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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Sergio Casarella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 901del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(cf: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. Simeone Valentini presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Civitanova Marche via Einaudi n. 298
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Stefano Santarelli del Foro di Fermo domiciliatopresso il di lui studio legale in Fermo c.so cefalonia 31
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 259/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data 28 marzo 2023 in materia di revocatoria fallimentare RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe
Il Fallimento appellato si è costituito in giudizio contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, le parti costituite non sono comparse alla udienza del 16.06.2025, in quanto non hanno depositato le note scritte, né a quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 22.09.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra udienza.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
-che le udienze del 16 giugno e del 22 settembre 2024, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto dei termini stabilito dalla menzionata norma;
-che le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 22 settembre 2024, ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate;
pag. 2/3 Alla luce di ciò, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.: infatti con la soppressione del consigliere istruttore e l'introduzione del principio di collegialità nel giudizio d'appello, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'estinzione del processo d'appello vanno dichiarate tutte con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso per la riforma Parte_1 Controparte_2 della sentenza in epigrafe
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
Ancona, li 23.09.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Sergio Casarella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 901del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(cf: ), rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. Simeone Valentini presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Civitanova Marche via Einaudi n. 298
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Stefano Santarelli del Foro di Fermo domiciliatopresso il di lui studio legale in Fermo c.so cefalonia 31
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 259/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data 28 marzo 2023 in materia di revocatoria fallimentare RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe
Il Fallimento appellato si è costituito in giudizio contestando il gravame e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, le parti costituite non sono comparse alla udienza del 16.06.2025, in quanto non hanno depositato le note scritte, né a quella, immediatamente consecutiva, fissata per il 22.09.2025 pur avendo il cancelliere regolarmente comunicato l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra udienza.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince:
-che le udienze del 16 giugno e del 22 settembre 2024, fra loro immediatamente consecutive, si sono svolte secondo le modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in forza di provvedimenti regolarmente comunicati nel rispetto dei termini stabilito dalla menzionata norma;
-che le parti hanno ricevuto comunicazione del provvedimento con cui la Corte ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 22 settembre 2024, ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
-che non sono state depositate note scritte in relazione alle udienze sopra indicate;
pag. 2/3 Alla luce di ciò, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.: infatti con la soppressione del consigliere istruttore e l'introduzione del principio di collegialità nel giudizio d'appello, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'estinzione del processo d'appello vanno dichiarate tutte con sentenza dal collegio secondo le regole ordinarie (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso per la riforma Parte_1 Controparte_2 della sentenza in epigrafe
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c..
Ancona, li 23.09.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3