Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 23/04/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.26095 Sent. N. 63/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna
composta dai seguenti magistrati:
TA RA Presidente Tommaso Parisi Consigliere AN TT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.26095 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti dei Sig.ri UR RI LA, nata a [...]’Andrea Frius il 21.11.1965 (C.F. [...]), residente in [...];
AI IE, nato a [...] il [...] (C.F. [...], residente in [...]’Andrea Frius, vico Giovanni XXIII n. 15),
entrambi rappresentati e difesi, sulla base di procura speciale in calce all’atto di costituzione, dall’Avv. Massimiliano Marcialis del Foro di Cagliari (massi.marcialis@legalmail.it), con domicilio eletto in Cagliari, Via Ancona n. 11, presso lo studio legale del difensore (l’Avv. Marcialis ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all’indirizzo di posta massi.marcialis@legalmail.it).
Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 12.1.2024.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, all’udienza pubblica del 17.12.2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa RB Borghero, il Giudice Relatore Cons. AN TT, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Fabiana Olla e l’Avv. Massimiliano Marcialis per i convenuti UR RI LA e AI IE.
TO
Con atto di citazione depositato il 12.1.2024 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri UR RI LA e AI IE, funzionari dell’Unione dei Comuni della Trexenta, per sentirli condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 11.010,17, asseritamente cagionato all’amministrazione territoriale di appartenenza per effetto dell’asserita mancata adozione di atti a tutela di una posizione creditoria dell’ente, a cui sarebbe seguita la prescrizione del credito e il conseguente danno erariale azionato in questa sede giurisdizionale.
L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a seguito della ricezione, nell’anno 2018, di due specifiche denunce della Responsabile pro tempore del Servizio Amministrativo dell’amministrazione danneggiata e del Sindaco di NO (ente facente parte dell’Unione dei Comuni della Trexenta) e procedeva alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base della documentazione acquisita dall’amministrazione e a seguito delle risultanze dell’attività di indagine svolta, su specifica delega istruttoria, dalla Tenenza di Sanluri della Guardia di Finanza.
A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i seguenti fatti.
1) La vicenda illecita avrebbe riguardato l’indebita liquidazione di emolumenti retributivi in favore del dipendente ED AN, il quale era stato assunto a tempo indeterminato presso l’Unione dei Comuni della Trexenta con la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza a decorrere dalla data dell’1.6.2010 (mediante convenzione con il Comune di Carbonia per l’utilizzo di una graduatoria in corso di validità).
2) Dal 2010 al 2017 il Sig. ED era stato nominato responsabile di posizione organizzativa (P.O.).
3) In relazione a detti incarichi, l’art. 10 del CCNL del 31.3.1999, applicabile ratione temporis, prevedeva che alle posizioni organizzative fosse attribuibile la retribuzione di posizione da un importo minimo di euro 5.164,57 ad un massimo di euro 12.911,42 annuale lordo per tredici mensilità e la retribuzione di risultato sino al 25% di quella di posizione - salvo che per l'ipotesi di prestazione lavorativa presso due enti convenzionati che avessero conferito distinti incarichi (l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l'altro presso l'ente di utilizzazione o nell'ambito dei servizi in convenzione), ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.1.2004; in questo caso sarebbe stato applicabile il tetto massimo di euro 16.000 annui per la retribuzione di posizione e sino al 30% per quella di risultato.
4) Nonostante la chiara previsione contrattuale, dal 2011 al 2017, il dipendente AN ED, titolare di posizione organizzativa per la sola Unione dei Comuni della Trexenta, percepiva indebitamente somme superiori a quelle legittimamente erogabili che, ad oggi, non sarebbero state recuperate dall’amministrazione.
5) Con nota del 15 maggio 2018, il Sindaco di NO segnalava al Presidente e al Segretario Generale la vicenda illecita, con richiesta di voler attivare le procedure tese al recupero di quanto indebitamente pagato e di segnalare alle competenti magistrature “eventuali atti o fatti illeciti che dovessero emergere in esito alla predetta analisi”.
6) A seguito di detta nota, il Segretario Generale dell’Unione, Simone IE Loi, comunicava al Sig. ED AN l’avvio del procedimento per l’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite (nota del 5.6.2018).
7) Dalle indagini della Guardia di Finanza, che procedeva all’audizione di vari dipendenti dell’ente, emergeva che la comunicazione di avvio del procedimento era stata “archiviata” dallo stesso ED e da AI IE (Responsabile dell’area Amministrativa dell’ente dal successivo 28/11/2019 al 14/10/2021) e “consultata” da CC RB (Responsabile amministrativo sino al 15/06/2018).
8) In data 11 luglio 2018, il Segretario Generale Loi inviava ai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario, al dipendente ED, e per conoscenza al Presidente pro tempore e al Revisore dei Conti dell’Unione, una nota in cui, richiamando anche l’Orientamento Applicativo dell’ARAN, ricordava che l'art.10 del CCNL del 31.3.1999, applicabile ratione temporis, prevedeva che alle posizioni organizzative fosse attribuibile la retribuzione di posizione da euro 5.164,57 ad un massimo di euro 12.911,42, annui lordi per tredici mensilità, e quella di risultato sino al 25% di quella di posizione, salvo che per l'ipotesi di prestazione lavorativa presso due enti convenzionati ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22.1.2004, cui era applicabile il tetto massimo di euro 16.000 annui per la retribuzione di posizione e sino al 30% di quella di risultato, solamente se in ambedue le amministrazioni venisse conferito tale incarico. La nota precisava che dalla documentazione disponibile non risultava l’attribuzione al sig. ED di due incarichi di P.O. presso due enti locali distinti, e che, pertanto, non sussistevano le condizioni che consentivano l’erogazione di retribuzione per la posizione organizzativa superiore all’importo di euro 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità e, per quella di risultato, superiore al 25%. Il Segretario, infine, disponeva che “i Responsabili del Servizio Amministrativo e Finanziario, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza e nei sensi di cui alla superiore premessa, anche avvalendosi della collaborazione del Revisore dei conti, in relazione alle retribuzioni di posizione percepite in misura superiore all'importo di € 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità e, con riferimento alla retribuzione di risultato, superiore al 25% di detta somma, procedano al calcolo per la liquidazione dell’importo da recuperare ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., oltre agli accessori sino al soddisfo, nei confronti del dott. AN ED, nonché a definire con il medesimo dipendente un piano di rientro o, in mancanza, di procedere con le azioni previste dalle vigenti disposizioni di legge previa apposita deliberazione dell’organo competente”.
9) La nota del Segretario Generale sarebbe rimasta tuttavia lettera morta, in quanto i dipendenti competenti delle aeree amministrativa e finanziaria, UR RI LA e AI IE, non avrebbero dato seguito alla procedura, causando l’impossibilità per l’ente di recuperare le somme corrisposte per gli anni 2010, 2011, 2012 e parte del 2013, in quanto ormai prescritte.
10) UR RI LA risultava Responsabile dell'area Finanziaria dal 3 agosto 2018 all’attualità e avrebbe temporaneamente ricoperto l’incarico di Responsabile dell’area Amministrativa dell'ente (sempre a far data dal 3 agosto 2018)
11) Quest’ultimo incarico veniva successivamente attribuito al convenuto AI IE dal 28 novembre 2019 fino alla data odierna.
Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura rappresentava che i pagamenti indebitamente liquidati, limitatamente a quelli ormai prescritti, costituiscono danno erariale da ascrivere alla responsabilità omissiva a titolo di colpa grave dei funzionari UR RI LA e AI IE, per l’ingiustificata inerzia nel mancato recupero delle somme indebitamente erogate e per non aver assunto le iniziative atte ad evitare che decorresse il termine di prescrizione per il recupero stesso (adottando atti di messa in mora), così causando il pregiudizio erariale, nonostante avessero ricevuto la comunicazione del Segretario Generale prot. n. 2157 dell’11 luglio 2018 che disponeva di provvedere in merito.
Dall’informativa prodotta dalla Tenenza di Sanluri della Guardia di Finanza risulterebbe, infatti, visualizzando le schermate del software documentale dell’ente, l’invio del provvedimento del Segretario Comunale alle caselle di AI IE e UR RI LA con i seguenti stati di visione del documento:
- AI IE (Responsabile Area Amministrativa dal 28/11/2019): stato “archiviata”;
- UR RI LA (Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria dal 03/08/2018): stato “archiviata”.
Solamente in data 4 maggio 2023 i predetti Responsabili di servizio avrebbero riavviato il procedimento e con nota del 20 giugno 2023 avrebbero chiesto al sig. ED la restituzione delle somme erogate in eccedenza.
Conseguentemente, gli importi indebitamente erogati nei dieci anni precedenti – anni 2010, 2011, 2012 e parte del 2013 - risulterebbero ormai prescritti, con conseguente danno erariale per l’amministrazione territoriale.
Il pregiudizio erariale veniva quantificato tramite l’individuazione dei differenziali annuali tra quanto concretamente liquidato e le quote massime liquidabili sulla base delle previsioni contrattuali a titolo di indennità di posizione organizzativa e correlata indennità di risultato.
· Anno 2010: euro 1.716,67 (indennità di risultato). L’indennità di posizione veniva corrisposta regolarmente.
· Anno 2011: euro 3.088,54 (indennità di posizione) + euro 1.572,15 (indennità di risultato) = euro 4.660,68.
· Anno 2012: euro 3.088,54 (indennità di posizione). L’indennità di risultato veniva corrisposta nel luglio 2013 e non sarebbe quindi maturata la prescrizione.
· Anno 2013 (mesi da gennaio a giugno): euro 1.544,27 (indennità di posizione).
Per un ammontare complessivo del danno erariale di euro 11.010,17, da imputare in parti uguali ai convenuti.
L’organo requirente dava conto di aver formalizzato, nei confronti dei Sig.ri UR e AI, l’invito a fornire deduzioni e procedeva all’analisi e confutazione delle argomentazioni difensive da essi proposte nella sede preprocessuale. In particolare, veniva evidenziato che i convenuti erano stati destinatari della e-mail del Segretario Generale dell’Unione dei Comuni della Trexenta dell’11 luglio 2018 e ne avevano acquisito conoscenza, con la conseguenza che lungo il periodo in cui avevano successivamente svolto le funzioni di responsabile di servizio, avrebbero dovuto dare seguito al recupero del credito ed evitare che maturasse la prescrizione. Con specifico riferimento alla posizione della Sig.ra UR, veniva evidenziato che il Responsabile di Servizio in carica alla data dell’assunzione della carica da parte della convenuta (3 agosto 2018), TA Silvestro, aveva dichiarato in sede di indagini di ricordare di averne parlato con la convenuta all’atto del passaggio delle consegne, intervenuto invero in via informale e di averle consegnato una copia della nota del Segretario dell’11 luglio 2018.
In conclusione, la Procura Regionale domandava la condanna dei convenuti al risarcimento del pregiudizio arrecato all’Unione dei Comuni della Trexenta, quantificato definitivamente nella somma complessiva di euro 11.010,17, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 15.1.2024, il giudizio veniva fissato per l’udienza di discussione del 20.2.2025, successivamente rinviato all’odierna udienza di discussione (provvedimento del Presidente della Sez. Giurisdizionale del 28.1.2025).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.11.2025, si è costituita in giudizio la Sig.ra UR RI LA, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Marcialis del Foro di Cagliari.
Dopo aver riepilogato gli svolgimenti fattuali evidenziati dalla Procura Regionale e la conseguente contestazione di pregiudizio erariale, la difesa della convenuta affrontava direttamente il merito della controversia ed eccepiva, in primo luogo, che la vicenda controversa, in particolare l’emersione del credito dell’Unione dei Comuni della Trexenta nei confronti del dipendente ED AN, si sarebbe collocata temporalmente (anno 2018) in un contesto di grave tensione tra l’amministrazione e la Sig.ra UR, la quale aveva svolto le funzioni di Responsabile del Sevizio Finanziario sino al 7 marzo 2018, data nella quale era stata rimossa dall’incarico in conseguenza di asserite manchevolezze gestionali (vicenda ritenuta correlata all’intervenuta individuazione, da parte della convenuta, di residui attivi nei confronti di alcuni comuni dell’Unione - attività successivamente accertata come legittima dal Giudice Amministrativo).
In secondo luogo, la difesa eccepiva che la contestazione del pregiudizio erariale derivato dalla maturata prescrizione dei crediti restitutori vantati nei confronti del Sig. ED AN, in nessun caso potrebbe essere rivolta alla Sig.ra UR, atteso che alla data in cui il Segretario Generale attivava il procedimento di recupero (5 giugno 2018) e successivamente sollecitava i Responsabili del Servizio Amministrativo e Finanziario ad attivarsi (11 luglio 2018), la medesima non rivestiva più alcun ruolo presso l’amministrazione, dove sarebbe invero rientrata nuovamente in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario soltanto in data 3 agosto 2018.
Premesso che all’epoca in cui il Segretario attivò la procedura per il recupero del credito, i Responsabili di Servizio erano altri soggetti (segnatamente il Sig. TA Silvestro per il servizio finanziario e la Sig.ra CC RB per il servizio amministrativo), nessun collegamento causale potrebbe essere ipotizzato nei confronti della convenuta nonostante il maturamento della contestata prescrizione si sia cristallizzato temporalmente durante la sua carica, atteso in particolare che l’attivazione del procedimento non sarebbe stata portata a sua conoscenza dal precedente titolare del Servizio Finanziario.
