CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. IO AC Presidente
Dott. IO GO Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 617/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.11.1976 ed ivi residente alla P.zza Aldo Moro n.19, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Luigi Sorace del Foro di Foggia, c.f.
[...]
, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito C.F._2 2
in (71122) Foggia, alla Via Monsignor Luigi Giussani n.6, giusta procura in calce al ricorso introduttivo (eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate al seguente numero di telefax: 0881.637496 o al seguente indirizzo
PEC: . Email_1
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rapp.te pro - tempore, P.IVA_1
, elett.te dom.to in Napoli alla via PE Martucci n. Controparte_2
47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo AJ, c.f. , e CodiceFiscale_3
dell'Avv. NN AJ, c.f. , dai quali è rapp.to e CodiceFiscale_4
difeso giusta procura ad litem posta su foglio separato e depositata in atti unitamente alla comparsa di costituzione. L'Avv. Alfredo AJ e l'Avv.
NN AJ dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al numero 081.666103, ovvero all'indirizzo
PEC: o all'indirizzo di posta Email_2
elettronica Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in persona del legale rapp.te pro- Parte_1
tempore , riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e,
quindi, come di seguito indicato:
a. “Riconosciuta l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
per i fatti per cui è causa condannare
[...] [...]
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 3
tempore all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali subiti
dall'attore in ragione dei danni alle colture di asparagi e per il
mancato raccolto nell'anno 2021, dei danni per messa in opera di
lavorazioni straordinarie, dei danni per esborsi delle spese di
consulenza di parte, condannando per l'effetto il
[...]
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore a pagare in favore di la somma di euro Parte_1
19.080,64 oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora del
26.04.2021.
b. Condannare il convenuto Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento dei
compensi e delle spese di causa, oltre spese generali nella misura del
15%, cassa professionale ed iva di legge”.
Per il resistente , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e
provvedere:
a. Dichiarare l'incompetenza dell'adito T.R.A.P. a conoscere della
controversia de qua, indicando il Tribunale di Foggia quale giudice
competente a conoscere della causa e condannando controparte alla
refusione delle spese di causa;
b. Nella denegata ipotesi di rigetto della preliminare eccezione di cui
sopra, rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti del
[...]
, in quanto assolutamente infondata, Controparte_1 4
sfornita di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna
di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 151 del R.D. n. 1775/33 notificato in data 7.2.2023
il Sig. , premetteva di essere conduttore in locazione dei Parte_1
terreni - di proprietà del sig. nato a [...], il [...]- Parte_2
siti nell'agro del Comune di Foggia, Località La Roccaduanera, della estensione di ettari 5.98.43, identificati al F.11 p.lle 40, 49, 109, 110 e 243 del
Catasto terreni del medesimo Comune, ove aveva piantato asparagi della varietà Grande, con metodo di coltivazione biologico, essendo pertanto ivi presente un'asparagiaia vecchia di cinque anni.
L'istante deduceva quindi che, nella notte tra il 15 ed il 16 aprile 2021,
a causa di una rottura imprevista della condotta idrica del
[...]
, appartenente al Distretto 6/B, comizio 13 , picchetto 2, Controparte_1
lungo il tratto della condotta che attraversava la p.lla 49 al F.11, si era verificato un vasto sversamento di acqua all'interno di detti terreni.
Affermava ancora l'istante che, nel punto dell'asparagiaia colpita dalla fuoriuscita dell'acqua proveniente dalla condotta dell'ente convenuto, si era manifestato un ampio ristagno, dell'estensione di ha 0.51.00, che aveva determinato l'impossibilità di accedere al campo per la raccolta del prodotto,
prevista per il periodo tra aprile e giugno del 2021, la conseguente asfissia radicale delle piante, e quindi la perdita del prodotto in raccolta, nonché di quello relativo agli anni a venire;
era stato quindi necessario intraprendere delle lavorazioni straordinarie per favorire il risveglio vegetativo. 5
L'istante precisava quindi che i danni erano stati quantificati dall'Agr.
