Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 335 ruolo generale dell'anno 2024,
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Alessio Oldrini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.5.2024, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere stata riconosciuta invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità di cui alla L. 118/71 e che in data
27.11.2020 l' inviava una raccomandata per la convocazione a visita di revisione CP_1
(indirizzandola però al vecchio indirizzo di via Arata 2) – ha esposto che l' in data 9.2.2023 le CP_1
notificava (questa volta al corretto indirizzo di via Divisione Acqui 4) un provvedimento di recupero dell'indebito pari ad euro 10.389,34 relativo ai ratei di pensione corrisposti dall'1.1.2021 al 9.2.2023.
Ha dedotto la irripetibilità dell'indebito stante la mancanza di un provvedimento di sospensione e di revoca della prestazione, a seguito della mancata presentazione alla visita di revisione, nonché il legittimo affidamento ingenerato dal comportamento dell' che dopo due anni provvedeva a CP_1
richiedere la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di inabilità.
Ritualmente citato in giudizio, si è costituito , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto per le argomentazioni illustrate in memoria.
*************
In via preliminare, va rilevato che è fatto pacifico che la ricorrente abbia percepito dall'1.1.2021 al 9.2.2023 ratei della pensione di inabilità.
È parimenti incontestata la natura indebita dei suddetti ratei di pensione a cagione della mancata presentazione della ricorrente alle visite di revisione del 30.9.2020 e del 17.12.2020.
Trattasi, pertanto, di un'ipotesi di indebito assistenziale, atteso che tale è la natura della prestazione in oggetto.
Ricorre, quindi, nella fattispecie un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione a una specifica prestazione di carattere assistenziale ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la restituzione deducendo l'inesistenza del diritto della controparte CP_2
a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Tanto brevemente premesso, va rilevato in diritto che, nell'ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva in ragione del carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
La ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite – in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge – è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari). Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24
CP_ novembre 2003, n. 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (cfr. Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
In tema di prestazione assistenziale indebitamente corrisposta trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i ratei della pensione di invalidità a un non avente diritto, in CP_1
relazione a una minorazione psicofisica non più sussistente (cfr. Cass. 23/08/2003 n.12406;
19/09/2013 n.21453), con la conseguenza che la prestazione oggetto di indebito è sottoposta al termine ordinario di prescrizione decennale (cfr. Cass. 19/04/2016 n.7749).
È bene precisare, tuttavia, che la disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile
"garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare " (Così Cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993). Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi costituzionali, e, in particolare, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l' stesso ha colposamente erogato dopo CP_2
l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore. Segnatamente, In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite devono trovare applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e cioè: l'art. 3 ter del D.L. 850/1976
(convertito con legge n. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”;
l'art. 3, co. 9 del D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità
[…] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Dalle disposizioni predette si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale – in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente – è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (cfr.
Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 12406 del 2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 5059 2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario.
Tanto premesso, con espresso riferimento al caso di specie, avente a oggetto l'ipotesi di revoca della prestazione per mancata presentazione alle visite di revisione, è necessario richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 4, comma 3 ter, D.L. n.323 del 1996, convertito in L. n.425 del 1996, dispone che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”.
L'art. 37, comma 8, L. 448 del 1998, prevede che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”.
Ancora, l'art. 42, comma 4, secondo periodo, del D.L. 269 del 2003, conv. in L. 326 del 2003, prevede che “nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica”.
Infine, l'art. 25, comma 6 bis, D.L. n. 90 del 2014, dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
La revoca della prestazione, allora, può essere disposta con decorrenza dalla data della verifica delle condizioni dell'invalido, con la conseguenza che la sospensione della prestazione economica non può avvenire se prima la persona invalida non sia stata sottoposta a visita di revisione, anche perché prima di tale data si deve supporre che il requisito sanitario sussista.
Se l'invalido non si presenta a visita di revisione senza giustificato motivo deve essere disposta la sospensione e, in mancanza di idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, deve essere disposta, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione, la revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.
Giova pure richiamare i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29419/2018, secondo cui “In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Pi., sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, convertito in
L. 8 agosto 1996, n. 425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne
l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la legge vuole CP_1
evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1".
