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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 23 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3776 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso avv. Simona Tribuzio Parte_1
ricorrente
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli
resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento
**********************************************
Con ricorso depositato il 16 marzo 2025 la ricorrente chiedeva la liquidazione della indennità di accompagnamento riconosciutale a seguito di omologa.
1 Instauratosi il contraddittorio, la ricorrente dava atto della avvenuta liquidazione e chiedeva la definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese. Analoga richiesta di cessazione della materia del contendere CP_1 avanzava l' che si opponeva al riconoscimento di spese, poiché la liquidazione era CP_1 avvenuta prima della notifica del ricorso, per la precisione in data 14 marzo 2025.
Il giudicante decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
2 Orbene, nell'ipotesi in esame, l'avvenuta corresponsione della prestazione dovuta costituisce causa valida e sufficiente per ritenere venuto meno ogni interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse della ricorrente alla prosecuzione dello stesso, sì che legittima è la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere compensate, atteso che l' ha provveduto alla erogazione CP_1
della prestazione ben prima non solo della notifica, bensì anche della stessa proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3776 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da
, così provvede: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara compensate le spese tra le parti
Bari, 25 settembre 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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