PE di AR - intervenuto con opportuno sopralluogo nell'immediatezza dei fatti - con perizia del 22.4.2021, nella misura di €
18.700,00, come da allegata richiesta risarcitoria del 26.4.2021 e, da ultimo,
inviata al con missiva del 22.5.2022, rimasta senza riscontro. CP_1
Ai fini della quantificazione del danno da mancato raccolto, andava considerato il prezzo medio dell'asparago biologico nell'anno 2021 di euro
3,00/ kg, tenuto conto che la produzione media annuale ad ettaro di un'asparagiaia di cinque anni era stimata in circa 12.000 kg (120 q.li) di asparagi.
In particolare, andava considerata la superficie interessata di ha
0.51.00, con conseguente mancata produzione di 6.000 kg di asparagi biologici di e conseguentemente danno determinabile in € CP_3
18.000,00 (6.000 kg x 3 euro / kg = 18.000,00), oltre alla necessità di messa in opera di lavorazioni straordinarie sul terreno allagato, con un costo di €
700,00 (€ 300,00 per aratura e fresatura per arieggiare il terreno e livellarlo,
nonché € 400,00 zappatura per eliminare le erbe infestanti presenti sul terreno dopo l'allagamento).
Agli indicati danni andava anche aggiunta la spesa di € 380,64
corrisposta dall'attore al perito di parte agr. di AR, come da CP_2
fattura in atti allegata.
Su tali premesse, il ricorrente deduceva che la responsabilità
dell'accaduto era da attribuirsi unicamente al Controparte_1
, per l'omessa custodia dell'impianto idrico di sua proprietà, stante
[...]
il suo dovere di vigilare e mantenere il controllo dell'impianto, in modo da 6
impedire che produca danni a terzi (Cass. n.5031 del 20.5.1998).
Ciò posto, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
Regionale delle Acque Pubbliche il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, onde sentirlo
[...]
condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle colture, nonché
per il mancato raccolto nell'anno 2021, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra riportate.
In data 15.5.2023 si costituiva il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro- tempore, il quale eccepiva
[...]
preliminarmente l'incompetenza dell'adito T.R.A.P., in favore del Tribunale
di Foggia quale Giudice Competente a conoscere della controversia.
Nel merito, il resistente contestava l'avversa pretesa in quanto infondata e priva del necessario supporto probatorio, gravando sull'istante l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Aggiungeva che, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente era da ritenersi inammissibile, in quanto diretta a far confermare, in sede testimoniale, le mere valutazioni contenute nella relazione allegata all'atto introduttivo del giudizio, da parte del medesimo tecnico che aveva redatto tale elaborato.
Il , dunque, sulla base delle Controparte_1
considerazioni sopra esposte, concludeva quindi per il rigetto della domanda,
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 5.3.2024, il giudice designato ammetteva la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nell'atto introduttivo e nella memoria 7
ex art. 183, comma VI, c.p.c., nonché quella contraria di parte resistente,
delegando per la relativa assunzione, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D.
1775/33, il Tribunale di Foggia e rinviando per il prosieguo all'udienza del
10.9.2024.
Espletata quindi la prova delegata e rimessa la causa al Collegio con ordinanza del 7.1.2025, veniva disposta con decreto del 10.10.2025 la trattazione scritta, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., della relativa udienza del 5.11.2025 alla quale, acquisite le relative note depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente . Controparte_1
Ed invero, la Suprema Corte ha precisato in epoca assolutamente recente (v. Cassazione civile, Sez. III, 25/02/2025, n. 4952) che “Il testo
attuale dell'art.140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, fissa la competenza
dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall'esistenza
di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall'esistenza di una condotta
commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall'esistenza di una
connessione tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della Pubblica
Amministrazione. In altri termini, quel che occorre per radicare la
competenza del Tribunale delle acque è che il danno sia stato causato
dall'opera idraulica, e null'altro, sicché il fatto stesso che un'opera idraulica
abbia arrecato danno è sufficiente ad istituire un nesso tra l'attività della P.A.
e la fonte del danno. Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione,
il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del Tribunale 8
delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte
della P.A”.