4. Ora, tenuto conto di tali complessive considerazioni, pure messe in evidenza dalla Corte CP_ genovese, il ricorso dell non risulta adeguatamente diretto a contrastare le varie rationes decidendi su cui si regge la sentenza impugnata;
e mentre invoca una generalizzata applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione alle somme pagate dopo la visita di verifica, da contenersi invece - per i giudici d'appello ed in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata - in caso di sforamento dei termini dettati per l'adozione del provvedimento di revoca) trascura del tutto di censurare l'altra argomentazione, che pure sorregge autonomamente la decisione impugnata,
CP_ secondo cui la mancata adozione di provvedimenti per oltre dieci anni da parte dell dopo la visita di revisione, aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima.
5.- Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell affidamento riposto da una persona CP_1
comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto
l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Nè tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell potrebbe essere CP_1 escluso per il solo fatto che l'assistita conoscesse l'esito negativo della precedente visita di verifica”
(Cass. Civ., sez. lav., 15/11/2018, n. 29419).
Applicando le menzionate coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che vada escluso il dolo in capo alla ricorrente.
ha sostenuto che la ricorrente ometteva di comunicare il cambio di indirizzo di residenza e di CP_1 verificare l'eventuale presenza di un invito a visita presso il vecchio indirizzo, “considerato che sul verbale di concessione della prestazione di invalidità civile era chiaramente riportato il periodo in cui la sig.ra avrebbe dovuto sottoporsi a visita di revisione (luglio 2020)”. Circostanze Pt_1
queste che escluderebbero il legittimo affidamento.
L' tuttavia nulla ha replicato in merito alla contestata mancata notificazione del verbale di CP_1
revoca. Né peraltro ha depositato unitamente alla memoria difensiva alcun atto avente tale valore, essendo stato prodotto, oltre agli inviti a visita spediti al vecchio indirizzo di residenza della ricorrente, solo la comunicazione di indebito.
Sicché la ricorrente, non avendo ricevuto una comunicazione relativa all'esito della visita di revisione (non effettuata per assenza dell'interessata) né essendo stata disposta dall' la CP_1
sospensione della provvidenza, e dunque essendo totalmente ignara della revoca, ha continuato a percepire i ratei pretesi dall'Ente per oltre due anni e, cioè, fino alla comunicazione di restituzione della prestazione dell' . CP_1
Si ritiene, pertanto, che l' non abbia adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 8, CP_1 della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che l' , se l'invalido non si presenta a CP_1
visita di revisione senza giustificato motivo, sospenda i relativi pagamenti e provveda, in mancanza di idonee giustificazioni circa la mancata presentazione a visita, alla revoca della provvidenza entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione e con effetto dalla data di sospensione medesima.
Dunque, la ricorrente ha continuato in totale buona fede, per due anni, a riscuotere la pensione, facendo affidamento sulla legittimità della propria posizione. La mancata sospensione dell'erogazione della pensione, l'assenza di un provvedimento di revoca e la contestazione tardiva della pretesa restitutoria, in via esclusiva imputabili all'ente previdenziale, hanno generato, infatti, un legittimo affidamento riposto dall'accipiens su quanto percepito. Né tale affidamento, ingenerato dal concreto mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' , potrebbe essere CP_1
escluso per il solo fatto che nel verbale originario di riconoscimento della provvidenza era stato indicato che la ricorrente dovesse sottoporsi a visita.
Il rispetto dei rigorosi termini imposti all'ente previdenziale per pervenire a una formale assunzione del provvedimento di revoca dell'attribuzione patrimoniale comporta che la mancata immediata sospensione e l'omessa revoca del beneficio nei 90 giorni successivi facciano insorgere nel percipiente una condizione di affidamento che, salva la specifica dimostrazione di una condotta dolosa, preclude all'Istituto di poter reclamare i ratei percepiti sino al provvedimento di ripetizione dell'indebito (vd. sentenza n. 29419 del 2018 cit.).
Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (di euro 10.389,34), dell'attività effettivamente espletata, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale) e della scarsa complessità della questione oggetto di causa. Al fine di quantificare le spese di lite non si ritiene di valutare la condotta processuale di , che ha rifiutato la proposta conciliativa del giudice, in ragione CP_1 dell'esistenza di giurisprudenza di merito di segno difforme (vd. sentenze prodotte da in CP_1
allegato alla memoria di costituzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata: 1) accoglie il ricorso e dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme percepite dall'1.1.2021 al 9.2.2023, pari a euro 10.389,34;
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alessio Oldrini, dichiaratosi anticipatario;
Cremona, 16.1.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino