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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 545/2024
Il giorno 27/11/2025, nella causa iscritta al n RG 545 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 545/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Albalonga Parte_1 C.F._1
7, con l'avv. PADOVANI AURELIO ), dal quale rappresentato e difeso C.F._2 giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cicerone n. 49, con l'avv. BERNARDINI SVEVA
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa al fine di Parte_1 Controparte_2 sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 206.250,00 a titolo di indennizzo per i danni conseguenti al sinistro stradale occorsole in data 11.8.2022, in virtù della polizza infortuni individuale n. 0005328605.
2 di 6 A sostegno della domanda, ha dedotto che, mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo in Trevignano Romano, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale, che le ha cagionato lesioni fisiche diagnosticate in “politrauma, shock, frattura D9, frattura malleolo dx, frattura di scapola, piccolo emotorace, blush in sede paravertebrale, frattura seno frontale sn, processi trasversi L2-L5 dx” con esiti permanenti nonostante il lungo percorso riabilitativo;
ha dedotto di aver denunciato il sinistro in data 13.9.2022, non appena tornata nelle condizioni di farlo, e di aver diritto all'indennizzo a prescindere dal pagamento tardivo del premio, in quanto il sinistro è avvenuto entro i quindici giorni dalla scadenza del periodo di copertura della polizza.
Si è costituita eccependo la tardività della denuncia del sinistro ai sensi Controparte_1 dell'art. 1915 c.p.c., in quanto presentata solo in data 2.12.2022, e l'inoperatività della garanzia;
ha dedotto di dover indennizzare solo le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso, evidenziando che l'odierna attrice ha subito un pregresso sinistro stradale all'età di 30 anni.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
è stata espletata una CTU e, all'esito, la causa è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea ha ad oggetto l'indennizzo per l'infortunio subito dall'attrice in occasione del sinistro stradale occorsole in data 11.8.2022, in virtù della polizza assicurativa in atti.
In via preliminare, va chiarito che l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennità, sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta ai sensi dell'art. 1915 c.c. è inammissibile in quanto contenuta nella comparsa di costituzione depositata oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., entro il quale il convenuto è tenuto, a pena di decadenza, a sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, come quella di cui si tratta.
In ogni caso, l'invio della denuncia di sinistro oltre il termine di cui all'art. 1913 c.c. non ha precluso alla compagnia assicurativa la possibilità di appurare le modalità di svolgimento del sinistro e i danni indennizzabili.
Passando quindi al merito della causa, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio, su di sé incombente, relativo ai fatti costitutivi del diritto all'indennizzo.
Infatti, risulta integrato l'evento assicurato (“infortunio” descritto alla clausola n. 12 delle condizioni di polizza) dal sinistro stradale dell'11.8.2022, come riportato nella relazione redatta dai
Carabinieri di Anguillara Sabazia intervenuti sul posto. Circa la dinamica del sinistro, risulta che l'odierna attrice, alla guida del motociclo, dopo aver iniziato il sorpasso di un pullman, ha urtato
3 di 6 frontalmente l'autovettura che marciava in direzione opposta. La medesima dinamica è stata confermata dalla teste che ha assistito al fatto lasciando le proprie dichiarazioni ai Testimone_1
Carabinieri.
Dalla relazione in atti non emerge la sussistenza di cause di esclusione del diritto all'indennizzo, non specificamente dedotte dalla compagnia convenuta. In particolare, deve escludersi che l'odierna attrice si fosse posta alla guida in stato di alterazione psico-fisica, atteso che nella citata relazione dei Carabinieri si legge: “Si evidenzia che i controlli sullo stato psicofisico della conducente del veicolo 'A', IG.ra , hanno dato esito negativo”. Parte_1
Il sinistro è avvenuto nel periodo di ultrattività della polizza (quindici giorni dalla scadenza della polizza, fissata il 30.7.2022), che era quindi attiva ai sensi dell'art. 170 bis del Codice delle
Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), a nulla rilevando a tal fine il tardivo pagamento del premio per il periodo successivo.
3. Passando quindi alla valutazione del danno, dalla documentazione medica versata in atti risulta che l'odierna attrice ha riportato lesioni fisiche consistite in “politrauma, shock, frattura D9, frattura malleolo dx, frattura di scapola, piccolo emotorace, blush in sede paravertebrale, frattura seno frontale sn, processi trasversi L2-L5 dx” (cfr. referto di P.S. del Policlinico Gemelli); è stata quindi trasportata presso il reparto di rianimazione e successivamente presso quello di riabilitazione motoria dell' e poi del per essere Controparte_3 Controparte_4 dimessa in data 8.3.2023 (cfr. cartella clinica allegata alla citazione).
Il CTU ha accertato la sussistenza di postumi permanenti consistenti in “Esiti di Ematoma cerebrale intraparenchimale post-traumatico, afasia motoria Broca, frattura D9, frattura malleolo dx, frattura di scapola, frattura seno frontale sn, frattura dei processi trasversi L2-L5 dx”, che devono ritenersi causalmente compatibili con il sinistro allegato;
in particolare, il CTU ha espressamente escluso la sussistenza di stati patologici antecedenti il sinistro che possano aver avuto influenza sul decorso e sull'evoluzione delle lesioni fisiche subite.
È quindi riscontrabile un pregiudizio alla persona in termini di danno biologico, inteso quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato (art. 139 d.lgs. n. 209/2005), che deve essere valutato, secondo le risultanze della CTU, nella misura del 58% di invalidità permanente, nonché in giorni 210 di inabilità temporanea assoluta e giorni 90 di inabilità temporanea parziale al 55%.
4 di 6 Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridici.
Il danno così quantificato va liquidato i criteri fissati dalla Tabella Unica Nazionale per le lesioni macropermanenti, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025).
Tenuto conto che la danneggiata all'epoca dei fatti aveva 63 anni, il danno biologico permanente nella misura del 58%, con esclusione del danno morale, va quantificato in € 311.902,80
(punto base pari ad € 7.748,75) e ridotto entro il massimale liquidabile pari ad € 150.000,00.
Quanto al danno biologico temporaneo, la polizza prevede un'indennità giornaliera da ricovero e da immobilizzazione di € 75,00 e, pertanto, l'indennizzo va quantificato in € 15.750,00
(pari ad € 75,00 x 210 giorni di invalidità temporanea assoluta).
Ai sensi delle condizioni di polizza, non risulta invece indennizzabile l'invalidità temporanea parziale.
L'indennizzo spettante all'attrice ammonta quindi a complessivi € 165.750,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (pec del 11.12.2023, doc. 6 del fascicolo di parte attrice).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 165.750,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dal Parte_1
11.12.2023;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 12.763,00, di cui € 11.977,00 per compensi ed € 786,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
5 di 6 Civitavecchia, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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