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1 agosto 2004
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1 luglio 2025
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Art. 544-sexies.
(Confisca e pene accessorie).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
((Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva)) .
(Confisca e pene accessorie).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
((Fatto salvo quanto disposto dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario e' vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva)) .
Commentari • 46
- 1. Caccia e animali.Confisca degli animali e inapplicabilità ai nati da esemplare (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 297.0735
Lexambiente - www.lexambiente.it: Cass. Sez. III n. 20934 del 3 maggio 2017 (Ud 21 mar 2017) Presidente: Savani Estensore: Aceto Imputato: PM in proc. Bruscolini ed altro Ai fini della confisca di cui all'art. 544-sexies, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, nà come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l'istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 4586Provvedimento: […] Il tribunale di Brescia adito nell'interesse di RY XA AU ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia in data 25 maggio 2022, annullava il predetto decreto di sequestro, fermo restando il mantenimento in vinculis degli animali ai fini di confisca ex art. 544 sexies cod. pen. […]Leggi di più...
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