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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 11,47, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2024 R.G.A.C., promossa, con “Ricorso semplificato ex art. 281 decies
c.p.c.”, da :
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Mottola Parte_1 C.F._1
D'Amato 51, presso lo studio dell'avv. Antonella Orsetti Sabini (C.E. ), dal quale è C.F._2 altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa su foglio separato che forma parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE –
C o n t r o
, , e , fratelli germani, eredi del defunto Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
nato a [...] il [...] e deceduto in Simeri Crichi il 5.12.1992; Persona_1
N o n c h è
e , tutti eredi del defunto (già figlio del CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 suindicato ); Persona_1
, e , figli già eredi dei defunti genitori Controparte_8 Persona_1 Controparte_6 Persona_3
(già figlio del ); Persona_1
e , figli già eredi del defunto capostipite nato a [...] il CP_9 CP_10 Persona_4
12.03.1931 e deceduto in data 9.11.2018;
- RESISTENTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su beni immobili,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei suddetti indicati resistenti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà “sull'immobile (casa e corte circostante) sito nel Comune di Simeri Crichi, contrada Simeri Mare, alla via Tevere VII traversa n. 7/9 (già identificato come Contrada Homo Morto n. 9)
censito al Catasto Fabbricati con il numero di particella 294 sub 2 e sub 3 (piani terra e primo in corso di costruzione), foglio di mappa 27, categoria A/4 ed F/3 esteso per mq 100 circa”, di cui lo stesso ricorrente sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte deducente, infatti, premetteva di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata, il bene de quo, compiendo sullo stesso molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la sua manutenzione, anche straordinaria, che aveva interessato numerose parti del fabbricato stesso, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo dalle controparti, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli indicati resistenti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi ribadire che nessuno degli evocati resistenti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la rituale integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che degli stessi ne
è stata dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale. È risultato, infatti, che il sig. ha posseduto, e possiede, l'unità immobiliare oggetto di lite, Parte_1 occupandosi, in via esclusiva, della sua manutenzione e cura, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso, in modo univoco e concorde, il riscontro di quanto dedotto in proposito dalla parte deducente, e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà, in capo allo stesso ricorrente, di possedere il bene che ci occupa “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei sopra indicati resistenti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dall' facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse Pt_1
a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, appare equo disporne la integrale compensazione, attesa la mancata contestazione da parte dei resistenti.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei resistenti di cui in premessa, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. l'acquisto per Parte_1 usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “sull'immobile (casa e corte circostante) sito nel Comune di Simeri Crichi, contrada Simeri Mare, alla via Tevere VII traversa n. 7/9 (già
identificato come Contrada Homo Morto n. 9) censito al Catasto Fabbricati con il numero di particella 294 sub
2 e sub 3 (piani terra e primo in corso di costruzione), foglio di mappa 27, categoria A/4 ed F/3 esteso per mq
100 circa”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- spese interamente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 13.02.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2024 R.G.A.C., promossa, con “Ricorso semplificato ex art. 281 decies
c.p.c.”, da :
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Mottola Parte_1 C.F._1
D'Amato 51, presso lo studio dell'avv. Antonella Orsetti Sabini (C.E. ), dal quale è C.F._2 altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa su foglio separato che forma parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE –
C o n t r o
, , e , fratelli germani, eredi del defunto Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
nato a [...] il [...] e deceduto in Simeri Crichi il 5.12.1992; Persona_1
N o n c h è
e , tutti eredi del defunto (già figlio del CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Persona_2 suindicato ); Persona_1
, e , figli già eredi dei defunti genitori Controparte_8 Persona_1 Controparte_6 Persona_3
(già figlio del ); Persona_1
e , figli già eredi del defunto capostipite nato a [...] il CP_9 CP_10 Persona_4
12.03.1931 e deceduto in data 9.11.2018;
- RESISTENTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su beni immobili,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore, nei confronti dei suddetti indicati resistenti, finalizzata al riconoscimento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà “sull'immobile (casa e corte circostante) sito nel Comune di Simeri Crichi, contrada Simeri Mare, alla via Tevere VII traversa n. 7/9 (già identificato come Contrada Homo Morto n. 9)
censito al Catasto Fabbricati con il numero di particella 294 sub 2 e sub 3 (piani terra e primo in corso di costruzione), foglio di mappa 27, categoria A/4 ed F/3 esteso per mq 100 circa”, di cui lo stesso ricorrente sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico, continuativo ed ultraventennale.
Parte deducente, infatti, premetteva di aver posseduto, da oltre venti anni, in maniera esclusiva, continuativa, ininterrotta e non viziata, il bene de quo, compiendo sullo stesso molteplici atti esplicativi dell'esercizio del diritto di proprietà, quali la sua manutenzione, anche straordinaria, che aveva interessato numerose parti del fabbricato stesso, comportandosi come unico proprietario e senza mai ricevere alcuna contestazione al riguardo dalle controparti, dimostrando in tal modo la presenza sia dell'elemento soggettivo (animus) che di quello oggettivo (corpus), idonei a comprovare la fondatezza della proposta domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, adiva, pertanto, le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno degli indicati resistenti si costituiva, sicchè la causa, istruita attraverso il raccoglimento della domandata ed ammessa prova testimoniale, in uno con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, in rituale allegazione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi ribadire che nessuno degli evocati resistenti ha inteso partecipare attivamente al processo,
nonostante la rituale integrazione del contraddittorio nei loro confronti, con la conseguenza che degli stessi ne
è stata dichiarata la contumacia.
Quanto al merito della vertenza, esaustive si dimostrano le dichiarazioni provenienti, al riguardo, dagli escussi testimoni, che hanno permesso di confermare la ricostruzione sia fattuale che giuridica fornita nell'atto introduttivo del giudizio e quindi la fondatezza dell'avanzata domanda giudiziale. È risultato, infatti, che il sig. ha posseduto, e possiede, l'unità immobiliare oggetto di lite, Parte_1 occupandosi, in via esclusiva, della sua manutenzione e cura, per oltre un ventennio.
Quanto sopra evidenziato è stato, infatti, suffragato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi da cui è emerso, in modo univoco e concorde, il riscontro di quanto dedotto in proposito dalla parte deducente, e quindi il compimento di concrete attività da cui desumere la volontà, in capo allo stesso ricorrente, di possedere il bene che ci occupa “uti dominus”, attestandone al riguardo oltre che il corpus anche l'animus.
Aggiungasi, infine, che il tutto si è svolto senza peraltro essere stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei sopra indicati resistenti, che, rimanendo contumaci, hanno finito con l'avvalorare l'assunto dedotto dall' facendo presumere, disinteressandosi della vicenda processuale, l'assenza di qualsivoglia interesse Pt_1
a contrastare l'attribuzione richiesta.
Per quel che riguarda, infine, il regime delle spese giudiziali, appare equo disporne la integrale compensazione, attesa la mancata contestazione da parte dei resistenti.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei resistenti di cui in premessa, così provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto, dichiara intervenuto in favore del sig. l'acquisto per Parte_1 usucapione del pieno ed esclusivo diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “sull'immobile (casa e corte circostante) sito nel Comune di Simeri Crichi, contrada Simeri Mare, alla via Tevere VII traversa n. 7/9 (già
identificato come Contrada Homo Morto n. 9) censito al Catasto Fabbricati con il numero di particella 294 sub
2 e sub 3 (piani terra e primo in corso di costruzione), foglio di mappa 27, categoria A/4 ed F/3 esteso per mq
100 circa”;
- Ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei RR.II. nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio.
- spese interamente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 13.02.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )