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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3678 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossotti Alberto e dall'Avv. C.F._1
OR LI;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Gentili
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale del 29-09-2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 08.11.2024, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con in data 26.06.1999 Controparte_1 in Roma (RM) (annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Roma al n.
00657, parte 2, serie A02, anno 1999) e che la coppia ha due figli nato il [...] Per_1
(figlio biologico della Sig.ra ed adottato dal Sig. nelle more del CP_1 Pt_1
Per_ matrimonio) e , nata il [...], ha rappresentato che con sentenza n. 1181/2019 del 02.10.2019 – attestazione di passaggio in giudicato del 03.08.2020 in atti - il
Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, che da allora non
è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, ritenendo dunque sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di costituzione del 23.07.2025 si è costituita in giudizio
[...]
che ha aderito alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 29.09.2025 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status con rinuncia ai termini per scritti conclusionali e alla stessa udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
Risulta agli atti del giudizio la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, riunito nella camera di consiglio del 24.09.2019 (n. R.G. 4087/2017), con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Tribunale che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione e che non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Ritenuto, pertanto, che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b)
e comma 2 della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e dalla
L. 6 maggio 2015 n. 55 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio giacché è decorso il relativo termine dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale il 12-03-2018 nel procedimento di separazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Osserva infatti il Collegio che è irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
In considerazione del fatto che la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti dedotti in giudizio, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria, sul ruolo del giudice istruttore Dott.ssa Francesca Iaconi, per gli opportuni adempimenti come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
26.06.1999 in Roma (RM) (annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di
Roma al n. 00657, parte 2, serie A02, anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3678 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rossotti Alberto e dall'Avv. C.F._1
OR LI;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Gentili
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale del 29-09-2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 08.11.2024, , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario con in data 26.06.1999 Controparte_1 in Roma (RM) (annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Roma al n.
00657, parte 2, serie A02, anno 1999) e che la coppia ha due figli nato il [...] Per_1
(figlio biologico della Sig.ra ed adottato dal Sig. nelle more del CP_1 Pt_1
Per_ matrimonio) e , nata il [...], ha rappresentato che con sentenza n. 1181/2019 del 02.10.2019 – attestazione di passaggio in giudicato del 03.08.2020 in atti - il
Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, che da allora non
è ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, ritenendo dunque sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di costituzione del 23.07.2025 si è costituita in giudizio
[...]
che ha aderito alla domanda di divorzio proposta dal ricorrente. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 29.09.2025 sono comparse personalmente le parti, le quali hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status con rinuncia ai termini per scritti conclusionali e alla stessa udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
Risulta agli atti del giudizio la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, riunito nella camera di consiglio del 24.09.2019 (n. R.G. 4087/2017), con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Tribunale che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione e che non è possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso.
Ritenuto, pertanto, che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b)
e comma 2 della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e dalla
L. 6 maggio 2015 n. 55 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio giacché è decorso il relativo termine dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale il 12-03-2018 nel procedimento di separazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Osserva infatti il Collegio che è irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalle ragioni addotte dalle parti e dal tempo trascorso dalla pronuncia della separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
In considerazione del fatto che la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti dedotti in giudizio, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria, sul ruolo del giudice istruttore Dott.ssa Francesca Iaconi, per gli opportuni adempimenti come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
26.06.1999 in Roma (RM) (annotato nel registro degli atti del matrimonio del Comune di
Roma al n. 00657, parte 2, serie A02, anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia