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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco AC Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1275/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione l'1/10/2025, vertente tra , nata a Parte_1
NT (LT) il 22/7/1972, c.f. difesa dall'avv. Mariangela CodiceFiscale_1
Ferrucci, e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difeso dall'avv. Bruna Toti, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/5/2025 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 28/4/1996 a SS UR (CE) secondo il rito Controparte_1 concordatario e di aver avuto dall'uomo i figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), ha riferito che con decreto n. 10700 del 3/6/2019, il Tribunale di
Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Costituito con comparsa del 5/9/2025, il signor non si è opposto alla CP_1 pronuncia del divorzio. Ha chiesto, pe il resto, l'adozione di provvedimenti in parte diversi rispetto a quelli invocati dall'istante.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno depositato istanza Parte_1 CP_1 congiunta per la trasformazione del divorzio da giudiziale a consensuale. A tali scopi hanno prodotto una scrittura in forza della quale sono state recepite le istanze attoree.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di SS UR (CE) dell'anno 1996 al numero 11, parte II, serie A, ufficio 1 e che con decreto n.
1 10700/2019 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Parte_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970. Nulla osta, pertanto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Gli accordi degli interessati sono conformi alla legge. Anche da questo punto di vista nulla impedisce il recepimento delle relative intese.
***
La definizione consensuale della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1275/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SS UR (CE) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SS UR (CE) dell'anno 1996 al numero 11, parte II, serie A, ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in Pt_1 Parte_1 Controparte_1 corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 1/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari
Il Presidente Glauco AC
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco AC Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1275/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione l'1/10/2025, vertente tra , nata a Parte_1
NT (LT) il 22/7/1972, c.f. difesa dall'avv. Mariangela CodiceFiscale_1
Ferrucci, e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difeso dall'avv. Bruna Toti, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/5/2025 la signora , premesso di aver Parte_1 sposato il signor il 28/4/1996 a SS UR (CE) secondo il rito Controparte_1 concordatario e di aver avuto dall'uomo i figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), ha riferito che con decreto n. 10700 del 3/6/2019, il Tribunale di
Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Costituito con comparsa del 5/9/2025, il signor non si è opposto alla CP_1 pronuncia del divorzio. Ha chiesto, pe il resto, l'adozione di provvedimenti in parte diversi rispetto a quelli invocati dall'istante.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno depositato istanza Parte_1 CP_1 congiunta per la trasformazione del divorzio da giudiziale a consensuale. A tali scopi hanno prodotto una scrittura in forza della quale sono state recepite le istanze attoree.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di SS UR (CE) dell'anno 1996 al numero 11, parte II, serie A, ufficio 1 e che con decreto n.
1 10700/2019 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Parte_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970. Nulla osta, pertanto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Gli accordi degli interessati sono conformi alla legge. Anche da questo punto di vista nulla impedisce il recepimento delle relative intese.
***
La definizione consensuale della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1275/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SS UR (CE) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di SS UR (CE) dell'anno 1996 al numero 11, parte II, serie A, ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in Pt_1 Parte_1 Controparte_1 corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 1/10/2025 il giudice est. Virgilio Notari
Il Presidente Glauco AC
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