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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1729/2024 da nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Dalla Torre (Codice Fiscale
[...] C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso in via Monte Piana n. 14,
[...]
C.A.P. 31100 – Treviso (TV), come da procura alle liti allegata al ricorso;
Ricorrente
contro
:
(Codice Fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Controparte_2 Controparte_3
Direttore Generale pro-tempore dell' , rappresentato e Controparte_2
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott.
Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Dirigente dell'
[...]
, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_4 [...]
, sita in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – PEC: Controparte_3
Email_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, ex adversiis rejectis, per i
motivi di cui in atti NEL MERITO i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto: ii. Condannare il
[...]
a corrispondere, con le modalità previste per l'erogazione della carta docente, in Controparte_1
favore della ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 l'importo Pt_1
di €1.500,00, quale contributo alla sua formazione, oltre alla maggior somma tra interessi e\o
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. iii. Spese di lite integralmente rifuse, come da
nota spese che si allega (all.to n.14 - nota spese) da distrarsi a favore del difensore costituito che si
dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA a) Si chiede di essere abilitati alla prova per testi
sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 5 del ricorso, preceduti dalla locuzione “vero che”,
espunti eventuali giudizi e valutazioni. Si indica il teste b) In caso di Testimone_1
contestazione in ordine ai servizi prestati si chiede all'Ill.mo signor Giudice adito di voler ordinare
ex art. 210 c.p.c. all'Amministrazione di produrre la relativa documentazione ovvero richiedere
d'ufficio ex art. 213 c.p.c. tali atti alla Pubblica Amministrazione.”
Per la parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
- 2 - Tribunale di Treviso
• Negare la prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 5 così come richiesto, in
quanto riferibili a fatti provati (o da provare) documentalmente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 la ricorrente adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di €500,00 annui,
erogata tramite la c.d. "Carta elettronica del docente", e la conseguente condanna del
[...]
al pagamento della complessiva somma di €1.500,00 per gli anni scolastici Controparte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
A tal fine, la ricorrente allegava di aver ricevuto incarichi a tempo determinato quale “docente della scuola dell'infanzia” per i periodi dal 02.11.2022 al 30.06.2023, dal 02.09.2023 al 30.06.2024 e dal
16.09.2024 al 31.08.2025, lamentando di non aver potuto fruire della Carta del docente nonostante fosse parimenti soggetta all'obbligo di formazione continua come il personale di ruolo.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato la pretesa della parte ricorrente, sostenendo che la
"carta elettronica del docente" non rientra tra le "condizioni di impiego" che prevedono uguaglianza tra i docenti a tempo determinato e quelli di ruolo. Ha argomentato che, sebbene il diritto alla formazione non sia negato ai docenti a tempo determinato, solo per il personale assunto a tempo indeterminato la formazione è considerata obbligatoria, permanente e strutturale (ai sensi dell'art. 1,
comma 124 della Legge n. 107/2015).
In via subordinata, il ha chiesto di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio CP_1
effettivamente prestato.
La causa, stante la sua natura documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della Pubblica Amministrazione a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
In fatto, la ricorrente ha svolto servizio presso il nella qualifica Parte_1 Controparte_1
di “docente della scuola dell'infanzia”. Ha prestato servizio a tempo determinato con contratti di supplenza rientranti nella tipologia “al 30.06/31.08”. Nello specifico, ha avuto contratti:
• dal 02.11.2022 al 30.06.2023 (contratto di lavoro a tempo determinato Tome prot. n.5293/2022);
• dal 02.09.2023 al 30.06.2024 (contratto di lavoro a tempo determinato Tome prot. n.11101 del
02.09.2023);
• dal 16.09.2024 al 31.08.2025 (contratto di lavoro a tempo determinato 2024-2025). Parte_2
Questi contratti rientrano nella casistica individuata dalla Suprema Corte di Cassazione per il riconoscimento della Carta Docente, specificamente incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.6. La ricorrente è tuttora interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo in servizio con contratto in essere al 31.08.2025.
- 4 - Tribunale di Treviso
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015. Tale norma istituiva la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con un importo nominale di euro 500 annui, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi formativi, hardware e software, iscrizione a corsi e altre attività culturali. Il successivo comma 122 demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. I d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e del 28 novembre 2016 hanno confermato l'assegnazione esclusiva ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sebbene con una previsione eccezionale per il 2023 che ha riconosciuto la
Carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Dalla
lettura di tali disposizioni emergeva un'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta, circostanza che ha dato luogo a un ampio contenzioso.
In merito a tale questione, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022. Il Giudice amministrativo ha ritenuto che il sistema ministeriale, che esclude i docenti a tempo determinato dal beneficio, determini una formazione “a doppia trazione”, laddove la formazione dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e sostenuta economicamente, mentre per i docenti non di ruolo non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, di conseguenza, alcun sostegno economico. Tale assetto è stato ritenuto in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il
Consiglio di Stato ha chiarito che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo, al fine di garantire la complessiva qualità dell'insegnamento. Ha inoltre evidenziato l'insostenibilità
dell'assunto secondo cui la Carta compenserebbe la maggiore gravosità dell'obbligo formativo per i soli docenti di ruolo, considerando che la Carta è erogata anche ai docenti part-time e persino ai
- 5 - Tribunale di Treviso
docenti di ruolo in prova, che potrebbero non conseguire la stabilità del rapporto. Il Consiglio di
Stato ha interpretato l'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015 in chiave costituzionalmente orientata, leggendolo in complementarità con le disposizioni del CCNL di categoria, in particolare gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, i quali pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. In tale ottica, la Carta
del docente rientra tra tali strumenti e deve essere destinata anche ai docenti a tempo determinato,
colmando così la lacuna previsionale della norma primaria, in virtù dell'indiscutibile identità di ratio di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è
intervenuta con ordinanza del 18.05.2022 nella causa C-450/21, a seguito di una domanda pregiudiziale presentata dal Tribunale di Vercelli. La Corte ha stabilito che l'indennità della Carta
Docente deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha motivato tale inquadramento affermando che l'indennità è concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato. Ha altresì considerato che, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il beneficio mira a consentire l'acquisto di servizi di connettività necessari allo svolgimento dei compiti professionali a distanza. La concessione dell'indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte dei docenti, il che la lega intrinsecamente al rapporto di lavoro. Sulla base di tali premesse, la Corte di Giustizia ha affermato che la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della Carta al solo personale docente a tempo indeterminato, escludendo quello a tempo determinato.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha enunciato principi di diritto chiari in materia. Ha stabilito che la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo
- 6 - Tribunale di Treviso
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione di una precedente domanda al . CP_1
Per i docenti ancora "interni al sistema delle docenze scolastiche" (iscritti in graduatoria, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre interessi o rivalutazione. Per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico, spetta il risarcimento per i danni allegati, con possibilità di liquidazione equitativa da parte del giudice. La Corte di
Cassazione ha espressamente confutato le argomentazioni ministeriali sul nesso tra la formazione del docente supportata dalla Carta e la didattica, riconoscendo la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, anche attraverso supplenze temporanee continuative presso il medesimo plesso scolastico fino alla fine dell'anno.
Risulta infondata, alla luce della giurisprudenza consolidata sopra richiamata, la tesi ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, precludendo pretese riferite ai pregressi anni. L'articolo 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, infatti, chiarisce che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
dimostrando la possibilità di cumulo degli importi non utilizzati.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal è altresì infondata. Il ricorso è CP_1
stato notificato in data 31 ottobre 2024. Gli anni scolastici per i quali è richiesto il beneficio sono il
2022/2023, il 2023/2024 e il 2024/2025. Poiché il più risalente degli anni in contestazione
(2022/2023) ricade interamente nel quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, il diritto azionato non risulta prescritto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e del consolidato orientamento giurisprudenziale sia nazionale che euro-unitario, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, tramite la
- 7 - Tribunale di Treviso
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Conseguentemente,
l'Amministrazione dovrà essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. Si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto per i docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente, inizialmente apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale, con il decisivo intervento di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente nata a IT EN (TV) in [...] Parte_1
16.02.1970 (C.F. ), ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 CodiceFiscale_1
annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il
[...]
(C.F. ), a mettere a disposizione della parte Controparte_1 P.IVA_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
- 8 - Tribunale di Treviso
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi
[...]
Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Cristiano Dalla Torre (Codice Fiscale
[...]
), dichiaratosi antistatario. C.F._2
Treviso, 05/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1729/2024 da nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Dalla Torre (Codice Fiscale
[...] C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso in via Monte Piana n. 14,
[...]
C.A.P. 31100 – Treviso (TV), come da procura alle liti allegata al ricorso;
Ricorrente
contro
:
(Codice Fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Controparte_2 Controparte_3
Direttore Generale pro-tempore dell' , rappresentato e Controparte_2
difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott.
Avv. Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, come da delega del Dirigente dell'
[...]
, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' Controparte_4 [...]
, sita in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – PEC: Controparte_3
Email_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, ex adversiis rejectis, per i
motivi di cui in atti NEL MERITO i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto: ii. Condannare il
[...]
a corrispondere, con le modalità previste per l'erogazione della carta docente, in Controparte_1
favore della ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 l'importo Pt_1
di €1.500,00, quale contributo alla sua formazione, oltre alla maggior somma tra interessi e\o
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. iii. Spese di lite integralmente rifuse, come da
nota spese che si allega (all.to n.14 - nota spese) da distrarsi a favore del difensore costituito che si
dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA a) Si chiede di essere abilitati alla prova per testi
sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 5 del ricorso, preceduti dalla locuzione “vero che”,
espunti eventuali giudizi e valutazioni. Si indica il teste b) In caso di Testimone_1
contestazione in ordine ai servizi prestati si chiede all'Ill.mo signor Giudice adito di voler ordinare
ex art. 210 c.p.c. all'Amministrazione di produrre la relativa documentazione ovvero richiedere
d'ufficio ex art. 213 c.p.c. tali atti alla Pubblica Amministrazione.”
Per la parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p. In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
- 2 - Tribunale di Treviso
• Negare la prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 5 così come richiesto, in
quanto riferibili a fatti provati (o da provare) documentalmente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.10.2024 la ricorrente adiva l'intestato Tribunale del Parte_1
Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di €500,00 annui,
erogata tramite la c.d. "Carta elettronica del docente", e la conseguente condanna del
[...]
al pagamento della complessiva somma di €1.500,00 per gli anni scolastici Controparte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
A tal fine, la ricorrente allegava di aver ricevuto incarichi a tempo determinato quale “docente della scuola dell'infanzia” per i periodi dal 02.11.2022 al 30.06.2023, dal 02.09.2023 al 30.06.2024 e dal
16.09.2024 al 31.08.2025, lamentando di non aver potuto fruire della Carta del docente nonostante fosse parimenti soggetta all'obbligo di formazione continua come il personale di ruolo.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato la pretesa della parte ricorrente, sostenendo che la
"carta elettronica del docente" non rientra tra le "condizioni di impiego" che prevedono uguaglianza tra i docenti a tempo determinato e quelli di ruolo. Ha argomentato che, sebbene il diritto alla formazione non sia negato ai docenti a tempo determinato, solo per il personale assunto a tempo indeterminato la formazione è considerata obbligatoria, permanente e strutturale (ai sensi dell'art. 1,
comma 124 della Legge n. 107/2015).
In via subordinata, il ha chiesto di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio CP_1
effettivamente prestato.
La causa, stante la sua natura documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della Pubblica Amministrazione a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
In fatto, la ricorrente ha svolto servizio presso il nella qualifica Parte_1 Controparte_1
di “docente della scuola dell'infanzia”. Ha prestato servizio a tempo determinato con contratti di supplenza rientranti nella tipologia “al 30.06/31.08”. Nello specifico, ha avuto contratti:
• dal 02.11.2022 al 30.06.2023 (contratto di lavoro a tempo determinato Tome prot. n.5293/2022);
• dal 02.09.2023 al 30.06.2024 (contratto di lavoro a tempo determinato Tome prot. n.11101 del
02.09.2023);
• dal 16.09.2024 al 31.08.2025 (contratto di lavoro a tempo determinato 2024-2025). Parte_2
Questi contratti rientrano nella casistica individuata dalla Suprema Corte di Cassazione per il riconoscimento della Carta Docente, specificamente incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.6. La ricorrente è tuttora interna al sistema delle docenze scolastiche, essendo in servizio con contratto in essere al 31.08.2025.
