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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14446/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...], Argentina, CF argentino Parte_1
, residente in [...] quartiere Jardin Claret, Cordoba, Argentina;
C.F._1
, nato il [...] a [...], Argentina, CF argentino , Parte_2 C.F._2 residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Córdoba, Argentina;
, nata il [...], a [...], Argentina CF argentino Persona_1
, residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina, P.IVA_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori , come sopra Persona_2 generalizzato e , nata il [...], CF argentino , Controparte_1 P.IVA_2 residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina;
, nato il [...], a [...], Argentina, CF argentino residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Cordoba, Argentina;
rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Spuntarelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis, con vittoria delle spese.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis. Con vittoria delle spese;
Conclusioni parte convenuta: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito, pronunciarsi secondo giustizia. Con compensazione delle spese in ogni caso;
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. figlio di Persona_3 cittadini italiani, nato in Svizzera, a [...], il [...], con atto trascritto a EN (CN), mai naturalizzatosi svizzero (cfr. docc. 1 e 3), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 2);
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 Controparte_3
(cfr. doc. 4) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. Persona_4
6);
- la sig.ra è madre di , nata il [...] Persona_4 Parte_1
(cfr. doc. 7), odierna ricorrente;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_1 Persona_5
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione sono nati il sig. , nato il [...]
[...] Parte_2
(cfr. doc. 11) e il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 12), entrambi odierni Parte_3 ricorrenti;
- il sig. e la sig.ra sono genitori di Parte_2 Controparte_1
, nata il [...] (cfr. doc. 13), odierno ricorrente; Persona_1
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 27.10.20225, chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 3 bis L. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito,
l'avvocatura chiede di giudicarsi secondo giustizia.
All'udienza del 7.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che il dante causa, pur essendo nato a Brissago, in [...], ha trascritto il proprio atto di nascita a EN (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere.
Per tale motivo, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
Preliminarmente, il Tribunale ritiene non fondata la domanda di sospensione del procedimento, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis L. 91/1992. Tale questione, infatti, investe casi e procedimenti successivi all'entrata in vigore dell'art. 3 bis della L. 91/1992, vale a dire il
24.5.2025 e, dunque, quasi un anno dopo l'incardinamento dell'odierno giudizio, iscritto a ruolo in data 7.8.2024. La richiesta di parte convenuta va, pertanto, rigettata.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo Persona_3 mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 2, certificato negativo di naturalizzazione). ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla figlia Persona_3
, la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla Persona_4 figlia , odierna ricorrente. Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai figli Parte_1
e , entrambi odierni ricorrenti. Parte_2 Parte_3
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla figlia Parte_2
, odierna ricorrente. Persona_1
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi casi Persona_4 marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a , Parte_1 nata il [...], a [...], Argentina, CF argentino , residente in [...]
Extremeños 4913 quartiere Jardin Claret, Cordoba, Argentina;
, nato il [...] a [...], Argentina, CF argentino , Parte_2 C.F._2 residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Córdoba, Argentina;
, nata il [...], a [...], Argentina CF argentino Persona_1
, residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina, P.IVA_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori , come sopra Persona_2 generalizzato e , nata il [...], CF argentino , Controparte_1 P.IVA_2 residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina;
, nato il [...], a [...], Argentina, CF argentino residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Cordoba, Argentina;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 7.11.2025 Il Giudice dott.ssa Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14446/2024 promossa da:
, nata il [...], a [...], Argentina, CF argentino Parte_1
, residente in [...] quartiere Jardin Claret, Cordoba, Argentina;
C.F._1
, nato il [...] a [...], Argentina, CF argentino , Parte_2 C.F._2 residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Córdoba, Argentina;
, nata il [...], a [...], Argentina CF argentino Persona_1
, residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina, P.IVA_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori , come sopra Persona_2 generalizzato e , nata il [...], CF argentino , Controparte_1 P.IVA_2 residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina;
, nato il [...], a [...], Argentina, CF argentino residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Cordoba, Argentina;
rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Spuntarelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis, con vittoria delle spese.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis. Con vittoria delle spese;
Conclusioni parte convenuta: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito, pronunciarsi secondo giustizia. Con compensazione delle spese in ogni caso;
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. figlio di Persona_3 cittadini italiani, nato in Svizzera, a [...], il [...], con atto trascritto a EN (CN), mai naturalizzatosi svizzero (cfr. docc. 1 e 3), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 2);
- il sig. a contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 Controparte_3
(cfr. doc. 4) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. Persona_4
6);
- la sig.ra è madre di , nata il [...] Persona_4 Parte_1
(cfr. doc. 7), odierna ricorrente;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_1 Persona_5
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione sono nati il sig. , nato il [...]
[...] Parte_2
(cfr. doc. 11) e il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 12), entrambi odierni Parte_3 ricorrenti;
- il sig. e la sig.ra sono genitori di Parte_2 Controparte_1
, nata il [...] (cfr. doc. 13), odierno ricorrente; Persona_1
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 27.10.20225, chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 3 bis L. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino. Nel merito,
l'avvocatura chiede di giudicarsi secondo giustizia.
All'udienza del 7.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che il dante causa, pur essendo nato a Brissago, in [...], ha trascritto il proprio atto di nascita a EN (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere.
Per tale motivo, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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Preliminarmente, il Tribunale ritiene non fondata la domanda di sospensione del procedimento, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis L. 91/1992. Tale questione, infatti, investe casi e procedimenti successivi all'entrata in vigore dell'art. 3 bis della L. 91/1992, vale a dire il
24.5.2025 e, dunque, quasi un anno dopo l'incardinamento dell'odierno giudizio, iscritto a ruolo in data 7.8.2024. La richiesta di parte convenuta va, pertanto, rigettata.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo Persona_3 mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 2, certificato negativo di naturalizzazione). ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla figlia Persona_3
, la quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla Persona_4 figlia , odierna ricorrente. Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai figli Parte_1
e , entrambi odierni ricorrenti. Parte_2 Parte_3
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla figlia Parte_2
, odierna ricorrente. Persona_1
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi casi Persona_4 marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a , Parte_1 nata il [...], a [...], Argentina, CF argentino , residente in [...]
Extremeños 4913 quartiere Jardin Claret, Cordoba, Argentina;
, nato il [...] a [...], Argentina, CF argentino , Parte_2 C.F._2 residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Córdoba, Argentina;
, nata il [...], a [...], Argentina CF argentino Persona_1
, residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina, P.IVA_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori , come sopra Persona_2 generalizzato e , nata il [...], CF argentino , Controparte_1 P.IVA_2 residente in [...], quartiere Poeta Lugones, Cordoba, Argentina;
, nato il [...], a [...], Argentina, CF argentino residente in [...], quartiere Cerro de las Rosas, Cordoba, Argentina;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 7.11.2025 Il Giudice dott.ssa Sara Perlo