Sul punto, la difesa prendeva posizione sul fatto che a seguito delle indagini dalla Guardia di Finanza emergeva che la nota del Segretario dell’11 luglio 2018 era stata indirizzata alla casella di posta elettronica ed “archiviata” dalla convenuta ed evidenziava che da tale evidenza non emergerebbe alcun dato rilevante in ordine alla sua eventuale responsabilità, atteso che in tale data non rivestiva alcun ruolo presso l’ente, che pertanto l’invio era il frutto di un errore e che l’intervenuta archiviazione della e-mail era coerente con l’assenza di funzioni presso l’amministrazione.
La difesa eccepiva infine che qualora anche si dovesse ritenere che la convenuta fosse venuta a conoscenza della vicenda controversa a seguito dell’archiviazione informatica della nota del Segretario Generale dell’11 luglio 2018 e che quindi si fosse radicato un suo obbligo di agire, in nessun caso la mancata attivazione potrebbe essere imputata a grave negligenza o trascuratezza gestionale, avuto riguardo alle modalità anomale di tale eventuale acquisizione di conoscenza – in un periodo nel quale non risultava dipendente dell’amministrazione – e al fatto che in realtà, non appena venuta a conoscenza della situazione, nell’anno 2023 a seguito dell’attivazione dell’indagine da parte della Guardia di Finanza, prontamente si attivava per dare corso all’attività di recupero, tuttora in fase di esecuzione.
In conclusione, veniva chiesto il rigetto integrale della domanda risarcitoria. Con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 19.11.2025, si costituiva in giudizio il Sig. AI IE, parimenti rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Marcialis del Foro di Cagliari.
La difesa sviluppava le medesime argomentazioni difensive utilizzate per la posizione della Sig.ra UR RI LA e con specifico riguardo alla posizione del Sig. AI, veniva rimarcato che le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione dei Comuni della Trexenta vennero conferite al convenuto soltanto in data 28 novembre 2019, a distanza di un anno e quattro mesi dalla formalizzazione, nel luglio 2018, della nota del Segretario Generale con la quale veniva richiesta l’attivazione dell’attività di recupero del credito dell’ente. Premesso che in epoca precedente il Sig. AI era un semplice collaboratore esterno, nessun rilievo assumerebbe, sulla base delle medesime argomentazioni già profuse con riguardo alla posizione della Sig.ra UR, l’intervenuta archiviazione informatica della nota del Segretario Generale.
Così come già rilevato con riguardo alla posizione della Sig.ra UR, anche il Sig. AI avrebbe acquisito formale conoscenza della vicenda legata al credito dell’amministrazione all’atto dell’attivazione dell’indagine della Tenenza di Sanluri della Guardia di Finanza e si sarebbe immediatamente attivato per dare corso al recupero del credito dell’amministrazione.
In conclusione, veniva domandato pertanto il rigetto integrale della domanda risarcitoria. Con vittoria di spese.
All’odierna udienza di discussione il rappresentante della Procura Regionale ha contestato le eccezioni formulate dalla difesa dei convenuti in quanto infondate e ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
La difesa dei convenuti ha diffusamente illustrato le eccezioni formulate nell’atto di costituzione in giudizio e ha concluso in conformità agli scritti defensionali depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
La domanda formulata dalla Procura Regionale non può essere accolta.
Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale può essere ritenuto incontestato che l’Unione dei Comuni della Trexenta, nel periodo 2011 – 2017, abbia liquidato somme retributive non dovute in favore del dipendente ED AN. L’intervenuta reiterata attribuzione, nell’arco temporale 2011 – 2017, di un incarico di posizione organizzativa, avrebbe infatti consentito la liquidazione dell’indennità di posizione e di risultato in misura sensibilmente inferiore a quanto concretamente disposto, in applicazione delle previsioni del CCNL di settore vigente nel periodo di tempo in considerazione, segnatamente l’art.10 del CCNL 31.5.1999 (Accordo del 31.3.1999), a mente del quale “1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 (le c.d. posizioni organizzative) è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 (euro 5.164,57) ad un massimo di L. 25.000.000 (euro 12.911,42) annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Annuale. 3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale”.
Sulla base dell’attività istruttoria svolta dall’organo requirente è emerso che effettivamente il dipendente ED AN abbia percepito somme eccedenti i limiti contrattuali, con conseguente insorgenza di un indebito oggettivo direttamente correlato alla liquidazione, da parte dell’amministrazione, di somme prive di ragione giustificativa, come tali fonte di danno erariale.
Premesso che l’attività di recupero delle somme indebitamente ottenute dal Sig. ED veniva attivata soltanto a partire dal Giugno 2023, le somme liquidate antecedentemente all’ordinario termine prescrizionale decennale, sono state ritenute prescritte, con conseguente cristallizzazione del danno erariale azionato dalla Procura Regionale.
Sulla base delle risultanze emergenti dal fascicolo processuale, la Sezione ritiene tuttavia che il danno erariale non possa essere addebitato causalmente all’inerzia dei funzionari convenuti UR RI LA e AI IE, atteso che non risulta dimostrato positivamente che essi, nel periodo di tempo in cui esercitarono le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario (UR) e Amministrativo (AI), fossero a conoscenza dei fatti e si fosse pertanto radicato nei loro confronti uno specifico obbligo di servizio.
Si evidenzia quanto segue.
1) Premesso che l’interessamento formale dei servizi finanziario ed amministrativo dell’ente in merito al procedimento di recupero dell’indebito interveniva in data 11 luglio 2018 (nota e-mail del Segretario Generale Loi Simone IE), a tale data i convenuti non risultavano in servizio presso l’amministrazione, con la conseguenza che la contestazione di inerzia gestionale non può essere ricollegata al mancato riscontro di tale nota.
La Sig.ra UR veniva infatti incaricata della responsabilità del Servizio Finanziario in data 3 agosto 2018, mentre il Sig. AI IE veniva incaricato della gestione del Servizio Amministrativo soltanto a far data dal 28 novembre 2019.
2) E’ vero, come emerso dall’istruttoria, che i Sig.ri UR e AI erano stati inseriti nell’elenco dei destinatari della nota e-mail del Segretario Generale, ma essi non risulta che ne abbiano vagliato il contenuto, atteso che dal riscontro informatico disposto dalla Guardia di Finanza emergeva che essi avevano proceduto ad “archiviare” la comunicazione. Dall’intervenuta archiviazione della e-mail deriva logicamente che i convenuti non la consultarono, in coerenza con l’assenza, a tale data, di un loro coinvolgimento nei procedimenti dall’amministrazione.
3) Dall’istruttoria non è emerso un passaggio di consegne da parte dei soggetti responsabili dei servizi in carica prima dell’assunzione di responsabilità da parte dei convenuti (TA Silvestro per il Servizio Finanziario e CC RB per il Servizio Amministrativo), con la conseguenza che nessun dato obiettivo di conoscenza può essere ragionevolmente imputato alla loro sfera giuridica.
4) Con specifico riguardo alla posizione della Sig.ra UR, deve rilevarsi che non possono assumere rilievo decisivo le dichiarazioni rese dal Sig. TA Silvestro in sede di indagini, atteso che il soggetto audito dichiarava di non ricordare con precisione se avesse o meno portato a conoscenza della convenuta la nota e-mail del Segretario Generale.
5) Con specifico riguardo alla posizione del Sig. AI IE, si osserva infine che in sede di deduzioni all’invito a fornire deduzioni, il convenuto rappresentava di aver avuto conoscenza di un’indagine della Procura della Repubblica di Cagliari in merito alla posizione del dipendente ED AN (cfr. Allegato n.10 delle deduzioni all’invito a dedurre). Nondimeno, dal contenuto dell’ordine di esibizione documentale, non può emergere con evidenza l’intervenuta acquisizione di conoscenza della missiva del Segretario Generale dell’11 luglio 2018, con la conseguenza che deve essere confermata la mancata dimostrazione, nei suoi confronti, dell’addebito.
6) A seguito dell’attivazione dell’indagine della Guardia di Finanza in merito specifico all’indebita liquidazione in favore del Sig. ED AN delle indennità derivanti dagli incarichi di posizione organizzativa 2011 – 2017, i convenuti si sono prontamente attivati, consentendo di procedere alla ripetizione dell’indebito per i periodi non prescritti.
In conclusione, la domanda risarcitoria, sulla base delle suesposte considerazioni, non può trovare accoglimento.
In ragione dell’assenza di responsabilità dei convenuti, deve tenersi conto, per il regolamento delle spese di giudizio, della disciplina prevista dall’art.31, comma 2, c.g.c. dall’art.31, comma 2, c.g.c. a mente del quale, in caso di proscioglimento nel merito, il giudice liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
Ne consegue che la Sezione deve provvedere d’ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2, art. 4 e art. 5).
In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei conti), dette spese si liquidano, per ciascun convenuto, in euro 1.300,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,
Rigetta
La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale.
Liquida e pone a carico dell’Unione dei Comuni della Trexenta le spese del giudizio in favore dei convenuti UR RI LA e AI IE, nella misura complessiva di euro 1.300,00 ciascuno, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN TT TA RA
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 23/04/2026 Il Dirigente Dott. Paolo Carrus
(firma apposta digitalmente)