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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
LE AO, RE
D'ONOFRIO IDA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4049/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V.lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005096289 IVA-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820000054018808000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: il rappresentante dell'DE insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 11 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “DE”) ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, per brevità, anche semplicemente “DER”), la sig.ra Ricorrente_1 impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n.02820259005096289/000 notificata il 16.06.2025 limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820020000600273000, avente per oggetto l'IVA degli anni d'imposta 1991 e 1992 per complessivi €.741.165,39.
Con l'unico articolato motivo del ricorso viene eccepita l'omessa, nulla, inesistente notifica della cartella di pagamento presupposta asseritamente notificata il 02 marzo 2001 ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 08 ottobre 2025.
In data 10 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'DE eccependo l'infondatezza del ricorso precisando che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in mani proprie e che sono state notificate numerose intimazioni di pagamento interrompendo i termini di prescrizione.
A sostegno di quanto dedotto l'DE deposita documentazione inerente la notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'DER non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo del ricorso è stata eccepita l'omessa, nulla, inesistente notifica della cartella di pagamento presupposta nonché la prescrizione decennale per il tributo e quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
L'eccezione è infondata.
L'DE, oltre alla notifica della cartella di pagamento avvenuta nelle mani della ricorrente in data 02 marzo
2001 ha documentato la notifica di numerosi attti interruttivi della prescrizione ed in particolare le intimazioni di pagamento n.02820179007790411000 notificata il 21.02.2018 e n.02820219000764383000 notificata il
19.02.2022 solo per indicare le ultime. Atteso che dalla data di notifica dell'ultima intimazione alla data della notifica dell'intimazione oggetto del presente processo, ne discende l'infondatezza anche per le eccezioni di prescrizione anche solamente quinquennale ovvero per le sanzioni ed interessi. L'eccezione è quindi rigettata sia per l'imposta che per le sanzioni e gli interessi.
In ordine alle spese, osserva la Corte che le imposte oggetto del contendere risalgono agli anni 1991 e 1992 ovvero ad oltre trent'anni fa e che la resistente DE non ha certamente dato prova di aver assicurato il buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui al secondo comma dell'art.97 della Costituzione visto che per oltre trent'anni si è limitata ad evitare lo spirare dei termini di prescrizione senza procedere fattivamente all'incasso del credito. Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese nei confronti dell'DE.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente
LE AO, RE
D'ONOFRIO IDA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4049/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V.lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259005096289 IVA-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820000054018808000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 209/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: il rappresentante dell'DE insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 11 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – (di seguito, per brevità, anche semplicemente “DE”) ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione
(di seguito, per brevità, anche semplicemente “DER”), la sig.ra Ricorrente_1 impugna parzialmente l'intimazione di pagamento n.02820259005096289/000 notificata il 16.06.2025 limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820020000600273000, avente per oggetto l'IVA degli anni d'imposta 1991 e 1992 per complessivi €.741.165,39.
Con l'unico articolato motivo del ricorso viene eccepita l'omessa, nulla, inesistente notifica della cartella di pagamento presupposta asseritamente notificata il 02 marzo 2001 ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Conclude il ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 08 ottobre 2025.
In data 10 ottobre 2025 si costituisce in giudizio l'DE eccependo l'infondatezza del ricorso precisando che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in mani proprie e che sono state notificate numerose intimazioni di pagamento interrompendo i termini di prescrizione.
A sostegno di quanto dedotto l'DE deposita documentazione inerente la notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'DER non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 28 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo del ricorso è stata eccepita l'omessa, nulla, inesistente notifica della cartella di pagamento presupposta nonché la prescrizione decennale per il tributo e quinquennale per le sanzioni e gli interessi.
L'eccezione è infondata.
L'DE, oltre alla notifica della cartella di pagamento avvenuta nelle mani della ricorrente in data 02 marzo
2001 ha documentato la notifica di numerosi attti interruttivi della prescrizione ed in particolare le intimazioni di pagamento n.02820179007790411000 notificata il 21.02.2018 e n.02820219000764383000 notificata il
19.02.2022 solo per indicare le ultime. Atteso che dalla data di notifica dell'ultima intimazione alla data della notifica dell'intimazione oggetto del presente processo, ne discende l'infondatezza anche per le eccezioni di prescrizione anche solamente quinquennale ovvero per le sanzioni ed interessi. L'eccezione è quindi rigettata sia per l'imposta che per le sanzioni e gli interessi.
In ordine alle spese, osserva la Corte che le imposte oggetto del contendere risalgono agli anni 1991 e 1992 ovvero ad oltre trent'anni fa e che la resistente DE non ha certamente dato prova di aver assicurato il buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui al secondo comma dell'art.97 della Costituzione visto che per oltre trent'anni si è limitata ad evitare lo spirare dei termini di prescrizione senza procedere fattivamente all'incasso del credito. Sussistono quindi gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese nei confronti dell'DE.
La mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione