Articolo 3 della Legge 19 novembre 1998, n. 404
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 dicembre 1998
Art. 3. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 4 ottobre 1966, n. 907 .
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari 5.790.480 da versare in tre rate uguali annuali dal 1997 al 1999.
Nota all' art. 3:
- La legge 4 ottobre 1966, n. 907 , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la banca asiatica di sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1998