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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 630/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 601/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
P.I. , con sede legale in Gioia Tauro, Via Parte_1 P.IVA_1
Nazionale 18, n. 375, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Alì, elettivamente domiciliata in
Gioia Tauro (RC), Via Nazionale 18 n. 400
nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuseppe Greco, elettivamente domiciliato in - Gioiosa Jonica, via Condercuri n. 63/d
c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Marina di Gioiosa Jonica
1 Corte d'Appello
(RC), alla SS 106 km. 110, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Enzo
Crimeni, elettivamente domiciliata in Siderno (RC), Corso Garibaldi n. 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 203/2020, pubblicata il 5/3/2020, non Parte_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n.
100174/2013 R.G. con la quale la è stata condannata, a riduzione CP_2 del prezzo di vendita dell'autovettura Mitsubishi Outlander, al pagamento di €
3.450,00 in favore di , con diritto di regresso nei confronti della CP_1
originaria venditrice della vettura. Parte_1
Il giudice di prime cure ha statuito che il rumore tra il cruscotto ed il parabrezza, percepito dal già dopo pochi giorni dall'acquisto, CP_1 costituisce un difetto di conformità di lieve entità, ai sensi dell'art. 129 del codice del consumo, con conseguente responsabilità del venditore
[...]
CP_2
- Motivi d'appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato il rumore percepito dal come un difetto di conformità. Deduce in proposito che CP_1
anche il CTU Bova ha ritenuto che il rumore non ha pregiudicato la funzionalità
2 Corte d'Appello
del mezzo, che ha continuato a circolare e superare le revisioni nel corso degli anni.
Con il secondo motivo d'appello la eccepisce il difetto di legittimazione Pt_1
passiva poiché, nella vicenda in esame, è stata esclusivamente incaricata di effettuare i tagliandi e controllare il veicolo coperto da garanzia.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che non sussiste alcun difetto di costruzione, poiché il veicolo è idoneo all'uso cui è destinato ed il rumore non ne ha inibito le funzionalità.
Infine, con il quarto motivo la deduce che non vi è alcuna prova del Pt_1
difetto di costruzione, poiché i testimoni hanno riferito solo di un rumore del cruscotto, evidenziando che il veicolo funzionava correttamente.
- Difese della CP_2
La aderisce alla richiesta di riforma della sentenza, per le questioni CP_2
di merito, avanzata dalla deducendo che il non ha fornito la Pt_1 CP_1
prova del vizio lamentato e, anzi, ha ammesso che il veicolo era perfettamente funzionante e idoneo all'uso cui è destinato.
Chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata in cui la parte convenuta viene indicata “ in CP_3 luogo di . Parte_1
- Difese di CP_1
Preliminarmente il eccepisce l'inammissibilità dell'appello per CP_1
carenza di specificità dei motivi.
Nel merito rappresenta che dall'istruttoria è emerso il pregiudizio subito perché il rumore, in tragitti medio/lunghi, diveniva fastidioso, rendendo il veicolo inutilizzabile.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata da , di violazione dell'art. 342 c.p.c., è CP_1 infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché
3 Corte d'Appello
una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla legittimazione passiva di CP_4
[...]
1. La eccepisce il difetto di legittimazione passiva deducendo che, nella
[...] Pt_1
vicenda in esame, è stata esclusivamente incaricata di effettuare i tagliandi e controllare il veicolo coperto da garanzia.
2. Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse per quanto riguarda il rapporto tra la e , originario attore. Pt_1 CP_1
Ciò in quanto il giudice di primo grado, nei confronti di , ha CP_1 condannato esclusivamente la (al pagamento della somma di € CP_2
3.450,00) e non anche la Sotto questo aspetto quindi non è ravvisabile Pt_1 la soccombenza della nei confronti dell'originario attore. Pt_1
3. Per quanto riguarda il rapporto tra la e la , è Pt_1 Controparte_2 ravvisabile l'interesse della essendo stato dichiarato il diritto di Parte_1
regresso della nei confronti della stessa Controparte_2 Parte_1
Però l'assunto è infondato, in quanto il giudice di prime cure ha fondato la responsabilità della nel rapporto con la (con Pt_1 Controparte_2
conseguente accoglimento della domanda di regresso proposta dalla
[...]
) sulla circostanza che è stata la a vendere il veicolo alla CP_2 Pt_1
. Controparte_2
La non ha addotto nell'atto d'appello motivi idonei a superare la Pt_1
motivazione svolta nella sentenza impugnata.
Non ha specificamente contestato di avere venduto l'autovettura alla
[...]
. CP_2
Il fatto di essere stata incaricata di effettuare i tagliandi e controllare il veicolo coperto da garanzia non esclude la responsabilità derivante dall'avere venduto l'autovettura.
