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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 25/02/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3046/2024 spedito il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1070/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 8 e pubblicata il 21/02/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110203745362 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di 2°, adita revocare la sentenza n. 1070/8/2018 depositata il
21.02.2018 e, per l'effetto, annullare l'avviso di rettifica/liquidazione n. n. 20081T00485000 sotteso alla cartella di pagamento n. 097 2011 0203745362/001 per le ragioni sopra esposte".
Resistente/Appellato:
"chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto e la conferma della sentenza della CTR impugnata"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1070/18, depositata il 21 febbraio 2018, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, - decidendo sull'appello proposto da Ricorrente_2 contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 1 e l'Agenzia delle Entrate- Riscossione avverso la sentenza n. 16020/2016 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento con riferimento all'anno 2008 per l'importo di € 18.112,82 emessa a seguito della definitività dell'avviso di liquidazione avente ad oggetto l'imposta di registro, anno 2008 dovuta per la compravendita di immobile - respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge sul rilievo della regolare notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione con atto depositato il 18 giugno 2024 per errore di fatto ex art. 395 n. 4 consistito " nell'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa", nell'erronea valutazione della regolare notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 890/1982.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma 1, che dedotta la regolare notificazione, in data 19 maggio 2010, dell'avviso di liquidazione alla contribuente , come accertato dai primi Giudici, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR Lazio n.
1070/2018, passata in giudicato, non potendo avere ingresso, in sede di giudizio per revocazione, - giudizio di impugnazione straordinaria a critica vincolata- un errore di giudizio , la valutazione di un fatto già esaminato nei due precedenti giudizi di merito.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Premesso che la revocazione disciplinata dall'art. 395 c.p.c applicabile al processo tributario ex art. 64 d. lgs. 546/1992, è un'impugnazione straordinaria a critica vincolata, con conseguente carattere sia rescindente ( cioè di annullamento della sentenza impugnata) , sia rescissorio, cioè di sostituzione della sentenza impugnata con una nuova sentenza di merito, con l'unico motivo di gravame espressamente indicato a pag.
15 del ricorso, la difesa della ricorrente impugna la sentenza della CTR Lazio n. 1070/18, ormai passata giudicato ( la circostanza è pacifica) sull'assunto di un errore di fatto ex art. 394 n. 4 c.p.c. consistito nell'errata valutazione della regolarità della notificazione dell'avviso di liquidazione emesso per omesso versamento dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di compravendita del 4 agosto 2008 con il quale la ricorrente
Ricorrente_2 vendetta a Nominativo_1 un immobile sito in Indirizzo_1 al prezzo di
€ 18.000,00 ( v. Atto per notar Nominativo_2 in Civitavecchia), ritenuto non congruo dall'Ufficio.
Secondo l'appellante sarebbe venuta a conoscenza dell'avviso di liquidazione solo in data 23.10.2023 allorquando ricevette un'intimazione di pagamento riferita alla cartella 097 2011 0203745362/001 ( v. all. 2)
e vi sarebbe stato "un errore di fatto" dei giudici di primo e secondo grado per inosservanza delle prescrizioni di cui alla legge n.890/21982 in quanto non vi sarebbe agli atti alcuna documentazione relativo all'avviso affisso sulla porta del destinatario e la comunicazione alla Ricorrente_2 di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale..
Tale nuovo giudizio sulla valutazione della regolare notificazione dell'avviso di liquidazione- che comunque, contrariamente all'assunto della ricrrente, risulta notificato a Ricorrente_2 in data 19.05.2020 a mezzo posta nella sua residenza anagrafica ( v. sentenza impugnata), si è ormai definito per mancata impugnazione dell'atto prodromico, come risulta anche dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello notificato in data 26 gennaio 2017 dall'ora difensore Avv. Difensore_1 della ricorrente.e non può essere pià riproposto, in questa sede, non vertendosi in un errore di fatto ma, in ipotesi, in un errore di diritto secondo la stessa prospettazione della ricorrente. e comunque il fatto controverso è stato già esaminato dai primi giudici.
In definitiva l'erroe revocatorio dedotto dalla ricorrente non riguarda la percezione di un fatto decisivo escluso incontestabilmente dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ma si sostanzia in un preteso errore di diritto, fatto peraltro già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito.
Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità - da cui non v'è motivo di discostarsi- secondo cui "L'errore sull'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, affermata in esito ad una valutazione giuridica dell'atto stesso, integra un errore di diritto e non di fatto, sicché non può dar luogo a revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.
p.c., postulando quest'ultimo la falsa percezione della realtà, che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che ciò non abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza impugnata per revocazione abbia statuito." ( cfr. Cass. n. 4521/2016).
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese di lite del presente giudizio in
€ 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026 Il Presidente est.
Pannullo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3046/2024 spedito il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1070/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 8 e pubblicata il 21/02/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110203745362 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di 2°, adita revocare la sentenza n. 1070/8/2018 depositata il
21.02.2018 e, per l'effetto, annullare l'avviso di rettifica/liquidazione n. n. 20081T00485000 sotteso alla cartella di pagamento n. 097 2011 0203745362/001 per le ragioni sopra esposte".
Resistente/Appellato:
"chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto e la conferma della sentenza della CTR impugnata"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1070/18, depositata il 21 febbraio 2018, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, - decidendo sull'appello proposto da Ricorrente_2 contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 1 e l'Agenzia delle Entrate- Riscossione avverso la sentenza n. 16020/2016 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento con riferimento all'anno 2008 per l'importo di € 18.112,82 emessa a seguito della definitività dell'avviso di liquidazione avente ad oggetto l'imposta di registro, anno 2008 dovuta per la compravendita di immobile - respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge sul rilievo della regolare notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione con atto depositato il 18 giugno 2024 per errore di fatto ex art. 395 n. 4 consistito " nell'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa", nell'erronea valutazione della regolare notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 890/1982.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma 1, che dedotta la regolare notificazione, in data 19 maggio 2010, dell'avviso di liquidazione alla contribuente , come accertato dai primi Giudici, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR Lazio n.
1070/2018, passata in giudicato, non potendo avere ingresso, in sede di giudizio per revocazione, - giudizio di impugnazione straordinaria a critica vincolata- un errore di giudizio , la valutazione di un fatto già esaminato nei due precedenti giudizi di merito.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Premesso che la revocazione disciplinata dall'art. 395 c.p.c applicabile al processo tributario ex art. 64 d. lgs. 546/1992, è un'impugnazione straordinaria a critica vincolata, con conseguente carattere sia rescindente ( cioè di annullamento della sentenza impugnata) , sia rescissorio, cioè di sostituzione della sentenza impugnata con una nuova sentenza di merito, con l'unico motivo di gravame espressamente indicato a pag.
15 del ricorso, la difesa della ricorrente impugna la sentenza della CTR Lazio n. 1070/18, ormai passata giudicato ( la circostanza è pacifica) sull'assunto di un errore di fatto ex art. 394 n. 4 c.p.c. consistito nell'errata valutazione della regolarità della notificazione dell'avviso di liquidazione emesso per omesso versamento dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di compravendita del 4 agosto 2008 con il quale la ricorrente
Ricorrente_2 vendetta a Nominativo_1 un immobile sito in Indirizzo_1 al prezzo di
€ 18.000,00 ( v. Atto per notar Nominativo_2 in Civitavecchia), ritenuto non congruo dall'Ufficio.
Secondo l'appellante sarebbe venuta a conoscenza dell'avviso di liquidazione solo in data 23.10.2023 allorquando ricevette un'intimazione di pagamento riferita alla cartella 097 2011 0203745362/001 ( v. all. 2)
e vi sarebbe stato "un errore di fatto" dei giudici di primo e secondo grado per inosservanza delle prescrizioni di cui alla legge n.890/21982 in quanto non vi sarebbe agli atti alcuna documentazione relativo all'avviso affisso sulla porta del destinatario e la comunicazione alla Ricorrente_2 di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale..
Tale nuovo giudizio sulla valutazione della regolare notificazione dell'avviso di liquidazione- che comunque, contrariamente all'assunto della ricrrente, risulta notificato a Ricorrente_2 in data 19.05.2020 a mezzo posta nella sua residenza anagrafica ( v. sentenza impugnata), si è ormai definito per mancata impugnazione dell'atto prodromico, come risulta anche dalle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello notificato in data 26 gennaio 2017 dall'ora difensore Avv. Difensore_1 della ricorrente.e non può essere pià riproposto, in questa sede, non vertendosi in un errore di fatto ma, in ipotesi, in un errore di diritto secondo la stessa prospettazione della ricorrente. e comunque il fatto controverso è stato già esaminato dai primi giudici.
In definitiva l'erroe revocatorio dedotto dalla ricorrente non riguarda la percezione di un fatto decisivo escluso incontestabilmente dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ma si sostanzia in un preteso errore di diritto, fatto peraltro già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito.
Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità - da cui non v'è motivo di discostarsi- secondo cui "L'errore sull'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, affermata in esito ad una valutazione giuridica dell'atto stesso, integra un errore di diritto e non di fatto, sicché non può dar luogo a revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.
p.c., postulando quest'ultimo la falsa percezione della realtà, che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che ciò non abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza impugnata per revocazione abbia statuito." ( cfr. Cass. n. 4521/2016).
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese di lite del presente giudizio in
€ 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026 Il Presidente est.
Pannullo