1 Pt_1 in fase d'Appello, dell'indicata eccezione, ed hanno manifestato la volontà di non riproporla.
E' dunque circostanza non più in discussione che fino alla notizia della CP_2 cessione, abbia legittimamente considerato titolato alla Parte_2 ricezione dei pagamenti a cui era tenuta in forza dell'ordinanza di assegnazione del 7.11.12.
Altrettanto provato è che fino alla notifica della cessione, la cedente , e CP_5 per essa , fosse per unico soggetto legittimato a ricevere Parte_2 CP_2 quota parte dei ratei di pensione di Persona_3
Se dunque è vero che fino al gennaio 2020 non poteva considerarsi obbligata CP_2 verso P.R.G. e P.R.G. non poteva considerarsi legittimata a ricevere la prestazione,
è vero anche che solo e non la pretesa cessionaria Parte_2 CP_1
(successivamente , si sarebbe potuto dolere dell'eventuale mancato Parte_1 pagamento da parte di dei ratei di pensione maturati da dal CP_2 Persona_3 luglio 2014 al febbraio 2020, e avrebbe potuto richiedere il pagamento di tali somme.
E invece seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio Parte_2 al fine di sollevare l'eccezione di inadempimento e di avanzare, quale unico soggetto legittimato, domanda di adempimento. Né può ritersi che, alla mancanza di eccezione e domanda, possano supplire le dichiarazioni a firma di Controparte_5
e datate 21 e 27 dicembre 2021, indirizzate al
[...] Parte_2
Tribunale di Vicenza e prodotte da P.R.G. sub docc. 17 e 18: a tali documenti, proprio perché provenienti da soggetti che, lungi dall'essere “marginalmente interessati” alla causa, hanno un interesse così qualificato da esserne parte, non può essere attribuita valenza probatoria.
Mancando l'eccezione di inadempimento e la domanda di pagamento da parte del soggetto legittimato, non era neppure onerata della prova dell'effettiva CP_2
10 corresponsione, a favore di , e per essa di dei 69 CP_5 Parte_2 ratei di pensione in contestazione, essendo sufficiente l'allegazione del pagamento.
In ogni caso, sebbene non tenuta, ha prodotto documenti - nello specifico CP_2
“contabili manuali” e “pagamenti vari” relative ai pagamenti effettuati da luglio
2014 a giugno 2018 (fogli da n. 30 a n. 45 del doc.1), “dettagli del piano di recupero”
e “database pagamenti pensione” con l'analitico delle rate pagate (fogli da n. 97
a n. 104 del doc. 1) indicazione delle somme a debito, delle somme già trattenute in precedenza (fuori piano) e del beneficiario del piano - dai quali può ragionevolmente desumersi che la convenuta abbia regolarmente disposto, a favore di , e per essa a il pagamento delle trattenute CP_5 Parte_2 mensili sulla pensione di dal luglio 2014 al febbraio 2020, Persona_4 mediante accrediti sui conti correnti bancari indicati dallo stesso Parte_2
.
[...]
Quanto alla sufficienza della produzione dei mandati di pagamento ai fini della prova del pagamento da parte dell' si richiama la sentenza Cass. civ. Sez. CP_2 lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4054 , secondo cui “la prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale può essere fornita anche per presunzioni, in quanto al fine di escludere taluni mezzi di prova è necessaria un'apposita prescrizione di legge, non ravvisabile con riferimento all'ipotesi in esame (Cass. n.
23142/2009),
Nella specie, dunque, risulta sussistere, pur in presenza di documentazione di formazione sostanzialmente interna all' un quadro indiziario sufficiente a far CP_2 ritenere effettuati a favore di i pagamenti dei sessantanove ratei Parte_2 di pensione, ferma la considerazione sopra svolta relativa alla non necessità, per di fornire tale prova, in assenza di formale contestazione da parte dei soggetti CP_2 legittimati a proporla.
