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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
AB IO TI Nitto de' SS Presidente
Alessandra Trementozzi COsigliera
AT RA COsigliera relatrice
All'udienza del 11.12.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
Parte_1
AVV. SAULLE ENRICO MARIA appellante E COCO
AVV. SESSA GIANCARLO AVV. PITTAU FRANCESCA AVV. C.F._1 COoparte_3 appellato nonchè appellante incidentale
COoparte_4
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9288/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, pubblicata il 22.10.2023, non notificata. COclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO CO ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CO e per chiedere al Tribunale adito di riconoscere il CP_4 COoparte_4
IV^ Livello del CCNL Terziario-COfcommercio per il periodo 28 dicembre 2015/31 dicembre 2018 e le differenze retributive dovute per dette mensilità, nonché di accertare il proprio diritto alla indennità di trasferta e al bonus per risultati stabilito per le annualità dal 2016 al 2021 calcolato in base agli obiettivi di volta in volta raggiunti, CO CO condannando la e la quali datrici di lavoro del ricorrente COoparte_4 oppure nei rispettivi ruoli di appaltatore e committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 ovvero dell'art. 1676 cc, al pagamento del complessivo importo di € 91.192,69. CO CO Ha chiesto altresì di condannare e in via solidale COoparte_4
e/o per quanto di rispettiva competenza al pagamento dell'importo di € 14.600,00 quale indennizzo per il danno e il disagio da patiti in conseguenza della custodia, presso la propria abitazione, di prodotti per il periodo dicembre COoparte_4
2015/dicembre 2021 e dell'occupazione di buona parte dei locali del predetto appartamento ad esclusivo vantaggio della società. CO Co Il a tal fine ha premesso di aver sottoscritto con a decorrere Parte_1 dal 2 luglio 2013, contratti di collaborazione a progetto prorogatisi senza soluzione di continuità ed aventi ad oggetto la “gestione e il coordinamento delle attività di trade CO CO marketing” per conto di di essere stato poi assunto dalla COoparte_4 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 28.12.2015, CO CO nell'ambito dell'appalto tra e quale “impiegato commerciale” e CP_4 inquadramento al Livello V^ del CCNL Terziario-COfcommercio, ossia ad un livello inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto in base alle sue competenze (IV livello); di aver ottenuto il superiore inquadramento al livello IV del CCNL di settore solo a decorrere dall'1 gennaio 2019; di aver sempre espletato i suoi compiti al di fuori della sede lavorativa contrattualmente pattuita (Roma), percependo l'indennità di trasferta in misura inferiore rispetto a quella dovuta ex art. 179 CCNL di settore;
di non aver percepito in busta paga il bonus periodico per gli obiettivi raggiunti;
di avere altresì diritto ad esser indennizzato del disagio patito per il periodo dicembre 2015/dicembre 2021 durante il quale è stato onerato dalla a COoparte_4 custodire presso la propria abitazione, in assenza di pattuizione contrattuale, prodotti e materiale pubblicitario;
che sussiste una responsabilità solidale di entrambe le resistenti ai sensi dell'art. art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 o comunque ex art. 1676 cc. CO Co Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda. è rimasta invece contumace. COoparte_4
Il Tribunale con ordinanza del 1 dicembre 2022 ha disposto ex art. 210 cpc l'esibizione delle copie delle buste paga e del L.U.L., l'elenco delle trasferte e le contabili dei risultati commerciali conseguiti dal ai fini dell'ottenimento del Parte_1 bonus variabile. All'esito del deposito, ritenuto di non doversi procedere alla escussione CO testimoniale, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la società CP al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 20.815,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e rigettando ogni altra domanda. Ha infine compensato integralmente le spese del giudizio. Impugna la sentenza affidandosi a tre motivi d'appello. Parte_1
2 CO Resiste la chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_2 incidentale, subordinato per il caso di accoglimento del diritto del alla diaria Parte_1 di cui all'art. 179, comma 2, punto 4 del CCNL Terziario, volto ad “accertare e CO dichiarare che nel corso del rapporto di lavoro con quest'ultima ha corrisposto al Sig. € 35.647,27 netti a titolo di indennità forfettaria e/o rimborsi spese (o Parte_1 maggiore/minore somma che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto, compensare e/o comunque dedurre tale importo da ogni somma che dovesse risultare eventualmente dovuta al Sig. a titolo di diaria”. Parte_1
