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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice dott.ssa Mariangela Mastro,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da
Parte_1 contro
Controparte_1
rilevato che, in base ai documenti prodotti, la domanda non risulta sufficientemente giustificata, atteso che:
- non risulta dimostrato l'effettivo versamento della somma oggetto del contratto di finanziamento da parte della (in mancanza di attestazione e quietanza in tal senso sottoscritta dal mutuatario); CP_2
- l'estratto di saldaconto prodotto in atti non è prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che nel ricorso per decreto ingiuntivo, la produzione dell'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, non è sufficiente ai sensi dell'art. 50 TUB , che richiede anche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la analitica registrazione delle varie partite in dare e avere, poiché solo se la banca si sia avvalsa, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dall'art. 50 TUB, il convenuto in senso sostanziale potrà proficuamente prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo dettagliato, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 24 dicembre
2020, n. 29577);
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Teramo, 29/3/2025
Il Giudice
Mariangela Mastro
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Giudice dott.ssa Mariangela Mastro,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da
Parte_1 contro
Controparte_1
rilevato che, in base ai documenti prodotti, la domanda non risulta sufficientemente giustificata, atteso che:
- non risulta dimostrato l'effettivo versamento della somma oggetto del contratto di finanziamento da parte della (in mancanza di attestazione e quietanza in tal senso sottoscritta dal mutuatario); CP_2
- l'estratto di saldaconto prodotto in atti non è prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che nel ricorso per decreto ingiuntivo, la produzione dell'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, non è sufficiente ai sensi dell'art. 50 TUB , che richiede anche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la analitica registrazione delle varie partite in dare e avere, poiché solo se la banca si sia avvalsa, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dell'estratto conto previsto dall'art. 50 TUB, il convenuto in senso sostanziale potrà proficuamente prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo dettagliato, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 24 dicembre
2020, n. 29577);
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Teramo, 29/3/2025
Il Giudice
Mariangela Mastro