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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 , nella causa iscritta al n. 4932 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in allegato al ricorso ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001 , dall'Avv. Mauro D'Angelo , presso il cui studio in Caserta alla Via Parrocchia N° 20, fraz.
Piedimonte di Casolla, è elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento;
RICORRENTE
E
in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria, dall'Avv. Ettore Freda, presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla Via Carlo del Balzo n. 59;
NONCHE'
n persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RIateresa Nasso, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento N° 017 2024 9002325165 in relazione a 10 avvisi di addebito relativi a contributi anni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare l'assenza da parte dell'agente della riscossione del titolo ad agire inerente il recupero delle somme per conto dell' nonchè la nullità della CP_2 costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione rappresentato da “personale esterno”. Ancora, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'azione esecutiva per omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito nonché la prescrizione del diritto alla contribuzione per le annualità 15, CP_2
16, 17 e 18.
Infine la parte ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
*
In primo luogo la parte ha eccepito l'assenza, da parte dell'agente della riscossione, del titolo ad agire inerente il recupero delle somme per conto dell' CP_2
La doglianza è infondata.
Il Decreto Legislativo n. 46 del 26/2/1999, ha disposto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge n. 337 del 28/9/1998. Con la riforma, entrata in vigore dal 1° luglio 1999, in attuazione del D.Lvo n. 46 del 26/2/1999, il ruolo oltre ad essere lo strumento ordinario della riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, può essere utilizzato per la riscossione delle entrate degli enti locali ed in sostanza costituisce il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutte le amministrazioni pubbliche.
L'avvio delle procedura per la riscossione coattiva, ha come presupposto l'emanazione di un provvedimento di addebito che, debitamente notificato al debitore, costituisce titolo esecutivo valido ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo n. 51 del 19/2/1998. Il recupero mediante iscrizione a ruolo dovrà attivarsi qualora il debitore non adempia spontaneamente alla restituzione delle somme oggetto del credito erariale. *
Parte ricorrente ha eccepito il difetto di rappresentanza processuale dell' Controparte_1 costituito mediante “personale esterno”.
L'eccezione deve essere rigettata.
L'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, nel regolare l'attività processuale dell' , quale successore "ope legis" di , Controparte_1 CP_4 stabilisce che “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito
l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che l' , quale successore "ope Controparte_1 legis" di , ex art. 1 del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, ove si costituisca CP_4 formalmente in giudizio in un nuovo processo, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma 5 d.l.
193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 cit.), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (cfr. ex multis, Cass. 28741/18).
Orbene, secondo quanto ricorda la stessa Cassazione (Cass. 28741/18 cit.), tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1 d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, vi è il Regolamento di amministrazione di Controparte_5 deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, che nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale stabilisce espressamente che “l'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati”. Detta convenzione, a sua volta ribadita dal Protocollo di intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l' del 05.07.2017, prevede che “l'Ente Controparte_5 sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a:…liti innanzi alle Sezioni Lavoro di
Tribunale e Corte d'Appello” (cfr. art. 3.4.2).
Pertanto, essendo stati espressamente previsti e disciplinati - con atti deliberativi generali cui la legge del 2016 ha demandato tale potere - i casi particolari nei quali l'ente può non essere rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può, di contro, essere rappresentato da avvocati di libero foro, e tenuto conto che, nel caso sottoposto al vaglio del presente giudice, si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla sezione lavoro del tribunale, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, con conseguente rigetto della eccezione attorea.
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Quanto alle eccezioni relative ai vizi propri dell'atto di intimazione (difetto di motivazione e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti) devono essere rigettate.
L'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n.
602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa
Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr.
Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878). Va ribadito, pertanto, il principio statuito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689) (Cass.ord.
n.10692/2024). Inoltre la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l.
n. 241/1990, essendo l'obbligo di motivazione rafforzato – con indicazione della base normativa degli interessi – solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281). Nel caso, difatti, di cartella che abbia fatto seguito a un atto impositivo prodromico, l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento risulta meno pregnante in quanto l'atto riscossivo, dovendo essere parametrato al grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto ai vari elementi destinati a comporre il credito vantato dal Fisco, il calcolo degli interessi deve ritenersi già esposto in relazione all'atto prodromico ricevuto dal contribuente (atto impositivo o sentenza), in conformità con la constatazione che la cartella di pagamento viene emessa in conformità a un modello a struttura vincolata, approvato con decreto del Ministero dell'Economia (Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n.
28689). (Cass. ord.n. 38116/2022).
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Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito CP_ Ebbene l' ha provato di avere notificato tutti gli avvisi di addebito ad eccezione dell'avviso di addebito 317 2022 0001568967 rispetto al quale ha omesso di produrre la relata di notifica.
Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
L' ha provato di avere interrotto la prescrizione con la notifica in data Controparte_6
14.9.2018 al marito della ricorrente dell'intimazione di pagamento n. 01720189001322592/000, contenente gli avvisi di addebito n. 31720160000294472000 e 31720160001358316000,; in data
30.10.2023 con la notifica dell' intimazione di pagamento n. 01720239002879243000 al marito, contenente gli avvisi di addebito n. 31720180000930070000, 31720180002181833000,
31720190000687344000, 31720190001745726000, 31720210000737547000,
31720220000458631000; in data 1.12.2023 con la notifica al marito della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202300000819000, contenete gli avvisi di addebito n. 31720160000294472000, 31720160001358316000, 31720180000930070000,
31720180002181833000, 31720190000687344000, 31720190001745726000,
31720210000737547000, 31720220000458631000, 31720220001568967000.
La parte contesta la regolarità della notifica non avendo fornito l'Ente di Riscossione prova della certificazione di avvenuta notifica.
Va chiarito che per l'avviso di intimazione in materia contributiva non trova applicazione l'art. 60
del D.P.R. n. 600/1973 in quanto operante in ambito tributario.
La notifica è stata correttamente eseguita presso la residenza del ricorrente a persona di famiglia.
D'altronde è principio ormai consolidato che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art.
26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”(cfr di recente Cass.33563/2018) .
Si osserva, in particolare, che “In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica” (vedi
Cass. civ. n. 30393/2018).
In definitiva la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, come nella specie (vedi Cass. civ. n. 18989/2015).
D'altronde anche l'intimazione impugnata nel presente giudizio da parte ricorrente è stata notificata a familiare.
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui é stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato ai quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed é superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29642, conforme
Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15315, nonché , più risalenti, Cass. sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598 e
Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111).
L'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritualmente notificate al debitore e contenenti espresso richiamo agli avvisi di addebito pregressi, costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dei crediti contributivi in essi indicati. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito in quanto la parte avrebbe dovuto proporla nel termine di 40 giorni dal primo atto dal quale aveva avuto conoscenza degli stessi (nella specie la parte aveva avuto conoscenza dell'avviso di addebito n. 317 2022 0001568967 con la notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202300000819000).
L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cass., Sez.
V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n. 17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937;
Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass.,
Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
Essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa impositiva con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi agli avvisi di addebito se non impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Si è in presenza di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici mai impugnati.
In altre parole risultando accertato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 1.12.2023, per effetto della mancata impugnazione della comunicazione nel termine di 40 giorni ex art.24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica dei prodromici atti impositivi, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di intimazione per far valere i suddetti vizi degli avvisi di addebito. (sul punto vedi Cass.n. 23346/2024).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €1.850,00 in favore di ciascun resistente oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Benevento, il 13.12.2025
Il Giudice Dott.ssa AN RI
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 , nella causa iscritta al n. 4932 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in allegato al ricorso ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001 , dall'Avv. Mauro D'Angelo , presso il cui studio in Caserta alla Via Parrocchia N° 20, fraz.