Così come tale responsabilità non viene esclusa dall'essere stata importatrice dell'autovettura in questione.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4 Corte d'Appello
3.- Sul difetto di conformità della vettura
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato il rumore percepito dal come un difetto di conformità. CP_1
Deduce in proposito che anche il CTU Bova ha ritenuto che il rumore non ha pregiudicato la funzionalità del mezzo che ha continuato a circolare, superando le revisioni nel corso degli anni.
2. Il motivo è infondato.
Il , in data 11/7/2008 ha ricevuto il veicolo nuovo acquistato in data CP_1
7/3/2008 e, sin dai primi giorni, ha avvertito una vibrazione del cruscotto, che ha comportato la sottoposizione del mezzo a diversi controlli e tagliandi, che non si sono mai rivelati risolutivi del problema.
Il CTU, all'esito di un giro di prova della vettura, ha riscontrato la presenza di un “rumore fastidioso nella parte anteriore del cruscotto”, precisando che «non vincola
l'utilizzo del veicolo ma il ronzio a lungo andare potrebbe essere fastidioso. Per concludere
l'autovettura oggetto di causa è, a parere del sottoscritto idonea all'uso a cui è destinata, purtuttavia presenta un rumore che dovrebbe essere eliminato con un'accurata ispezione degli elementi interni al cruscotto».
La presenza del rumore fastidioso è anche evincibile dalle deposizioni testimoniali, cui si fa riferimento nella sentenza impugnata.
Ciò appurato, ritiene il Collegio condivisibile l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui il rumore integra gli estremi di un difetto di conformità, ancorché non grave né tale da impedire l'utilizzo del bene.
È evidente che non può ritenersi conforme all'oggetto acquistato un'autovettura che presenta, durante la circolazione, un costante rumore.
Pertanto, deve confermarsi la decisione impugnata nella parte in cui ha ravvisato un difetto di conformità ai sensi dell'art. 130 Cod. Cons., con diritto del alla riduzione del prezzo. CP_1
La quantificazione della riduzione del prezzo disposta dal giudice di prime cure non è stata oggetto di specifica doglianza nell'atto d'appello.
L'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
(tale deve intendersi l'adesione della alla richiesta proposta Controparte_2 nell'atto d'appello della vanno pertanto rigettati. Pt_1
5 Corte d'Appello
4.- Correzione dell'errore materiale
1. La chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel CP_2
dispositivo della sentenza di primo grado in cui la parte convenuta viene indicata come “Smac” in luogo di “ . Pt_1
2. Rilevato che la denominazione corretta della parte convenuta in primo grado, odierna appellante, è “ ” e che nel dispositivo della sentenza Pt_1 appellata è, per errore materiale, indicata “Smac”, si dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Locri n. 203/2020, pubblicata il 5/3/2020, a definizione del proc. n. 100174/2013 r.g., nel senso che nel capo 2 del dispositivo, la parola “ deve intendersi sostituita dalla CP_3 parola “ . Pt_1
5.- Spese processuali
1. Le spese processuali nel rapporto tra , da un lato, Pt_1 Controparte_2
e , dall'altro, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per CP_1
procedere alla loro compensazione e si liquidano, a carico di e Parte_1
in solido tra loro, applicando lo scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00 CP_2
- tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia - in € 1.458,00, di cui € 268 per studio della controversia, € 268 per fase introduttiva, € 496 per fase di trattazione, € 426 fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Di tale somma va disposto il pagamento in favore dello Stato, in ragione dell'ammissione dell'appellato vittorioso ( ) al patrocinio a spese CP_1
dello Stato.
Nel rapporto tra la e la si reputa equo compensare Pt_1 Controparte_2 interamente le spese processuali del giudizio d'appello, essendo le posizioni delle parti in questione convergenti su quasi tutti i profili.
6.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale e dell'appello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002,
6 Corte d'Appello
occorre darne atto ai fini della verifica dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 203/2020 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 5/3/2020, a definizione del proc. n 100174/2013 r.g., da
[...]
nei confronti di e , Pt_1 Controparte_2 CP_1
così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla nei Controparte_2
confronti di;
CP_1
- pone a carico della e della , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
nel rapporto con , le spese processuali del secondo grado, che CP_1 liquida in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato;
- compensa interamente tra e le spese Parte_1 Controparte_2
processuali del secondo grado;
- dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, nel senso che, nel capo 2 del dispositivo, la parola “ deve intendersi CP_3 sostituita dalla parola “ ; Pt_1
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 29 luglio 2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
7
n. 630/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 601/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
P.I. , con sede legale in Gioia Tauro, Via Parte_1 P.IVA_1
Nazionale 18, n. 375, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Alì, elettivamente domiciliata in
Gioia Tauro (RC), Via Nazionale 18 n. 400
nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuseppe Greco, elettivamente domiciliato in - Gioiosa Jonica, via Condercuri n. 63/d
c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Marina di Gioiosa Jonica
1 Corte d'Appello
(RC), alla SS 106 km. 110, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Enzo
Crimeni, elettivamente domiciliata in Siderno (RC), Corso Garibaldi n. 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 203/2020, pubblicata il 5/3/2020, non Parte_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n.
100174/2013 R.G. con la quale la è stata condannata, a riduzione CP_2 del prezzo di vendita dell'autovettura Mitsubishi Outlander, al pagamento di €
3.450,00 in favore di , con diritto di regresso nei confronti della CP_1
originaria venditrice della vettura. Parte_1
Il giudice di prime cure ha statuito che il rumore tra il cruscotto ed il parabrezza, percepito dal già dopo pochi giorni dall'acquisto, CP_1 costituisce un difetto di conformità di lieve entità, ai sensi dell'art. 129 del codice del consumo, con conseguente responsabilità del venditore
[...]
CP_2
- Motivi d'appello
L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato il rumore percepito dal come un difetto di conformità. Deduce in proposito che CP_1
anche il CTU Bova ha ritenuto che il rumore non ha pregiudicato la funzionalità
2 Corte d'Appello
del mezzo, che ha continuato a circolare e superare le revisioni nel corso degli anni.
Con il secondo motivo d'appello la eccepisce il difetto di legittimazione Pt_1
passiva poiché, nella vicenda in esame, è stata esclusivamente incaricata di effettuare i tagliandi e controllare il veicolo coperto da garanzia.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che non sussiste alcun difetto di costruzione, poiché il veicolo è idoneo all'uso cui è destinato ed il rumore non ne ha inibito le funzionalità.
Infine, con il quarto motivo la deduce che non vi è alcuna prova del Pt_1
difetto di costruzione, poiché i testimoni hanno riferito solo di un rumore del cruscotto, evidenziando che il veicolo funzionava correttamente.
- Difese della CP_2
La aderisce alla richiesta di riforma della sentenza, per le questioni CP_2
di merito, avanzata dalla deducendo che il non ha fornito la Pt_1 CP_1
prova del vizio lamentato e, anzi, ha ammesso che il veicolo era perfettamente funzionante e idoneo all'uso cui è destinato.
Chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata in cui la parte convenuta viene indicata “ in CP_3 luogo di . Parte_1
- Difese di CP_1
Preliminarmente il eccepisce l'inammissibilità dell'appello per CP_1
carenza di specificità dei motivi.
Nel merito rappresenta che dall'istruttoria è emerso il pregiudizio subito perché il rumore, in tragitti medio/lunghi, diveniva fastidioso, rendendo il veicolo inutilizzabile.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata da , di violazione dell'art. 342 c.p.c., è CP_1 infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché
3 Corte d'Appello
una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla legittimazione passiva di CP_4
[...]
1. La eccepisce il difetto di legittimazione passiva deducendo che, nella
[...] Pt_1
vicenda in esame, è stata esclusivamente incaricata di effettuare i tagliandi e controllare il veicolo coperto da garanzia.
2. Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse per quanto riguarda il rapporto tra la e , originario attore. Pt_1 CP_1
Ciò in quanto il giudice di primo grado, nei confronti di , ha CP_1 condannato esclusivamente la (al pagamento della somma di € CP_2
3.450,00) e non anche la Sotto questo aspetto quindi non è ravvisabile Pt_1 la soccombenza della nei confronti dell'originario attore. Pt_1
3. Per quanto riguarda il rapporto tra la e la , è Pt_1 Controparte_2 ravvisabile l'interesse della essendo stato dichiarato il diritto di Parte_1
regresso della nei confronti della stessa Controparte_2 Parte_1
Però l'assunto è infondato, in quanto il giudice di prime cure ha fondato la responsabilità della nel rapporto con la (con Pt_1 Controparte_2
conseguente accoglimento della domanda di regresso proposta dalla
[...]
) sulla circostanza che è stata la a vendere il veicolo alla CP_2 Pt_1
. Controparte_2
La non ha addotto nell'atto d'appello motivi idonei a superare la Pt_1
motivazione svolta nella sentenza impugnata.
Non ha specificamente contestato di avere venduto l'autovettura alla
[...]
. CP_2
Il fatto di essere stata incaricata di effettuare i tagliandi e controllare il veicolo coperto da garanzia non esclude la responsabilità derivante dall'avere venduto l'autovettura.
Così come tale responsabilità non viene esclusa dall'essere stata importatrice dell'autovettura in questione.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
4 Corte d'Appello
3.- Sul difetto di conformità della vettura
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha qualificato il rumore percepito dal come un difetto di conformità. CP_1
Deduce in proposito che anche il CTU Bova ha ritenuto che il rumore non ha pregiudicato la funzionalità del mezzo che ha continuato a circolare, superando le revisioni nel corso degli anni.
2. Il motivo è infondato.
Il , in data 11/7/2008 ha ricevuto il veicolo nuovo acquistato in data CP_1
7/3/2008 e, sin dai primi giorni, ha avvertito una vibrazione del cruscotto, che ha comportato la sottoposizione del mezzo a diversi controlli e tagliandi, che non si sono mai rivelati risolutivi del problema.
Il CTU, all'esito di un giro di prova della vettura, ha riscontrato la presenza di un “rumore fastidioso nella parte anteriore del cruscotto”, precisando che «non vincola
l'utilizzo del veicolo ma il ronzio a lungo andare potrebbe essere fastidioso. Per concludere
l'autovettura oggetto di causa è, a parere del sottoscritto idonea all'uso a cui è destinata, purtuttavia presenta un rumore che dovrebbe essere eliminato con un'accurata ispezione degli elementi interni al cruscotto».
La presenza del rumore fastidioso è anche evincibile dalle deposizioni testimoniali, cui si fa riferimento nella sentenza impugnata.
Ciò appurato, ritiene il Collegio condivisibile l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui il rumore integra gli estremi di un difetto di conformità, ancorché non grave né tale da impedire l'utilizzo del bene.
È evidente che non può ritenersi conforme all'oggetto acquistato un'autovettura che presenta, durante la circolazione, un costante rumore.
Pertanto, deve confermarsi la decisione impugnata nella parte in cui ha ravvisato un difetto di conformità ai sensi dell'art. 130 Cod. Cons., con diritto del alla riduzione del prezzo. CP_1
La quantificazione della riduzione del prezzo disposta dal giudice di prime cure non è stata oggetto di specifica doglianza nell'atto d'appello.
L'appello principale e l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
(tale deve intendersi l'adesione della alla richiesta proposta Controparte_2 nell'atto d'appello della vanno pertanto rigettati. Pt_1
5 Corte d'Appello
4.- Correzione dell'errore materiale
1. La chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel CP_2
dispositivo della sentenza di primo grado in cui la parte convenuta viene indicata come “Smac” in luogo di “ . Pt_1
2. Rilevato che la denominazione corretta della parte convenuta in primo grado, odierna appellante, è “ ” e che nel dispositivo della sentenza Pt_1 appellata è, per errore materiale, indicata “Smac”, si dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Locri n. 203/2020, pubblicata il 5/3/2020, a definizione del proc. n. 100174/2013 r.g., nel senso che nel capo 2 del dispositivo, la parola “ deve intendersi sostituita dalla CP_3 parola “ . Pt_1
5.- Spese processuali
1. Le spese processuali nel rapporto tra , da un lato, Pt_1 Controparte_2
e , dall'altro, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per CP_1
procedere alla loro compensazione e si liquidano, a carico di e Parte_1
in solido tra loro, applicando lo scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00 CP_2
- tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia - in € 1.458,00, di cui € 268 per studio della controversia, € 268 per fase introduttiva, € 496 per fase di trattazione, € 426 fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Di tale somma va disposto il pagamento in favore dello Stato, in ragione dell'ammissione dell'appellato vittorioso ( ) al patrocinio a spese CP_1
dello Stato.
Nel rapporto tra la e la si reputa equo compensare Pt_1 Controparte_2 interamente le spese processuali del giudizio d'appello, essendo le posizioni delle parti in questione convergenti su quasi tutti i profili.
6.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale e dell'appello incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002,
6 Corte d'Appello
occorre darne atto ai fini della verifica dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 203/2020 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata il 5/3/2020, a definizione del proc. n 100174/2013 r.g., da
[...]
nei confronti di e , Pt_1 Controparte_2 CP_1
così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla nei Controparte_2
confronti di;
CP_1
- pone a carico della e della , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_2
nel rapporto con , le spese processuali del secondo grado, che CP_1 liquida in complessivi € 1.458,00, oltre alle spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato;
- compensa interamente tra e le spese Parte_1 Controparte_2
processuali del secondo grado;
- dispone la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, nel senso che, nel capo 2 del dispositivo, la parola “ deve intendersi CP_3 sostituita dalla parola “ ; Pt_1
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 29 luglio 2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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