CASS
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Massime • 1
Nel giudizio di appello conseguente ad impugnazione del solo imputato, il divieto di "reformatio in peius" non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, sicché la sentenza che riformi parzialmente quella di primo grado, prosciogliendo l'imputato per alcune delle condotte contestate quali segmenti di un unico fatto reato, deve corrispondentemente diminuire la pena complessivamente irrogata, purché non già quantificata nel minimo edittale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 44000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44000 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
000-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI · Presidente - Sent. n. sez. 967/2024 GI BR TO MA -UP 15/10/2024 R.G.N. 16506/2024 ANGELO VALERIO LANNA - Relatore - LE CC CA SS ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UL DU nato a [...] il [...] AT NI nato a [...] il [...] PU LC nato il [...] JO SA nato il [...] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. udito l'avv. MAURO STRAINI, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito l'avv. ALESSANDRO PALAZZO, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si è riportato;
udito l'avv. BR CARDINALI, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha ritenuto AN JO, CO RN, UE AJ e CA PU colpevoli dei delitti di cui agli artt. 416, 640, 319-321, 481 cod. pen., art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente loro ascritti e per l'effetto - riqualificato il fatto ascritto sub A) ad DR JO ex art. 648 cod. pen., ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche a UE AJ e DR JO, nonché applicata la diminuente del rito abbreviato - ha condannato: KS JO alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa;
- CO RN alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro ventiseimila di multa;
- UE AJ alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa;
- JO PU alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa;
con condanna, a carico di tutti gli imputati, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
con applicazione, a norma dell'art. 317-bis cod. pen., delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione a carico di RN e AJ;
con confisca di somme di denaro di importi variamente modulati, a carico di tutti gli imputati. -in2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano parziale riforma della sentenza gravata - ha: rideterminato la pena inflitta ad DR JO, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni due di reclusione ed euro seicento di multa;
ridotto l'entità della confisca imposta a CO RN, in solido con UE AJ e JO PU, quanto alle condotte contestate sub C3), C4) e C5), revocando la confisca adottata, nei confronti dello stesso RN, con riferimento al capo E); - revocato la condanna di DR JO alla rifusione del danno cagionato alla parte civile ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, oltre che la condanna al pagamento della provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza;
- confermato nel resto la sentenza appellata;
2 condannato AJ, PU e RN alla rifusione delle spese di assistenza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile sopra detta e condannato AJ e PU al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Ha proposto ricorso per cassazione ER JO, a mezzo dell'avv. Mauro Straini, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 163 primo comma cod. pen., per esser stato negato l'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, sul presupposto del superamento della soglia di ammissibilità dei due anni, in caso di conversione della pena pecuniaria inflitta, pari ad euro seicento di multa;
non è stata presa in considerazione, infatti, la disposizione contenuta nell'ultima parte di tale articolo, laddove è prevista la possibilità in caso di superamento del limite, a seguito della suddetta conversione di procedere alla sospensione della sola parte detentiva della pena - inflitta.
3.2. Con il secondo motivo, viene censurato il giudizio prognostico operato dalla Corte di appello, essendosi attribuita al ricorrente una indole criminale, asseritamente desunta dalla valutazione complessiva dei fatti. Non è stato valutato, però, il comportamento serbato dal soggetto in epoca posteriore, rispetto alla commissione del fatto;
alcun valore, segnatamente, è stato attribuito tanto alla piena confessione resa, quanto all'atto di liberalità effettuato, volto a riparare le conseguenze del reato, quale concreta prova di resipiscenza. Il giudizio effettuato, comunque, è parziale anche per ciò che attiene alla valutazione delle condotte serbate dal soggetto.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione UE AJ e JO PU, a mezzo di atto di impugnazione congiunto a firma dell'avv. Fabrizio Cardinali, affidandosi a quattro motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, viene dedotta violazione degli artt. 110 e 416 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e contestuale manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. I rapporti intrattenuti da AJ con i singoli fornitori delle prestazioni avevano una natura meramente bilaterale e non avrebbero consentito, quindi, di configurare la sussistenza di una vicenda associativa. La circostanza che alcuni 3 medici concorrenti fossero ignari della presenza di ulteriori soggetti interessati, ovviamente, consente di escludere l'esistenza di un vincolo di tipo associativo fra i correi. Sostanzialmente, vi era una fitta rete di accordi illeciti, al cui centro non si poneva un sodalizio propriamente detto, bensì un singolo soggetto che gestiva, in maniera individuale, clienti e prestazioni sanitarie, 4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., rispetto al quarto motivo di appello formulato nell'interesse di AJ, quanto al trattamento sanzionatorio. Il coimputato CO IE, soggetto ritenuto partecipe nell'associazione, ha definito la propria posizione con l'applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di anni tre e mesi due di reclusione. In appello, quindi, si era rimarcato l'esorbitante trattamento sanzionatorio adottato nei confronti di AJ, al quale era stata inflitta una pena ben superiore, rispetto a quella chiesta dalla pubblica accusa. Con la dedotta eccessività della sanzione, rispetto al concreto disvalore del fatto e con il dato oggettivo, rappresentato dalla pena sensibilmente inferiore inflitta al coimputato suddetto, la Corte territoriale non si è confrontata, così incorrendo in un difetto di motivazione.
4.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., deducendosi violazione dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 e contestuale mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., rispetto al terzo motivo di appello formulato nell'interesse di PU, con riferimento alla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. La Corte territoriale - in ipotesi difensiva - si sarebbe limitata a riportarsi alla decisione del primo giudice, a sua volta carente e apodittica. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva impropriamente ritenuto la sanzione sostitutiva non idonea alla rieducazione del condannato, oltre che alla prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori fatti illeciti, attribuendo una valenza negativa al fatto che l'imputato avesse all'epoca dei fatti - una stabile occupazione negativa. Viene così riconnessa una valenza negativa a un elemento, quale il normale inserimento del soggetto nel mondo lavorativo, al quale dovrebbe invece essere attribuita efficacia positiva. Trattasi, inoltre di soggetto sin qui incensurato, nei confronti del quale è agevole compiere una positiva valutazione prognostica.
4.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., rispetto al quinto motivo di appello formulato nell'interesse di AJ, nonché rispetto al quinto motivo di appello, formulato nell'interesse di PU. 4 La confisca in solido è applicabile solo allorquando non sia possibile discernere il profitto illecito ottenuto da ciascuno dei correi;
nel caso di specie, la posizione della PU è nettamente distinta da quella di Puraj, che ha precisato l'entità dei compensi alla stessa corrisposti, nella veste di collaboratrice. La Corte territoriale si è limitata a reputare infondato il motivo, senza chiarire le ragioni in base alle quali sia pervenuta a tale conclusione.
5. Ha proposto ricorso per cassazione CO RN, con atto principale di impugnazione a firma degli avv.ti Francesco Mucciarelli e Alessandro Palazzo, deducendo otto motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censurandosi la metodologia utilizzata dalla Corte di appello nella redazione della parte motiva della sentenza impugnata. Il dichiarato intento della Corte territoriale, di procedere a una conferma della sentenza di primo grado, così adottando una motivazione integralmente per relationem, si è tradotto in una carenza di motivazione, nella quale è restata assente ogni considerazione puntuale e precisa in ordine a specifici elementi di prova addotti dalla difesa. In alcuni casi, la Corte territoriale ha anche riconosciuto la fondatezza dei principi evocati dalla difesa, ma ha poi errato nella loro applicazione pratica.
5.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto al delitto di associazione per delinquere e all'assenza di motivazione circa l'esistenza di un sodalizio e di un programma criminoso indeterminato. Era stata criticata la scelta di ritenere integrata la fattispecie associativa, asseritamente volta a favorire l'ingresso in territorio italiano di cittadini italiani, stante l'inesistenza di delitti scopo dell'associazione medesima. La sentenza, al contrario, individua il fine dell'associazione nella commissione di plurimi delitti di truffa in danno del servizio sanitario. Il Giudice di secondo grado ha ritenuto che l'associazione per delinquere potesse essere configurabile, ma solo a patto di ricondurre la stessa alla contestazione originaria di cui al capo B) della rubrica, ossia il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al quale è stata, però, pronunciata assoluzione. Si deduce, inoltre, insussistenza di prova circa la consapevolezza - da parte del RN di contribuire al perseguimento degli scopi del presunto sodalizio. Si segnala, tra l'altro, come la stessa Corte di appello di Milano abbia riconosciuto che almeno una parte dei cittadini albanesi richiedenti l'ingresso in Italia fossero 5 effettivamente pazienti gravi, realmente bisognosi di cure. Sarebbe stato, allora, ancora più importante individuare gli eventuali elementi di prova relativi alla consapevolezza, da parte dell'imputato, di offrire un contributo all'associazione.
