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2 febbraio 1977
2 febbraio 1977
Art. 2.
L' articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
La corrispondenza dei singoli condannati o internati puo' essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorita' giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.
Le dette autorita' giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorita' possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa".
L' articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
La corrispondenza dei singoli condannati o internati puo' essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorita' giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.
Le dette autorita' giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorita' possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa".
Commentario • 1
- 1. Difesa diritto inviolabile anche per detenuto (Corte Cost. 212/1997)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2021 · 2.1847055
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2003, n. 25079Provvedimento: […] Il ruolo decisivo della disposizione ora ricordata era stato, del resto, ampiamente chiarito dalla sentenza costituzionale n. 212 del 1997 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, ebbe a proporre talune fondamentali puntualizzazioni in tema di diritti dei detenuti e degli internati.Leggi di più...
- procedimento da adottare·
- restrizioni previste per i detenuti e gli internati per delitti previsti dall'art. 4·
- disciplina in materia di colloqui visivi e telefonici·
- bis ord. pen·
- sindacabilità giurisdizionale·
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- istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)