Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 976 Reg. Gen.
anno 2024 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Paolo Tramonti, dal quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
) elettivamente domiciliata nello Controparte_1 C.F._2
studio dell'Avv. Lorenzo Vatteroni, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 14.3.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Massa, respinta ogni eventuale contraria istanza, deduzione ed eccezione, DICHIARARE la cessazione degli pagina 1 di 9
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carrara, a Parte_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
DISPORRE che i coniugi vivranno separati, avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di risiedere dove ritengono più opportuno col solo obbligo di comunicare il trasferimento all'altra parte. DISPORRE e CONFERMARE
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. DISPORRE che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio di presso l'abitazione della madre sita in Carrara Controparte_1
(MS), Via Grazzano n.
1. DISPORRE che il genitore non collocatario potrà
vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, di studio, di sport e/o hobbies della stessa ed, in ogni caso, potra'
tenere con se la figlia nei seguenti giorni ed orari: la prima settimana del mese il mercoledì , il venerdì e il sabato fino alle ore 19.00: la seconda settimana il lunedì , il mercoledì , il sabato e la domenica fino alle ore 19.00; la terza settimana il mercoledì , il venerdì e il sabato fino alle ore 19.00; la quarta settimana il lunedì , il mercoledì , il sabato e la domenica fina alle ore 19.00. Il
giorno di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, le altre festività , i ponti e le ricorrenze importanti ad anni alterni con ciascun genitore,
secondo accordi a partire dal Natale 2024 che saranno presi direttamente dai pagina 2 di 9 genitori. Entrambi i genitori potranno, previo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali, sportivi od altri impegni improrogabili della minore, tenere con se la figlia per 10 giorni, anche non consecutivi, nel periodo invernale e per un periodo di 20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre). 3
DISPORRE che è fatta salva la facoltà dei coniugi di modificare tali condizioni relativamente ai giorni in cui la minore dovrà restare con l'uno o con l'altro ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti (esigenze lavorative od altro) e di accordo tra di loro. DISPORRE che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
DISPORRE che per il mantenimento ordinario della figlia, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di Euro 400,00, (quattrocento/00) anticipatamente ed entro il giorno 15
di ogni mese. DISPORRE che entrambi i genitori sosterranno in misura pari al
50% ciascuno il costo dei tickets sanitari, delle spese mediche non coperte dal
SNS in quanto necessarie (quelle specialistiche dovranno essere previamente concordate) e tutte quelle straordinarie che saranno ritenute necessarie e preventivamente concordate tra i genitori come da linee guida elaborate dal
CNF, allegate al presente atto introduttivo e da intendersene parte integrante.
DISPORRE che le somme relative alle spese straordinarie concordate ed anticipate dalla anche per il 50 % di spettanza di e viceversa, CP_1 Pt_1
dovranno essere comunicate per iscritto, mediante la presentazione delle comprovanti, entro il termine di ogni mese e comunque non oltre i primi giorni del mese successivo in modo che le somme vengano detratte od aggiunte dall'assegno di mantenimento di cui al punto sopra evidenziato. DISPORRE
che la dovrà rimborsare le spese condominiali sopra evidenziate oltre CP_1
alla metà del valore degli arredi che ha asportato dalla casa coniugale (sulla cui valutazione ci si rimette a giustizia), nonché autorizzare il a Pt_1
pagina 3 di 9 detrarre le somme dovute per le spese dentistiche, come sta già avvenendo, fino all'estinzione del debito dall'assegno di mantenimento. DISPORRE che l'eventuale espatrio della figlia minore in compagnia di uno dei genitori sia consentito unicamente se l'altro genitore dia per iscritto il suo assenso.
CONDANNARE alla rifusione delle spese, competenze ed Controparte_1
onorari sostenute dal ricorrente”;
per parte resistente:
“voglia il Tribunale adito dichiarare 1) i coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto, con obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio,
libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, mantenendo la Per_1
collocazione presso la madre, nella casa di Carrara in via Grazzano n. 3, e gli stessi avranno pari obblighi di educarla ed accudirla, favorendo le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Le decisioni di maggior interesse per quanto riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, in accordo alle capacità, alle aspirazioni ed inclinazioni naturali della minore ed in caso di disaccordo la decisione sarà
rimessa al Giudice, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé la figlia;
3) il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia minore due pomeriggi alla settimana dalle ore 17.00 fino alle ore 21.30 quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione. Avrà, altresì, diritto a tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00 fino alla domenica sera alle ore 21:30. Il sig. avrà ogni e più ampia facoltà di Pt_1
vedere e tenere con sé la figlia minore durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, fatti salvi accordi tra genitori, anche in ragione delle esigenze di vita della minore;
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Pt_1 CP_1
somma mensile di Euro 600,00 per il mantenimento della figlia minore, somma pagina 4 di 9 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante versamento bancario,
assegno, vaglia o altro equivalente, a decorrere dalla presente domanda. Tale
importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT prendendo come riferimento il mese di ottobre;
le eventuali spese di carattere straordinario saranno sostenute in parti uguali dai genitori (50% ciascuno) e saranno da intendersi quelle indicate dalle linee guida elaborate dal CNF ed a titolo esemplificativo quelle mediche, scolastiche, sportive e ricreative. Il rimborso del 50% delle suddette spese preventivamente concordate, dovrà essere effettuato non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'effettuazione delle stesse da parte del coniuge che le ha sostenute. L'Assegno Unico, attualmente suddiviso tra i genitori,
dovrà essere assegnato al genitore collocatario, sig.ra nell'interesse CP_1
della minore;
5) i coniugi dichiarano di non richiedere l'una all'altro e viceversa alcuna somma a titolo di personale mantenimento, dichiarando di percepire un proprio reddito tale da consentire un grado di autonomia economica;
6) i coniugi dovranno concedersi, dietro richiesta, consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, qualora fosse necessario per legge;
7) il rigetto della domanda di rimborso del 50% del valore della mobilia proposta dal sig. in quanto Pt_1
non risulta provata né l'asportazione né l'eventuale importo ed inoltre respingere la domanda di rimborso delle spese condominiali, in quanto quelle di natura straordinaria rimarranno a carico del proprietario e/o della usufruttuaria come da accordi di separazione, mentre le spese ordinarie eventualmente non ancora corrisposte dovranno essere poste in eventuale compensazione con le somme dovute dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1
derivanti dalla mancata corresponsione della differenza di Euro 250,00 mensili sull'integrale contributo al mantenimento stabilito in Euro 500,00 dal momento del rilascio dell'immobile nell'aprile 2023 da parte della sig.ra e dalla CP_1
mancata corresponsione del sig. della rivalutazione Istat dell'assegno di Pt_1
pagina 5 di 9 mantenimento, oltre dagli importi da quantificarsi anche in via equitativa,
corrisposti dalla resistente a titolo di utenze per uso domestico non residente e la mancata fruizione di tariffe agevolate, bonus e riduzioni per ISEE a causa della presenza della sig.ra madre del ricorrente, imposta sullo stato di Per_2
famiglia della ricorrente e figlia quando residente nella casa ex coniugale. Con
vittoria di spese e competenze professionali del procedimento in caso di contestazioni”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso che in data Parte_1
18.5.2008 aveva contratto matrimonio in Carrara con;
che Controparte_1
dall'unione dei coniugi era nata la figlia (6.1.2010); che i coniugi, stante Per_1
l'intollerabilità della convivenza, avevano dato corso al procedimento di separazione consensuale, definito dal Tribunale di Massa con decreto dell'11.4.2016; che da tale periodo non era più ripresa la convivenza tra le parti;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la parte convenuta, che non contestava la domanda in punto di status.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.3.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Dalla prodotta documentazione risulta che le parti hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, definito con decreto dell'11.4.2016.
La decisa e ferma volontà delle parti di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale rende evidente l'irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi, rendendo fondata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 6 di 9 3.
Va disposto, come concordemente richiesto dalle parti, l'affidamento congiunto della figlia, con collocazione prevalente ed anagrafica della stessa presso la madre;
l'esercizio della potestà dei genitori sarà disgiunto solo per gli affari di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visita e di permanenza della figlia col padre, va previsto
(tale regime apparendo equilibrato in ragione delle esigenze della minore e del necessario rispetto del principio della bigenitorialità, secondo criteri di regolarità di frequentazione) quanto segue: nella prima settimana, il padre potrà
vedere e tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21,30, quando provvederà a riaccompagnare la minore dalla madre;
nella seconda settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21,30 della domenica quando provvederà a riaccompagnare la minore dalla madre;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, previo accordo tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
nella vacanze natalizie, i figli permarranno alternativamente con ciascun genitore nei giorni del 25 e del 31 dicembre, esclusi tali giorni, i figli rimarranno una settimana col padre ed una con la madre, previ accordi tra i genitori entro il 30 novembre di ogni anno;
durante le vacanze pasquali la figlia rimarrà con i genitori alternativamente dal Giovedì Santo a Sabato Santo e da
Pasqua sino al rientro a scuola, previo accordo tra le parti entro il 25 di febbraio di ogni anno. I genitori potranno concordemente modificare tale assetto, in ragione delle proprie esigenze lavorative e delle esigenze della minore.
4.
Nella determinazione della misura del contributo al mantenimento dei minori,
da porsi a carico del padre, occorre tener conto del regime di permanenza della minore, nonché delle rispettive capacità contributive dei genitori.
pagina 7 di 9 Ciò premesso, appare equo porre a carico del (valutata la relativa Pt_1
capacità reddituale e tenuto conto delle passività fisse documentate) la somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa. Quanto all'assegno unico, il relativo regime è determinato ex lege e deve ritenersi ripartito in parti uguali tra i genitori.
5.
Vanno dichiarate inammissibili, nell'ambito del presente giudizio, le domande di rimborso (ciò assorbe l'esame dell'eccezione di compensazione dedotta dalla resistente) e risarcitorie svolte dal ricorrente.
6.
Le spese processuali, avuto riguardo all'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Carrara il
18.5.2008 tra , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Carrara all'anno 2008, n. 8, Parte II, Serie A, Uff. 1; ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di carrara di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori adempimenti di legge;
regola i profili in punto di: affidamento della figlia minore e regime di permanenza e di visita in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese di carattere straordinario a carico del padre, come da parte motiva;
pagina 8 di 9 dichiara inammissibili le domande di rimborso e risarcitorie svolte da Pt_1
[...]
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lucca il 18.3.2025
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
pagina 9 di 9