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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/04/2024, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
Rg. n. 4336 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. MARUCCI BRUNO;
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] resistente, rappresentato e difeso dall'avv. MANZI ORESTE;
all'esito della udienza del 2 aprile 2024, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale per gli anni 2021 e 2022, e, per l'effetto, di condannare l' CP_1 convenuto al pagamento dei benefici economici spettanti, con decorrenza di legge.
Ha esposto di essere titolare del trattamento pensionistico A.S. (assegno sociale) n. 04307334 e, essendo in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali, di aver presentato in data 25.10.2022 domanda per la ricostituzione della pensione per maggiorazione sociale, relativa agli anni
2021 e 2022 (cfr. doc. 2 ricorso). L' con provvedimento del 18.8.2023 ha comunicato che: “ai sensi CP_1 dell'art. 3 comma 6 L.335/1995 l'assegno sociale ha natura sussidiaria, spettando solo in mancanza di fonti di reddito. Il cittadino che si trovi in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge posto il diritto di richiedere la modifica delle condizioni economiche della separazione” (cfr. doc. 3 ricorso).
La ricorrente ha quindi presentato ricorso amministrativo e dedotto di aver percepito solo redditi derivanti dall'assegno sociale. Ciò nonostante, l'istituto resistente non ha erogato la prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto della domanda in CP_1 quanto infondata. Ha osservato che la ricorrente ha dichiarato di essere separata a far data dal 05/10/2022, che ha convissuto con il coniuge nello stesso nucleo familiare fino alla data del 17/03/2022 e che in data
18/03/2022 ha trasferito la propria residenza ad altro indirizzo (doc. 2 e 3 memoria . Ha ribadito che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge CP_1
8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato e che per la sua natura meramente sussidiaria la prestazione in esame spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. L' ha quindi negato che le CP_1 condizioni economiche dell'istante possano, in tempi ravvicinati dalla data di omologazione della separazione, cambiare così radicalmente da determinare uno stato di bisogno. Inoltre la situazione di bisogno asserita sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito.
Mediante note del 20.3.2024 parte attrice ha osservato che l' con CP_1 provvedimento datato 06.02.2024 (allegato alle note) ha riconosciuto la prestazione oggetto di domanda per un importo di € 7.601,69. Ha chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, essendo le prestazioni riconosciute nelle more del giudizio.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice”
(Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente
Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta
e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere per l'avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione. In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta, sono venute meno le ragioni di lite tra le parti e la necessità di una pronuncia del Giudice.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio di CP_1 soccombenza virtuale e sono liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate e della adesione dell' alle richieste CP_1 attoree;
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
620,20, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 2 aprile 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. MARUCCI BRUNO;
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] resistente, rappresentato e difeso dall'avv. MANZI ORESTE;
all'esito della udienza del 2 aprile 2024, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire la maggiorazione sociale per gli anni 2021 e 2022, e, per l'effetto, di condannare l' CP_1 convenuto al pagamento dei benefici economici spettanti, con decorrenza di legge.
Ha esposto di essere titolare del trattamento pensionistico A.S. (assegno sociale) n. 04307334 e, essendo in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali, di aver presentato in data 25.10.2022 domanda per la ricostituzione della pensione per maggiorazione sociale, relativa agli anni
2021 e 2022 (cfr. doc. 2 ricorso). L' con provvedimento del 18.8.2023 ha comunicato che: “ai sensi CP_1 dell'art. 3 comma 6 L.335/1995 l'assegno sociale ha natura sussidiaria, spettando solo in mancanza di fonti di reddito. Il cittadino che si trovi in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge posto il diritto di richiedere la modifica delle condizioni economiche della separazione” (cfr. doc. 3 ricorso).
La ricorrente ha quindi presentato ricorso amministrativo e dedotto di aver percepito solo redditi derivanti dall'assegno sociale. Ciò nonostante, l'istituto resistente non ha erogato la prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l' e ha chiesto il rigetto della domanda in CP_1 quanto infondata. Ha osservato che la ricorrente ha dichiarato di essere separata a far data dal 05/10/2022, che ha convissuto con il coniuge nello stesso nucleo familiare fino alla data del 17/03/2022 e che in data
18/03/2022 ha trasferito la propria residenza ad altro indirizzo (doc. 2 e 3 memoria . Ha ribadito che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge CP_1
8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato e che per la sua natura meramente sussidiaria la prestazione in esame spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito. L' ha quindi negato che le CP_1 condizioni economiche dell'istante possano, in tempi ravvicinati dalla data di omologazione della separazione, cambiare così radicalmente da determinare uno stato di bisogno. Inoltre la situazione di bisogno asserita sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito.
Mediante note del 20.3.2024 parte attrice ha osservato che l' con CP_1 provvedimento datato 06.02.2024 (allegato alle note) ha riconosciuto la prestazione oggetto di domanda per un importo di € 7.601,69. Ha chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite, essendo le prestazioni riconosciute nelle more del giudizio.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice”
(Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente
Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta
e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere per l'avvenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione. In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta, sono venute meno le ragioni di lite tra le parti e la necessità di una pronuncia del Giudice.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio di CP_1 soccombenza virtuale e sono liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate e della adesione dell' alle richieste CP_1 attoree;
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
620,20, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 2 aprile 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti