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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4436/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] A Maida (CZ) il 9.1.1975; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elisabetta Rovatti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in CI LS, Via Frova
n. 34;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CI LS il 26 giugno 1994 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CI LS – ATTI DI MATRIMONIO, atto n° 120 parte
II serie A anno 1994 – tra la Sig.ra (Cod. Fisc. ) e il Sig. Parte_1 C.F._1 Pt_2
(Cod. Fisc. ), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...] C.F._2
CI LS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore nato il [...] in [...], viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre, nella casa di proprietà esclusiva della OR , sita in CI LS Via Volontari del Sangue n. 3 Parte_1
2. In ragione dell'età di (21) e (17), il padre concorderà direttamente con i figli i periodi di Per_2 Per_1 frequentazione presso l'abitazione paterna e/o gli eventuali ulteriori periodi (vacanze natalizie e pasquali, festività, ricorrenze etc.), in funzione anche degli impegni scolastici o extrascolastici dei figli.
3. VACANZE ESTIVE - I genitori si impegnano a trascorrere 2 settimane di vacanza ciascuno con i figli
(2+2 settimane, anche non consecutive) Laddove il padre, anche per volontà dei figli, non trascorra insieme a ciascuno di questi almeno 2 settimane di vacanza, anche non consecutive, e i figli vadano in vacanza, anche singolarmente - anche nel periodo riservato al padre -con la madre, il padre si obbliga a contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno nella misura fissa di € 250,00 alla settimana, per ciascun figlio. Entro il 30 maggio di ogni anno il Signor e la OR concorderanno, consultando e sentendo Parte_2 Parte_1
i figli e nel rispetto della volontà di questi ultimi, dove, per quanto tempo e con quale genitore intenderanno trascorrere le vacanze estive (2 settimane+ 2 settimane); per l'effetto e di conseguenza, il contributo alle spese
– di € 250,00 per ciascun figlio, per ogni settimana trascorsa in vacanza con la madre – dovrà essere versato dal Signor alla OR entro e non oltre il 20 giugno, insieme con l'assegno Parte_2 Parte_1 di mantenimento.
4. Il signor si obbliga a corrispondere alla OR , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata alla OR
con bonifico in via anticipata per 12 mensilità l'anno entro il giorno 20 di ogni mese. Tale Parte_1 somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita a partire da un anno dalla data della sentenza di divorzio
5. Il Signor si obbliga a corrispondere alla OR , entro e non oltre la data Parte_2 Parte_1 di pubblicazione della sentenza di divorzio, la somma di € 1.000,00 (precisamente € 893,11, arrotondati a €
pagina 2 di 7 1.000,00) a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento (€ 500,00) relativo alla separazione, mai rivalutato dal 2.09.2022, nonché a titolo di interessi legali calcolati dal 2.09.2022 al 28.02.2025.
6. SPESE STRAORDINARIE - Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre. Il tutto secondo quanto previsto dalle Linee Guida condivise tra Tribunale di Monza e Ordine degli Avvocati di Monza del 7.05.2018 che di seguito si trascrivono.
SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a) Vitto e mensa scolastica;
b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) Farmaci da banco;
d)
Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione, e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, utenze, tributi, spese condominiali ordinarie); f) Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) Baby sitter, frequenza del cd tempo prolungato, del cd pre-scuola o del cd doposcuola;
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione
Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche e artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (Oratorio)
SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche pagina 3 di 7 Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche e ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali
Altre spese
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche ecc) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiale didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione)
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno di 15 giorni, salvo urgenza, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
– e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. pagina 4 di 7 BENEFICI FISCALI E ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio.
3) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per il figlio minore con suddivisione delle relative spese al 50% tra i genitori. Per_1
4) In considerazione del prevalente collocamento dei figli presso la madre e dei maggiori oneri di mantenimento dei figli a carico della stessa, l'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS continuerà ad essere sempre percepito integralmente (100%) dalla madre OR . Parte_1
5) Le parti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti economicamente, rinunciando con ciò ad ogni richiesta relativa al proprio assegno di mantenimento e dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
6) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 26.6.1994 a CI Parte_1 Parte_2
LS;
- Dall'unione sono nati in data 16.7.2003 e in data 5.1.2008. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 2.9.2021, autorizzata dal PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza in data 7.9.2021.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.7.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_2 Per_1
5.1.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 25.6.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n CI LS in data 26.6.1994 (Atto n. 120, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di CI LS), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CI LS, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
CL BO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] A Maida (CZ) il 9.1.1975; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Elisabetta Rovatti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in CI LS, Via Frova
n. 34;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CI LS il 26 giugno 1994 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CI LS – ATTI DI MATRIMONIO, atto n° 120 parte
II serie A anno 1994 – tra la Sig.ra (Cod. Fisc. ) e il Sig. Parte_1 C.F._1 Pt_2
(Cod. Fisc. ), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...] C.F._2
CI LS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Il figlio minore nato il [...] in [...], viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre, nella casa di proprietà esclusiva della OR , sita in CI LS Via Volontari del Sangue n. 3 Parte_1
2. In ragione dell'età di (21) e (17), il padre concorderà direttamente con i figli i periodi di Per_2 Per_1 frequentazione presso l'abitazione paterna e/o gli eventuali ulteriori periodi (vacanze natalizie e pasquali, festività, ricorrenze etc.), in funzione anche degli impegni scolastici o extrascolastici dei figli.
3. VACANZE ESTIVE - I genitori si impegnano a trascorrere 2 settimane di vacanza ciascuno con i figli
(2+2 settimane, anche non consecutive) Laddove il padre, anche per volontà dei figli, non trascorra insieme a ciascuno di questi almeno 2 settimane di vacanza, anche non consecutive, e i figli vadano in vacanza, anche singolarmente - anche nel periodo riservato al padre -con la madre, il padre si obbliga a contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno nella misura fissa di € 250,00 alla settimana, per ciascun figlio. Entro il 30 maggio di ogni anno il Signor e la OR concorderanno, consultando e sentendo Parte_2 Parte_1
i figli e nel rispetto della volontà di questi ultimi, dove, per quanto tempo e con quale genitore intenderanno trascorrere le vacanze estive (2 settimane+ 2 settimane); per l'effetto e di conseguenza, il contributo alle spese
– di € 250,00 per ciascun figlio, per ogni settimana trascorsa in vacanza con la madre – dovrà essere versato dal Signor alla OR entro e non oltre il 20 giugno, insieme con l'assegno Parte_2 Parte_1 di mantenimento.
4. Il signor si obbliga a corrispondere alla OR , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata alla OR
con bonifico in via anticipata per 12 mensilità l'anno entro il giorno 20 di ogni mese. Tale Parte_1 somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita a partire da un anno dalla data della sentenza di divorzio
5. Il Signor si obbliga a corrispondere alla OR , entro e non oltre la data Parte_2 Parte_1 di pubblicazione della sentenza di divorzio, la somma di € 1.000,00 (precisamente € 893,11, arrotondati a €
pagina 2 di 7 1.000,00) a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento (€ 500,00) relativo alla separazione, mai rivalutato dal 2.09.2022, nonché a titolo di interessi legali calcolati dal 2.09.2022 al 28.02.2025.
6. SPESE STRAORDINARIE - Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre. Il tutto secondo quanto previsto dalle Linee Guida condivise tra Tribunale di Monza e Ordine degli Avvocati di Monza del 7.05.2018 che di seguito si trascrivono.
SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a) Vitto e mensa scolastica;
b) Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) Farmaci da banco;
d)
Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione, e) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, utenze, tributi, spese condominiali ordinarie); f) Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g) Baby sitter, frequenza del cd tempo prolungato, del cd pre-scuola o del cd doposcuola;
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche: Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); Spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione
Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche e artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (Oratorio)
SPESE PER LE QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche pagina 3 di 7 Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche e ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali
Altre spese
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche ecc) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiale didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburante, manutenzione)
DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno di 15 giorni, salvo urgenza, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare
– e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. pagina 4 di 7 BENEFICI FISCALI E ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio.
3) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per il figlio minore con suddivisione delle relative spese al 50% tra i genitori. Per_1
4) In considerazione del prevalente collocamento dei figli presso la madre e dei maggiori oneri di mantenimento dei figli a carico della stessa, l'assegno unico universale per i figli erogato dall'INPS continuerà ad essere sempre percepito integralmente (100%) dalla madre OR . Parte_1
5) Le parti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti economicamente, rinunciando con ciò ad ogni richiesta relativa al proprio assegno di mantenimento e dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
6) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 26.6.1994 a CI Parte_1 Parte_2
LS;
- Dall'unione sono nati in data 16.7.2003 e in data 5.1.2008. Per_2 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale a seguito di negoziazione assistita del 2.9.2021, autorizzata dal PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza in data 7.9.2021.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 16.7.2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_2 Per_1
5.1.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 25.6.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n CI LS in data 26.6.1994 (Atto n. 120, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di CI LS), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CI LS, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
CL BO
pagina 7 di 7