5.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. d) e lett. e) cod. proc. pen., deducendosi non sussistere la consapevolezza da parte del ricorrente della destinazione dei farmaci - contenenti gli oppiacei. Si domanda, comunque, il riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto. Secondo la sentenza impugnata AJ, oltre a garantire ai cittadini albanesi, che a lui si rivolgevano, l'ingresso in territorio italiano in vista dell'ottenimento di cure e visite specialistiche per inesistenti patologie, avrebbe anche beneficiato delle prescrizioni di alcuni medici, fra cui figura appunto RN, per ottenere ricette prescrittive di alcuni farmaci contenenti, quale principio attivo, sostanza oppiacea. Tali farmaci, recuperati presso farmacie milanesi e della provincia, sarebbero stati destinati al trasporto a mezzo di camion e furgoni, guidati da autisti compiacenti fino in Albania. La motivazione adottata dalla Corte - territoriale, in punto di consapevolezza circa la destinazione dei farmaci, da parte del RN, è chiaramente apodittica e autoreferenziale. È stata trascurata la valenza, favorevole alla tesi a discolpa, della conversazione telefonica n. 1105 del 26/05/2021, addotta dalla difesa a sostegno della propria tesi;
la frase intercettata, in realtà, dimostra proprio la inconsapevolezza, in capo al ricorrente, circa la destinazione dei suddetti farmaci. A ciò si aggiunga che prescrizione di medicinale contenente sostanza oppiacea, da parte del RN, al AJ (cittadino italiano, residente da anni in Italia e regolarmente iscritto al SSN) era motivata dall'esigenza di curare la lombosciatalgia che lo affligge. Erra poi la Corte territoriale, nel ritenere non configurabile l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup., sul presupposto dell'esistenza di un elevato numero di ricette contenenti oppiacei;
in realtà, si tratta solo di ventidue ricette, a fronte di centinaia di altro genere. Il profitto conseguito da RN, peraltro, è stato sicuramente di gran lunga inferiore, rispetto a quello abitualmente ricorrente nei casi di spaccio (fattispecie dalla quale la condotta ascritta al ricorrente si differenzia in maniera radicale). In questo caso, infatti, si è in presenza di prescrizione e somministrazione di farmaci, a basso rilascio di principio attivo, a pazienti veramente bisognosi di tali cure.
5.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), quanto ai reati di corruzione, truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falso ideologico e associazione per delinquere. La Corte 6 territoriale ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di riqualificazione giuridica della fattispecie contestata, impropriamente ritenuta quale corruzione propria, sulla base di una errata lettura della intercettazione n. 1533 del 07/06/2021. 5.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto al trattamento sanzionatorio;
si lamentano, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alle pene accessorie. La Corte di appello si è limitata a confermare il trattamento sanzionatorio adottato dal giudice di primo grado, senza compiere alcun vaglio critico e senza confrontarsi realmente con le deduzioni difensive. Il primo profilo di contraddittorietà si annida nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver accolto i motivi di gravame, quanto al computo delle ricette riferibili all'imputato e, quindi, pur avendo ritenuto fondata la ricostruzione difensiva, secondo la quale almeno trecentocinquantasette di queste non potessero essergli attribuite, cionondimeno non ha proceduto a una rideterminazione della pena;
in tal modo, stante l'assenza di impugnazione da parte dell'accusa, viene a realizzarsi una sostanziale riforma peggiorativa. Assente è poi la motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la difesa aveva chiesto facendo riferimento all'ampia confessione resa da RN, riconosciuta anche dal Giudice per le indagini preliminari, in sede di attenuazione del regime cautelare. Non è stato valutato adeguatamente il profilo della gravità della condotta ascritta al ricorrente, né è stato instaurato il confronto con il contributo offerto dal ricorrente alla ricostruzione dei fatti e dei rapporti oggetto delle vicende per le quali è processo. Mancante è anche il dialogo con le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dei coimputati CO IE e EN AZ, che la Corte di appello ha incongruamente giudicato essere un confronto improponibile, stante la diversità del rito prescelto. Non vi è stata alcuna motivazione in ordine alla condotta del RN, in rapporto alle condotte degli altri coimputati. Nessuna concreta valutazione del resto, è stata effettuata anche in ordine alla condotta successivamente tenuta dall'imputato, il quale ha aderito al "Progetto Carcere" e sta frequentando il corso di studi di legge, così acquisendo una comprensione ancora più profonda di quanto commesso e confessato. Quanto alle pene accessorie, quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata immotivatamente applicata nella massima estensione, in assenza di qualsivoglia percorso argomentativo e in mancanza di prova, circa il profitto concretamente ottenuto da RN. 7 5.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto alla insussistenza della prova del danno, denunciandosi altresì il difetto di motivazione, con riferimento alle statuizioni civili. Nulla è detto, a giustificazione delle statuizioni di natura risarcitoria assunte in favore della ASST Fatebenefratelli, se non la considerazione che questa si sarebbe costituita principalmente nei confronti dell'ex dipendente GA, nonché poi nei confronti della presunta associazione per delinquere. Non vi è prova del quantum del danno, né vi è prova del fatto che l'operatività dell'associazione abbia concretamente e autonomamente, quale conseguenza diretta e immediata, cagionato un danno.
5.7. Con il settimo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla disposta confisca. In primo luogo, erra la Corte territoriale, nel ritenere inapplicabile in materia l'art. 545 cod. proc. civ.; la difesa aveva infatti allegato l'estratto conto integrale dell'unico conto corrente bancario riferibile al RN (conto la cui liquidità era stata, al tempo, oggetto di sequestro finalizzato alla confisca). Da tale documentazione emergeva pacificamente come tale conto fosse stato alimentato - in maniera pressoché esclusiva dalle retribuzioni versate al dottor RN dalla ASST Martesana, titolare dell'ospedale "Uboldo" di Cernusco sul Naviglio. La scaturigine dei pochi casi di accrediti diversi era stata ampiamente spiegata dall'imputato in sede di appello.
5.8. Con l'ottavo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli errori nell'applicazione del principio di computo del profitto dei reati contestati ai capi C) e D) e delle conseguenti somme assoggettate a confisca, a seguito dell'accoglimento del settimo motivo aggiunto dell'appello. I Giudici di secondo grado non hanno proceduto, sebbene a ciò sollecitati, alla verifica circa il numero delle ricette rosse effettivamente sottoscritte da RN e della cui illegittimità si fosse acquisita prova;
trattasi di problematica che, naturalmente, si riverbera anche il punto di quantificazione della somma da sottoporre a confisca. Il punto di partenza non può non essere l'elenco dei pazienti di cui alla tabella riportata sub C) della rubrica;
tale elencazione avrebbe dovuto essere emendata, in correlazione all'emergere degli elementi probatori. La Corte di appello, dopo aver stabilito l'espunzione di tali trecentocinquantasette ricette dal novero di quelle riferibili al RN (numero al quale sarebbero state da aggiungere altre 36, in relazione alle quali non sono stati identificati i medici firmatari) avrebbe dovuto dedurre i relativi valori dalla somma complessiva da sottoporre a confisca. 008 6. Gli avv.ti Francesco Mucciarelli ed Alessandro Palazzo, nella veste di difensori di fiducia di CO RN, hanno presentato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen. - motivi nuovi e aggiunti, deducendo quanto di seguito sintetizzato.
6.1. Con riferimento alla contestazione di cui al capo D) della rubrica, si lamenta la inoffensività, o la scarsa offensività delle condotte ascritte, in ragione della tipologia e della destinazione dei farmaci, con conseguente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assenza di motivazione sul punto e illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche, ovvero della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Viene in rilievo la cessione di farmaci contenenti principio attivo (morfina e ossicodone) compreso nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309 del 1990; i profili problematici attengono tanto alla tipologia di farmaco - e di principio attivo in esso contenuto oggetto delle cessioni contestate, quanto alle modalità di rilascio nell'organismo della sostanza, con ovvi riflessi sulla concreta attitudine lesiva della sostanza stessa. Trattasi, peraltro, di medicinali dispensabili in caso di dolore cronico o acuto, di qualsiasi origine, la cui assunzione può essere prescritta più volte al giorno. La destinazione di tali medicinali, inoltre, era pacificamente quella di curare pazienti realmente affetti da patologie (e dolori) per le quali risultava correttamente effettuata la prescrizione. Tali farmaci sarebbero stati ceduti, poi, a medici ospedalieri di alcuni istituti di Tirana per far fronte alle esigenze di cura dei pazienti;
ciò porta a ritenere corroborata l'assenza di una finalità di "spaccio" vera e propria. Non vi sono, del resto, prescrizioni a firma del dott. RN, nel periodo temporale in esame, destinate ad alcuno dei tre soggetti identificati (Preng JO, MI TO il medico Aurel Vula), in quanto in relazione all'unico episodio presuntamente accertato ad esso attinente, non sussiste alcuna prescrizione del farmaco "Doprat" da parte del dott. RN.
6.2. Per ciò che inerisce al tema della confisca, viene dedotta la rilevanza della questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite dalla mediante ordinanza n. 22935/24 del 5 marzo 2024, relativamente alla possibilità o meno di disporre la misura della confisca (in particolare, per equivalente) nei confronti solo di uno dei concorrenti del reato, con riguardo alla totalità del profitto del reato contestato. Nella concreta fattispecie, al ricorrente è stata sequestrata ai fini della confisca una somma particolarmente rilevante, calcolata non sulla base del presunto profitto individuale ottenuto dal RN, in relazione alle condotte a lui contestate a titolo di corruzione [sub E) della rubrica], falso ideologico [sub I) della rubrica], truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale [sub C) della rubrica] o cessione illecita di farmaci [sub D) della rubrica]. La somma oggetto di ablazione è stata calcolata quale profitto, in particolare, dei reati di truffa e cessione illecita di farmaci, basandosi sul presunto valore commerciale dei farmaci, delle visite e degli esami diagnostici prescritti. La sentenza di primo grado, confermata da quella di appello (pag. 279), afferma di essersi attenuta all'orientamento che prevede l'applicazione del "principio solidaristico", in tal modo disinteressandosi dell'esito della verifica del singolo contributo ascrivibile ad ogni correo, oltre che dell'entità del profitto ottenuto da ciascuno.
7. In vista dell'udienza odierna, gli avv.ti Francesco Mucciarelli e Alessandro nell'interesse di CO RN hanno presentato osservazioni, Palazzo- - sottolineando anzitutto l'impatto, sul caso di specie, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di confisca, con specifico riferimento al tema dell'applicabilità del principio solidaristico o del criterio di ripartizione pro quota e richiamandosi alla già formulata richiesta di annullamento. Quanto alla questione della mancata concessione delle attenuanti generiche, la difesa ha evidenziato come all'indomani dell'udienza del 12 luglio - 2024 sia stata depositata una seconda sentenza di questa Corte, i cui principi vengono in rilievo anche nell'attuale procedimento, in tema di circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (il riferimento è a Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, laddove la Corte ha ribadito come l'esercizio di facoltà processuali e del diritto di difesa dell'imputato non possa essere valutato quale parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per negare le circostanze attenuanti generiche). La eventuale assenza di resipiscenza, quindi, non può che essere ritenuto un elemento neutro, ai fini sia della concessione delle circostanze attenuanti generiche sia ai fini della relativa quantificazione della diminuzione di pena. Le dichiarazioni di RN, comunque, sono state sin dal primo momento ampiamente collaborative, di pentimento e, quindi, indicative proprio di tale resipiscenza.
8. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati i motivi proposti nell'interesse di UE AJ, CO RN e JO PU, con riferimento alla disposta confisca;
nei confronti di quest'ultima, merita accoglimento anche la doglianza inerente alla sostituzione della pena detentiva e, quanto al RN, è altresì fondata la doglianza attinente 10 alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. Devono essere disattesi i residui motivi, così come da rigettare è il ricorso di ER JO.
2. Il primo motivo dell'impugnazione proposta da UE AJ e JO PU e il secondo motivo del ricorso RN (motivi rispettivamente enumerati, in parte narrativa, sub 4.1. e 5.2.) sono sostanzialmente sovrapponibili e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria;
trattasi di censure volte a contestare la ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere.
2.1. Va evidenziato come le critiche prospettate dai ricorrenti si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, rv. 235507).
2.2. D'altronde, nessun vizio logico o argomentativo è ravvisabile, nella motivazione adottata dalla Corte territoriale;
questa ha chiarito come emerga, dall'esame degli atti, la sussistenza di un articolato organigramma della struttura associativa finalizzata alla truffa e falso, restando assegnato - a ciascuno dei sodali un ruolo ben determinato, in vista del perseguimento dello scopo - dell'associazione (truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falso ideologico, ricettazione e corruzione). Il ruolo di AJ è stato delineato quale promotore e organizzatore del sodalizio, ricavandosi tale dato dalla lettura delle intercettazioni e dagli esiti degli interrogatori degli imputati;
il ricorrente, secondo la Corte, poteva vantare una fitta rete di relazioni e poteva fornire agli interessati tutta la documentazione occorrente. Ampio supporto agli esiti delle captazioni è pervenuto sempre attenendosi alle conclusioni espresse dalla Corte distrettuale dalle risultanze - degli espletati servizi di osservazione sul territorio. In tale ambito, il RN - per quanto ora di interesse si occupava della predisposizione delle certificazioni 11 sanitarie, mentre la PU collaborava con AJ, nel mantenere i collegamenti con i medici, premurandosi anche di ritirare i farmaci presso le varie farmacie.
2.3. Per aggredire tale motivazione ampia, esaustiva e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà, la difesa deduce, come sopra detto, argomenti interamente versati in fatto, oltre che ampiamente smentiti dalla ricostruzione dell'associazione contenuta nelle due sentenze di merito;
vengono così dipanate censure che, complessivamente, non riescono a oltrepassare lo stadio della mera asserzione confutativa.
3. Il secondo motivo del ricorso formulato da UE AJ e JO PU (motivo enumerato in parte narrativa sub 4.2.) lamenta la mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, instaurando un parallelismo con l'originario coimputato CO IE, il quale ha definito la propria posizione processuale mediante l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nella misura di anni tre e mesi due di reclusione. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, però, come non possa essere evocativo di una patologia motivazionale come invece pretende la difesa - il - differente trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, i quali abbiano definito la propria posizione processuale mediante il suddetto rito alternativo, anche con riferimento al riconoscimento o all'esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti. Ciò a condizione che la valutazione compiuta, in ordine al diverso trattamento del fatto storico, che si prospetti identico quanto alla stretta materialità, non sia fondata su asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, rv. 282839; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., rv. 274091; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, rv. 264020). Nel caso di specie, la motivazione in ordine alla dosimetria della pena è puntuale e coerente, incentrandosi essa sul disvalore penale della condotta, oltre che sull'assenza di elementi sopravvenuti, atti a fondare un giudizio di minore riprovevolezza delle condotte ascritte. Alcun profilo di genuina irragionevolezza, del resto, viene dedotto dalla difesa;
questa si limita infatti a enunciare la critica, senza colmarla di ulteriore contenuto.
4. Fondato è il terzo motivo di ricorso, prospettato nell'interesse della sola PU e attraverso quale ci si duole della mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità (motivo enumerato in parte narrativa sub 4.3.).
4.1. Giova allora premettere che sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, 12 completezza e logicità del discorso argomentativo svolto di Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva, quindi da un vuoto che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.
4.2. Tanto premesso, coglie nel segno la doglianza difensiva, allorquando rappresenta non esser stata minimamente chiarita la ragione della mancata concessione della auspicata sostituzione (tale richiesta era contenuta nel quarto motivo dell'atto di gravame). La Corte territoriale ha affrontato, invece, esclusivamente il profilo del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, senza dialogare specificamente con la singola richiesta formulata dalla difesa. Il motivo di ricorso, pertanto, non può che essere ritenuto fondato.
5. Presentano una evidente matrice comune e possono essere trattati in maniera unitaria tutti i motivi inerenti alla confisca, presentati nell'interesse di UE AJ, JO PU e CO RN (motivi enumerati in parte narrativa, rispettivamente, sub 4.4. 5.7., 5.8. e 6.2.). Sono stati dedotti, in particolare, questioni attinenti alla disposta confisca in solido, assumendosi come la stessa sia applicabile solo allorquando non sia possibile discernere il profitto illecito ottenuto da ciascuno dei correi, circostanza dalla difesa reputata non ricorrente nella concreta fattispecie. La difesa di RN ha ulteriormente avversato la decisione ablatoria, tentando di dimostrare come il ricorrente non abbia mai percepito retribuzioni illecite ed ha allegato, all'uopo, l'estratto conto bancario, sul quale risultano accreditati esclusivamente gli stipendi percepiti. Parimenti aggredito è il profilo della quantificazione del profitto e, quindi, della somma da confiscare. I Giudici di merito hanno sposato uno degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ossia quello improntato al cd “principio solidaristico". Ebbene, come noto tale questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte (così Sez. 6, ord. n. 22935 del 05/03/2024, che ha demandato al massimo consesso la seguente questione: "Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto ognuno 13 abbia eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno;
od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali"). Tale questione è stata trattata all'udienza del 26/09/24 e, stando all'informazione provvisoria attualmente disponibile, decisa con l'enunciazione della seguente regola ermeneutica: La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti". Deriva da ciò la fondatezza delle questioni poste negli atti di impugnazione, comunque concernenti il tema della confisca e, consequenzialmente, l'annullamento con rinvio quanto allo specifico tema - della impugnata decisione.
6. Il primo motivo del ricorso JO lamenta che sia stata negata la sospensione condizionale della pena, sul presupposto del superamento della soglia di ammissibilità dei due anni (motivo enumerato in parte narrativa sub 3.1.). Rappresenta la difesa, infatti, che sarebbe stato ben possibile, a norma dell'art. 163, primo comma ultimo periodo cod. pen., procedere alla sospensione condizionale della sola pena detentiva. Erra la Corte territoriale, dunque, laddove afferma che laddove si fosse proceduto alla conversione della irrogata pena - pecuniaria, nella corrispondente pena pecuniaria - si sarebbe prodotto l'effetto di superamento della soglia di ammissibilità. Con il secondo motivo, di natura estremamente affine al primo, viene invece censurato il giudizio prognostico operato dalla Corte di appello, sostanzialmente invocandosi una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento della avversata decisione reiettiva (motivo enumerato in parte narrativa sub 3.2.).
6.1. La prima doglianza è ovviamente fondata, essendo sufficiente 14 ricordare il dettato dell'art. 163, primo comma ultimo periodo cod. pen., che così recita testualmente: In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa>>. Da questo punto di vista, quindi, l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale risulta del tutto pacifico.
6.2. A fronte di tale lettura solo parziale della norma, però, emerge una valutazione di merito, in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, che è congruente, completa e logica e che muove dalla adeguata considerazione di elementi di carattere oggettivo, tanto da divenire immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, proprio in quanto priva di profili di contraddittorietà o vuoti argomentativi. I Giudici di appello, infatti, hanno fondato la prognosi di vita negativa - a carico di JO - sulla valutazione complessiva della condotta ascritta e della sua portata antigiuridicità; hanno attentamente esaminato la natura non sporadica dei rapporti intrattenuti con AJ e l'esistenza di trasporti di ingenti quantitativi di farmaci, in grado di apportare lauti guadagni ai correi. Non è sfuggito poi, ancora sul tema della non occasionalità della condotta accertata a carico del ricorrente, come egli stesso abbia espressamente chiesto a AJ di prender parte, con maggiore incisività, al commercio illegale dei farmaci, in modo da incrementare i profitti;
non vi è chi non rilevi come si tratti di un atteggiamento di univoca significazione, inequivocabilmente deponente nel senso della piena condivisione delle dinamiche illecite che si andavano dipanando. formulato in manieraPer concludere, il giudizio prognostico di merito logica e ineccepibile - rende irrilevante l'errore di diritto oggetto del primo motivo;
attesa poi la palese infondatezza della seconda doglianza, l'intera impugnazione presentata nell'interesse di ER JO deve essere disattesa.
7. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di CO RN, viene aggredita la metodologia utilizzata dalla Corte di appello, nella redazione della sentenza impugnata (motivo enumerato in parte narrativa sub 5.1.). Attenendosi alla prospettazione difensiva, sostanzialmente, la sentenza di appello sarebbe conformata esattamente sulla falsariga di quella di primo grado, così concretizzandosi un vulnus argomentativo, derivante dalla carente valutazione, in ordine alle specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello.
7.1. Tale doglianza non tiene conto, però, della consolidata regola ermeneutica secondo la quale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di - motivazione - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella 15 di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo;
ciò accade allorquando - come nel caso in esame-i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli adottati dal primo giudice, nonché operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (trattasi di principio di diritto incontestato, nella giurisprudenza di legittimità; potrà vedersi, fra tante, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 257595).
7.2. Ciò doverosamente ricordato, va detto che la sentenza impugnata - in uno con quella di primo grado, con la quale costituisce una "doppia conforme" - risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro, deve osservarsi che parte ricorrente - sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge, nella valutazione del materiale probatorio - tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità - spendendo, peraltro, deduzioni vaghe e aspecifiche - niente altro, se non un nuovo giudizio di merito.
8. Il terzo motivo contenuto nell'impugnazione di RN, poi, deduce la mancanza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, aggiungendo che, comunque, sarebbe stata da ritenere integrata l'ipotesi delittuosa tipizzata al quinto comma della stessa disposizione incriminatrice;
tale motivo può essere trattato congiuntamente al primo motivo aggiunto presentato nell'interesse di RN, laddove si deduce il connesso tema della pretesa inoffensività delle condotte di spaccio (motivi rispettivamente enumerati, in parte narrativa, sub 5.3. e 6.1.).
8.1. Contrariamente alle critiche difensive, però, la Corte territoriale ha affrontato la tematica con particolare ricchezza di argomentazioni, esibendo un percorso motivazionale ampio e congruente, oltre che aderente ai dettami della logica. Nella sentenza impugnata, infatti, si sottolinea la qualità professionale di medico, rivestita dall'imputato e si aggiunge come egli abbia rilasciato numerose prescrizioni relative a farmaci contenenti morfina, peraltro destinate a pazienti praticamente sconosciuti, oltre che prescindendo da qualsivoglia effettiva necessità di tipo terapeutico. Il tutto delinea, secondo un ineccepibile percorso concettuale, la radicale impossibilità di sostenere che il ricorrente non sapesse cosa effettivamente prescriveva. Quanto alla destinazione dei farmaci al mercato illegale, la Corte la deduce agevolmente, da due dati oggettivi tra loro perfettamente combacianti, che sono 16 costituiti dalla stessa quantità di farmaci prescritti e dalla non conoscenza, da parte del medico, dei pazienti ai quali gli stessi erano destinati.
8.2. Per ciò che attiene, infine, alla invocata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 73 comma 5 T.U. stup., la Corte territoriale parimenti argomenta in maniera ineccepibile, soffermandosi anche sul tema della offensività della condotta, oggetto di deduzione mediante il primo dei motivi nuovi. Operando un integrale richiamo alla motivazione adottata, sul punto, dalla sentenza di primo grado, i Giudici di appello evidenziano il grande quantitativo di confezioni di medicinale contenente sostanza stupefacente, nonché il ragguardevole numero di ricette mediche prescritte, non mancando di sottolineare la natura organizzata, ramificata e ben strutturata di tale commercio. Il tutto ad avviso dei Giudici di merito delinea una situazione di particolare offensività in concreto, pacificamente - inconciliabile con la possibilità di reputare integrata la fattispecie punita in maniera meno severa. Trattasi di una motivazione lineare e coerente, priva di vuoti logici e fratture narrative, oltre che nemmeno minimamente disarticolata dalle deduzioni, fattuali e reiterative, spese dalla difesa;
la decisione avversata, quindi, merita di restare immune da ogni stigma, in sede di legittimità.
9. Il quarto motivo del ricorso RN (enumerato in parte narrativa sub 5.4.) contiene una critica alla qualificazione giuridica dei fatti, in termini di corruzione, truffa ai danni del SSN, falso ideologico e associazione per delinquere. A suffragio di tale tesi, la difesa pone una rilettura della intercettazione telefonica n. 1533 del 07/06/2021. Dall'ascolto integrale di tale captazione in ipotesi - difensiva - non emergerebbe affatto una rinuncia all'esercizio della discrezionalità, bensì l'analisi della situazione clinica in cui versavano i soggetti di cui AJ aveva chiesto venissero compilate le richieste di esami diagnostici, nonché le prescrizioni dei farmaci. Se non la totalità, almeno una gran parte dei pazienti di cui si è occupato AJ, rappresenta la difesa, erano realmente bisognosi di cure specialistiche e di attenzione costante.
9.1. Quanto alle obiezioni della difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va allora ricordato come la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisca stretta questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, rv. 267650; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, rv. 257784; Sez. 6, n. 17 17619 del 08/01/2008, Gionta, rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018, Di Maro, rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, rv. 252190; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, rv. 237994).
9.2. Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 10. Con il quinto motivo del ricorso RN, la difesa ha dedotto come la Corte abbia ridotto rispetto a quelle oggetto della originaria imputazione - il - numero delle ricette incriminate, in relazione alle quali ha ritenuto accertate le condotte illecite ascritte a RN;
avrebbe dovuto, consequenzialmente, procedere a una proporzionale riduzione della pena (motivo enumerato in parte narrativa sub 5.5.). In sostanza, la Corte ha condiviso la ricostruzione difensiva, secondo la quale almeno trecentocinquantasette ricette, tra quelle oggetto della primigenia contestazione, non potessero essere attribuite al ricorrente;
cionondimeno, non ha ritenuto di dover procedere a una rideterminazione della pena. Giova anche premettere che formalmente - nel dispositivo della sentenza di secondo grado non vengono effettuati riferimenti all'operata riduzione, relativamente al numero delle ricette per le quali viene reputata accertata la condotta ascritta;
di tale conclusione, però, è fatta menzione nel dispositivo quanto al tema della confisca. 10.1. Il motivo è fondato. Secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte, infatti, viene in tal modo a prodursi una sostanziale riforma peggiorativa (fra tante, si può richiamare Sez. 2, n. 51183 del 05/11/2019, Barbera, rv. 278367, a mente della quale: Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata unicamente dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, nel riformare parzialmente la 18 sentenza di primo grado prosciogliendo l'imputato per alcune delle condotte contestate quali segmenti di un unico fatto reato, deve corrispondentemente diminuire la pena complessivamente irrogata in primo grado, purché non già quantificata nel minimo edittale>>). A tali consolidati principi, la Corte territoriale non si è uniformata;
la pronuncia dovrà pertanto essere annullata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio. Tale vulnus decisionale involge anche il correlato tema della possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, visto che la Corte territoriale ha fondato la impugnata decisione reiettiva sull'integrale richiamo alle valutazioni compiute dal Tribunale, ritenendo praticamente intonso il già acclarato disvalore penale del fatto (ad onta del dato oggettivamente emerso, costituito dall'avere - la Corte stessa operato la sopra detta decurtazione del numero delle ricette incriminate, con conseguente riduzione della caratura delinquenziale della condotta). 10.2. Deve infine ritenersi assorbita, nella decisione di annullamento inerente alla misura della pena e alle generiche, la connessa doglianza concernente la durata della pena accessoria. Tale effetto deriva appunto dalla natura stessa di tali pene, che costituiscono conseguenze penali di determinate condanne. 11. Con il sesto motivo, la difesa di RN si duole delle assunte statuizioni di tipo risarcitorio, lamentando la insussistenza di prova in ordine al profilo del danno, nonché denunciando il difetto di motivazione sul punto specifico e, infine, dolendosi della quantificazione della provvisionale operata dai giudici di merito (motivo enumerato in parte narrativa sub 5.6). 11.1. Il motivo presenta, con tutta evidenza, una natura marcatamente aspecifica ed volto alla mera contestazione della decisione impugnata. Generiche sono, infatti, le doglianze del ricorrente in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, la cui liquidazione è stata rimessa al giudice civile. I Giudici del merito, sul punto, hanno fatto correttamente riferimento alla sussistenza degli obblighi risarcitori nei confronti della parte civile costituita, oltre che agli elementi di valutazione e conoscenza emersi, collimanti nel senso della sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, peraltro assistita da doppia affermazione conforme. 11.2. Quanto al tema inerente alla liquidazione della provvisionale, merita rammentare come non occorra che risulti già raggiunta la prova dell'ammontare del danno;
è invece sufficiente - secondo quanto risulta dalle decisioni dei giudici di merito - la certezza dello stesso, sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale. La determinazione della somma assegnata è poi riservata, 19 secondo giudizio insindacabile in sede di legittimità, al giudice di merito;
su quest'ultimo non grava un obbligo di espressa motivazione, allorquando l'importo, come nella specie, rientri sicuramente nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, rv. 285723; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, rv. 269704; Sez. VI n. 49877/2009, Blancafor, rv. 245701; Sez. 3, n. 320 del 12/12/1990, dep. 1991, Rondinelli, rv. 186163). 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata viene annullata con riferimento alle posizioni di AJ UE, PU JO e RN CO quanto a tutti i motivi attinenti al tema della confisca;
viene annullata, nei confronti di PU JO, anche per quanto inerisce alla sostituzione della pena detentiva e, infine, nei confronti di RN CO anche relativamente alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, disponendosi rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Con riferimento ai residui motivi, vengono disattesi i ricorsi di AJ, PU e RN. Viene rigettato il ricorso di JO ER, decisione alla quale consegue ex lege la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AJ UE, PU JO e RN CO relativamente alla confisca, nei confronti di PU JO anche relativamente alla sostituzione della pena detentiva e nei confronti di RN CO anche relativamente alle attenuanti generiche e alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi di AJ, PU e RN. Rigetta il ricorso di JO ER che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 ottobre 2024. Il Presidente Il Consigliere estensoreensoye GI OC AN IO NA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sczion a ÑA in C Rom 02 DIC 2024.. IL FUNCIONANIO SIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MA Calcagni 20
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. udito l'avv. MAURO STRAINI, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito l'avv. ALESSANDRO PALAZZO, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si è riportato;
udito l'avv. BR CARDINALI, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha ritenuto AN JO, CO RN, UE AJ e CA PU colpevoli dei delitti di cui agli artt. 416, 640, 319-321, 481 cod. pen., art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente loro ascritti e per l'effetto - riqualificato il fatto ascritto sub A) ad DR JO ex art. 648 cod. pen., ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche a UE AJ e DR JO, nonché applicata la diminuente del rito abbreviato - ha condannato: KS JO alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa;
- CO RN alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro ventiseimila di multa;
- UE AJ alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa;
- JO PU alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa;
con condanna, a carico di tutti gli imputati, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
con applicazione, a norma dell'art. 317-bis cod. pen., delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione a carico di RN e AJ;
con confisca di somme di denaro di importi variamente modulati, a carico di tutti gli imputati. -in2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano parziale riforma della sentenza gravata - ha: rideterminato la pena inflitta ad DR JO, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni due di reclusione ed euro seicento di multa;
ridotto l'entità della confisca imposta a CO RN, in solido con UE AJ e JO PU, quanto alle condotte contestate sub C3), C4) e C5), revocando la confisca adottata, nei confronti dello stesso RN, con riferimento al capo E); - revocato la condanna di DR JO alla rifusione del danno cagionato alla parte civile ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, oltre che la condanna al pagamento della provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza;
- confermato nel resto la sentenza appellata;
2 condannato AJ, PU e RN alla rifusione delle spese di assistenza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile sopra detta e condannato AJ e PU al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Ha proposto ricorso per cassazione ER JO, a mezzo dell'avv. Mauro Straini, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 163 primo comma cod. pen., per esser stato negato l'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena, sul presupposto del superamento della soglia di ammissibilità dei due anni, in caso di conversione della pena pecuniaria inflitta, pari ad euro seicento di multa;
non è stata presa in considerazione, infatti, la disposizione contenuta nell'ultima parte di tale articolo, laddove è prevista la possibilità in caso di superamento del limite, a seguito della suddetta conversione di procedere alla sospensione della sola parte detentiva della pena - inflitta.
3.2. Con il secondo motivo, viene censurato il giudizio prognostico operato dalla Corte di appello, essendosi attribuita al ricorrente una indole criminale, asseritamente desunta dalla valutazione complessiva dei fatti. Non è stato valutato, però, il comportamento serbato dal soggetto in epoca posteriore, rispetto alla commissione del fatto;
alcun valore, segnatamente, è stato attribuito tanto alla piena confessione resa, quanto all'atto di liberalità effettuato, volto a riparare le conseguenze del reato, quale concreta prova di resipiscenza. Il giudizio effettuato, comunque, è parziale anche per ciò che attiene alla valutazione delle condotte serbate dal soggetto.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione UE AJ e JO PU, a mezzo di atto di impugnazione congiunto a firma dell'avv. Fabrizio Cardinali, affidandosi a quattro motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, viene dedotta violazione degli artt. 110 e 416 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e contestuale manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. I rapporti intrattenuti da AJ con i singoli fornitori delle prestazioni avevano una natura meramente bilaterale e non avrebbero consentito, quindi, di configurare la sussistenza di una vicenda associativa. La circostanza che alcuni 3 medici concorrenti fossero ignari della presenza di ulteriori soggetti interessati, ovviamente, consente di escludere l'esistenza di un vincolo di tipo associativo fra i correi. Sostanzialmente, vi era una fitta rete di accordi illeciti, al cui centro non si poneva un sodalizio propriamente detto, bensì un singolo soggetto che gestiva, in maniera individuale, clienti e prestazioni sanitarie, 4.2. Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., rispetto al quarto motivo di appello formulato nell'interesse di AJ, quanto al trattamento sanzionatorio. Il coimputato CO IE, soggetto ritenuto partecipe nell'associazione, ha definito la propria posizione con l'applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., nella misura di anni tre e mesi due di reclusione. In appello, quindi, si era rimarcato l'esorbitante trattamento sanzionatorio adottato nei confronti di AJ, al quale era stata inflitta una pena ben superiore, rispetto a quella chiesta dalla pubblica accusa. Con la dedotta eccessività della sanzione, rispetto al concreto disvalore del fatto e con il dato oggettivo, rappresentato dalla pena sensibilmente inferiore inflitta al coimputato suddetto, la Corte territoriale non si è confrontata, così incorrendo in un difetto di motivazione.
4.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., deducendosi violazione dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 e contestuale mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., rispetto al terzo motivo di appello formulato nell'interesse di PU, con riferimento alla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. La Corte territoriale - in ipotesi difensiva - si sarebbe limitata a riportarsi alla decisione del primo giudice, a sua volta carente e apodittica. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva impropriamente ritenuto la sanzione sostitutiva non idonea alla rieducazione del condannato, oltre che alla prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori fatti illeciti, attribuendo una valenza negativa al fatto che l'imputato avesse all'epoca dei fatti - una stabile occupazione negativa. Viene così riconnessa una valenza negativa a un elemento, quale il normale inserimento del soggetto nel mondo lavorativo, al quale dovrebbe invece essere attribuita efficacia positiva. Trattasi, inoltre di soggetto sin qui incensurato, nei confronti del quale è agevole compiere una positiva valutazione prognostica.
4.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., rispetto al quinto motivo di appello formulato nell'interesse di AJ, nonché rispetto al quinto motivo di appello, formulato nell'interesse di PU. 4 La confisca in solido è applicabile solo allorquando non sia possibile discernere il profitto illecito ottenuto da ciascuno dei correi;
nel caso di specie, la posizione della PU è nettamente distinta da quella di Puraj, che ha precisato l'entità dei compensi alla stessa corrisposti, nella veste di collaboratrice. La Corte territoriale si è limitata a reputare infondato il motivo, senza chiarire le ragioni in base alle quali sia pervenuta a tale conclusione.
5. Ha proposto ricorso per cassazione CO RN, con atto principale di impugnazione a firma degli avv.ti Francesco Mucciarelli e Alessandro Palazzo, deducendo otto motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., censurandosi la metodologia utilizzata dalla Corte di appello nella redazione della parte motiva della sentenza impugnata. Il dichiarato intento della Corte territoriale, di procedere a una conferma della sentenza di primo grado, così adottando una motivazione integralmente per relationem, si è tradotto in una carenza di motivazione, nella quale è restata assente ogni considerazione puntuale e precisa in ordine a specifici elementi di prova addotti dalla difesa. In alcuni casi, la Corte territoriale ha anche riconosciuto la fondatezza dei principi evocati dalla difesa, ma ha poi errato nella loro applicazione pratica.
5.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto al delitto di associazione per delinquere e all'assenza di motivazione circa l'esistenza di un sodalizio e di un programma criminoso indeterminato. Era stata criticata la scelta di ritenere integrata la fattispecie associativa, asseritamente volta a favorire l'ingresso in territorio italiano di cittadini italiani, stante l'inesistenza di delitti scopo dell'associazione medesima. La sentenza, al contrario, individua il fine dell'associazione nella commissione di plurimi delitti di truffa in danno del servizio sanitario. Il Giudice di secondo grado ha ritenuto che l'associazione per delinquere potesse essere configurabile, ma solo a patto di ricondurre la stessa alla contestazione originaria di cui al capo B) della rubrica, ossia il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al quale è stata, però, pronunciata assoluzione. Si deduce, inoltre, insussistenza di prova circa la consapevolezza - da parte del RN di contribuire al perseguimento degli scopi del presunto sodalizio. Si segnala, tra l'altro, come la stessa Corte di appello di Milano abbia riconosciuto che almeno una parte dei cittadini albanesi richiedenti l'ingresso in Italia fossero 5 effettivamente pazienti gravi, realmente bisognosi di cure. Sarebbe stato, allora, ancora più importante individuare gli eventuali elementi di prova relativi alla consapevolezza, da parte dell'imputato, di offrire un contributo all'associazione.
5.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. d) e lett. e) cod. proc. pen., deducendosi non sussistere la consapevolezza da parte del ricorrente della destinazione dei farmaci - contenenti gli oppiacei. Si domanda, comunque, il riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto. Secondo la sentenza impugnata AJ, oltre a garantire ai cittadini albanesi, che a lui si rivolgevano, l'ingresso in territorio italiano in vista dell'ottenimento di cure e visite specialistiche per inesistenti patologie, avrebbe anche beneficiato delle prescrizioni di alcuni medici, fra cui figura appunto RN, per ottenere ricette prescrittive di alcuni farmaci contenenti, quale principio attivo, sostanza oppiacea. Tali farmaci, recuperati presso farmacie milanesi e della provincia, sarebbero stati destinati al trasporto a mezzo di camion e furgoni, guidati da autisti compiacenti fino in Albania. La motivazione adottata dalla Corte - territoriale, in punto di consapevolezza circa la destinazione dei farmaci, da parte del RN, è chiaramente apodittica e autoreferenziale. È stata trascurata la valenza, favorevole alla tesi a discolpa, della conversazione telefonica n. 1105 del 26/05/2021, addotta dalla difesa a sostegno della propria tesi;
la frase intercettata, in realtà, dimostra proprio la inconsapevolezza, in capo al ricorrente, circa la destinazione dei suddetti farmaci. A ciò si aggiunga che prescrizione di medicinale contenente sostanza oppiacea, da parte del RN, al AJ (cittadino italiano, residente da anni in Italia e regolarmente iscritto al SSN) era motivata dall'esigenza di curare la lombosciatalgia che lo affligge. Erra poi la Corte territoriale, nel ritenere non configurabile l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup., sul presupposto dell'esistenza di un elevato numero di ricette contenenti oppiacei;
in realtà, si tratta solo di ventidue ricette, a fronte di centinaia di altro genere. Il profitto conseguito da RN, peraltro, è stato sicuramente di gran lunga inferiore, rispetto a quello abitualmente ricorrente nei casi di spaccio (fattispecie dalla quale la condotta ascritta al ricorrente si differenzia in maniera radicale). In questo caso, infatti, si è in presenza di prescrizione e somministrazione di farmaci, a basso rilascio di principio attivo, a pazienti veramente bisognosi di tali cure.
5.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), quanto ai reati di corruzione, truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falso ideologico e associazione per delinquere. La Corte 6 territoriale ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della richiesta di riqualificazione giuridica della fattispecie contestata, impropriamente ritenuta quale corruzione propria, sulla base di una errata lettura della intercettazione n. 1533 del 07/06/2021. 5.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto al trattamento sanzionatorio;
si lamentano, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alle pene accessorie. La Corte di appello si è limitata a confermare il trattamento sanzionatorio adottato dal giudice di primo grado, senza compiere alcun vaglio critico e senza confrontarsi realmente con le deduzioni difensive. Il primo profilo di contraddittorietà si annida nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver accolto i motivi di gravame, quanto al computo delle ricette riferibili all'imputato e, quindi, pur avendo ritenuto fondata la ricostruzione difensiva, secondo la quale almeno trecentocinquantasette di queste non potessero essergli attribuite, cionondimeno non ha proceduto a una rideterminazione della pena;
in tal modo, stante l'assenza di impugnazione da parte dell'accusa, viene a realizzarsi una sostanziale riforma peggiorativa. Assente è poi la motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la difesa aveva chiesto facendo riferimento all'ampia confessione resa da RN, riconosciuta anche dal Giudice per le indagini preliminari, in sede di attenuazione del regime cautelare. Non è stato valutato adeguatamente il profilo della gravità della condotta ascritta al ricorrente, né è stato instaurato il confronto con il contributo offerto dal ricorrente alla ricostruzione dei fatti e dei rapporti oggetto delle vicende per le quali è processo. Mancante è anche il dialogo con le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dei coimputati CO IE e EN AZ, che la Corte di appello ha incongruamente giudicato essere un confronto improponibile, stante la diversità del rito prescelto. Non vi è stata alcuna motivazione in ordine alla condotta del RN, in rapporto alle condotte degli altri coimputati. Nessuna concreta valutazione del resto, è stata effettuata anche in ordine alla condotta successivamente tenuta dall'imputato, il quale ha aderito al "Progetto Carcere" e sta frequentando il corso di studi di legge, così acquisendo una comprensione ancora più profonda di quanto commesso e confessato. Quanto alle pene accessorie, quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici è stata immotivatamente applicata nella massima estensione, in assenza di qualsivoglia percorso argomentativo e in mancanza di prova, circa il profitto concretamente ottenuto da RN. 7 5.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto alla insussistenza della prova del danno, denunciandosi altresì il difetto di motivazione, con riferimento alle statuizioni civili. Nulla è detto, a giustificazione delle statuizioni di natura risarcitoria assunte in favore della ASST Fatebenefratelli, se non la considerazione che questa si sarebbe costituita principalmente nei confronti dell'ex dipendente GA, nonché poi nei confronti della presunta associazione per delinquere. Non vi è prova del quantum del danno, né vi è prova del fatto che l'operatività dell'associazione abbia concretamente e autonomamente, quale conseguenza diretta e immediata, cagionato un danno.
5.7. Con il settimo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla disposta confisca. In primo luogo, erra la Corte territoriale, nel ritenere inapplicabile in materia l'art. 545 cod. proc. civ.; la difesa aveva infatti allegato l'estratto conto integrale dell'unico conto corrente bancario riferibile al RN (conto la cui liquidità era stata, al tempo, oggetto di sequestro finalizzato alla confisca). Da tale documentazione emergeva pacificamente come tale conto fosse stato alimentato - in maniera pressoché esclusiva dalle retribuzioni versate al dottor RN dalla ASST Martesana, titolare dell'ospedale "Uboldo" di Cernusco sul Naviglio. La scaturigine dei pochi casi di accrediti diversi era stata ampiamente spiegata dall'imputato in sede di appello.
5.8. Con l'ottavo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento agli errori nell'applicazione del principio di computo del profitto dei reati contestati ai capi C) e D) e delle conseguenti somme assoggettate a confisca, a seguito dell'accoglimento del settimo motivo aggiunto dell'appello. I Giudici di secondo grado non hanno proceduto, sebbene a ciò sollecitati, alla verifica circa il numero delle ricette rosse effettivamente sottoscritte da RN e della cui illegittimità si fosse acquisita prova;
trattasi di problematica che, naturalmente, si riverbera anche il punto di quantificazione della somma da sottoporre a confisca. Il punto di partenza non può non essere l'elenco dei pazienti di cui alla tabella riportata sub C) della rubrica;
tale elencazione avrebbe dovuto essere emendata, in correlazione all'emergere degli elementi probatori. La Corte di appello, dopo aver stabilito l'espunzione di tali trecentocinquantasette ricette dal novero di quelle riferibili al RN (numero al quale sarebbero state da aggiungere altre 36, in relazione alle quali non sono stati identificati i medici firmatari) avrebbe dovuto dedurre i relativi valori dalla somma complessiva da sottoporre a confisca. 008 6. Gli avv.ti Francesco Mucciarelli ed Alessandro Palazzo, nella veste di difensori di fiducia di CO RN, hanno presentato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen. - motivi nuovi e aggiunti, deducendo quanto di seguito sintetizzato.
6.1. Con riferimento alla contestazione di cui al capo D) della rubrica, si lamenta la inoffensività, o la scarsa offensività delle condotte ascritte, in ragione della tipologia e della destinazione dei farmaci, con conseguente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per assenza di motivazione sul punto e illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche, ovvero della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Viene in rilievo la cessione di farmaci contenenti principio attivo (morfina e ossicodone) compreso nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 309 del 1990; i profili problematici attengono tanto alla tipologia di farmaco - e di principio attivo in esso contenuto oggetto delle cessioni contestate, quanto alle modalità di rilascio nell'organismo della sostanza, con ovvi riflessi sulla concreta attitudine lesiva della sostanza stessa. Trattasi, peraltro, di medicinali dispensabili in caso di dolore cronico o acuto, di qualsiasi origine, la cui assunzione può essere prescritta più volte al giorno. La destinazione di tali medicinali, inoltre, era pacificamente quella di curare pazienti realmente affetti da patologie (e dolori) per le quali risultava correttamente effettuata la prescrizione. Tali farmaci sarebbero stati ceduti, poi, a medici ospedalieri di alcuni istituti di Tirana per far fronte alle esigenze di cura dei pazienti;
ciò porta a ritenere corroborata l'assenza di una finalità di "spaccio" vera e propria. Non vi sono, del resto, prescrizioni a firma del dott. RN, nel periodo temporale in esame, destinate ad alcuno dei tre soggetti identificati (Preng JO, MI TO il medico Aurel Vula), in quanto in relazione all'unico episodio presuntamente accertato ad esso attinente, non sussiste alcuna prescrizione del farmaco "Doprat" da parte del dott. RN.
6.2. Per ciò che inerisce al tema della confisca, viene dedotta la rilevanza della questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite dalla mediante ordinanza n. 22935/24 del 5 marzo 2024, relativamente alla possibilità o meno di disporre la misura della confisca (in particolare, per equivalente) nei confronti solo di uno dei concorrenti del reato, con riguardo alla totalità del profitto del reato contestato. Nella concreta fattispecie, al ricorrente è stata sequestrata ai fini della confisca una somma particolarmente rilevante, calcolata non sulla base del presunto profitto individuale ottenuto dal RN, in relazione alle condotte a lui contestate a titolo di corruzione [sub E) della rubrica], falso ideologico [sub I) della rubrica], truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale [sub C) della rubrica] o cessione illecita di farmaci [sub D) della rubrica]. La somma oggetto di ablazione è stata calcolata quale profitto, in particolare, dei reati di truffa e cessione illecita di farmaci, basandosi sul presunto valore commerciale dei farmaci, delle visite e degli esami diagnostici prescritti. La sentenza di primo grado, confermata da quella di appello (pag. 279), afferma di essersi attenuta all'orientamento che prevede l'applicazione del "principio solidaristico", in tal modo disinteressandosi dell'esito della verifica del singolo contributo ascrivibile ad ogni correo, oltre che dell'entità del profitto ottenuto da ciascuno.
7. In vista dell'udienza odierna, gli avv.ti Francesco Mucciarelli e Alessandro nell'interesse di CO RN hanno presentato osservazioni, Palazzo- - sottolineando anzitutto l'impatto, sul caso di specie, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di confisca, con specifico riferimento al tema dell'applicabilità del principio solidaristico o del criterio di ripartizione pro quota e richiamandosi alla già formulata richiesta di annullamento. Quanto alla questione della mancata concessione delle attenuanti generiche, la difesa ha evidenziato come all'indomani dell'udienza del 12 luglio - 2024 sia stata depositata una seconda sentenza di questa Corte, i cui principi vengono in rilievo anche nell'attuale procedimento, in tema di circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (il riferimento è a Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, laddove la Corte ha ribadito come l'esercizio di facoltà processuali e del diritto di difesa dell'imputato non possa essere valutato quale parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per negare le circostanze attenuanti generiche). La eventuale assenza di resipiscenza, quindi, non può che essere ritenuto un elemento neutro, ai fini sia della concessione delle circostanze attenuanti generiche sia ai fini della relativa quantificazione della diminuzione di pena. Le dichiarazioni di RN, comunque, sono state sin dal primo momento ampiamente collaborative, di pentimento e, quindi, indicative proprio di tale resipiscenza.
8. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati i motivi proposti nell'interesse di UE AJ, CO RN e JO PU, con riferimento alla disposta confisca;
nei confronti di quest'ultima, merita accoglimento anche la doglianza inerente alla sostituzione della pena detentiva e, quanto al RN, è altresì fondata la doglianza attinente 10 alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. Devono essere disattesi i residui motivi, così come da rigettare è il ricorso di ER JO.
2. Il primo motivo dell'impugnazione proposta da UE AJ e JO PU e il secondo motivo del ricorso RN (motivi rispettivamente enumerati, in parte narrativa, sub 4.1. e 5.2.) sono sostanzialmente sovrapponibili e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria;
trattasi di censure volte a contestare la ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere.
2.1. Va evidenziato come le critiche prospettate dai ricorrenti si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, rv. 235507).
2.2. D'altronde, nessun vizio logico o argomentativo è ravvisabile, nella motivazione adottata dalla Corte territoriale;
questa ha chiarito come emerga, dall'esame degli atti, la sussistenza di un articolato organigramma della struttura associativa finalizzata alla truffa e falso, restando assegnato - a ciascuno dei sodali un ruolo ben determinato, in vista del perseguimento dello scopo - dell'associazione (truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, falso ideologico, ricettazione e corruzione). Il ruolo di AJ è stato delineato quale promotore e organizzatore del sodalizio, ricavandosi tale dato dalla lettura delle intercettazioni e dagli esiti degli interrogatori degli imputati;
il ricorrente, secondo la Corte, poteva vantare una fitta rete di relazioni e poteva fornire agli interessati tutta la documentazione occorrente. Ampio supporto agli esiti delle captazioni è pervenuto sempre attenendosi alle conclusioni espresse dalla Corte distrettuale dalle risultanze - degli espletati servizi di osservazione sul territorio. In tale ambito, il RN - per quanto ora di interesse si occupava della predisposizione delle certificazioni 11 sanitarie, mentre la PU collaborava con AJ, nel mantenere i collegamenti con i medici, premurandosi anche di ritirare i farmaci presso le varie farmacie.
2.3. Per aggredire tale motivazione ampia, esaustiva e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà, la difesa deduce, come sopra detto, argomenti interamente versati in fatto, oltre che ampiamente smentiti dalla ricostruzione dell'associazione contenuta nelle due sentenze di merito;
vengono così dipanate censure che, complessivamente, non riescono a oltrepassare lo stadio della mera asserzione confutativa.
3. Il secondo motivo del ricorso formulato da UE AJ e JO PU (motivo enumerato in parte narrativa sub 4.2.) lamenta la mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, instaurando un parallelismo con l'originario coimputato CO IE, il quale ha definito la propria posizione processuale mediante l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nella misura di anni tre e mesi due di reclusione. Questa Corte ha ripetutamente chiarito, però, come non possa essere evocativo di una patologia motivazionale come invece pretende la difesa - il - differente trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, i quali abbiano definito la propria posizione processuale mediante il suddetto rito alternativo, anche con riferimento al riconoscimento o all'esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti. Ciò a condizione che la valutazione compiuta, in ordine al diverso trattamento del fatto storico, che si prospetti identico quanto alla stretta materialità, non sia fondata su asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, rv. 282839; Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., rv. 274091; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, rv. 264020). Nel caso di specie, la motivazione in ordine alla dosimetria della pena è puntuale e coerente, incentrandosi essa sul disvalore penale della condotta, oltre che sull'assenza di elementi sopravvenuti, atti a fondare un giudizio di minore riprovevolezza delle condotte ascritte. Alcun profilo di genuina irragionevolezza, del resto, viene dedotto dalla difesa;
questa si limita infatti a enunciare la critica, senza colmarla di ulteriore contenuto.
4. Fondato è il terzo motivo di ricorso, prospettato nell'interesse della sola PU e attraverso quale ci si duole della mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità (motivo enumerato in parte narrativa sub 4.3.).
4.1. Giova allora premettere che sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, 12 completezza e logicità del discorso argomentativo svolto di Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva, quindi da un vuoto che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.
4.2. Tanto premesso, coglie nel segno la doglianza difensiva, allorquando rappresenta non esser stata minimamente chiarita la ragione della mancata concessione della auspicata sostituzione (tale richiesta era contenuta nel quarto motivo dell'atto di gravame). La Corte territoriale ha affrontato, invece, esclusivamente il profilo del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, senza dialogare specificamente con la singola richiesta formulata dalla difesa. Il motivo di ricorso, pertanto, non può che essere ritenuto fondato.
5. Presentano una evidente matrice comune e possono essere trattati in maniera unitaria tutti i motivi inerenti alla confisca, presentati nell'interesse di UE AJ, JO PU e CO RN (motivi enumerati in parte narrativa, rispettivamente, sub 4.4. 5.7., 5.8. e 6.2.). Sono stati dedotti, in particolare, questioni attinenti alla disposta confisca in solido, assumendosi come la stessa sia applicabile solo allorquando non sia possibile discernere il profitto illecito ottenuto da ciascuno dei correi, circostanza dalla difesa reputata non ricorrente nella concreta fattispecie. La difesa di RN ha ulteriormente avversato la decisione ablatoria, tentando di dimostrare come il ricorrente non abbia mai percepito retribuzioni illecite ed ha allegato, all'uopo, l'estratto conto bancario, sul quale risultano accreditati esclusivamente gli stipendi percepiti. Parimenti aggredito è il profilo della quantificazione del profitto e, quindi, della somma da confiscare. I Giudici di merito hanno sposato uno degli orientamenti formatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ossia quello improntato al cd “principio solidaristico". Ebbene, come noto tale questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte (così Sez. 6, ord. n. 22935 del 05/03/2024, che ha demandato al massimo consesso la seguente questione: "Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto ognuno 13 abbia eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno;
od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali"). Tale questione è stata trattata all'udienza del 26/09/24 e, stando all'informazione provvisoria attualmente disponibile, decisa con l'enunciazione della seguente regola ermeneutica: La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti". Deriva da ciò la fondatezza delle questioni poste negli atti di impugnazione, comunque concernenti il tema della confisca e, consequenzialmente, l'annullamento con rinvio quanto allo specifico tema - della impugnata decisione.
6. Il primo motivo del ricorso JO lamenta che sia stata negata la sospensione condizionale della pena, sul presupposto del superamento della soglia di ammissibilità dei due anni (motivo enumerato in parte narrativa sub 3.1.). Rappresenta la difesa, infatti, che sarebbe stato ben possibile, a norma dell'art. 163, primo comma ultimo periodo cod. pen., procedere alla sospensione condizionale della sola pena detentiva. Erra la Corte territoriale, dunque, laddove afferma che laddove si fosse proceduto alla conversione della irrogata pena - pecuniaria, nella corrispondente pena pecuniaria - si sarebbe prodotto l'effetto di superamento della soglia di ammissibilità. Con il secondo motivo, di natura estremamente affine al primo, viene invece censurato il giudizio prognostico operato dalla Corte di appello, sostanzialmente invocandosi una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento della avversata decisione reiettiva (motivo enumerato in parte narrativa sub 3.2.).
6.1. La prima doglianza è ovviamente fondata, essendo sufficiente 14 ricordare il dettato dell'art. 163, primo comma ultimo periodo cod. pen., che così recita testualmente: In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa>>. Da questo punto di vista, quindi, l'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale risulta del tutto pacifico.
6.2. A fronte di tale lettura solo parziale della norma, però, emerge una valutazione di merito, in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, che è congruente, completa e logica e che muove dalla adeguata considerazione di elementi di carattere oggettivo, tanto da divenire immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, proprio in quanto priva di profili di contraddittorietà o vuoti argomentativi. I Giudici di appello, infatti, hanno fondato la prognosi di vita negativa - a carico di JO - sulla valutazione complessiva della condotta ascritta e della sua portata antigiuridicità; hanno attentamente esaminato la natura non sporadica dei rapporti intrattenuti con AJ e l'esistenza di trasporti di ingenti quantitativi di farmaci, in grado di apportare lauti guadagni ai correi. Non è sfuggito poi, ancora sul tema della non occasionalità della condotta accertata a carico del ricorrente, come egli stesso abbia espressamente chiesto a AJ di prender parte, con maggiore incisività, al commercio illegale dei farmaci, in modo da incrementare i profitti;
non vi è chi non rilevi come si tratti di un atteggiamento di univoca significazione, inequivocabilmente deponente nel senso della piena condivisione delle dinamiche illecite che si andavano dipanando. formulato in manieraPer concludere, il giudizio prognostico di merito logica e ineccepibile - rende irrilevante l'errore di diritto oggetto del primo motivo;
attesa poi la palese infondatezza della seconda doglianza, l'intera impugnazione presentata nell'interesse di ER JO deve essere disattesa.
7. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di CO RN, viene aggredita la metodologia utilizzata dalla Corte di appello, nella redazione della sentenza impugnata (motivo enumerato in parte narrativa sub 5.1.). Attenendosi alla prospettazione difensiva, sostanzialmente, la sentenza di appello sarebbe conformata esattamente sulla falsariga di quella di primo grado, così concretizzandosi un vulnus argomentativo, derivante dalla carente valutazione, in ordine alle specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello.
7.1. Tale doglianza non tiene conto, però, della consolidata regola ermeneutica secondo la quale ai fini del controllo di legittimità sul vizio di - motivazione - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella 15 di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo;
ciò accade allorquando - come nel caso in esame-i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli adottati dal primo giudice, nonché operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (trattasi di principio di diritto incontestato, nella giurisprudenza di legittimità; potrà vedersi, fra tante, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 257595).
7.2. Ciò doverosamente ricordato, va detto che la sentenza impugnata - in uno con quella di primo grado, con la quale costituisce una "doppia conforme" - risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione non è certo apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro, deve osservarsi che parte ricorrente - sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge, nella valutazione del materiale probatorio - tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità - spendendo, peraltro, deduzioni vaghe e aspecifiche - niente altro, se non un nuovo giudizio di merito.
8. Il terzo motivo contenuto nell'impugnazione di RN, poi, deduce la mancanza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, aggiungendo che, comunque, sarebbe stata da ritenere integrata l'ipotesi delittuosa tipizzata al quinto comma della stessa disposizione incriminatrice;
tale motivo può essere trattato congiuntamente al primo motivo aggiunto presentato nell'interesse di RN, laddove si deduce il connesso tema della pretesa inoffensività delle condotte di spaccio (motivi rispettivamente enumerati, in parte narrativa, sub 5.3. e 6.1.).
8.1. Contrariamente alle critiche difensive, però, la Corte territoriale ha affrontato la tematica con particolare ricchezza di argomentazioni, esibendo un percorso motivazionale ampio e congruente, oltre che aderente ai dettami della logica. Nella sentenza impugnata, infatti, si sottolinea la qualità professionale di medico, rivestita dall'imputato e si aggiunge come egli abbia rilasciato numerose prescrizioni relative a farmaci contenenti morfina, peraltro destinate a pazienti praticamente sconosciuti, oltre che prescindendo da qualsivoglia effettiva necessità di tipo terapeutico. Il tutto delinea, secondo un ineccepibile percorso concettuale, la radicale impossibilità di sostenere che il ricorrente non sapesse cosa effettivamente prescriveva. Quanto alla destinazione dei farmaci al mercato illegale, la Corte la deduce agevolmente, da due dati oggettivi tra loro perfettamente combacianti, che sono 16 costituiti dalla stessa quantità di farmaci prescritti e dalla non conoscenza, da parte del medico, dei pazienti ai quali gli stessi erano destinati.
8.2. Per ciò che attiene, infine, alla invocata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 73 comma 5 T.U. stup., la Corte territoriale parimenti argomenta in maniera ineccepibile, soffermandosi anche sul tema della offensività della condotta, oggetto di deduzione mediante il primo dei motivi nuovi. Operando un integrale richiamo alla motivazione adottata, sul punto, dalla sentenza di primo grado, i Giudici di appello evidenziano il grande quantitativo di confezioni di medicinale contenente sostanza stupefacente, nonché il ragguardevole numero di ricette mediche prescritte, non mancando di sottolineare la natura organizzata, ramificata e ben strutturata di tale commercio. Il tutto ad avviso dei Giudici di merito delinea una situazione di particolare offensività in concreto, pacificamente - inconciliabile con la possibilità di reputare integrata la fattispecie punita in maniera meno severa. Trattasi di una motivazione lineare e coerente, priva di vuoti logici e fratture narrative, oltre che nemmeno minimamente disarticolata dalle deduzioni, fattuali e reiterative, spese dalla difesa;
la decisione avversata, quindi, merita di restare immune da ogni stigma, in sede di legittimità.
9. Il quarto motivo del ricorso RN (enumerato in parte narrativa sub 5.4.) contiene una critica alla qualificazione giuridica dei fatti, in termini di corruzione, truffa ai danni del SSN, falso ideologico e associazione per delinquere. A suffragio di tale tesi, la difesa pone una rilettura della intercettazione telefonica n. 1533 del 07/06/2021. Dall'ascolto integrale di tale captazione in ipotesi - difensiva - non emergerebbe affatto una rinuncia all'esercizio della discrezionalità, bensì l'analisi della situazione clinica in cui versavano i soggetti di cui AJ aveva chiesto venissero compilate le richieste di esami diagnostici, nonché le prescrizioni dei farmaci. Se non la totalità, almeno una gran parte dei pazienti di cui si è occupato AJ, rappresenta la difesa, erano realmente bisognosi di cure specialistiche e di attenzione costante.
9.1. Quanto alle obiezioni della difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va allora ricordato come la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisca stretta questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, rv. 267650; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, rv. 257784; Sez. 6, n. 17 17619 del 08/01/2008, Gionta, rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018, Di Maro, rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, rv. 252190; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, rv. 237994).
9.2. Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato - al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 10. Con il quinto motivo del ricorso RN, la difesa ha dedotto come la Corte abbia ridotto rispetto a quelle oggetto della originaria imputazione - il - numero delle ricette incriminate, in relazione alle quali ha ritenuto accertate le condotte illecite ascritte a RN;
avrebbe dovuto, consequenzialmente, procedere a una proporzionale riduzione della pena (motivo enumerato in parte narrativa sub 5.5.). In sostanza, la Corte ha condiviso la ricostruzione difensiva, secondo la quale almeno trecentocinquantasette ricette, tra quelle oggetto della primigenia contestazione, non potessero essere attribuite al ricorrente;
cionondimeno, non ha ritenuto di dover procedere a una rideterminazione della pena. Giova anche premettere che formalmente - nel dispositivo della sentenza di secondo grado non vengono effettuati riferimenti all'operata riduzione, relativamente al numero delle ricette per le quali viene reputata accertata la condotta ascritta;
di tale conclusione, però, è fatta menzione nel dispositivo quanto al tema della confisca. 10.1. Il motivo è fondato. Secondo i principi costantemente enunciati da questa Corte, infatti, viene in tal modo a prodursi una sostanziale riforma peggiorativa (fra tante, si può richiamare Sez. 2, n. 51183 del 05/11/2019, Barbera, rv. 278367, a mente della quale: Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata unicamente dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, nel riformare parzialmente la 18 sentenza di primo grado prosciogliendo l'imputato per alcune delle condotte contestate quali segmenti di un unico fatto reato, deve corrispondentemente diminuire la pena complessivamente irrogata in primo grado, purché non già quantificata nel minimo edittale>>). A tali consolidati principi, la Corte territoriale non si è uniformata;
la pronuncia dovrà pertanto essere annullata in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello per nuovo giudizio. Tale vulnus decisionale involge anche il correlato tema della possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, visto che la Corte territoriale ha fondato la impugnata decisione reiettiva sull'integrale richiamo alle valutazioni compiute dal Tribunale, ritenendo praticamente intonso il già acclarato disvalore penale del fatto (ad onta del dato oggettivamente emerso, costituito dall'avere - la Corte stessa operato la sopra detta decurtazione del numero delle ricette incriminate, con conseguente riduzione della caratura delinquenziale della condotta). 10.2. Deve infine ritenersi assorbita, nella decisione di annullamento inerente alla misura della pena e alle generiche, la connessa doglianza concernente la durata della pena accessoria. Tale effetto deriva appunto dalla natura stessa di tali pene, che costituiscono conseguenze penali di determinate condanne. 11. Con il sesto motivo, la difesa di RN si duole delle assunte statuizioni di tipo risarcitorio, lamentando la insussistenza di prova in ordine al profilo del danno, nonché denunciando il difetto di motivazione sul punto specifico e, infine, dolendosi della quantificazione della provvisionale operata dai giudici di merito (motivo enumerato in parte narrativa sub 5.6). 11.1. Il motivo presenta, con tutta evidenza, una natura marcatamente aspecifica ed volto alla mera contestazione della decisione impugnata. Generiche sono, infatti, le doglianze del ricorrente in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, la cui liquidazione è stata rimessa al giudice civile. I Giudici del merito, sul punto, hanno fatto correttamente riferimento alla sussistenza degli obblighi risarcitori nei confronti della parte civile costituita, oltre che agli elementi di valutazione e conoscenza emersi, collimanti nel senso della sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, peraltro assistita da doppia affermazione conforme. 11.2. Quanto al tema inerente alla liquidazione della provvisionale, merita rammentare come non occorra che risulti già raggiunta la prova dell'ammontare del danno;
è invece sufficiente - secondo quanto risulta dalle decisioni dei giudici di merito - la certezza dello stesso, sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale. La determinazione della somma assegnata è poi riservata, 19 secondo giudizio insindacabile in sede di legittimità, al giudice di merito;
su quest'ultimo non grava un obbligo di espressa motivazione, allorquando l'importo, come nella specie, rientri sicuramente nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, rv. 285723; Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, dep. 2017, Ottaviani, rv. 269704; Sez. VI n. 49877/2009, Blancafor, rv. 245701; Sez. 3, n. 320 del 12/12/1990, dep. 1991, Rondinelli, rv. 186163). 12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata viene annullata con riferimento alle posizioni di AJ UE, PU JO e RN CO quanto a tutti i motivi attinenti al tema della confisca;
viene annullata, nei confronti di PU JO, anche per quanto inerisce alla sostituzione della pena detentiva e, infine, nei confronti di RN CO anche relativamente alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, disponendosi rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Con riferimento ai residui motivi, vengono disattesi i ricorsi di AJ, PU e RN. Viene rigettato il ricorso di JO ER, decisione alla quale consegue ex lege la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AJ UE, PU JO e RN CO relativamente alla confisca, nei confronti di PU JO anche relativamente alla sostituzione della pena detentiva e nei confronti di RN CO anche relativamente alle attenuanti generiche e alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi di AJ, PU e RN. Rigetta il ricorso di JO ER che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15 ottobre 2024. Il Presidente Il Consigliere estensoreensoye GI OC AN IO NA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sczion a ÑA in C Rom 02 DIC 2024.. IL FUNCIONANIO SIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MA Calcagni 20