La è rimasta contumace nonostante la regolarità della COoparte_4 notifica. CO il primo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta, per omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e art.179 CCNL Terziario-COfcommercio. Lamenta in particolare il che il Giudice di primo Parte_1 grado ha erroneamente ritenuto non specificatamente contestato il numero di trasferte espletate, mentre le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado concernevano anche la domanda di accertamento del numero effettivo delle trasferte effettuate dal lavoratore. Deduce inoltre che l'esatto numero delle trasferte effettuate dal lavoratore emergeva solo a seguito dell'ordine di esibizione al datore di lavoro dell'elenco integrale delle trasferte, per cui la parte non avrebbe potuto avanzare alcuna contestazione antecedentemente a tale produzione. Eccepisce poi l'errata lettura dell'art. 179 del CCNL laddove l'articolo conferisce al datore di lavoro, impregiudicato il rimborso delle spese effettive di viaggio, la sola facoltà di scelta tra il conferimento della diaria e un rimborso a piè di lista. In particolare sostiene che l'importo-base del calcolo avrebbe dovuto variare dai 68,25 euro del dicembre 2015 ai 76,03 euro del dicembre 2021, mentre erroneamente è stato determinato dal datore nel minor importo di euro 46,48. Tale primo motivo di censura è infondato. Questo Collegio ritiene pienamente corretta la valutazione di genericità delle allegazioni attoree in punto di contestazione del numero di trasferte espletate. Parte ricorrente infatti nel ricorso introduttivo del giudizio (si veda capitolo D del ricorso) si limita a dedurre di aver “percepito solo parzialmente l'indennità di trasferta dovutagli, peraltro quantificata arbitrariamente in busta paga in euro 45,15”. Si noti che in alcun punto del ricorso è contestato che il numero di trasferte indicato in busta paga non corrisponda al numero effettivo di trasferte espletate. Né tale lacuna può essere sanata dall'altrettanto generica richiesta, nelle conclusioni del ricorso, di accertare il proprio diritto a ricevere l'indennità di trasferta spettante “in base ai parametri di quel contratto collettivo e all'effettiva quantità e qualità di prestazioni da egli rese al di fuori della sede di lavoro…”. Già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado parte ricorrente ha prodotto negli allegati da 4 a 11 le buste paga per l'intero periodo lavorativo, dalle quali è agevole desumere l'esatto numero di trasferte riconosciute dalla parte datoriale. Parte ricorrente pertanto, indipendentemente e prima ancora dell'adempimento dell'ordine di esibizione ex articolo 210 c pc (che, si noti, ha avuto ad oggetto buste paga già integralmente prodotte dalla stessa parte ricorrente e un mero planning con indicazione dei clienti presso i quali doveva recarsi il ) era stato posto nelle Parte_1 condizioni di contestare specificamente il numero di trasferte giornaliere indicate dalla parte datoriale, qualora non ritenuto corrispondente a quello delle trasferte effettuate. Non
3 sussiste pertanto alcun vizio di omessa valutazione delle suddette risultanze istruttorie in quanto nel percorso argomentativo del Giudice di primo grado è stato correttamente attribuito valore assorbente alle evidenziate carenze in punto di allegazione. Viene al riguardo in rilievo il noto principio della cd. circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost., comma 2) e fondata sul combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art.416, 3 comma, c.p.c. (si veda al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526). La tempestiva determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono infatti al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione e prova. Il dato fattuale del numero delle trasferte effettivamente espletate poteva e doveva quindi essere esplicitato dal in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado, quale parte della causa petendi relativa alla erronea determinazione delle somme spettanti a titolo di indennità di trasferta. Quanto alla seconda doglianza di parte appellante (pur sempre afferente al primo motivo di appello) in ordine alla corretta determinazione della indennità di trasferta sulla base dell'art. 179 CCNL di settore, occorre premettere che nel ricorso ex art 414 c.p.c. l'allora ricorrente si limitava ad asserire che tale indennità era stata “arbitrariamente quantificata in busta paga in € 45,15 e pertanto in misura inferiore a quella spettantegli sulla scorta dei parametri di cui all'art. 179 del CCNL di riferimento”. Solo nel ricorso introduttivo del presente grado di giudizio il aggiunge che “ l'importo base Parte_1 calcolato valorizzato dal datore di lavoro è pari ad € 46,48 mentre sarebbe dovuto variare dai 68,25 euro del dicembre 2015 ai 76,03 euro del dicembre 2021” rinviando al conteggio di parte”. Non specifica alcun elemento in base al quale poter ritenere che la diaria di cui al punto 4) dell'art. 179 (individuata dalla norma collettiva in una somma
“non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto” peraltro ridotta di un terzo in caso di mancato pernottamento fuori sede), ammonti nel caso di specie ad un importo superiore rispetto a quello a quello già liquidato in busta paga. CO il secondo motivo parte appellante lamenta l'erronea determinazione del bonus dovuto al lavoratore per le annualità 2016 - 2021 per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 112 cpc. Sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado abbia liquidato a titolo di bonus per annualità 2016 - 2021 un importo inferiore al dovuto, ossia € 20.815,00, corrispondente alla somma richiesta nelle conclusioni del ricorso ex art 414 c.p.c. anziché 24.170,00. Tale maggior importo, la cui determinazione è stata resa possibile solo dopo l'esibizione ordinata dal giudice, è stato prontamente rilevato dalla difesa dell'appellante nelle note autorizzate depositate in atti. Anche tale secondo motivo di appello è infondato. Indipendentemente infatti dalla correttezza dell'affermazione dell'appellante secondo cui dal documento 28 depositato dalla parte datoriale con le note del 13.11.2023 emergerebbe con chiarezza il maggiore importo dovuto a titolo di bonus nella misura di euro 24.170,00, il giudice di prime cure ha, in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., condannato al pagamento della somma richiesta dal sia nel Parte_1 ricorso introduttivo, sia nelle successive note autorizzate del 2 marzo 2023 e del 31 agosto 2023, nonché in quelle finali di discussione a trattazione scritta del 2.10.2023
4 nelle quali si limita, al più, ad evidenziare che una maggiore somma risulterebbe come spettante dalla suddetta produzione documentale, senza tuttavia richiedere alcuna, conseguente, estensione della domanda le cui originarie conclusioni vengono, anzi, espressamente richiamate. CO il terzo motivo di appello l'appellante lamenta che il giudice di prime CO Co cure, nonostante la soccombenza parziale di ha compensato le spese Co processuali, nonostante UP! fosse risultata parzialmente soccombente. Chiede quindi, anche nel caso di conferma della sentenza impugnata, la riforma del capo sulle spese CO processuali con condanna della alla refusione quantomeno parziale delle spese del primo grado. Tale motivo di appello è fondato. CO riferimento al caso di specie trova applicazione l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Pertanto, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero qualora sussistano “altre analoghe ed eccezionali ragioni” non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, ma necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. La Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023). Ciò posto, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 cit. in quanto non si rinviene la complessità delle questioni trattate, né sono emersi elementi dai quali poter desumere “l'evoluzione intervenuta rispetto ad alcuni profili interpretativi” posta dal Giudice di primo grado a fondamento della compensazione. La regolamentazione delle spese di lite deve pertanto seguire il solo criterio dell'esito complessivo del giudizio, per cui, attesa l'iniziale domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento della complessiva somma di € 91.192,69 e la condanna, nella pronuncia in questa sede confermata, al pagamento di € 20.815,00, appare equo compensare per due terzi le spese di lite, da liquidarsi nella interezza (comprensiva della fase istruttoria, effettivamente svolta: si veda Cass. civ., sez. lav., ord. 12 novembre 2025, n. 29925) sulla base dello scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 delle tabelle temporalmente applicabili.
5 Da ultimo, l'appello incidentale (avente ad oggetto la domanda - subordinata per il caso di accoglimento del diritto del alla diaria di cui all'art. 179, comma 2, Parte_1 punto 4 del CCNL Terziario - volta ad “accertare e dichiarare che nel corso del rapporto CO di lavoro con quest'ultima ha corrisposto al Sig. € 35.647,27 netti a Parte_1 titolo di indennità forfettaria e/o rimborsi spese (o maggiore/minore somma che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto, compensare e/o comunque dedurre tale importo da ogni somma che dovesse risultare eventualmente dovuta al Sig. a Parte_1 titolo di diaria” risulta assorbito, visto il rigetto dell'appello principale con specifico riguardo alla infondatezza del primo motivo di appello. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della CO CP_ sentenza impugnata, ferma nel resto, la previa compensazione per due terzi delle spese di lite, deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante del residuo, con distrazione. Deve poi essere dichiarato assorbito l'appello incidentale. Quanto alle spese del grado, le stesse devono essere liquidate tenendo conto da un lato che il valore della lite deve intendersi limitato al valore delle spese di primo grado così liquidato e dall'altro che la questione devoluta sul punto (insussistenza della ragioni della compensazione delle spese) è di facile soluzione per cui occorre aver riguardo ai valori minimi dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018. Nulla sulle spese verso la parte contumace.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, compensa per due terzi le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 6.700,00 oltre rimborso forfettario spese CO CP_ generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge e condanna la al pagamento in favore dell'appellante del residuo terzo, con distrazione;
rigetta per il resto l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
CO condanna la alla refusione in favore dell'appellante delle spese del CP_2 grado, che si liquidano in € 962,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
nulla sulle spese verso la parte contumace.
Roma, 11.12.2025
La COsigliera est. Il Presidente
Dott.ssa AT RA AB IO TI Nitto de' SS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
AB IO TI Nitto de' SS Presidente
Alessandra Trementozzi COsigliera
AT RA COsigliera relatrice
All'udienza del 11.12.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
Parte_1
AVV. SAULLE ENRICO MARIA appellante E COCO
AVV. SESSA GIANCARLO AVV. PITTAU FRANCESCA AVV. C.F._1 COoparte_3 appellato nonchè appellante incidentale
COoparte_4
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9288/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione del giudice del lavoro, pubblicata il 22.10.2023, non notificata. COclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
1 FATTO E DIRITTO CO ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CO e per chiedere al Tribunale adito di riconoscere il CP_4 COoparte_4
IV^ Livello del CCNL Terziario-COfcommercio per il periodo 28 dicembre 2015/31 dicembre 2018 e le differenze retributive dovute per dette mensilità, nonché di accertare il proprio diritto alla indennità di trasferta e al bonus per risultati stabilito per le annualità dal 2016 al 2021 calcolato in base agli obiettivi di volta in volta raggiunti, CO CO condannando la e la quali datrici di lavoro del ricorrente COoparte_4 oppure nei rispettivi ruoli di appaltatore e committente ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 ovvero dell'art. 1676 cc, al pagamento del complessivo importo di € 91.192,69. CO CO Ha chiesto altresì di condannare e in via solidale COoparte_4
e/o per quanto di rispettiva competenza al pagamento dell'importo di € 14.600,00 quale indennizzo per il danno e il disagio da patiti in conseguenza della custodia, presso la propria abitazione, di prodotti per il periodo dicembre COoparte_4
2015/dicembre 2021 e dell'occupazione di buona parte dei locali del predetto appartamento ad esclusivo vantaggio della società. CO Co Il a tal fine ha premesso di aver sottoscritto con a decorrere Parte_1 dal 2 luglio 2013, contratti di collaborazione a progetto prorogatisi senza soluzione di continuità ed aventi ad oggetto la “gestione e il coordinamento delle attività di trade CO CO marketing” per conto di di essere stato poi assunto dalla COoparte_4 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 28.12.2015, CO CO nell'ambito dell'appalto tra e quale “impiegato commerciale” e CP_4 inquadramento al Livello V^ del CCNL Terziario-COfcommercio, ossia ad un livello inferiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto in base alle sue competenze (IV livello); di aver ottenuto il superiore inquadramento al livello IV del CCNL di settore solo a decorrere dall'1 gennaio 2019; di aver sempre espletato i suoi compiti al di fuori della sede lavorativa contrattualmente pattuita (Roma), percependo l'indennità di trasferta in misura inferiore rispetto a quella dovuta ex art. 179 CCNL di settore;
di non aver percepito in busta paga il bonus periodico per gli obiettivi raggiunti;
di avere altresì diritto ad esser indennizzato del disagio patito per il periodo dicembre 2015/dicembre 2021 durante il quale è stato onerato dalla a COoparte_4 custodire presso la propria abitazione, in assenza di pattuizione contrattuale, prodotti e materiale pubblicitario;
che sussiste una responsabilità solidale di entrambe le resistenti ai sensi dell'art. art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 o comunque ex art. 1676 cc. CO Co Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda. è rimasta invece contumace. COoparte_4
Il Tribunale con ordinanza del 1 dicembre 2022 ha disposto ex art. 210 cpc l'esibizione delle copie delle buste paga e del L.U.L., l'elenco delle trasferte e le contabili dei risultati commerciali conseguiti dal ai fini dell'ottenimento del Parte_1 bonus variabile. All'esito del deposito, ritenuto di non doversi procedere alla escussione CO testimoniale, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la società CP al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 20.815,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e rigettando ogni altra domanda. Ha infine compensato integralmente le spese del giudizio. Impugna la sentenza affidandosi a tre motivi d'appello. Parte_1
2 CO Resiste la chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_2 incidentale, subordinato per il caso di accoglimento del diritto del alla diaria Parte_1 di cui all'art. 179, comma 2, punto 4 del CCNL Terziario, volto ad “accertare e CO dichiarare che nel corso del rapporto di lavoro con quest'ultima ha corrisposto al Sig. € 35.647,27 netti a titolo di indennità forfettaria e/o rimborsi spese (o Parte_1 maggiore/minore somma che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto, compensare e/o comunque dedurre tale importo da ogni somma che dovesse risultare eventualmente dovuta al Sig. a titolo di diaria”. Parte_1
La è rimasta contumace nonostante la regolarità della COoparte_4 notifica. CO il primo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta, per omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e art.179 CCNL Terziario-COfcommercio. Lamenta in particolare il che il Giudice di primo Parte_1 grado ha erroneamente ritenuto non specificatamente contestato il numero di trasferte espletate, mentre le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado concernevano anche la domanda di accertamento del numero effettivo delle trasferte effettuate dal lavoratore. Deduce inoltre che l'esatto numero delle trasferte effettuate dal lavoratore emergeva solo a seguito dell'ordine di esibizione al datore di lavoro dell'elenco integrale delle trasferte, per cui la parte non avrebbe potuto avanzare alcuna contestazione antecedentemente a tale produzione. Eccepisce poi l'errata lettura dell'art. 179 del CCNL laddove l'articolo conferisce al datore di lavoro, impregiudicato il rimborso delle spese effettive di viaggio, la sola facoltà di scelta tra il conferimento della diaria e un rimborso a piè di lista. In particolare sostiene che l'importo-base del calcolo avrebbe dovuto variare dai 68,25 euro del dicembre 2015 ai 76,03 euro del dicembre 2021, mentre erroneamente è stato determinato dal datore nel minor importo di euro 46,48. Tale primo motivo di censura è infondato. Questo Collegio ritiene pienamente corretta la valutazione di genericità delle allegazioni attoree in punto di contestazione del numero di trasferte espletate. Parte ricorrente infatti nel ricorso introduttivo del giudizio (si veda capitolo D del ricorso) si limita a dedurre di aver “percepito solo parzialmente l'indennità di trasferta dovutagli, peraltro quantificata arbitrariamente in busta paga in euro 45,15”. Si noti che in alcun punto del ricorso è contestato che il numero di trasferte indicato in busta paga non corrisponda al numero effettivo di trasferte espletate. Né tale lacuna può essere sanata dall'altrettanto generica richiesta, nelle conclusioni del ricorso, di accertare il proprio diritto a ricevere l'indennità di trasferta spettante “in base ai parametri di quel contratto collettivo e all'effettiva quantità e qualità di prestazioni da egli rese al di fuori della sede di lavoro…”. Già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado parte ricorrente ha prodotto negli allegati da 4 a 11 le buste paga per l'intero periodo lavorativo, dalle quali è agevole desumere l'esatto numero di trasferte riconosciute dalla parte datoriale. Parte ricorrente pertanto, indipendentemente e prima ancora dell'adempimento dell'ordine di esibizione ex articolo 210 c pc (che, si noti, ha avuto ad oggetto buste paga già integralmente prodotte dalla stessa parte ricorrente e un mero planning con indicazione dei clienti presso i quali doveva recarsi il ) era stato posto nelle Parte_1 condizioni di contestare specificamente il numero di trasferte giornaliere indicate dalla parte datoriale, qualora non ritenuto corrispondente a quello delle trasferte effettuate. Non
3 sussiste pertanto alcun vizio di omessa valutazione delle suddette risultanze istruttorie in quanto nel percorso argomentativo del Giudice di primo grado è stato correttamente attribuito valore assorbente alle evidenziate carenze in punto di allegazione. Viene al riguardo in rilievo il noto principio della cd. circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art. 111 Cost., comma 2) e fondata sul combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art.416, 3 comma, c.p.c. (si veda al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526). La tempestiva determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono infatti al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione e prova. Il dato fattuale del numero delle trasferte effettivamente espletate poteva e doveva quindi essere esplicitato dal in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado, quale parte della causa petendi relativa alla erronea determinazione delle somme spettanti a titolo di indennità di trasferta. Quanto alla seconda doglianza di parte appellante (pur sempre afferente al primo motivo di appello) in ordine alla corretta determinazione della indennità di trasferta sulla base dell'art. 179 CCNL di settore, occorre premettere che nel ricorso ex art 414 c.p.c. l'allora ricorrente si limitava ad asserire che tale indennità era stata “arbitrariamente quantificata in busta paga in € 45,15 e pertanto in misura inferiore a quella spettantegli sulla scorta dei parametri di cui all'art. 179 del CCNL di riferimento”. Solo nel ricorso introduttivo del presente grado di giudizio il aggiunge che “ l'importo base Parte_1 calcolato valorizzato dal datore di lavoro è pari ad € 46,48 mentre sarebbe dovuto variare dai 68,25 euro del dicembre 2015 ai 76,03 euro del dicembre 2021” rinviando al conteggio di parte”. Non specifica alcun elemento in base al quale poter ritenere che la diaria di cui al punto 4) dell'art. 179 (individuata dalla norma collettiva in una somma
“non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto” peraltro ridotta di un terzo in caso di mancato pernottamento fuori sede), ammonti nel caso di specie ad un importo superiore rispetto a quello a quello già liquidato in busta paga. CO il secondo motivo parte appellante lamenta l'erronea determinazione del bonus dovuto al lavoratore per le annualità 2016 - 2021 per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 112 cpc. Sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado abbia liquidato a titolo di bonus per annualità 2016 - 2021 un importo inferiore al dovuto, ossia € 20.815,00, corrispondente alla somma richiesta nelle conclusioni del ricorso ex art 414 c.p.c. anziché 24.170,00. Tale maggior importo, la cui determinazione è stata resa possibile solo dopo l'esibizione ordinata dal giudice, è stato prontamente rilevato dalla difesa dell'appellante nelle note autorizzate depositate in atti. Anche tale secondo motivo di appello è infondato. Indipendentemente infatti dalla correttezza dell'affermazione dell'appellante secondo cui dal documento 28 depositato dalla parte datoriale con le note del 13.11.2023 emergerebbe con chiarezza il maggiore importo dovuto a titolo di bonus nella misura di euro 24.170,00, il giudice di prime cure ha, in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., condannato al pagamento della somma richiesta dal sia nel Parte_1 ricorso introduttivo, sia nelle successive note autorizzate del 2 marzo 2023 e del 31 agosto 2023, nonché in quelle finali di discussione a trattazione scritta del 2.10.2023
4 nelle quali si limita, al più, ad evidenziare che una maggiore somma risulterebbe come spettante dalla suddetta produzione documentale, senza tuttavia richiedere alcuna, conseguente, estensione della domanda le cui originarie conclusioni vengono, anzi, espressamente richiamate. CO il terzo motivo di appello l'appellante lamenta che il giudice di prime CO Co cure, nonostante la soccombenza parziale di ha compensato le spese Co processuali, nonostante UP! fosse risultata parzialmente soccombente. Chiede quindi, anche nel caso di conferma della sentenza impugnata, la riforma del capo sulle spese CO processuali con condanna della alla refusione quantomeno parziale delle spese del primo grado. Tale motivo di appello è fondato. CO riferimento al caso di specie trova applicazione l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Pertanto, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero qualora sussistano “altre analoghe ed eccezionali ragioni” non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, ma necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. La Corte Costituzionale, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20012 del 2023). Ciò posto, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 cit. in quanto non si rinviene la complessità delle questioni trattate, né sono emersi elementi dai quali poter desumere “l'evoluzione intervenuta rispetto ad alcuni profili interpretativi” posta dal Giudice di primo grado a fondamento della compensazione. La regolamentazione delle spese di lite deve pertanto seguire il solo criterio dell'esito complessivo del giudizio, per cui, attesa l'iniziale domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento della complessiva somma di € 91.192,69 e la condanna, nella pronuncia in questa sede confermata, al pagamento di € 20.815,00, appare equo compensare per due terzi le spese di lite, da liquidarsi nella interezza (comprensiva della fase istruttoria, effettivamente svolta: si veda Cass. civ., sez. lav., ord. 12 novembre 2025, n. 29925) sulla base dello scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 delle tabelle temporalmente applicabili.
5 Da ultimo, l'appello incidentale (avente ad oggetto la domanda - subordinata per il caso di accoglimento del diritto del alla diaria di cui all'art. 179, comma 2, Parte_1 punto 4 del CCNL Terziario - volta ad “accertare e dichiarare che nel corso del rapporto CO di lavoro con quest'ultima ha corrisposto al Sig. € 35.647,27 netti a Parte_1 titolo di indennità forfettaria e/o rimborsi spese (o maggiore/minore somma che verrà accertata in corso di causa) e, per l'effetto, compensare e/o comunque dedurre tale importo da ogni somma che dovesse risultare eventualmente dovuta al Sig. a Parte_1 titolo di diaria” risulta assorbito, visto il rigetto dell'appello principale con specifico riguardo alla infondatezza del primo motivo di appello. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della CO CP_ sentenza impugnata, ferma nel resto, la previa compensazione per due terzi delle spese di lite, deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante del residuo, con distrazione. Deve poi essere dichiarato assorbito l'appello incidentale. Quanto alle spese del grado, le stesse devono essere liquidate tenendo conto da un lato che il valore della lite deve intendersi limitato al valore delle spese di primo grado così liquidato e dall'altro che la questione devoluta sul punto (insussistenza della ragioni della compensazione delle spese) è di facile soluzione per cui occorre aver riguardo ai valori minimi dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018. Nulla sulle spese verso la parte contumace.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, compensa per due terzi le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 6.700,00 oltre rimborso forfettario spese CO CP_ generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge e condanna la al pagamento in favore dell'appellante del residuo terzo, con distrazione;
rigetta per il resto l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
CO condanna la alla refusione in favore dell'appellante delle spese del CP_2 grado, che si liquidano in € 962,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
nulla sulle spese verso la parte contumace.
Roma, 11.12.2025
La COsigliera est. Il Presidente
Dott.ssa AT RA AB IO TI Nitto de' SS
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