Art. 3. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo, della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 4 ottobre 1966, n. 907 .
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari 5.790.480 da versare in tre rate uguali annuali dal 1997 al 1999.
Nota all' art. 3:
- La legge 4 ottobre 1966, n. 907 , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la banca asiatica di sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965".
2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dalla presente legge e' pari a dollari 5.790.480 da versare in tre rate uguali annuali dal 1997 al 1999.
Nota all' art. 3:
- La legge 4 ottobre 1966, n. 907 , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la banca asiatica di sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965".