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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1662/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 20 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. CAPRA CONSUELO, elettivamente domiciliata in via Carlo
Pisacane, 1 A 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAPRA
CONSUELO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio in decisione il 31/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Il Parte_1 Controparte_1
figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
2. La casa familiare sita in Mantova, Viale Belgioioso n. 43, è assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi e mobili ivi contenuti, Controparte_1
che vi abiterà con il figlio;
Per_1
3. La sig.ra si impegna ed obbliga a Controparte_1
corrispondere interamente il canone di locazione e le utenze domestiche e ciò a far tempo dall'uscita dalla casa familiare del sig. Il sig. Parte_1 Pt_1
si impegna a lasciare l'abitazione familiare successivamente al 31
[...]
dicembre 2025;
4. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo allo stesso, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere Per_1
autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni;
pagina 2 di 7 5. - Il padre avrà facoltà di tenere con sé ogni settimana il figlio prelevandolo all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino alla domenica allorché lo riaccompagnerà a casa della madre nel tardo pomeriggio;
- La madre terrà con sé il figlio nel weekend, il sabato e la domenica, quando avrà il fine settimana di riposo dal lavoro.
I genitori saranno in ogni caso liberi, previo accordo, di organizzarsi con un diverso calendario alla luce delle proprie esigenze lavorative, sempre compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici di . Per_1
- Durante le festività e nelle giornate di chiusura della scuola, i genitori si accorderanno di volta in volta secondo i propri impegni lavorativi e nel caso sorgesse la necessità, in caso di impossibilità di accudire il figlio, i genitori concordano di avvalersi di una baby sitter concordemente reperita, il cui costo sarà suddiviso al 50%.
- Durante le ferie estive il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il padre potrà scegliere i periodi di vacanza con il figlio negli anni pari e la madre negli anni dispari. Ciascun genitore trascorrerà inoltre con il figlio una settimana durante le vacanze invernali, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il criterio dell'alternanza. Le altre festività e ponti scolastici saranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza.
6. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 300,00 a titolo Pt_1 CP_1
di concorso nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, con decorrenza dal mese di rilascio dell'abitazione familiare da parte del Sig. Pt_1
pagina 3 di 7 7. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, genitore collocatario del figlio.
8. Le spese di natura straordinaria del figlio verranno sopportate al 50% da ciascun genitore secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Mantova che si ritrascrive:
“senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
-quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative pagina 4 di 7 dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). – Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure pagina 5 di 7 e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”
9. Le parti si promettono di essere leali e di avere reciproco rispetto e un atteggiamento collaborativo e di mutuo soccorso per il bene di;
Per_1
10. Il consenso all'espatrio non potrà dirsi presunto: potrà viaggiare Per_1
liberamente con ciascun genitore previa richiesta di consenso tramite messaggio scritto telefonico o a mezzo mail dell'altro genitore.
11. Spese legali compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione della responsabilità genitoriale inizialmente promosso in via contenziosa le parti hanno infine rassegnato, prima che venisse celebrata la prima udienza di comparizione, le conclusioni congiunte pagina 6 di 7 di cui in premessa.
Tale accordo non appare contenere decisioni che siano manifestamente contrarie all'interesse della prole e vanno pertanto recepite dal Tribunale che omologa il procedimento nato come contenzioso, ma convertito in congiunto a seguito di consensualizzazione prima della prima udienza di comparizione.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 06/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1662/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI 20 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. CAPRA CONSUELO, elettivamente domiciliata in via Carlo
Pisacane, 1 A 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAPRA
CONSUELO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso), rimessa al Collegio in decisione il 31/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Il Parte_1 Controparte_1
figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
2. La casa familiare sita in Mantova, Viale Belgioioso n. 43, è assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi e mobili ivi contenuti, Controparte_1
che vi abiterà con il figlio;
Per_1
3. La sig.ra si impegna ed obbliga a Controparte_1
corrispondere interamente il canone di locazione e le utenze domestiche e ciò a far tempo dall'uscita dalla casa familiare del sig. Il sig. Parte_1 Pt_1
si impegna a lasciare l'abitazione familiare successivamente al 31
[...]
dicembre 2025;
4. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio, garantendo allo stesso, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , mentre ogni genitore potrà singolarmente assumere Per_1
autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni;
pagina 2 di 7 5. - Il padre avrà facoltà di tenere con sé ogni settimana il figlio prelevandolo all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino alla domenica allorché lo riaccompagnerà a casa della madre nel tardo pomeriggio;
- La madre terrà con sé il figlio nel weekend, il sabato e la domenica, quando avrà il fine settimana di riposo dal lavoro.
I genitori saranno in ogni caso liberi, previo accordo, di organizzarsi con un diverso calendario alla luce delle proprie esigenze lavorative, sempre compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici di . Per_1
- Durante le festività e nelle giornate di chiusura della scuola, i genitori si accorderanno di volta in volta secondo i propri impegni lavorativi e nel caso sorgesse la necessità, in caso di impossibilità di accudire il figlio, i genitori concordano di avvalersi di una baby sitter concordemente reperita, il cui costo sarà suddiviso al 50%.
- Durante le ferie estive il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il padre potrà scegliere i periodi di vacanza con il figlio negli anni pari e la madre negli anni dispari. Ciascun genitore trascorrerà inoltre con il figlio una settimana durante le vacanze invernali, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il criterio dell'alternanza. Le altre festività e ponti scolastici saranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza.
6. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 300,00 a titolo Pt_1 CP_1
di concorso nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, con decorrenza dal mese di rilascio dell'abitazione familiare da parte del Sig. Pt_1
pagina 3 di 7 7. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre, genitore collocatario del figlio.
8. Le spese di natura straordinaria del figlio verranno sopportate al 50% da ciascun genitore secondo quanto prevede il Protocollo del Tribunale di Mantova che si ritrascrive:
“senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
-quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative pagina 4 di 7 dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). – Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure pagina 5 di 7 e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”
9. Le parti si promettono di essere leali e di avere reciproco rispetto e un atteggiamento collaborativo e di mutuo soccorso per il bene di;
Per_1
10. Il consenso all'espatrio non potrà dirsi presunto: potrà viaggiare Per_1
liberamente con ciascun genitore previa richiesta di consenso tramite messaggio scritto telefonico o a mezzo mail dell'altro genitore.
11. Spese legali compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione della responsabilità genitoriale inizialmente promosso in via contenziosa le parti hanno infine rassegnato, prima che venisse celebrata la prima udienza di comparizione, le conclusioni congiunte pagina 6 di 7 di cui in premessa.
Tale accordo non appare contenere decisioni che siano manifestamente contrarie all'interesse della prole e vanno pertanto recepite dal Tribunale che omologa il procedimento nato come contenzioso, ma convertito in congiunto a seguito di consensualizzazione prima della prima udienza di comparizione.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 06/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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