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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4145/2023 R.G.; tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Dellosso – attrice e Parte_1
convenuta in riconvenzionale;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolo Ricci – P_
convenuta e attrice in riconvenzionale;
nonché
Avv. procuratore “ex se” – interventore adesivo dipendente;
CP CP_3
avente ad oggetto: “accertamento negativo del credito-ripetizione dell'indebito- risarcimento del danno”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza del
24 settembre 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
, sul presupposto della missiva ricevuta da con la quale Parte_1 P_
è stata formalizzata richiesta di immediata restituzione dell'importo di €75.000,00, versatele su indicazione e nell'interesse di suo figlio , genero della Parte_2
1 nella convinzione di estinguere un debito contratto con quest'ultimo, ha P_
introdotto il giudizio per ottenere l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dall'autrice della missiva, con condanna della stessa al rimborso delle spese del giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della pretesa.
A tal fine, ha dedotto che:
-con atto del 02.05.2016 (notaio n. rep.5606 – racc.4204) la deducente Per_1
vendeva all'Avv. la proprietà dell'appartamento sito in Martina Parte_2
Franca alla via Taranto n.62;
-parte del prezzo della compravendita veniva versato all'istante a mezzo di assegno circolare non trasferibile dell'importo di €75.000,00 del 29.04.2016;
-a distanza di molti anni riceveva una missiva, datata 20.07.2023, a firma di con la quale le si intimava la restituzione immediata di detta somma P_
di denaro, in ragione del fatto che tale importo le fosse stato versato solo su indicazione del , nella convinzione di restituire quanto dallo stesso CP
anticipato per l'estinzione di un debito della con la Soget S.p.A./Equitalia P_
S.p.A., in realtà rivelatosi di minore importo;
-la deducente è estranea ai rapporti sottostanti l'emissione dell'assegno circolare intestatole a titolo di prezzo per la vendita dell'immobile di via Taranto 62 e la non ha alcun diritto di pretendere la restituzione delle somme P_
legittimamente incassate a tale titolo;
-la missiva ingenera nell'istante il legittimo timore di poter essere destinataria di una pretestuosa azione di aggressione del proprio patrimonio e la legittima ad agire per conseguire l'accertamento dell'inesistenza del diritto vantato dalla P_
L'Avv. ha spiegato intervento volontario adesivo dipendente nel giudizio, CP
a sostegno della richiesta dell'istante , deducendo il proprio interesse a Pt_1
conservare intatto il sinallagma contrattuale relativo all'acquisto dell'immobile sito in
Martina Franca e insistendo nell'accoglimento della domanda attorea.
2 ha contestato la fondatezza della domanda attorea, nonché del terzo P_
intervenuto, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice per ottenere la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e domanda riconvenzionale nei confronti del terzo intervenuto per il risarcimento del danno derivante dal comportamento illecito tenuto dallo stesso in suo danno.
La convenuta e attrice in riconvenzionale ha innanzitutto rappresentato lo svolgimento dei fatti che hanno portato all'emersione di una significativa discrepanza tra la somma di denaro oggetto di disposizione su indicazione del proprio genero, terzo intervenuto, in favore di sua madre, con l'assegno circolare del 29.04.2016, al fine di pagare il prezzo di acquisto dell'immobile sito in Martina Franca e l'importo realmente anticipato, per suo conto, dal in favore di Agenzia delle Entrate CP
e Riscossione.
La preliminarmente, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo del P_
giudizio per mancanza di specificità ex art.164 c.p.c., deducendo la genericità della parte espositiva, la vaghezza delle conclusioni e l'omissione e incertezza del petitum, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale.
A sostegno della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito proposta nei confronti della , ha poi esposto che: Pt_1
-il pagamento eseguito dalla deducente in favore dell'attrice non è dovuto per quanto concerne le cifre in eccesso rispetto all'effettivo debito che la prima aveva con l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, pari a €30.214,25 in luogo dei €75.000,00 corrisposti su sollecitazione dell'intervenuto, come risulta dalle comunicazioni dell'Ente della Riscossione;
-tale dazione di denaro, non spontanea, sollecitata dagli artifizi e raggiri del
[...]
, è sussumibile nella disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. CP
La a sostegno della domanda risarcitoria proposta in riconvenzionale nei P_
confronti del terzo intervenuto, ha dedotto che:
-la deducente è stata vittima di una truffa che si è consumata in suo danno;
3 -è stata indotta in errore con artifizi e raggiri da parte di suo genero in merito all'effettiva debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, subendo un depauperamento patrimoniale pari a €44.785,00;
-a tale importo deve aggiungersi l'entità del danno patrimoniale accessorio, stimabile in un importo non inferiore ai €30.000,00 rappresentato dal mancato guadagno derivante dalla cessazione anticipata del contratto di locazione dell'immobile sito in
Putignano e dalla svendita dello stesso, finalizzata all'estinzione del debito contratto con il;
CP
-il danno patrimoniale, comprensivo di quello accessorio, dovrà essere aumentato in considerazione dei danni non patrimoniali subiti dalla deducente a seguito della vicenda oggetto del giudizio, stimabili in un importo non inferiore ad €5.000,00, ovvero nella misura ritenuta congrua sulla base di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
La ha quindi concluso nei seguenti termini: P_
-in via preliminare, per la nullità della domanda attorea per genericità ex art. 164
c.p.c.;
-in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della , Pt_1
per la condanna della stessa al pagamento della somma di €44.785,00, o della minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della convenuta, con rivalutazione monetaria e interessi dal 20.07.2023 o, in subordine, dal giorno della domanda al saldo;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del
[...]
, per la condanna dello stesso, accertata la consumazione del reato di truffa, al CP
risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni subiti in conseguenza della sua condotta illecita, per un totale di €74.785,00, ovvero per il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, nonché, cumulativamente, al pagamento della ulteriore somma di
€5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o nella misura che verrà ritenuta congrua;
4 -in subordine, per la condanna del al pagamento della cifra di €44.785,00 CP
in favore della convenuta, accertato l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041
c.c.;
-in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
*** *** ***
Rapporto processuale Persona_2
La nullità.
L'eccezione della convenuta-istante in riconvenzionale non è fondata.
La norma contenuta nel comma 4 dell'art. 164 cpc, nel disciplinare la nullità dell'atto di citazione nei casi in cui sia omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163 n. 3 cpc) e l'esposizione di fatti (art. 163 n. 4 cpc) non pretende un'analitica e precisa identificazione di tutti gli elementi della domanda, dovendo l'atto processuale essere letto anche alla luce dei documenti prodotti e delle difese sviluppate in comparsa di risposta da parte della convenuta.
La nullità può essere dichiarata soltanto quando l'incertezza involge l'intero contenuto dell'atto, mentre va esclusa liddove risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali.
Nella fattispecie, il fatto costitutivo della domanda è stato esposto nei tratti identificativi;
la , dopo aver ricevuto una raccomandata a.r. inviatale da Pt_1 [...]
per la restituzione della somma di €75.000,00, ha proposto domanda P_
giudiziale tesa ad ottenere l'accertamento negativo del preteso credito e, dal suo canto, la convenuta ha compiutamente esercitato il diritto di difesa.
La domanda di accertamento negativo.
5 In punto di riparto dell'onere della prova (art.2697 c.c.), deve osservarsi che l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Nel caso di specie, devono ritenersi pacifici fra le parti, con l'effetto processuale previsto dal primo comma dell'art.115 cpc, i seguenti elementi di fatto:
1) è stata parte alienante nel contratto di compravendita del 2 Parte_1
maggio 2016, rogato dal Notaio (rep.5606-racc.4204), con cui è stato Per_1
trasferito il diritto di proprietà in favore del figlio Avv. per Parte_2
l'immobile posto in Martina Franca –via Taranto n.62;
2) la somma di €75.000,00, da imputare al corrispettivo di vendita, è Pt_3
ricevuta dalla parte dante-causa mediante assegno circolare a lei intestato
(ZE4005544279-09) 29 aprile 2016 da BCC Locorotondo-filiale di Parte_4
Martina Franca.
L'assegno circolare è stato emesso dall'istituto di credito con provvista di
(cfr. all.3) fascicolo convenuta). P_
*** ** ***
Stabilisce l'art. 1180 c.c. che l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, in tutti i casi in cui è indifferente per costui che il pagamento sia fatto dal debitore o da un altro soggetto;
ciò che accade in particolare per le prestazioni fungibili, come ad es. quella di corrispondere una somma di denaro.
La Suprema Corte ha affermato, con indirizzo univoco, che, “in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180
6 c.c. e cioè ad opera di un soggetto estraneo al rapporto che intervenga spontaneamente ed unilateralmente, in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 c.c. e segg.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4340-1980; Cass.sez.I
n.30446-2019).
La solvens seguendo tale principio, ha agito in riconvenzionale nei P_
confronti della onde ottenere – secondo la prospettazione difensiva – la Pt_1
restituzione di un pagamento indebito.
In realtà, l non ha eseguito un pagamento spontaneo, accostabile all'ipotesi P_
descritta dai Giudici di legittimità, con diritto alla restituzione nei confronti dell'accipiens, ma ha utilizzato il pagamento con assegno circolare per effetto di un accordo con l'Avv. integrante delegatio solvendi con funzione solutoria. CP
Nella delegazione di pagamento pura (art.1269 c.c.), al cui paradigma va ricondotta quella in esame, il rapporto di provvista tra delegante e delegato è autonomo e indipendente da quello tra delegante e delegatario (rapporto di valuta), come si deduce dall'ultimo comma dell'art.1271 c.c.; sicchè, il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto di provvista e neppure quelle relative al rapporto di valuta, salvo il caso di delegazione titolata
Al riguardo, è ius receptum il principio secondo cui “poiché il delegato pagando al delegatario estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante, è nei confronti di costui che necessariamente il delegato deve indirizzare la pretesa ex art. 2033 cod. civ. quando, avendo già provveduto al pagamento a favore del delegatario nell'erronea convinzione della sussistenza di valido rapporto di provvista (senza aver potuto, pertanto, opporre al delegatario, ai sensi dell'art. 1271, secondo comma, cod. civ., le eccezioni fondate sul rapporto di provvista), risulti successivamente la invalidità o l'inefficacia della ragione del credito evidenziata dalle parti come giustificativa del rapporto di provvista;
deve, infatti, considerarsi che, in tal caso, le
7 conseguenze dell'indebito pagamento vengono a cadere unicamente sul patrimonio del delegato e che l'indebito oggettivo è quello proprio che realizza il delegante, giacché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nell'esistente e valido rapporto di valuta” (cfr. Cass.sez.III 19.05.2004 n.9470).
A ciò deve aggiungersi, per completezza, che:
1) l'assegno circolare conserva la natura di titolo di credito (Cass. n. 11851 del
19/05/2006);
2) come tale, esso partecipa delle caratteristiche proprie di ogni titolo di credito, tradizionalmente indicate nella astrattezza (la posizione giuridica del titolare dell'assegno è indipendente dalla causa della sua emissione), autonomia
(l'acquisto del diritto incorporato nel titolo avviene a titolo originario), letteralità (il contenuto del diritto è ritagliato nel documento);
3) la ha ricevuto il titolo “solvendi causa”, con funzione parzialmente Pt_1
estintiva del prezzo di compravendita dell'immobile oggetto della indicata vicenda traslativa.
Da qui, la fondatezza della domanda di accertamento negativo e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex art.2033 c.c..proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice, in quanto agganciata al rapporto di provvista tra parte delegante
( ) e parte delegata . CP P_
Rapporto processuale –De Giorgio. P_
L'Avv. ha spiegato intervento volontario adesivo dipendente, al Parte_2
fine di sostenere la linea difensiva di . Parte_1
La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale trasversale nei P_
confronti dell'interventore onde ottenere l'accertamento della parziale insussistenza del “rapporto di provvista”, l'accertamento di responsabilità per dolo, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e, in subordine,
8 l'accertamento di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. con condanna al pagamento delle somme dovute.
L'art.105 cpc, sotto la rubrica “intervento volontario”, dispone che:” ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo;
può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”:
Il terzo, con l'intervento volontario, fa valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in conflitto con entrambe (ipotesi nella quale si configura il cd. intervento principale) o solo con alcune di esse
(cd. intervento litisconsortile o adesivo autonomo) - e non quindi una posizione giuridica soggettiva di mero fatto o legata ad un'aspettativa meramente ipotetica
(Cass., Sezioni Unite 05/02/2013, n. 2593).
Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla
“causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., Sezioni Unite 05/05/2009, n.
10274).
Per i fini che qui rilevano, deve dirsi che l'interventore adesivo dipendente si inserisce nel processo tra altre persone ponendosi accanto alla parte adiuvata in quanto portatore di un proprio interesse che se non è tale da legittimarlo a proporre in via autonoma una sua pretesa lo abilita ad intervenire nel giudizio, che rimane invariato.
Hanno affermato i Giudici di legittimità che “l''intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105 c.p.c., comma 2, dà luogo ad un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività' accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni
9 proposte da detta parte;
ne consegue che, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale” (Cass.Sez. III n. 24370/2006; Cass. Sezioni Unite
n.5992-2012; Cass. sez.II n.22972-2022).
Nel caso in esame, l'Avv. , figlio della ed avente causa della CP Pt_1
stessa nella compravendita immobiliare del 2016, ha spiegato intervento adesivo dipendente al solo fine di sostenere le difese dell'attrice nel giudizio di accertamento negativo del credito, proposto nei confronti della P_
In ragione di tale posizione e delle istanze rivolte dalla difesa nei confronti P_
dell'Avv. , con ordinanza del 13.11.2023, è stato concesso termine del CP
15.12.2023, per la formalizzazione di una distinta vocatio in ius per le domande proposte sotto forma di riconvenzionale trasversale sull'erroneo presupposto della posizione del come convenuto. CP
La difesa si è limitata a notificare all'interventore adesivo dipendente la P_
comparsa costitutiva e il ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità CP
della domanda riconvenzionale trasversale, ribadendo la sua posizione processuale non autonoma, ma meramente adesiva rispetto a quella della . Pt_1
L'Avv. , pur svolgendo difese nel merito, ha insistito nell'eccezione CP
preliminare.
Le istanze proposte dalla non possono essere esaminate perché P_
inammissibili.
L'istante in riconvenzionale, nonostante il contenuto dell'ordinanza del 13.11.2023, ha omesso di compiere le necessarie attività per costituire il rapporto processuale con il , che, a fronte della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto assumere CP
anche la posizione di convenuto e, quindi, ad es. svolgere le sue difese in reconventio reconventionis.
10 L con la riconvenzionale nei confronti del professionista P_
(processualmente, interventore adesivo dipendente), ha inteso costituire un nuovo rapporto processuale, ampliando l'oggetto del giudizio con una nuova domanda con diversa causa petendi e petitum, ma ha omesso la vocatio in ius di chi era nel processo solo per sostenere le ragioni di parte attrice.
Dovendosi escludere in capo all'Avv. la posizione di parte autonoma e CP
quella di convenuto, legittimato a resistere ad una domanda riconvenzionale trasversale, il Tribunale non può esaminare il merito attesa l'inammissibilità della domanda proposta dalla convenuta con la comparsa costitutiva, poi P_
notificata all'interveniente, in luogo della vocatio in ius disposta con ordinanza del
13.11.2023.
Ogni altra questione è da ritenere assorbita.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc), per il rapporto Persona_2
Le spese processuali per l'intervento adesivo dipendente e tra e P_ CP
(rispettivamente, suocera e genero) possono essere equamente compensate in ragione delle peculiarità delle vicende endo-familiari, per le quali sarebbe opportuna una integrale definizione stragiudiziale con dismissione dei toni che, nel processo, non sono utili per supportare le rispettive linee difensive.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4145-2023, tra le parti indicate in epigrafe, con intervento adesivo dipendente dell'Avv. , disattesa ogni diversa istanza, deduzione, Parte_2
eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda proposta da e dichiara l'insussistenza della Parte_1
pretesa creditoria avanzata da P_
11 -dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice;
-dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla convenuta nei confronti dell'interveniente adesivo dipendente;
-condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore P_
di , nell'importo di €817,42 per esborsi, €10.000,00 per compenso Parte_1
professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione all'Avv.
Giuseppe Dellosso che ne ha fatto richiesta;
-dispone, per il resto, la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso il 30 settembre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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