Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 7182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7182 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14606 del 2025, proposto da
Concetta Smeragliuolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Iodice e Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 3909/2025, pubblicata in data 31/03/2025 dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante N.R.G. 46265/2024, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui “ condanna il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente a titolo di C.I.A per il servizio prestato dal 2021 – 2022 la somma di € 556,15 oltre interessi dal dovuto al saldo ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Francesco OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Con ricorso proposto in data 27 novembre 2025 parte ricorrente chiedeva l’esatta ottemperanza della sentenza n. 3909/2025, emessa in data in data 31/03/2025 dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, notificata in data 1° aprile 2025 e passata in giudicato come da certificazione in atti.
Con atto depositato in data 2 febbraio 2026 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dedotto e provato, a sostegno della pretesa azionata in giudizio, che la sentenza n. 3909/2025, emessa in data 31/03/2025 dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, ha acquisito l’autorità di cosa giudicata.
Tanto premesso, dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie con facoltà di delega ad altro dirigente anche al di fuori della predetta direzione.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Francesco OC, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Francesco OC | IC IA |
IL SEGRETARIO