- 4 - Tribunale di Treviso
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015. Tale norma istituiva la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con un importo nominale di euro 500 annui, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi formativi, hardware e software, iscrizione a corsi e altre attività culturali. Il successivo comma 122 demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta. I d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e del 28 novembre 2016 hanno confermato l'assegnazione esclusiva ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sebbene con una previsione eccezionale per il 2023 che ha riconosciuto la
Carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Dalla
lettura di tali disposizioni emergeva un'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta, circostanza che ha dato luogo a un ampio contenzioso.
In merito a tale questione, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022. Il Giudice amministrativo ha ritenuto che il sistema ministeriale, che esclude i docenti a tempo determinato dal beneficio, determini una formazione “a doppia trazione”, laddove la formazione dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e sostenuta economicamente, mentre per i docenti non di ruolo non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, di conseguenza, alcun sostegno economico. Tale assetto è stato ritenuto in contrasto con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il
Consiglio di Stato ha chiarito che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo, al fine di garantire la complessiva qualità dell'insegnamento. Ha inoltre evidenziato l'insostenibilità
dell'assunto secondo cui la Carta compenserebbe la maggiore gravosità dell'obbligo formativo per i soli docenti di ruolo, considerando che la Carta è erogata anche ai docenti part-time e persino ai
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docenti di ruolo in prova, che potrebbero non conseguire la stabilità del rapporto. Il Consiglio di
Stato ha interpretato l'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015 in chiave costituzionalmente orientata, leggendolo in complementarità con le disposizioni del CCNL di categoria, in particolare gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, i quali pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. In tale ottica, la Carta
del docente rientra tra tali strumenti e deve essere destinata anche ai docenti a tempo determinato,
colmando così la lacuna previsionale della norma primaria, in virtù dell'indiscutibile identità di ratio di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è
intervenuta con ordinanza del 18.05.2022 nella causa C-450/21, a seguito di una domanda pregiudiziale presentata dal Tribunale di Vercelli. La Corte ha stabilito che l'indennità della Carta
Docente deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha motivato tale inquadramento affermando che l'indennità è concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato. Ha altresì considerato che, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il beneficio mira a consentire l'acquisto di servizi di connettività necessari allo svolgimento dei compiti professionali a distanza. La concessione dell'indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte dei docenti, il che la lega intrinsecamente al rapporto di lavoro. Sulla base di tali premesse, la Corte di Giustizia ha affermato che la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della Carta al solo personale docente a tempo indeterminato, escludendo quello a tempo determinato.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha enunciato principi di diritto chiari in materia. Ha stabilito che la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo
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che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
didattiche (30.6), senza che rilevi l'omessa presentazione di una precedente domanda al . CP_1
Per i docenti ancora "interni al sistema delle docenze scolastiche" (iscritti in graduatoria, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre interessi o rivalutazione. Per i docenti fuoriusciti dal sistema scolastico, spetta il risarcimento per i danni allegati, con possibilità di liquidazione equitativa da parte del giudice. La Corte di
Cassazione ha espressamente confutato le argomentazioni ministeriali sul nesso tra la formazione del docente supportata dalla Carta e la didattica, riconoscendo la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, anche attraverso supplenze temporanee continuative presso il medesimo plesso scolastico fino alla fine dell'anno.
Risulta infondata, alla luce della giurisprudenza consolidata sopra richiamata, la tesi ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, precludendo pretese riferite ai pregressi anni. L'articolo 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, infatti, chiarisce che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
dimostrando la possibilità di cumulo degli importi non utilizzati.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal è altresì infondata. Il ricorso è CP_1
stato notificato in data 31 ottobre 2024. Gli anni scolastici per i quali è richiesto il beneficio sono il
2022/2023, il 2023/2024 e il 2024/2025. Poiché il più risalente degli anni in contestazione
(2022/2023) ricade interamente nel quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, il diritto azionato non risulta prescritto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e del consolidato orientamento giurisprudenziale sia nazionale che euro-unitario, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, tramite la
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Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Conseguentemente,
l'Amministrazione dovrà essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. Si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto per i docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà, attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente, inizialmente apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale, con il decisivo intervento di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente nata a IT EN (TV) in [...] Parte_1
16.02.1970 (C.F. ), ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 CodiceFiscale_1
annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il
[...]
(C.F. ), a mettere a disposizione della parte Controparte_1 P.IVA_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
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2. Compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1
al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi
[...]
Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Cristiano Dalla Torre (Codice Fiscale
[...]
), dichiaratosi antistatario. C.F._2
Treviso, 05/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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