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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1881/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VERCELLI ANDREA come da procura in atti e
, (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARENGO TIZIANA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
NEIVE il 08/08/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NEIVE (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati due figli: , il 1.7.2013 ad Asti e , il 30.6.2015 ad Alba. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE:
L'affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione degli stessi presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima
Il padre potrà tenere con sé i minori dal venerdì dopo scuola alla domenica sera e ciò a week end alterni. Inoltre potrà tenere i figli il lunedì dopo il week end di pertoccanza della madre e ogni giovedì dal termine dell'orario di scuola alla sera dopo la cena quando li riaccompagnerà a casa.
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli con sé fino a due settimane anche non consecutive, dandosene avviso entro il 31 maggio di ogni anno;
L'alternanza per le vacanze di Natale e Pasqua in modo che ad anni alterni i figli trascorrano il Natale con un genitore e il capodanno con l'altro e viceversa. Vacanze scolastiche per ponti, carnevale ecc... alternativamente con uno o altro genitore (la madre tuttavia essendo insegnante è a casa durante queste pause didattiche per cui se il padre non potesse tenere i minori, Ella si rende disponibile).
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente, entro il 5 del mese, la somma di euro 250,00 a figlio, rivalutabile annualmente ai sensi dell'indice ISTAT. Le spese straordinarie saranno in capo a ciascun genitore nella misura del 50%, qui richiamandosi il Protocollo del Tribunale di Asti in tema di spese straordinarie.
PRENDE ATTO CHE:
La signora percepirà per intero l'assegno unico;
Pt_2
La coppia dividerà il conto corrente comune e il libretto postale comune e procederà alla loro estinzione.
Le parti si danno sin da ora consenso alla sottoscrizione di documenti per se' e per i figli necessari per espatrio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NEIVE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1881/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VERCELLI ANDREA come da procura in atti e
, (C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARENGO TIZIANA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
NEIVE il 08/08/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NEIVE (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati due figli: , il 1.7.2013 ad Asti e , il 30.6.2015 ad Alba. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE:
L'affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione degli stessi presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima
Il padre potrà tenere con sé i minori dal venerdì dopo scuola alla domenica sera e ciò a week end alterni. Inoltre potrà tenere i figli il lunedì dopo il week end di pertoccanza della madre e ogni giovedì dal termine dell'orario di scuola alla sera dopo la cena quando li riaccompagnerà a casa.
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere i figli con sé fino a due settimane anche non consecutive, dandosene avviso entro il 31 maggio di ogni anno;
L'alternanza per le vacanze di Natale e Pasqua in modo che ad anni alterni i figli trascorrano il Natale con un genitore e il capodanno con l'altro e viceversa. Vacanze scolastiche per ponti, carnevale ecc... alternativamente con uno o altro genitore (la madre tuttavia essendo insegnante è a casa durante queste pause didattiche per cui se il padre non potesse tenere i minori, Ella si rende disponibile).
Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente, entro il 5 del mese, la somma di euro 250,00 a figlio, rivalutabile annualmente ai sensi dell'indice ISTAT. Le spese straordinarie saranno in capo a ciascun genitore nella misura del 50%, qui richiamandosi il Protocollo del Tribunale di Asti in tema di spese straordinarie.
PRENDE ATTO CHE:
La signora percepirà per intero l'assegno unico;
Pt_2
La coppia dividerà il conto corrente comune e il libretto postale comune e procederà alla loro estinzione.
Le parti si danno sin da ora consenso alla sottoscrizione di documenti per se' e per i figli necessari per espatrio.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NEIVE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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