L'opposizione all'esecuzione va conseguentemente accolta: il pignoramento notificato in data 20.11.2020 ad e ai terzi CP_2 Parte_3 Controparte_7
è stato promosso in forza di un precetto nullo, in quanto portante somme
[...] già corrisposte da al soggetto legittimato a riceverle, e comunque non CP_2 rivendicabili dalle cessionarie e per tutte le ragioni fin qui esposte. CP_1 Parte_1
11 Le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo secondo il regolamento e le tabelle di cui al Dm 13 agosto 2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), devono essere sopportate, nei rapporti tra ed da secondo Pt_1 CP_2 Parte_1 il principio della soccombenza.
Tenuto conto dell'attività prestata e della natura mediamente complessa della controversia, vanno liquidate avuto riguardo al parametro medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria, per cui vanno liquidate avuto riguardo al parametro minimo, stante la limitata attività.
Per il principio della soccombenza, anche nei rapporti tra e le Pt_1 CP_3 spese devono essere sopportate da , sebbene la prima non abbia avanzato Pt_1 domande nei confronti della seconda.
La particolare semplicità della causa, che non ha visto i procuratori impegnati in questioni giuridiche di rilievo, induce a ritenere applicabili i minimi tariffari.
Nulla va poi liquidato per le fasi istruttoria e decisionale, che non si sono di fatto svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 615 cpc proposta riassunta ex art. 354 cpc con citazione da cessionaria CP_2 Parte_1 del credito di così provvede: CP_1
- accoglie l'opposizione ex art. 615 promossa da e, per l'effetto, accerta e CP_2 dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 4.11.2020 e dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 20.11.2020;
- accerta e dichiara che non è tenuta al pagamento, a favore di ora CP_2 CP_1 di della somma di euro 25.668,00, né di alcuna altra somma Parte_1 corrispondente ai ratei di pensione pignorati da in danno a Controparte_5 [...]
, maturati dal 01.07.2014 al 28.02.2020; Persona_4
- rigetta conseguentemente tutte le domande formulate da già Parte_1 CP_1 nei confronti di CP_2
12 - condanna l'attrice rifondere a le spese processuali, che liquida in Parte_1 CP_2
Euro 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge;
-condanna l'attrice rifondere a le spese processuali Parte_1 Controparte_3 che liquida in Euro 849,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, lì 20.2.2025
Il Giudice
Sonia Pantano
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA in persona del Giudice unico, dott.ssa Sonia Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta il 26.2.2024 a seguito di atto di citazione in riassunzione ex art. 354 cpc al n. 776/24 RG del Tribunale di Vicenza, trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, promossa da:
in persona del suo l.r.p.t. ed amministratore unico, con sede in Zugliano Parte_1
(VI), Via Cà Magra 25, (P. I.V.A. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Andrea Perotto di Schio, PEC con Email_1 domicilio eletto presso il suo studio in Schio, Piazza Almerico da Schio n. 14, come da procura congiunta all'atto di citazione in riassunzione, successore a titolo particolare nel diritto controverso (cessionario credito), che subentra nella posizione di già creditore esecutante nel giudizio di esecuzione presso terzi CP_1
1690/2020 RGE
Attore
Contro
(c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell' di VICENZA, in Vicenza, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, assistito giusta CP_2 procura generale alle liti del 22.3.2024 Repertorio 37875 Raccolta n. 7313 Dr. Per_1
Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello ( ), che
[...] C.F._1 ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n° 0444995896 - PEC
Email_2
convenuta
Nonché contro 1 ( Codice Fiscale in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentato e difeso dall' avv. Cristoforo Angelo Mosca ( cod. fiscale: ; n. CodiceFiscale_2 fax: 045 / 9273242 ; indirizzo PEC: ) del Email_3
Servizio Legale della Società, giusta Procura Generale alle liti del 27 aprile 2022 per atto notaio del Collegio di Roma (Rep. n. 55418), elettivamente Persona_2 domiciliato in Vicenza, presso la Filiale sita in viale Venezia n. 6
convenuta
Nonché contro
, nato il [...] a [...], residente in [...], CP_4
Torrebelvicino (VI) ( , in qualità di socio unico e liquidatore p.t. C.F._3 di oggi estinta e cancellata dal R.I. (P. I.V.A. Controparte_5
; P.IVA_4
nato a [...] il [...], residente in [...]
Cardatori n. 14/B (C.F. ; C.F._4
in persona del suo l.r.p.t., con sede in (20154) MILANO, Parte_3
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A (P. IVA;
P.IVA_5
in persona del suo l.r.p.t., con sede in (10121) TORINO, Piazza Controparte_6
San Carlo 156 (P. IVA;
P.IVA_6 convenuti contumaci avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 comma II cpc conclusioni per l'attore Parte_1
Accertare e dichiarare che il credito di cui all'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 07.11.2012 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di
Vicenza sez. distaccata di Schio nel giudizio R.E.S. n. 2713/2012 è stato oggetto di cessione ex art. 1260 ss. c.c. e che, per l'effetto, fin dalla data di perfezionamento della prima cessione, avvenuto in data 12.06.2013 con l'incontro del consenso di cedente ( e cessionaria ( , quest'ultima è stata la Controparte_5 CP_1 legittima titolare di detto credito fino al 06.09.2023, data in cui si è avuta l'ultima cessione del credito nei confronti della nuova cessionaria la quale è Parte_1 quindi l'odierna titolare di tali crediti e diritti;
2 2)Conseguentemente, accertare e dichiarare che oggi ha diritto a Parte_1 vedersi corrispondere da tutta la parte residua del credito di cui all'ordinanza CP_2 di assegnazione sopra citata, parte residua da calcolarsi attraverso la semplice differenza tra “credito totale, comprensivo delle mensilità maturate precedentemente alle cessioni stesse” MENO “pagamenti effettuati con efficacia liberatoria”, e ciò a prescindere dalla data di notifica della cessione, che rileverà invece solo per l'attribuzione dell'efficacia “liberatoria / non liberatoria” dei pagamenti eventualmente effettuati e documentati, ma che non incide invece sulla titolarità dell'intero credito (legittimazione attiva) che spetta al cessionario a seguito del mero incontro del consenso con quello del cedente;
3)Accertare e dichiarare che, anche in base all'insegnamento di Cass. n. 143/2023, non ha dato prova di aver effettuato pagamenti con efficacia liberatoria CP_2 relativamente alle mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020, in quanto detti versamenti
(asseriti e tempestivamente contestati) non sono stati provati con documentazione adeguata (distinte di bonifici andati a buon fine e non solo “ordinati”);
4) Conseguentemente, condannare al pagamento, in favore dell'odierna CP_2 cessionaria di tale credito maturato e non ancora pagato con efficacia Parte_1 liberatoria, pari alle 69 mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020, ossia pari ad euro
25.668,00;
5) In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, imposte ed accessori di legge, con espressa richiesta di applicazione dell'art. 4, co. 1bis, D.M. 55/2014 (link), stante la metodologia di redazione impiegata per gli atti di causa, poiché sono stati redatti conformemente alla suddetta previsione che prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al co. 1 è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto.”. Sul punto si richiama pure la Circolare emessa dal Presidente della Corte d'Appello di
Venezia in data 03.12.2019 (doc. 24 – Circolare Presidente C.d.A. Venezia).
3 conclusioni per il convenuto CP_2
Nel merito:
I. accertare e dichiarare che nulla deve a sino al febbraio 2020 in CP_2 CP_1 relazione alla comunicazione confermativa di cessione di crediti e debito del
12.6.2013 e per l'effetto annullare l'atto di precetto notificato il 4.11.2020 e l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 20.11.2020.
