Parere definitivo 8 agosto 2024
Improcedibile
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02741/2025REG.PROV.COLL.
N. 01184/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2023, proposto dalla società EM EM s.a.s. di MI EL e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché dal sig. PA TI rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Attianese, Francesco Sementilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Sementilli in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
la CI di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09166/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CI di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
- della nota prot. 89355 del 25 luglio 2017, con la quale Roma Capitale, con riferimento alla d.i.a. presentata in data 1 giugno 2017 con prot. CD/65356 “ORDINA Alla Soc. EMME EMME SAS quale proprietario dell’immobile sito in via PA Monelli, 16 – 00139 – Roma … di non effettuare le previste trasformazioni ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001”;
- della deliberazione del commissario straordinario con i poteri dell’Assemblea capitolina, n. 48 del 7 giugno 201,6 recante “a) Disegno definitivo degli elaborati prescrittivi "Sistemi e regole" e "Rete ecologica" del PRG '08; b) Adozione di variante, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/1942, riguardante le aree prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto e di diritto”, nella parte in cui non annovera tra le aree di cui al punto b) quella di proprietà della ricorrente.
2. Il giudizio è stato introdotto dalla società EM EM s.a.s. e affidato ai seguenti motivi.
a) Violazione e falsa interpretazione della deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 30 gennaio 2012. Violazione dell’art. 83 delle n.t.a. del p.r.g. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto per l’emissione dell’ordine di non effettuare le previste trasformazioni impugnato, stante l’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo connesso alla destinazione urbanistica a “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” che imponeva all’amministrazione di trattare l’area in questione alla stregua di una “zona bianca”, ovvero priva di destinazione urbanistica. violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.
b) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto per l’emissione dell’ordine di non effettuare le previste trasformazioni impugnato, stante l’incongruenza della destinazione urbanistica attribuita all’area di che trattasi rispetto allo stato di fatto della stessa.
c) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione in ordine al mancato inserimento dell’area di proprietà della ricorrente tra quelle “prive di destinazione urbanistica e con destinazione incongruente rispetto allo stato di fatto e di diritto” di cui alla lettera b), sussistendone entrambi i presupposti.
3. Il Tar, con la sentenza n. 9166 del 5 luglio 2022, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso la delibera n. 48/2016 e ha respinto per il resto il gravame sul rilevo della natura conformativa e non espropriativa del vincolo apposto sul lotto della Società istante.
4. Ha appellato la Società EMME EMME s.a.s. che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 35 e 41 c.p.a. e dell’art. 100 c.p.c. Carenza ed erroneità della motivazione:
a) l’interesse dei ricorrenti in primo grado all’impugnativa della delibera deve ritenersi sorto dopo aver ricevuto l’ordine che inibiva i lavori della dia del 2017 poiché la variante adottata non ha ripianificato (benché necessario) l’area di via
Monelli, né ha comportato l’applicazione di misure di salvaguardia a carico del compendio in esame;
b) la delibera n. 48/2016 non ha, pertanto, prodotto alcun effetto conformativo dello ius aedificandi ;
c) l’atto di adozione poteva essere validamente impugnato insieme all’ordinanza municipale, che costituisce atto applicativo della disciplina urbanistico-edilizia, quale derivante anche dalla variante adottata;
d) la divisata destinazione è scaduta sin dal 2013 (data di approvazione del p.r.g.), decorso appunto il quinquennio dall’approvazione del p.r.g.;
e) nell’esaminare la dia del 2017 il Municipio avrebbe dovuto, pertanto, considerare che l’area era (ed è) assimilata alle zone bianche, con conseguente applicabilità del Piano Casa.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, dpr n. 327/2001, dell’art. 50 l. reg. Lazio n. 38/99 e dell’art. 9, dpr n. 380/2001. Carenza ed erroneità della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost. Violazione e falsa applicazione della delibera Cons. Com. n. 9/12 e dell’art. 83 nta del prg:
a)il T.a.r. non ha considerato che, a seguito dell’inefficacia dei vincoli ex art. 9, dpr n. 327/2001, le aree che ne erano in precedenza gravate sono assoggettate al regime delle c.d. zone bianche e “il Comune competente è obbligato, entro centoventi giorni dalla decadenza dei vincoli, ad adottare la pianificazione delle zone rimaste libere dai vincoli stessi” (art. 50 l. reg. Lazio n. 38/1999);
b) la natura espropriativa della destinazione impressa sul complesso di Via PA Monelli risulta dalla stessa disciplina di PRG, in forza della quale le aree per verde e servizi pubblici, su cui tali attrezzature non siano già state realizzate e che non siano già di proprietà pubblica o di enti istituzionalmente preposti alla realizzazione e/o gestione dei
servizi, “sono preordinate alla acquisizione pubblica da parte del Comune o di altri soggetti qualificabili quali beneficiari o promotori dell’esproprio, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. c) e d), del DPR n. 327/2001” (art. 83 co. 2 NTA), ovvero “mediante cessione compensativa” (art. 83 co. 5 NTA);
c) ai fini della natura espropriativa del vincolo in esame, è irrilevante che lo strumento generale non localizzi un’opera pubblica “puntuale” sull’area.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l. reg. n. 21/2009, dell’art. 23. dpr n. 380/2001, degli artt. 1 e 21-nonies della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Carenza, erroneità ed illogicità della motivazione:
a)la erronea qualificazione della destinazione a verde e servizi pubblici come vincolo conformativo, contestata con il secondo motivo di appello, vizia e travolge anche i capi della sentenza con cui il Ta.r. ha respinto le censure per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti per l’inibizione degli interventi edilizi, con conseguente necessità di esaminare le censure contenute nel secondo motivo del ricorso al T.a.r.
4.1. Si è costituita, per resistere, Roma Capitale.
5. All’udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello va dichiarato improcedibile.
7. Con memoria depositata il 13 dicembre 2024, la società appellante EM EM s.a.s. riferisce che “Da approfondimenti effettuati di recente presso gli Uffici di Roma Capitale è emerso che, contrariamente a quanto dichiarato dal Dip.to PAU nelle note in atti n. 200934 del 28.11.17 e n. 6418 del 16.01.17, la delibera n. 48/16 ha adottato la variante della destinazione di PRG per il complesso immobiliare della Società da Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale a Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera – T3 della CI LI . Tale modifica risulta dagli allegati alla delibera Comm. Straord. cit., che individuano l’area della Società con la sigla D007 nella serie di Allegati 3 e 3bis e nella c.d. Scheda 2; e contengono sia la classificazione del PRG 2008, sia quella proposta, motivando la modifica con “ la mancata corrispondenza tra stato di fatto e stato di diritto assegnato dal PRG '08 nell'ambito dei suoi stessi principi informatori ” … alla luce del tempo trascorso dalla presentazione della Dia n. 65356/17, la Società ha dovuto orientarsi verso interventi edilizi diversi da quelli a suo tempo progettati con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a contestare la nota municipale n. 89355 del 25.07.17. Quanto all’Arch. TI, l’Ordine degli Architetti ha di recente archiviato il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti a seguito del provvedimento impugnato; per cui è venuto meno anche il suo interesse a coltivare il giudizio di appello”.
7.1. Per questi motivi, la società EM EM s.a.s. ha chiesto “di voler dichiarare il presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
8. Tanto premesso, non resta altro da fare al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del giudizio d’appello per sopravvenuto difetto di interesse.
9. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO