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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13672/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:35 sono presenti l'avv. BUFFA DANIELE anche in sostituzione dell'avv. CASSIBBA MASSIMILIANO per parte ricorrente nonché l'avv.
COLAJANNI ENRICA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:57 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13672 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
n persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con gli avv.ti CASSIBBA MASSIMILIANO e BUFFA DANIELE
- ricorrente -
CONTRO
, e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 29/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 1.600,00 oltre spese generali, CP_1
e oltre CPA e IVA, se dovute.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 59620240001511719000 notificato mezzo PEC in data 18 CP_1
agosto 2024 a mezzo del quale venivano domandate in pagamento somme per complessivi euro 2.690,35 a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo marzo 2017 - ottobre 2017, consequenziale alla diffida 5500.26/01/2023.0060615 CP_1
del 26/01/2023 per indebito conguaglio d'indennità di malattia relativamente a 4 lavoratori, nonché avverso il provvedimento di rigetto n.
917 del 24.7.2023 del ricorso amministrativo presentato dall'odierna ricorrente in data 24.3.2023 avverso la diffida sopra richiamata, deducendone l'illegittimità per prescrizione dei crediti, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e insussistenza del fatto contestato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, eccependo il difetto di legittimazione della Controparte_2
rappresentando che: “ In data 26/1/2023, l' ha notificato alla CP_1
società opponente una diffida per il recupero degli importi posti a conguaglio a titolo di indennità di malattia per il periodo da Marzo a
Ottobre 2017 per quattro lavoratori. A seguito della diffida, la società opponente ha trasmesso documentazione medica per il riesame la quale però è risultata del tutto insufficiente”, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della cessionaria dei crediti fino all'anno 2005, non Controparte_2 CP_1
3 avendo più alcun ruolo per i crediti successivi.
Ancora preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, che va obbligatoriamente (cfr. Cass. n.9600/2018) ex officio preliminarmente presa in considerazione, operando la stessa ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti ed essendo rilevabile d'ufficio
(cfr. Cass. n. 21830/2014).
La contribuzione accertata come impagata e oggetto di indebito conguaglio
è relativa ai mesi di marzo 2017, aprile 2017, settembre 2017 e ottobre 2017.
Le somme sono state portate a conguaglio con i relativi DM10 presentati il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, decorrendo quindi i relativi termini di prescrizione dal 16.4.2017, 16.5.2017, 16.10.2017 e
16.11.2017, ossia le date entro le quali i contributi conguagliati avrebbero dovuti essere pagati.
Individuando quindi le date di naturale maturazione della prescrizione nel
16.4.2022, 16.5.2022, 16.10.2022 e 16.11.2022.
A tali date va poi applicato lo slittamento dovuto alla legislazione dettata in occasione della emergenza da Sars-Cov 2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99).
Decorrendo i dies ad quem tutti dopo il 31.12.2020, lo slittamento è di 311 giorni complessivi.
Pertanto maturando le relative prescrizioni in date 21.2.2023, 23.3.2023,
23.8.2023 e 23.9.2023.
La diffida al pagamento, come indicato dalla parte ricorrente è del
26.1.2023; la stessa ha quindi utilmente interrotto il termine di prescrizione, rigettandosi conseguentemente l'eccezione.
Deve ancora rigettarsi l'eccezione di violazione dell'art. 3 della L. 241/1990
(1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
4 l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non potendo statuirsi in questa sede sulla legittimità dell'atto amministrativo, quanto sul rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Esaminando incidentalmente la dedotta carenza di motivazione, deve osservarsi che l'eccezione non ha ragion d'essere.
Posta l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale, nonché la sussistenza di un rapporto continuativo tra le parti (datore di lavoro- lavoratore – ente previdenziale) ove ciascuna delle parti è chiamata a svolgere, non una tantum, ma con cadenza fissa, le proprie incombenze;
la comunicazione dell'indebito conguaglio motivato da insufficienza documentale e la successiva statuizione amministrativa sulla non sanata insufficienza, rende la sequenza procedimentale sufficientemente motivata.
Formandosi poi il conseguente avviso d'addebito sul modello ministeriale, essendo le ragioni dell'ingiunzione desumibili dagli atti precedenti.
Quanto al merito della pretesa, occorre osservare in relazione alla denunciata carenza documentale legittimante il conguaglio, che nemmeno la documentazione versata in atti, appare sufficiente a legittimare l'opposizione, non essendo stato prodotto alcun certificato di malattia, ma documentazione sanitaria di varia natura, senza alcun dichiarato valore
5 certificativo.
Apparendo legittimo quindi il recupero da parte dell' delle somme CP_1
conguagliate.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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