Piedimonte di Casolla, è elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento;
RICORRENTE
E
in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria, dall'Avv. Ettore Freda, presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla Via Carlo del Balzo n. 59;
NONCHE'
n persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RIateresa Nasso, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 1, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento N° 017 2024 9002325165 in relazione a 10 avvisi di addebito relativi a contributi anni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
La ricorrente ha eccepito, in via preliminare l'assenza da parte dell'agente della riscossione del titolo ad agire inerente il recupero delle somme per conto dell' nonchè la nullità della CP_2 costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione rappresentato da “personale esterno”. Ancora, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'azione esecutiva per omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito nonché la prescrizione del diritto alla contribuzione per le annualità 15, CP_2
16, 17 e 18.
Infine la parte ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per vizio di motivazione e per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
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In primo luogo la parte ha eccepito l'assenza, da parte dell'agente della riscossione, del titolo ad agire inerente il recupero delle somme per conto dell' CP_2
La doglianza è infondata.
Il Decreto Legislativo n. 46 del 26/2/1999, ha disposto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge n. 337 del 28/9/1998. Con la riforma, entrata in vigore dal 1° luglio 1999, in attuazione del D.Lvo n. 46 del 26/2/1999, il ruolo oltre ad essere lo strumento ordinario della riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, può essere utilizzato per la riscossione delle entrate degli enti locali ed in sostanza costituisce il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutte le amministrazioni pubbliche.
L'avvio delle procedura per la riscossione coattiva, ha come presupposto l'emanazione di un provvedimento di addebito che, debitamente notificato al debitore, costituisce titolo esecutivo valido ai sensi dell'art. 229 del D.Lvo n. 51 del 19/2/1998. Il recupero mediante iscrizione a ruolo dovrà attivarsi qualora il debitore non adempia spontaneamente alla restituzione delle somme oggetto del credito erariale. *
Parte ricorrente ha eccepito il difetto di rappresentanza processuale dell' Controparte_1 costituito mediante “personale esterno”.
L'eccezione deve essere rigettata.
L'art. 1 comma 8 del d.l. del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, nel regolare l'attività processuale dell' , quale successore "ope legis" di , Controparte_1 CP_4 stabilisce che “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito
l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che l' , quale successore "ope Controparte_1 legis" di , ex art. 1 del d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, ove si costituisca CP_4 formalmente in giudizio in un nuovo processo, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale, tra quelli previsti dall'art. 1 comma 5 d.l.
193/2016 cit., contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art. 1 comma 8 d.l. 193/2016 cit.), sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (cfr. ex multis, Cass. 28741/18).
Orbene, secondo quanto ricorda la stessa Cassazione (Cass. 28741/18 cit.), tra gli atti generali di cui al comma 5 dell'art. 1 d.l. 22/10/16 n. 193, conv. in l. 01/12/16 n. 225, richiamati nel comma 8 del medesimo art. 1, vi è il Regolamento di amministrazione di Controparte_5 deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, che nel disciplinare l'aspetto del controllo e patrocinio legale stabilisce espressamente che “l'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente mediante dipendenti delegati”. Detta convenzione, a sua volta ribadita dal Protocollo di intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l' del 05.07.2017, prevede che “l'Ente Controparte_5 sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a:…liti innanzi alle Sezioni Lavoro di
Tribunale e Corte d'Appello” (cfr. art. 3.4.2).
Pertanto, essendo stati espressamente previsti e disciplinati - con atti deliberativi generali cui la legge del 2016 ha demandato tale potere - i casi particolari nei quali l'ente può non essere rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può, di contro, essere rappresentato da avvocati di libero foro, e tenuto conto che, nel caso sottoposto al vaglio del presente giudice, si verte in ipotesi di contenzioso afferente l'attività di riscossione dinanzi alla sezione lavoro del tribunale, deve ritenersi legittimo il ricorso ad avvocati del libero foro, con conseguente rigetto della eccezione attorea.
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Quanto alle eccezioni relative ai vizi propri dell'atto di intimazione (difetto di motivazione e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti) devono essere rigettate.
L'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n.
602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa
Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr.
Cass., Sez. U., 25 giugno 2009, n. 14878). Va ribadito, pertanto, il principio statuito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui «l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689) (Cass.ord.
n.10692/2024). Inoltre la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l.
n. 241/1990, essendo l'obbligo di motivazione rafforzato – con indicazione della base normativa degli interessi – solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente e, quindi, costituisca atto impositivo (Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281). Nel caso, difatti, di cartella che abbia fatto seguito a un atto impositivo prodromico, l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento risulta meno pregnante in quanto l'atto riscossivo, dovendo essere parametrato al grado di effettiva conoscenza che il contribuente possiede rispetto ai vari elementi destinati a comporre il credito vantato dal Fisco, il calcolo degli interessi deve ritenersi già esposto in relazione all'atto prodromico ricevuto dal contribuente (atto impositivo o sentenza), in conformità con la constatazione che la cartella di pagamento viene emessa in conformità a un modello a struttura vincolata, approvato con decreto del Ministero dell'Economia (Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n.
28689). (Cass. ord.n. 38116/2022).
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Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito CP_ Ebbene l' ha provato di avere notificato tutti gli avvisi di addebito ad eccezione dell'avviso di addebito 317 2022 0001568967 rispetto al quale ha omesso di produrre la relata di notifica.
Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
L' ha provato di avere interrotto la prescrizione con la notifica in data Controparte_6
14.9.2018 al marito della ricorrente dell'intimazione di pagamento n. 01720189001322592/000, contenente gli avvisi di addebito n. 31720160000294472000 e 31720160001358316000,; in data
30.10.2023 con la notifica dell' intimazione di pagamento n. 01720239002879243000 al marito, contenente gli avvisi di addebito n. 31720180000930070000, 31720180002181833000,
31720190000687344000, 31720190001745726000, 31720210000737547000,
31720220000458631000; in data 1.12.2023 con la notifica al marito della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202300000819000, contenete gli avvisi di addebito n. 31720160000294472000, 31720160001358316000, 31720180000930070000,
31720180002181833000, 31720190000687344000, 31720190001745726000,
31720210000737547000, 31720220000458631000, 31720220001568967000.
La parte contesta la regolarità della notifica non avendo fornito l'Ente di Riscossione prova della certificazione di avvenuta notifica.
Va chiarito che per l'avviso di intimazione in materia contributiva non trova applicazione l'art. 60
del D.P.R. n. 600/1973 in quanto operante in ambito tributario.
La notifica è stata correttamente eseguita presso la residenza del ricorrente a persona di famiglia.
D'altronde è principio ormai consolidato che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art.
26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”(cfr di recente Cass.33563/2018) .
Si osserva, in particolare, che “In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica” (vedi
Cass. civ. n. 30393/2018).
In definitiva la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, come nella specie (vedi Cass. civ. n. 18989/2015).
D'altronde anche l'intimazione impugnata nel presente giudizio da parte ricorrente è stata notificata a familiare.
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui é stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato ai quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed é superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29642, conforme
Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15315, nonché , più risalenti, Cass. sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598 e
Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111).
L'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritualmente notificate al debitore e contenenti espresso richiamo agli avvisi di addebito pregressi, costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione dei crediti contributivi in essi indicati. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito in quanto la parte avrebbe dovuto proporla nel termine di 40 giorni dal primo atto dal quale aveva avuto conoscenza degli stessi (nella specie la parte aveva avuto conoscenza dell'avviso di addebito n. 317 2022 0001568967 con la notifica comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01776202300000819000).
L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cass., Sez.
V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n. 17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937;
Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass.,
Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
Essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa impositiva con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , egli non avrebbe potuto impugnare i vizi relativi agli avvisi di addebito se non impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Si è in presenza di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici mai impugnati.
In altre parole risultando accertato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 1.12.2023, per effetto della mancata impugnazione della comunicazione nel termine di 40 giorni ex art.24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica dei prodromici atti impositivi, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di intimazione per far valere i suddetti vizi degli avvisi di addebito. (sul punto vedi Cass.n. 23346/2024).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €1.850,00 in favore di ciascun resistente oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Benevento, il 13.12.2025
Il Giudice Dott.ssa AN RI