Posto quindi che, nella specie, è pacifico che la fuoriuscita di acqua si sia verificata per la rottura della condotta idrica del Controparte_1
appartenete al Distretto 6/B, comizio 13, picchetto 2, lungo il
[...]
tratto della stessa che attraversa la p.lla 49 al F.11 coltivata dall'attore, non vi
è dubbio che, alla luce dei principi sopra evidenziati, la presente controversia debba intendersi devoluta alla competenza dell'adito TRAP.
Nel merito, la domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito indicati, per quanto di ragione.
Quanto alla legittimazione attiva del ricorrente, peraltro mai contestata, la stessa risulta provata dal contratto di affitto di fondo rustico in atti allegato, regolarmente registrato in data 18.1.2016.
CP_ La legittimazione passiva dell' resistente, collegata alla titolarità
dell'opera idraulica in questione - costituita dalla condotta dalla quale è
derivata la perdita d'acqua - appare del tutto incontestata.
In punto di fatto, va posto in evidenza che non vi è alcuna contestazione in ordine all'effettiva verificazione dell'evento descritto nell'atto introduttivo che, peraltro, risulta dalle dichiarazioni rese dai testi innanzi al Tribunale di Foggia, delegato ex art. 203 c.p.c., acquisite attraverso l'escussione alle udienze del 5 e 19 giugno 2024 dei testi , Testimone_1 [...]
e ai cui più specifici contenuti si rinvia. Tes_2 Testimone_3
E' rimasto quindi inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che, nella notte tra il 15 ed il 16 del mese di aprile del 2021 si è
verificato un vasto sversamento di acqua all'interno degli indicati terreni 9
coltivati ad asparagi proveniente dalla condotta idrica del
[...]
, appartenente al Distretto 6/B, comizio 13, picchetto Controparte_1
2, lungo il tratto della condotta che attraversa la p.lla 49 al F.11 coltivata dal come peraltro indicato nella perizia dell'agronomo Pt_1 Tes_3
- anche escusso come teste - e rappresentato dalle fotoriproduzioni
[...]
del medesimo perito.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto, va rilevato che l'attività di coltivazione e rivendita di asparagi da parte del risulta, oltre che dalle fatture e dai registri in atti Pt_1
allegati, soprattutto dalle dichiarazioni dei testi escussi, come sopra indicato;
a ciò va aggiunto quanto riportato dal nominato c.t.u., dott. Agr. Tes_3
- peraltro escusso come teste - che ha confermato al presenza in loco
[...]
di un asparagiaia di circa 5 anni di età, oltre che i danni dalla stessa riportati.
Detto c.t.u., sulla base della documentazione in atti allegata, ha quantificato il danno per la perdita della produzione di Kg 6.000 di asparagi -
considerando una produttività potenziale da 100 a 120 quintali per ettaro -
nella misura complessiva di € 18.000,00, calcolando un prezzo di € 3,00/Kg;
lo stesso, escusso innanzi al Tribunale di Foggia, dichiarava peraltro quanto segue: “confermo che in base alla produttiva media dei terreni e all'estensione
degli stessi la perdita del raccolto si aggira attorno ai 60 quintali”, pur precisando che per il periodo successivo all'allagamento la produzione si era certamente ridotta, senza poter tuttavia quantificare con esattezza di quanto.
Anche il teste , bracciante agricolo impiegato presso Testimone_1
l'azienda del confermava la presenza dell'asparagiaia di 5 anni di età Pt_1 10
e la sua produttività media, oltre che la perdita di circa 60 quintali di prodotto ed il prezzo all'ingrosso indicato.
Ciò posto, osserva questo TRAP che, pur dovendosi indiscutibilmente ritenere dimostrato il danno per la perdita degli asparagi, la cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può essere riconosciuta in toto; ciò
in quanto il quantitativo di prodotto concretamente preesistente all'epoca dell'allagamento e di quello effettivamente andato perduto, benché comunque riportato anche dai testi escussi, sconta una valutazione che, benché
sufficientemente verosimile, appare comunque presuntiva e ipotetica.
Al riguardo va peraltro precisato che, in linea generale, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
Nella specie, in particolare, va rilevato che il perito di parte ha 11
applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore;
a ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né, infine, la prova della esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce esclusivamente l'allagamento del terreno in oggetto, peraltro del tutto indiscusso.
Per le ragioni rappresentate, questo TRAP, anche in forza della propria composizione anche tecnica, ritiene che l'importo indicato dal perito per la perdita delle colture vada equitativamente ridotto del 30%, potendosi riconoscere in favore del quale danno derivante dalla perdita della Pt_1
produzione di asparagi in atto al momento dell'allagamento, la più limitata somma di € 12.600,00, determinata con riferimento all'epoca dell'allagamento,
Tenuto invece conto dell'estensione del terreno, ritiene questo TRAP
che possa essere senz'altro riconosciuto in favore del ricorrente, sempre a titolo risarcitorio, l'importo di € 700,00 (€ 300,00 per aratura e fresatura per arieggiare il terreno e livellarlo, nonché € 400,00 per la zappatura necessaria per eliminare le erbe infestanti presenti sul terreno dopo l'allagamento),
sempre determinato con riguardo all'epoca dell'evento, necessario per il ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, può senz'altro riconoscersi in favore dell'istante anche la somma di € 380,64 corrisposta dal predetto in favore del consulente di parte, 12
agr. di AR, come da fattura in atti allegata. CP_2
In conclusione, quindi, in favore di , può essere Parte_1
riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di € 13.680,64 (€ 12.600,00
+ € 700,00 + 380,64).
Non vi è dubbio, dunque, in base agli elementi evidenziati, che possa considerarsi raggiunta la prova del danno subito dal ricorrente e, soprattutto,
del fatto che lo stesso sia riconducibile alla rottura della condotta d'acqua affidata alla custodia dell'ente; per quanto sopra esposto, la responsabilità ex
art. 2051 c.c. va posta a carico del Consorzio di Bonifica per la Capitanata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quest'ultimo va quindi condannato al risarcimento dei danni in favore del ricorrente,
determinato nella somma sopra indicata.
Tuttavia, sull'importo riconosciuto, va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso (16.4.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno,
altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 17.677,46, oltre 13
agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, in persona del
legale rapp.te pro tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 e fino ad €
52.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente richiesta e riconosciuta, nonché il grado di difficoltà delle questioni trattate;
non vi è prova, quanto alle spese, dell'avvenuto versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, con ricorso notificato in data 7.2.2023 al Consorzio di Bonifica per
[...]
la Capitanata, in persona del legale rapp.te pro tempore,disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Consorzio di
Bonifica per la Capitanata, in persona del legale rapp.te pro -
tempore, al pagamento, per la causale di cui alla parte motiva,
dell'importo di € 17.677,46 in favore di , oltre Parte_1
interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
14
2) Condanna il Consorzio di Bonifica per la Capitanata, in persona del
legale rapp.te pro - tempore,al pagamento di spese e competenze di lite relative al presente giudizio, liquidando le stesse, in favore di
, in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre rimb. Parte_1
forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e
Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO GO
IL PRESIDENTE
IO AC
Sent. n.
Ruolo Generale n. 617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. IO AC Presidente
Dott. IO GO Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 617/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27.11.1976 ed ivi residente alla P.zza Aldo Moro n.19, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Luigi Sorace del Foro di Foggia, c.f.
[...]
, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito C.F._2 2
in (71122) Foggia, alla Via Monsignor Luigi Giussani n.6, giusta procura in calce al ricorso introduttivo (eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate al seguente numero di telefax: 0881.637496 o al seguente indirizzo
PEC: . Email_1
RICORRENTE
E
, c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente e legale rapp.te pro - tempore, P.IVA_1
, elett.te dom.to in Napoli alla via PE Martucci n. Controparte_2
47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo AJ, c.f. , e CodiceFiscale_3
dell'Avv. NN AJ, c.f. , dai quali è rapp.to e CodiceFiscale_4
difeso giusta procura ad litem posta su foglio separato e depositata in atti unitamente alla comparsa di costituzione. L'Avv. Alfredo AJ e l'Avv.
NN AJ dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo fax al numero 081.666103, ovvero all'indirizzo
PEC: o all'indirizzo di posta Email_2
elettronica Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente in persona del legale rapp.te pro- Parte_1
tempore , riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e,
quindi, come di seguito indicato:
a. “Riconosciuta l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
per i fatti per cui è causa condannare
[...] [...]
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 3
tempore all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali subiti
dall'attore in ragione dei danni alle colture di asparagi e per il
mancato raccolto nell'anno 2021, dei danni per messa in opera di
lavorazioni straordinarie, dei danni per esborsi delle spese di
consulenza di parte, condannando per l'effetto il
[...]
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore a pagare in favore di la somma di euro Parte_1
19.080,64 oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora del
26.04.2021.
b. Condannare il convenuto Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento dei
compensi e delle spese di causa, oltre spese generali nella misura del
15%, cassa professionale ed iva di legge”.
Per il resistente , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, così dichiarare e
provvedere:
a. Dichiarare l'incompetenza dell'adito T.R.A.P. a conoscere della
controversia de qua, indicando il Tribunale di Foggia quale giudice
competente a conoscere della causa e condannando controparte alla
refusione delle spese di causa;
b. Nella denegata ipotesi di rigetto della preliminare eccezione di cui
sopra, rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti del
[...]
, in quanto assolutamente infondata, Controparte_1 4
sfornita di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna
di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 151 del R.D. n. 1775/33 notificato in data 7.2.2023
il Sig. , premetteva di essere conduttore in locazione dei Parte_1
terreni - di proprietà del sig. nato a [...], il [...]- Parte_2
siti nell'agro del Comune di Foggia, Località La Roccaduanera, della estensione di ettari 5.98.43, identificati al F.11 p.lle 40, 49, 109, 110 e 243 del
Catasto terreni del medesimo Comune, ove aveva piantato asparagi della varietà Grande, con metodo di coltivazione biologico, essendo pertanto ivi presente un'asparagiaia vecchia di cinque anni.
L'istante deduceva quindi che, nella notte tra il 15 ed il 16 aprile 2021,
a causa di una rottura imprevista della condotta idrica del
[...]
, appartenente al Distretto 6/B, comizio 13 , picchetto 2, Controparte_1
lungo il tratto della condotta che attraversava la p.lla 49 al F.11, si era verificato un vasto sversamento di acqua all'interno di detti terreni.
Affermava ancora l'istante che, nel punto dell'asparagiaia colpita dalla fuoriuscita dell'acqua proveniente dalla condotta dell'ente convenuto, si era manifestato un ampio ristagno, dell'estensione di ha 0.51.00, che aveva determinato l'impossibilità di accedere al campo per la raccolta del prodotto,
prevista per il periodo tra aprile e giugno del 2021, la conseguente asfissia radicale delle piante, e quindi la perdita del prodotto in raccolta, nonché di quello relativo agli anni a venire;
era stato quindi necessario intraprendere delle lavorazioni straordinarie per favorire il risveglio vegetativo. 5
L'istante precisava quindi che i danni erano stati quantificati dall'Agr.
PE di AR - intervenuto con opportuno sopralluogo nell'immediatezza dei fatti - con perizia del 22.4.2021, nella misura di €
18.700,00, come da allegata richiesta risarcitoria del 26.4.2021 e, da ultimo,
inviata al con missiva del 22.5.2022, rimasta senza riscontro. CP_1
Ai fini della quantificazione del danno da mancato raccolto, andava considerato il prezzo medio dell'asparago biologico nell'anno 2021 di euro
3,00/ kg, tenuto conto che la produzione media annuale ad ettaro di un'asparagiaia di cinque anni era stimata in circa 12.000 kg (120 q.li) di asparagi.
In particolare, andava considerata la superficie interessata di ha
0.51.00, con conseguente mancata produzione di 6.000 kg di asparagi biologici di e conseguentemente danno determinabile in € CP_3
18.000,00 (6.000 kg x 3 euro / kg = 18.000,00), oltre alla necessità di messa in opera di lavorazioni straordinarie sul terreno allagato, con un costo di €
700,00 (€ 300,00 per aratura e fresatura per arieggiare il terreno e livellarlo,
nonché € 400,00 zappatura per eliminare le erbe infestanti presenti sul terreno dopo l'allagamento).
Agli indicati danni andava anche aggiunta la spesa di € 380,64
corrisposta dall'attore al perito di parte agr. di AR, come da CP_2
fattura in atti allegata.
Su tali premesse, il ricorrente deduceva che la responsabilità
dell'accaduto era da attribuirsi unicamente al Controparte_1
, per l'omessa custodia dell'impianto idrico di sua proprietà, stante
[...]
il suo dovere di vigilare e mantenere il controllo dell'impianto, in modo da 6
impedire che produca danni a terzi (Cass. n.5031 del 20.5.1998).
Ciò posto, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
Regionale delle Acque Pubbliche il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, onde sentirlo
[...]
condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati alle colture, nonché
per il mancato raccolto nell'anno 2021, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra riportate.
In data 15.5.2023 si costituiva il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro- tempore, il quale eccepiva
[...]
preliminarmente l'incompetenza dell'adito T.R.A.P., in favore del Tribunale
di Foggia quale Giudice Competente a conoscere della controversia.
Nel merito, il resistente contestava l'avversa pretesa in quanto infondata e priva del necessario supporto probatorio, gravando sull'istante l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Aggiungeva che, la prova testimoniale articolata da parte ricorrente era da ritenersi inammissibile, in quanto diretta a far confermare, in sede testimoniale, le mere valutazioni contenute nella relazione allegata all'atto introduttivo del giudizio, da parte del medesimo tecnico che aveva redatto tale elaborato.
Il , dunque, sulla base delle Controparte_1
considerazioni sopra esposte, concludeva quindi per il rigetto della domanda,
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 5.3.2024, il giudice designato ammetteva la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nell'atto introduttivo e nella memoria 7
ex art. 183, comma VI, c.p.c., nonché quella contraria di parte resistente,
delegando per la relativa assunzione, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D.
1775/33, il Tribunale di Foggia e rinviando per il prosieguo all'udienza del
10.9.2024.
Espletata quindi la prova delegata e rimessa la causa al Collegio con ordinanza del 7.1.2025, veniva disposta con decreto del 10.10.2025 la trattazione scritta, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., della relativa udienza del 5.11.2025 alla quale, acquisite le relative note depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
***********************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente . Controparte_1
Ed invero, la Suprema Corte ha precisato in epoca assolutamente recente (v. Cassazione civile, Sez. III, 25/02/2025, n. 4952) che “Il testo
attuale dell'art.140, lettera e), del r.d. n. 1775 del 1933, fissa la competenza
dei tribunali regionali delle acque pubbliche a prescindere 1) dall'esistenza
di un previo provvedimento amministrativo, 2) dall'esistenza di una condotta
commissiva, anziché omissiva, della P.A. e 3) dall'esistenza di una
connessione tra l'opera fonte di danno e l'attività istituzionale della Pubblica
Amministrazione. In altri termini, quel che occorre per radicare la
competenza del Tribunale delle acque è che il danno sia stato causato
dall'opera idraulica, e null'altro, sicché il fatto stesso che un'opera idraulica
abbia arrecato danno è sufficiente ad istituire un nesso tra l'attività della P.A.
e la fonte del danno. Viene dunque a cadere, alla luce di questa ricostruzione,
il precedente criterio distintivo in base al quale la competenza del Tribunale 8
delle acque era stata ravvisata solo in presenza di apprezzamenti sulle scelte
della P.A”.
Posto quindi che, nella specie, è pacifico che la fuoriuscita di acqua si sia verificata per la rottura della condotta idrica del Controparte_1
appartenete al Distretto 6/B, comizio 13, picchetto 2, lungo il
[...]
tratto della stessa che attraversa la p.lla 49 al F.11 coltivata dall'attore, non vi
è dubbio che, alla luce dei principi sopra evidenziati, la presente controversia debba intendersi devoluta alla competenza dell'adito TRAP.
Nel merito, la domanda risulta fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito indicati, per quanto di ragione.
Quanto alla legittimazione attiva del ricorrente, peraltro mai contestata, la stessa risulta provata dal contratto di affitto di fondo rustico in atti allegato, regolarmente registrato in data 18.1.2016.
CP_ La legittimazione passiva dell' resistente, collegata alla titolarità
dell'opera idraulica in questione - costituita dalla condotta dalla quale è
derivata la perdita d'acqua - appare del tutto incontestata.
In punto di fatto, va posto in evidenza che non vi è alcuna contestazione in ordine all'effettiva verificazione dell'evento descritto nell'atto introduttivo che, peraltro, risulta dalle dichiarazioni rese dai testi innanzi al Tribunale di Foggia, delegato ex art. 203 c.p.c., acquisite attraverso l'escussione alle udienze del 5 e 19 giugno 2024 dei testi , Testimone_1 [...]
e ai cui più specifici contenuti si rinvia. Tes_2 Testimone_3
E' rimasto quindi inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che, nella notte tra il 15 ed il 16 del mese di aprile del 2021 si è
verificato un vasto sversamento di acqua all'interno degli indicati terreni 9
coltivati ad asparagi proveniente dalla condotta idrica del
[...]
, appartenente al Distretto 6/B, comizio 13, picchetto Controparte_1
2, lungo il tratto della condotta che attraversa la p.lla 49 al F.11 coltivata dal come peraltro indicato nella perizia dell'agronomo Pt_1 Tes_3
- anche escusso come teste - e rappresentato dalle fotoriproduzioni
[...]
del medesimo perito.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto, va rilevato che l'attività di coltivazione e rivendita di asparagi da parte del risulta, oltre che dalle fatture e dai registri in atti Pt_1
allegati, soprattutto dalle dichiarazioni dei testi escussi, come sopra indicato;
a ciò va aggiunto quanto riportato dal nominato c.t.u., dott. Agr. Tes_3
- peraltro escusso come teste - che ha confermato al presenza in loco
[...]
di un asparagiaia di circa 5 anni di età, oltre che i danni dalla stessa riportati.
Detto c.t.u., sulla base della documentazione in atti allegata, ha quantificato il danno per la perdita della produzione di Kg 6.000 di asparagi -
considerando una produttività potenziale da 100 a 120 quintali per ettaro -
nella misura complessiva di € 18.000,00, calcolando un prezzo di € 3,00/Kg;
lo stesso, escusso innanzi al Tribunale di Foggia, dichiarava peraltro quanto segue: “confermo che in base alla produttiva media dei terreni e all'estensione
degli stessi la perdita del raccolto si aggira attorno ai 60 quintali”, pur precisando che per il periodo successivo all'allagamento la produzione si era certamente ridotta, senza poter tuttavia quantificare con esattezza di quanto.
Anche il teste , bracciante agricolo impiegato presso Testimone_1
l'azienda del confermava la presenza dell'asparagiaia di 5 anni di età Pt_1 10
e la sua produttività media, oltre che la perdita di circa 60 quintali di prodotto ed il prezzo all'ingrosso indicato.
Ciò posto, osserva questo TRAP che, pur dovendosi indiscutibilmente ritenere dimostrato il danno per la perdita degli asparagi, la cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può essere riconosciuta in toto; ciò
in quanto il quantitativo di prodotto concretamente preesistente all'epoca dell'allagamento e di quello effettivamente andato perduto, benché comunque riportato anche dai testi escussi, sconta una valutazione che, benché
sufficientemente verosimile, appare comunque presuntiva e ipotetica.
Al riguardo va peraltro precisato che, in linea generale, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
Nella specie, in particolare, va rilevato che il perito di parte ha 11
applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore;
a ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né, infine, la prova della esatta consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce esclusivamente l'allagamento del terreno in oggetto, peraltro del tutto indiscusso.
Per le ragioni rappresentate, questo TRAP, anche in forza della propria composizione anche tecnica, ritiene che l'importo indicato dal perito per la perdita delle colture vada equitativamente ridotto del 30%, potendosi riconoscere in favore del quale danno derivante dalla perdita della Pt_1
produzione di asparagi in atto al momento dell'allagamento, la più limitata somma di € 12.600,00, determinata con riferimento all'epoca dell'allagamento,
Tenuto invece conto dell'estensione del terreno, ritiene questo TRAP
che possa essere senz'altro riconosciuto in favore del ricorrente, sempre a titolo risarcitorio, l'importo di € 700,00 (€ 300,00 per aratura e fresatura per arieggiare il terreno e livellarlo, nonché € 400,00 per la zappatura necessaria per eliminare le erbe infestanti presenti sul terreno dopo l'allagamento),
sempre determinato con riguardo all'epoca dell'evento, necessario per il ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, può senz'altro riconoscersi in favore dell'istante anche la somma di € 380,64 corrisposta dal predetto in favore del consulente di parte, 12
agr. di AR, come da fattura in atti allegata. CP_2
In conclusione, quindi, in favore di , può essere Parte_1
riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di € 13.680,64 (€ 12.600,00
+ € 700,00 + 380,64).
Non vi è dubbio, dunque, in base agli elementi evidenziati, che possa considerarsi raggiunta la prova del danno subito dal ricorrente e, soprattutto,
del fatto che lo stesso sia riconducibile alla rottura della condotta d'acqua affidata alla custodia dell'ente; per quanto sopra esposto, la responsabilità ex
art. 2051 c.c. va posta a carico del Consorzio di Bonifica per la Capitanata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quest'ultimo va quindi condannato al risarcimento dei danni in favore del ricorrente,
determinato nella somma sopra indicata.
Tuttavia, sull'importo riconosciuto, va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso (16.4.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno,
altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 17.677,46, oltre 13
agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza del Consorzio di Bonifica per la Capitanata, in persona del
legale rapp.te pro tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 e fino ad €
52.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente richiesta e riconosciuta, nonché il grado di difficoltà delle questioni trattate;
non vi è prova, quanto alle spese, dell'avvenuto versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, con ricorso notificato in data 7.2.2023 al Consorzio di Bonifica per
[...]
la Capitanata, in persona del legale rapp.te pro tempore,disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Consorzio di
Bonifica per la Capitanata, in persona del legale rapp.te pro -
tempore, al pagamento, per la causale di cui alla parte motiva,
dell'importo di € 17.677,46 in favore di , oltre Parte_1
interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
14
2) Condanna il Consorzio di Bonifica per la Capitanata, in persona del
legale rapp.te pro - tempore,al pagamento di spese e competenze di lite relative al presente giudizio, liquidando le stesse, in favore di
, in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre rimb. Parte_1
forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e
Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IO GO
IL PRESIDENTE
IO AC