II. In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare , quale socio unico e liquidatore di CP_4 CP_5
[... in liquidazione, estinta e cancellata, e/o a manlevare e a Parte_2 tenere indenne dal pagamento di qualunque somma a favore di CP_2 CP_1 comprese le spese di lite.
Spese di lite rifuse. conclusioni per il convenuto : Controparte_3 non precisate. Si presumono precisate come da comparsa depositata in data
18.4.2024
Svolgimento del processo –Motivi della decisione
Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 20.11.2020, CP_1 sottoponeva ad esecuzione forzata tutte le somme e/o crediti dovuti a da CP_2
, e , incardinando innanzi al Parte_3 Controparte_3 Pt_3 CP_6
Tribunale di Vicenza il procedimento esecutivo n. 1690/2020 R.G.E., sul presupposto del mancato pagamento, da parte di di somme dovute in quanto cessionaria CP_2 del credito cha aveva verso , in forza dell'ordinanza di Controparte_5 CP_2 assegnazione emessa dal Tribunale di Vicenza sezione distaccata di Schio in data
7.11.12 nell'ambito del procedimento esecutivo n. 2713/2012 R.G.E.
In data 01.12.2020 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, CP_2
c.p.c., deducendo di aver provveduto a pagare quanto dovuto in forza dell'indicata ordinanza, per il periodo luglio 2014 – febbraio 2020 (69 mensilità) a
, in persona di in ragione del fatto che, fino al CP_5 Parte_2
23.01.2020, non aveva avuto notizia della cessione del credito da a CP_5
P.R.G.
Con provvedimento comunicato in data 22.04.2021 il G.E.
ritenuto che
P.R.G. non fosse : “… legittimata a richiedere il pagamento all' relativo ad annualità CP_2
4 antecedenti al 2020 e nel periodo in cui la stessa esecutante non era formalmente la titolare del credito…”. sospendeva l'esecuzione e assegnava termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito, condannando alle spese della CP_1 fase cautelare.
Con atto di citazione notificato in data 11.05.2021, instaurava il giudizio CP_1 di merito ex art. 616 c.p.c. deducendo che:
- non aveva mai dato prova dei pagamenti effettuati per il credito per cui si CP_2 procede (mensilità da 01.07.2014 a 28.02.2020);
- la cessione si perfeziona al momento dell'incontro del consenso delle parti Cont ( e ) e non al momento della notifica ai terzi ( . L'eventuale CP_5 CP_2 notifica ai terzi non ha effetto costitutivo;
l'unico effetto è che laddove la notifica sia omessa i pagamenti effettuati nei confronti del cedente (precedente titolare) avranno comunque efficacia liberatoria per il ceduto. Tale efficacia liberatoria, però, si ha solo e soltanto laddove i pagamenti siano stati effettivamente fatti: cosa che nel caso di specie non è stata provata. Se tali pagamenti precedenti alla notifica non sono stati fatti, il cessionario può sempre chiederne conto ed esigerli, essendo egli subentrato integralmente nella posizione del cedente e potendo quindi sollevare tutte le domande ed eccezioni che poteva sollevare lui.
- infondatezza della tesi della ratifica di . CP_5
Con comparsa depositata in data 03.09.2021 si costituiva in giudizio CP_2 chiedendo, tra l'altro, di essere autorizzata alla chiamata in causa di Parte_2
[...] Controparte_5
I terzi chiamati rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 1310/2022 pubbl. il 25.07.2022, il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande di rigettando quelle di e per l'effetto condannava CP_2 CP_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
In data 24.01.2023 proponeva appello, instaurando il procedimento n. CP_1
144/2023 R.G..
Si costituiva mentre veniva dichiarata la contumacia di e CP_2 Parte_2 di . CP_5
In data 24.11.2023, la Corte d'Appello di Venezia pronunciava la sentenza n.
2309/2023, con la quale dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Vicenza
5 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e disponeva la rimessione della causa al Tribunale di Vicenza, compensando tra le parti le spese del primo e del secondo grado.
Con atto ritualmente notificato, a cui aveva medio tempore Parte_1 CP_1 ceduto il credito oggetto di causa, riassumeva ex art. 354 cpc il giudizio innanzi al
Tribunale di Vicenza nei confronti di , , CP_2 Parte_3 Controparte_6 [...]
, e , successore di CP_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5 cessata e cancellata dal registro delle Imprese in data 06.04.2023.
Con l'indicato atto hiedeva di: Parte_1
- Accertare e dichiarare che il credito di cui all'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 07.11.2012 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di
Vicenza sez. distaccata di Schio nel giudizio R.E.S. n. 2713/2012 e stato oggetto di cessione ex art. 1260 ss. c.c. e che, per l'effetto, fin dalla data di perfezionamento della prima cessione, avvenuto in data 12.06.2013 con l'incontro del consenso di cedente ( e cessionaria ( , quest'ultima e stata la Controparte_5 CP_1 legittima titolare di detto credito fino al 06.09.2023, data in cui si e avuta l'ultima cessione del credito nei confronti della nuova cessionaria la quale e Parte_1 quindi l'odierna titolare di tali crediti e diritti;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare che oggi ha diritto a Parte_1 vedersi corrispondere da tutta la parte residua del credito di cui all'ordinanza CP_2 di assegnazione sopra citata, parte residua da calcolarsi attraverso la semplice differenza tra “credito totale, comprensivo delle mensilità maturate precedentemente alle cessioni stesse” MENO “pagamenti effettuati con efficacia liberatoria”, e cio a prescindere dalla data di notifica della cessione, che rileva invece solo per l'attribuzione dell'efficacia “liberatoria / non liberatoria” dei pagamenti eventualmente effettuati e documentati, ma che non incide invece sulla titolarità dell'intero credito (legittimazione attiva) che spetta al cessionario a seguito del mero incontro del consenso con quello del cedente;
- Accertare e dichiarare che non ha dato prova di aver effettuato pagamenti CP_2 con efficacia liberatoria relativamente alle mensilita dal 01.07.2014 al 28.02.2020;
- Conseguentemente, condannare al pagamento, in favore dell'odierna CP_2 cessionaria di tale credito maturato e non ancora pagato con efficacia Parte_1
6 liberatoria, pari alle 69 mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020, ossia pari ad euro
25.668,00;
costituendosi con comparsa in data 7.5.2024, ribadiva la mancanza di CP_2
Cont legittimazione di e di a richiedere i pagamenti dei ratei maturati Pt_1 antecedentemente alla notifica a della cessione del credito e, in ogni caso, di CP_2 aver già pagato a le somme corrispondenti alle 69 mensilita dal Parte_2
01.07.2014 al 28.02.2020.
In data 18.4.2024 si costituiva anche , dichiarando la propria estraneità CP_3 alla vicenda processuale e chiedendo fosse dichiarato l'operato di CP_3 legittimo e diligente.
La causa veniva istruita documentalmente.
Non venivano ammesse le prove per testi e l'ordine di esibizione richieste dalla convenuta sul presupposto che l'unico terzo pignorato che si era costituito CP_2 non aveva avanzato nuove domande né richiesto nuovi mezzi istruttori e non aveva pertanto reso necessario e dunque consentito, lo svolgimento di nuove difese delle parti già costituite.
All'udienza del 28.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in atti, allo spirare dei termini assegnati per deposito di comparse e repliche.
****
Il presente giudizio si è svolto a seguito della rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., per aver il Giudice dell'Appello rilevato la necessità di rendere partecipi della causa di opposizione all'esecuzione anche i terzi pignorati pretermessi , e . Parte_3 Controparte_3 Controparte_6
Dei terzi citati, litisconsorti necessari, si è costituita solo , senza però CP_3 introdurre nuovi temi di indagine o articolare nuovi mezzi di prova, stante la riferita sostanziale estraneità e mancanza di interesse della stessa alle questioni controverse.
Essendo rimaste immutate le domande, le eccezioni, le richieste istruttorie già proposte nei precedenti gradi di giudizio, in questa fase non sono state ammesse la prova testimoniale e l'ordine di esibizione richiesti dalla convenuta nella CP_2 memoria in data 27.6.2024.
7 E infatti, nel giudizio riassunto ai sensi dell'art. 353 c.p.c., se i litisconsorti chiamati non si costituiscano, oppure, costituendosi, non svolgano alcuna nuova difesa o richiesta istruttoria, è da escludersi che le parti già costituite possano articolare nuove istanze istruttorie (ma anche nuove domande ed eccezioni).
Se si ammettesse il contrario, si configurerebbe una sorta di atipica rimessione in termini delle parti, rimessione non consentita nel caso del giudizio ex art. 353 cpc conseguente al difetto del contraddittorio necessario, visto che la pretermissione di una parte determina una nullità parziale del giudizio di primo grado, che non comporta la nullità degli atti precedenti che ne sono indipendenti ex art. 159 I co.
c.p.c., e che è finalizzata a garantire il diritto di difesa al soggetto pretermesso e, solo di riflesso, se esso cioè sviluppa nuove difese o articola mezzi di prova, l'eguale diritto alle controparti.
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Le questioni che interessano questo procedimento, attinenti alla cessione a P.R.G. del credito spettante a in forza dell'ordinanza di assegnazione del CP_5
7.11.2012, alla notifica della cessione al debitore ceduto ai pagamenti CP_2 effettuati da alla cedente fino al gennaio 2020, sono già state CP_2 CP_5 trattate e risolte in senso favorevole ad dal giudice del primo grado, sulla base CP_2 di argomentazioni e motivazioni che si ritengono condivisibili e che sono conseguentemente fatte proprie.
Queste questioni, pertanto, non saranno esaminate nel dettaglio, anche in considerazione del fatto che, come si è già sottolineato, la rimessione della causa a questo giudice è stata determinata unicamente dalla necessità di estendere il contraddittorio ai litisconsorti necessari pretermessi, e che la costituzione in causa di questi non ha comportato né un mutamento né un ampliamento dei temi d'indagine.
Della bontà dei pagamenti disposti da a favore di fino al gennaio CP_2 CP_5
2020, dunque, non si tratterà ulteriormente, se non per evidenziare ancora una volta che la validità e l'efficacia tra le parti dell'atto di cessione è questione diversa e indipendente dalla efficacia nei confronti del debitore ceduto, che è soggetto estraneo all'accordo: la prima attiene alla titolarità del diritto, la seconda alla sua opponibilità.
8 Ai sensi dell'art. 1264 c.c., infatti, la cessione di un credito è efficace, e dunque opponibile, al debitore ceduto, solo dal momento in cui sia a questi notificata o da questi accettata.
A fronte di tale disposto, non rileva che e abbiano concluso CP_5 CP_1
l'accordo di cessione nel giugno del 2013, ma solo che ne sia venuta a CP_2 conoscenza nel gennaio 2020.
E' dato acquisito che l'accordo di cessione non sia stato trasmesso all' CP_2 contestualmente alla sua conclusione, nel giugno 2013.
Altrettanto acquisito è il convincimento che la missiva raccomandata del Cont 11.12.2019 di , contenendo un mero riferimento ad una “comunicazione confermativa sottoscritta dalla cedente in data 12.6.2013, inviata in pari data a
, mai trasmessa ad non sia comunicazione idonea alla produzione degli CP_2 CP_2 effetti di cui all'art. 1264 c.c..
E' vero, infatti, che la notifica della cessione può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario, senza l'osservanza di formalità particolari, ma è pur vero che se la dichiarazione proviene, come nel caso di specie, dal cessionario, la stessa non può esaurirsi nell'indicazione degli elementi identificativi dell'accordo traslativo del diritto di credito, ma deve essere accompagnata dalla copia integrale dell'accordo tra cedente e cessionario, o da analoga dichiarazione del cedente (Cass. civ. n. 12734/2021).
E dunque, è solo con la comunicazione del 23.1.2020 che può ritenersi che sia CP_2 stata posta nella condizione di sapere dell'effettivo mutamento del soggetto attivo del credito, essendo detta comunicazione accompagnata dalla “conferma della cessione” proveniente dalla cedente . CP_5
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto che la notificazione della cessione a sia avvenuta solo “alla ricezione della raccomandata spedita CP_2 il 23.1.2020 giacché la precedente raccomandata ricevuta in data 11.12.2019 non dava comunicazione precisa della cessione, facendo solo riferimento ad una comunicazione asseritamente inviata dalla cedente in data 12.6.2013…”.
***
Con l'atto di citazione del 11.5.2021, ha chiesto di “accertare e dichiarare CP_1 che non ha effettuato pagamenti con efficacia liberatoria relativamente alle CP_2
9 mensilità dal 01.07.2014 al 28.02.2020”, sul presupposto che “detti versamenti
(laddove provati) non sarebbero comunque stati effettuati nei confronti di un legittimo titolare … ma nei confronti di un soggetto estraneo privo di qualsiasi potere di rappresentanza sia per che per . CP_5 CP_1
Successivamente, prima) e (poi) hanno dato conto della rinuncia, già CP_1 Pt_1 in fase d'Appello, dell'indicata eccezione, ed hanno manifestato la volontà di non riproporla.
E' dunque circostanza non più in discussione che fino alla notizia della CP_2 cessione, abbia legittimamente considerato titolato alla Parte_2 ricezione dei pagamenti a cui era tenuta in forza dell'ordinanza di assegnazione del 7.11.12.
Altrettanto provato è che fino alla notifica della cessione, la cedente , e CP_5 per essa , fosse per unico soggetto legittimato a ricevere Parte_2 CP_2 quota parte dei ratei di pensione di Persona_3
Se dunque è vero che fino al gennaio 2020 non poteva considerarsi obbligata CP_2 verso P.R.G. e P.R.G. non poteva considerarsi legittimata a ricevere la prestazione,
è vero anche che solo e non la pretesa cessionaria Parte_2 CP_1
(successivamente , si sarebbe potuto dolere dell'eventuale mancato Parte_1 pagamento da parte di dei ratei di pensione maturati da dal CP_2 Persona_3 luglio 2014 al febbraio 2020, e avrebbe potuto richiedere il pagamento di tali somme.
E invece seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio Parte_2 al fine di sollevare l'eccezione di inadempimento e di avanzare, quale unico soggetto legittimato, domanda di adempimento. Né può ritersi che, alla mancanza di eccezione e domanda, possano supplire le dichiarazioni a firma di Controparte_5
e datate 21 e 27 dicembre 2021, indirizzate al
[...] Parte_2
Tribunale di Vicenza e prodotte da P.R.G. sub docc. 17 e 18: a tali documenti, proprio perché provenienti da soggetti che, lungi dall'essere “marginalmente interessati” alla causa, hanno un interesse così qualificato da esserne parte, non può essere attribuita valenza probatoria.
Mancando l'eccezione di inadempimento e la domanda di pagamento da parte del soggetto legittimato, non era neppure onerata della prova dell'effettiva CP_2
10 corresponsione, a favore di , e per essa di dei 69 CP_5 Parte_2 ratei di pensione in contestazione, essendo sufficiente l'allegazione del pagamento.
In ogni caso, sebbene non tenuta, ha prodotto documenti - nello specifico CP_2
“contabili manuali” e “pagamenti vari” relative ai pagamenti effettuati da luglio
2014 a giugno 2018 (fogli da n. 30 a n. 45 del doc.1), “dettagli del piano di recupero”
e “database pagamenti pensione” con l'analitico delle rate pagate (fogli da n. 97
a n. 104 del doc. 1) indicazione delle somme a debito, delle somme già trattenute in precedenza (fuori piano) e del beneficiario del piano - dai quali può ragionevolmente desumersi che la convenuta abbia regolarmente disposto, a favore di , e per essa a il pagamento delle trattenute CP_5 Parte_2 mensili sulla pensione di dal luglio 2014 al febbraio 2020, Persona_4 mediante accrediti sui conti correnti bancari indicati dallo stesso Parte_2
.
[...]
Quanto alla sufficienza della produzione dei mandati di pagamento ai fini della prova del pagamento da parte dell' si richiama la sentenza Cass. civ. Sez. CP_2 lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4054 , secondo cui “la prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale può essere fornita anche per presunzioni, in quanto al fine di escludere taluni mezzi di prova è necessaria un'apposita prescrizione di legge, non ravvisabile con riferimento all'ipotesi in esame (Cass. n.
23142/2009),
Nella specie, dunque, risulta sussistere, pur in presenza di documentazione di formazione sostanzialmente interna all' un quadro indiziario sufficiente a far CP_2 ritenere effettuati a favore di i pagamenti dei sessantanove ratei Parte_2 di pensione, ferma la considerazione sopra svolta relativa alla non necessità, per di fornire tale prova, in assenza di formale contestazione da parte dei soggetti CP_2 legittimati a proporla.
L'opposizione all'esecuzione va conseguentemente accolta: il pignoramento notificato in data 20.11.2020 ad e ai terzi CP_2 Parte_3 Controparte_7
è stato promosso in forza di un precetto nullo, in quanto portante somme
[...] già corrisposte da al soggetto legittimato a riceverle, e comunque non CP_2 rivendicabili dalle cessionarie e per tutte le ragioni fin qui esposte. CP_1 Parte_1
11 Le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo secondo il regolamento e le tabelle di cui al Dm 13 agosto 2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), devono essere sopportate, nei rapporti tra ed da secondo Pt_1 CP_2 Parte_1 il principio della soccombenza.
Tenuto conto dell'attività prestata e della natura mediamente complessa della controversia, vanno liquidate avuto riguardo al parametro medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria, per cui vanno liquidate avuto riguardo al parametro minimo, stante la limitata attività.
Per il principio della soccombenza, anche nei rapporti tra e le Pt_1 CP_3 spese devono essere sopportate da , sebbene la prima non abbia avanzato Pt_1 domande nei confronti della seconda.
La particolare semplicità della causa, che non ha visto i procuratori impegnati in questioni giuridiche di rilievo, induce a ritenere applicabili i minimi tariffari.
Nulla va poi liquidato per le fasi istruttoria e decisionale, che non si sono di fatto svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 615 cpc proposta riassunta ex art. 354 cpc con citazione da cessionaria CP_2 Parte_1 del credito di così provvede: CP_1
- accoglie l'opposizione ex art. 615 promossa da e, per l'effetto, accerta e CP_2 dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato il 4.11.2020 e dell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 20.11.2020;
- accerta e dichiara che non è tenuta al pagamento, a favore di ora CP_2 CP_1 di della somma di euro 25.668,00, né di alcuna altra somma Parte_1 corrispondente ai ratei di pensione pignorati da in danno a Controparte_5 [...]
, maturati dal 01.07.2014 al 28.02.2020; Persona_4
- rigetta conseguentemente tutte le domande formulate da già Parte_1 CP_1 nei confronti di CP_2
12 - condanna l'attrice rifondere a le spese processuali, che liquida in Parte_1 CP_2
Euro 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge;
-condanna l'attrice rifondere a le spese processuali Parte_1 Controparte_3 che liquida in Euro 849,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, lì 20.2.2025
Il Giudice
Sonia Pantano
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